28/6/2005 ore: 12:15
"Commenti&Analisi" Nuovo apprendistato in attesa dei contratti (M.Tiraboschi)
Contenuti associati
NORME E TRIBUTI - pagina 25 Nuovo apprendistato in attesa dei contratti di Michele Tiraboschi Non poche responsabilità possono essere imputate al confuso quadro normativo che, stante l'assetto di competenze tra Stato e Regioni imposto dal titolo V della Costituzione, prevede obbligatoriamente il concorso di più attori nella regolamentazione dei profili sostanziali e degli assetti formativi dell'istituto. L'attrattività del nuovo apprendistato, che pure nessuno mette in discussione, è stata in effetti largamente compromessa dalle rilevanti incertezze interpretative che hanno accompagnato — e ancora accompagnano — la progressiva messa a regime attraverso sperimentazioni regionali e discipline pattizie a livello di contrattazione collettiva. Il quadro non pare essere significativamente mutato a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 80/ 2005, di conversione del Dl 3/ 2005 (contente misure per la competitività), che pure sono state possibili grazie ai chiarimenti forniti dalla sentenza della Corte costituzionale 50/ 2005, là dove ha fissato con maggiore precisione i compiti dello Stato e quelli delle Regioni nella disciplina del contratto di apprendistato. Per accelerare l'operatività dell'apprendistato professionalizzante il pacchetto competitività ha integrato l'articolo 49 del decreto legislativo 276/ 2003 con un nuovo comma, il 5 bis. A seguito di questa disposizione, e in attesa delle leggi regionali da adottarsi d'intesa con le parti sociali, la disciplina dell'istituto viene affidata ai contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La disposizione non può che essere intesa nel senso di affidare ai soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro, anche mediante intese ad hoc come recentemente avvenuto in edilizia e nel settore bancario, l'immediata messa a regime del contratto di apprendistato, senza dover attendere la fase di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Nulla esclude peraltro, anche in base all'articolo 86, comma 13, del decreto legislativo 276/ 2003, che la regolamentazione della materia venga gestita attraverso uno o più accordi interconfederali. Questo secco rinvio del legislatore alla contrattazione collettiva non pare ledere le competenze regionali in materia di istruzione e formazione professionale in quanto, come chiarito nella sentenza 50/ 2005, l'apprendistato è da considerarsi a tutti gli effetti un contratto di lavoro e, per tale ragione, è sottoposto alla disciplina dell'ordinamento civile che spetta alla competenza esclusiva dello Stato. Tanto che la stessa formazione professionale, impartita dal datore di lavoro in ambito aziendale, si deve considerare estranea all'esclusiva competenza regionale rientrando anch'essa, afferma la Corte costituzionale, nel sinallagma contrattuale. In attesa della regolamentazione regionale risulta pertanto legittimo il rinvio all'autonomia collettiva, la quale dovrà tuttavia operare nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 276/ 2003. Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà pertanto essere considerato immediatamente operativo unicamente con riferimento a quei contratti collettivi, anche antecedenti all'entrata in vigore della legge 80/ 2005, che abbiano direttamente o indirettamente determinato, anche mediante semplice rinvio agli enti bilaterali ovvero a prassi già esistenti e/ o codificate dall'Isfol in vigenza della legge 196/ 1997, gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della formazione. Ai fini della piena e immediata operatività dell'istituto restano in ogni caso in vigore le sperimentazioni regionali e le relative delibere di Giunta, purché compatibili con il dettato della decreto legislativo 276/ 2003 e dei principi e criteri direttivi in esso contenuti. Questo in considerazione del fatto che, come già chiarito dalla circolare ministeriale 40/ 2004, il decreto legislativo 276/ 2003 affida in via prioritaria a regolamentazioni regionali, da adottarsi d'intesa con le parti sociali, la disciplina dell'istituto. Pertanto, qualora vi siano sperimentazioni regionali in atto, le parti sociali dovranno uniformarsi a esse proprio in ragione del fatto che la cooperazione tra livello nazionale, livello regionale e parti sociali è il modello indicato dal decreto legislativo 276/ 2003 — e autorevolmente avallato dalla Corte costituzionale — per mettere a regime il nuovo apprendistato. Decisiva, ai fini della validità delle sperimentazioni in atto, sarà dunque la circostanza che si tratti di regolamentazioni adottate secondo il meccanismo di concertazione e intesa tra Regione e parti sociali. Tiraboschi@ unimore. it |