"Commenti&Analisi" Più trasparenza per il franchising - di A.Frignani

Giovedí 03 Aprile 2003
NORME E TRIBUTI |
 |
|
 |
Più trasparenza per il franchising |
|
 |
DI ALDO FRIGNANI* * Ordinario di diritto comunitario Università di Torino
Il 25 marzo è stato finalmente approvato dal Senato in sede deliberante il disegno di legge «Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale», ora passato alla Camera per l'approvazione finale. Devo innanzitutto precisare che non sono tra coloro che reputano che senza questa legge il franchising non potesse svilupparsi ulteriormente - proprio perché il suo sviluppo storico dimostra l'esatto contrario - tuttavia reputo che possa svolgere una funzione "moralizzatrice" atta a consentire al futuro affiliato di decidere con piena cognizione di causa prima di affiliarsi ad una rete. È opportuno illustrare brevemente anche le motivazioni che stanno alla base di questa normativa, oltre che il contenuto, che nel suo nucleo originario era già stato approvato dal Senato nella passata legislatura. Nel corso di quest'ultima il dibattito era rivolto principalmente a individuare la filosofia generale sottesa a una possibile legge in tema di franchising e le correnti di pensiero erano due: da un lato coloro che ritenevano che la legge dovesse contenere anche norme che regolassero aspetti sostanziali del franchising; dall'altro, chi era favorevole a restringere la portata della legge ai soli obblighi di informazione nella fase precontrattuale (la cosiddetta «disclosure») lasciando per il resto piena autonomia alle parti del contratto. Il testo che ha passato il vaglio del Senato segna la vittoria della seconda corrente di pensiero. Il testo del disegno di legge è piuttosto breve e tratta principalmente degli obblighi di «disclosure», avendo fatto propri molti dei suggerimenti provenienti dagli ambienti del franchising volti a spogliare il progetto dalle norme concernenti aspetti sostanziali del contratto e da inutili oneri burocratici, quali ad esempio l'obbligatorietà d'iscrizione delle società affilianti in appositi registri presso le Camere di commercio. Quanto al contenuto, tralasciando la parte relativa alle definizioni - seppur importante in quanto ricalcanti molte scelte effettuate a livello di diritto comunitario specialmente in materia di know-how - è opportuno concentrarsi sul nucleo del disegno di legge: gli obblighi di informazione gravanti sul l'affiliante. Innanzitutto, il franchisor prima di costituire una rete di franchising,deve aver già testato da due anni la propria formula commerciale con almeno due punti di vendita (articolo 3). Per quanto riguarda invece specificamente i dati che l'affiliante deve fornire prima della sottoscrizione del contratto, va ricordata l'indicazione dell'investimento totale e il costo dell'eventuale spesa di ingresso nella rete, delle modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, dell'eventuale minimo di vendite, dell'ambito di un'eventuale esclusiva territoriale, della specificazione del know-how e degli altri servizi forniti dal franchisor sotto forma di assistenza tecnica e commerciale, design e allestimento, dell'addestramento, nonché le condizioni per il rinnovo, la cessazione e la cessione del contratto. L'articolo 4 - modellato secondo le leggi francese e spagnola - prevede che il testo contrattuale debba essere consegnato al potenziale franchisee almeno 30 giorni prima della firma, e che debba contenere i seguenti elementi: le informazioni rilevanti sul franchisor; i marchi utilizzati dalla formula commerciale; le caratteristiche dell'attività; una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante con la variazione annuale del numero degli affiliati; una breve descrizione dei procedimenti giudiziali o arbitrali relativi alla rete di franchising che si sono conclusi negli ultimi tre anni; un bilancio previsionale (che tuttavia non può essere considerato come garanzia o promessa di risultato). Nel corso delle trattative entrambe le parti devono tenere un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede, la cui violazione può comportare l'annullamento del contratto. Per le eventuali controversie relative ai contratti di affiliazione, il legislatore italiano ha dato alle parti la possibilità di pattuire che, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, debba essere esperito un tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio nel cui territorio ha sede l'affiliato. Il disegno di legge ha quindi tenuto conto di analoghe esperienze già compiute da altri legislatori europei che hanno scelto di dettare solo poche regole, limitate ai requisiti di informazione precontrattuale.
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti.
Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso, esprimerai il consenso all'uso dei cookie.
Per saperne di più consulta la nostra Privacy e Cookie Policy