"Apprendistato 1" Apprendistato, chiamata per le Regioni
 martedì 19 ottobre 2004
sezione: NORME E TRIBUTI - pag: 23
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Circolare del Welfare sui primi nodi applicativi: altolà alle nuove regole fino all’approvazione delle norme locali Apprendistato, chiamata per le Regioni
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Per le autonomie spazio alla sperimentazione - Allarme dei sindacati sulle Co.co.co. MARCELLO FRISONE
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ROMA • Altolà del Welfare ai contratti collettivi nazionali di lavoro che disciplinano il nuovo apprendistato senza attendere la regolamentazione delle Regioni. Per la messa a regime dell’apprendistato, previsto nelle sue tre tipologie dalla riforma Biagi (il Dlgs 276/03) in sostituzione dei "vecchi" contratti di formazione e lavoro, bisognerà dunque attendere l’intervento degli enti territoriali. È questo il monito lanciato con la circolare n. 40, firmata il 14 ottobre dal ministro del Lavoro, Roberto Maroni, che intende mettere paletti ai Ccnl difformi dalla riforma Biagi e, allo stesso tempo, "stimolare" le Regioni affinché adottino le linee guida per far decollare l’istituto dell’apprendistato (si veda l’articolo sotto).
E a un anno esatto dall’entrata in vigore della riforma Biagi, il 24 ottobre, il ministero del Lavoro ha l’intenzione di emanare almeno altri due provvedimenti: la circolare sulle «misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato» previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 276/03 e il decreto sul lavoro a chiamata (job on call), in sostituzione del mancato accordo tra le parti sociali. Oltre all’anniversario dell’attuazione della riforma Biagi, inoltre, il 24 ottobre segna anche la fine delle vecchie co.co.co. che non possono essere ricondotte a un progetto (salvo in caso di accordo sindacale aziendale di transizione fino al 24 ottobre 2005) e su cui i sindacati lanciano già segnali di allarme.
Circolare di raccordo pubblico-privato. I chiarimenti che saranno forniti dal Welfare a breve riguardano gli incentivi previsti per gli operatori privati che si adoperino all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati. L’obiettivo è quello di estendere in Italia un modello già sperimentato in alcuni Paesi europei di «presa in carico» da parte degli operatori privati dei lavoratori più deboli. Infatti, a questo fine l’articolo 13 del decreto legislativo 276/03 prevede due tipologie di incentivi per le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro: potranno operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro (a patto che vi sia un piano individuale di inserimento per il lavoratore svantaggiato basato sulla formazione fornita da un tutor) e sottrarre dallo stipendio dovuto al lavoratore quanto eventualmente percepito a titolo di ammortizzatore sociale (per esempio indennità di mobilità o di disoccupazione).
Il job on call. È in arrivo il decreto che individua i casi "veri e propri" per poter far ricorso al lavoro a chiamata. Delle tre forme di job on call previste, infatti, solo due sono già operative in via sperimentale senza che vi sia stato bisogno dell’intervento della contrattazione collettiva (1) per i disoccupati con meno di 25 anni di età o per i lavoratori con più di 45 anni espulsi dal ciclo produttivo o iscritti alle liste di mobilità e di collocamento; 2) per le prestazioni fornite da tutti i lavoratori nel fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali).
Per individuare la terza forma di ricorso al lavoro intermittente era necessario l’intervento dei contratti collettivi stipulati dalle parti sociali. Accordo che non è, appunto, arrivato nei tempi previsti dal Dlgs 276/03 e che ha previsto l’intervento del Welfare con il decreto di prossima emanazione.
I sindacati sulle co.co.co. Per i sindacati il 24 ottobre arriverà un nuovo «allarme» lavoro per i circa 2,5 milioni di co.co. co. Per Davide Imola, segretario nazionale del Nidil (Cgil), a luglio, le nuove partite Iva sono state 8 milioni, un milione in più rispetto al dicembre scorso. «Questo significa — ha denunciato — che moltissime aziende hanno chiesto ai lavoratori di figurare come autonomi, costringendoli ad aprire una partita Iva». Per la Uil, Fabio Canapa ritiene che «nonostante il giudizio iniziale che vedeva con ampio favore una maggiore regolazione dei co.co.co, per come sono andate avanti le cose e i rapporti tra i datori e lavoratori, è facile pensare che non succederà nulla di trascendentale e che si ricorrerà alla proroga».
Le linee guida |
Le regole base e le principali indicazioni fornite dal Welfare |
*L’apprendistato. Il decreto legislativo 276/03 di attuazione della legge Biagi prevede tre tipologie di contratto di apprendistato: ! contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; " contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; # contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
* I chiarimenti del Welfare. Con la circolare n. 40 il ministero ha voluto precisare che non saranno ammessi Ccnl che disciplinano il nuovo apprendistato con contenuti formativi difformi dalle regole regionali. Solo nel caso dell’apprendistato di alta formazione è sufficiente un accordo o convenzione tra Regioni, associazioni dei datori di lavoro e lavoratori e università
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