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"Armonizzazione 3" Monetizzabili le ferie «extra»
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giovedì 3 marzo 2005 sezione: NORME E TRIBUTI - pagina 21 I periodi eccedenti le quattro settimane potranno essere contrattati Monetizzabili le ferie « extra » L.CAI. • esistono interessi apprezzabili; • si rispetta, nel complesso, la cadenza di un giorno di riposo ogni sei di lavoro; • non si superano i limiti di ragionevolezza, con particolare riguardo alla tutela di salute e sicurezza dei lavoratori. Lascia qualche perplessità l'interpretazione fatta dalla circolare per le violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali, allorché viene stabilito che vadano applicate tante sanzioni quanti sono i lavoratori interessati e i riposi giornalieri o settimanali non fruiti. Riposo giornaliero. In luogo della limitazione della giornata lavorativa, che potrà comunque essere adottata a livello contrattuale, è previsto il riposo minimo di 11 ore consecutive ogni 24 ore, calcolate dall'inizio della prestazione lavorativa. Il lavoratore ha diritto a questo riposo anche se è titolare di più rapporti di lavoro. La circolare prevede l'onere di comunicazione del lavoratore ai vari datori di lavoro, ma questa previsione, per come viene posta, potrebbe trovare scarsa applicazione. Ferie annuali. Come richiamato dalla circolare, il decreto legislativo 213/ 2004 in materia di ferie introduce questi precetti: • obbligo di concedere due settimane consecutive di ferie, se richiesto dal lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione; • la richiesta del lavoratore dovrà essere formulata tempestivamente, in modo che l'imprenditore possa contemperare le esigenze dell'impresa e gli interessi del prestatore di lavoro; • fruizione del restante periodo minimo di due settimane nei 18 mesi successivi all'anno di maturazione. |