12/2/2003 ore: 0:00
Tassazione stipendi
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La tassazione degli stipendi (prime informazioni in attesa di ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate)
La legge finanziaria 2007 ha di fatto ribaltato la riforma avviata dal precedente governo, tornando al sistema delle detrazioni di imposta ed ha provveduto a sostituire le deduzioni di lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi con un sistema di detrazioni per carichi di famiglia e di detrazioni per alcune categorie di redditi.
Dallo stipendio mensile si trattengono i contributi previdenziali a carico del lavoratore (vedi pagina precedente della guida) per determinare così il reddito imponibile su cui calcolare l’Irpef secondo le seguenti aliquote in vigore dal 1° gennaio 2007:
o per redditi fino a 15.000 euro, il 23 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro, il 27 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 28.000 euro e fino a 55.000 euro, il 38 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 55.000 euro e fino a 75.000 euro, il 41 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 75.000 euro, il 43 per cento.
Che rapportati a valore mensile:
o per redditi fino a 1.250,00 euro, il 23 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 1.250,00 euro e fino a 2.333,33 euro, il 27 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 2.333,33 euro e fino a 4.583,33 euro, il 38 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 4.583,33 euro e fino a 6.250,00 euro, il 41 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 6.250,00 euro, il 43 per cento.
A questo punto si è determinata l’imposta lorda dovuta.
A) Detrazioni per lavoro dipendente
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente con esclusione di quelli di pensione spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, scaglionata in relazione all’ammontare del reddito:
Reddito complessivo |
Detrazione |
Note |
| fino a 8.000 euro | 1.840 euro | la detraz. effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 €. * |
| da 8.001 a 15.000 | 1.338 + (502 x [(15.000 – reddito complessivo): 7.000]) | |
| da 15.000 a 55.000 | 1.338 x [(55.000 – reddito complessivo) : 40.000] | |
oltre 55.000 |
0 |
La detrazione di 1.840 euro comporta di fatto la non tassazione dei redditi fino a 8.000 euro annui.
Le detrazioni sopra indicate per i redditi superiori a 15.000 euro ma inferiori a 55.000, sono elevate in rapporto al reddito complessivo:
| Reddito complessivo | Incremento detrazione |
| da 23.001 a 24.000 euro | euro 10 |
| da 24.000 a 25.000 euro | euro 20 |
| da 25.000 a 26.000 euro | euro 30 |
| da 26.000 a 27.700 euro | euro 40 |
| da 27.700 a 28.000 euro | euro 25 |
B) Detrazioni d’imposta per il coniuge e gli altri familiari fiscalmente a carico (ossia che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e comprensivi della rendita dell’abitazione principale).
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate sino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste:
Coniuge
Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato competono, in relazione al reddito complessivo, gli importi che vengono indicati nello schema successivo:
Reddito complessivo |
Detrazione |
Note |
| Fino a 15.000 euro | 800 euro meno [ 110 x (reddito complessivo : 15.000)] |
se il rapporto è = 1 detrazione compete per 690 €. se il rapporto è = 0 la detrazione non compete |
| Da 15.000 euro a 40.000 euro | 690 euro | |
| Da 40.001 euro a 80.000 euro | 690 euro x [(80.000 – reddito complessivo) : 40.000] | se il rapporto è = 0 la detrazione non compete |
Le detrazioni sopra indicate sono elevate in rapporto al reddito complessivo:
| Reddito complessivo | Incremento detrazione |
| da 29.000 a 29.200 euro | euro 10 |
| da 29.200 a 34.700 euro | euro 20 |
| da 34.700 a 35.000 euro | euro 30 |
| da 35.000 a 35.100 euro | euro 20 |
| da 35.100 a 35.200 euro | euro 10 |
Figli
Per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, sono previste detrazioni teoriche che cambiano in relazione all’età, al numero ed al disagio e sono soggette anch’esse all’applicazione di una formula legata al reddito complessivo del dipendente.
La detrazione per figli è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato e non può essere liberamente ripartita come avveniva nel passato.
IMPORTO TEORICO DELLE DETRAZIONI PER FIGLI:
• 800 euro; base per ogni figlio
• 100 euro; aumento per ogni figlio di età inferiore ai tre anni
• 220 euro; aumento per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, legge 104/1992
• 200 euro; aumento per ogni figlio dei contribuenti con più di tre figli a carico a partire dal primo.
CALCOLO PER DETERMINARE L’IMPORTO EFFETTIVO SPETTANTE:
Importo teorico x [95.000 – reddito complessivo) : 95.000]
• L’importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
• Se il risultato del rapporto è: = 0; < 0; = 1 la detrazione non compete.
• Se il risultato del rapporto è compreso tra 0,0001 e 0,9999 la detrazione compete.
Altri familiari
Per ogni altra persona indicata nell’art. 433 del C.c. (i discendenti prossimi, anche naturali, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria compete un'importo da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, secondo il seguente calcolo:
IMPORTO TEORICO DELLE DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
CALCOLO PER DETERMINARE L’IMPORTO EFFETTIVO SPETTANTE:
Importo teorico (euro 750) x ([ 80.000 – reddito complessivo) : 80.000]
• se il risultato del rapporto è: = 0 < 0 = 1 la detrazione non compete.
• Se il risultato del rapporto è compreso tra 0,0001 e 0,9999 la detrazione compete.
In tutti i casi in cui è prevista la detrazione, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
In conclusione, stabilito il reddito imponibile si calcola l’imposta lorda.
Dall’imposta lorda si detraggono le “detrazioni per lavoro dipendente e quelle per familiari a carico ” se spettanti, determinando l’imposta netta da pagare.
NOTA SU ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI
Una conseguenza derivante dall'abolizione delle deduzioni per carichi di famiglia, è data dalla modifica della base imponibile per calcolare le addizionali. Queste infatti, venivano calcolate su un imponibile al netto delle suddette deduzioni, pertanto più basso. Ciò non è più in vigore poichè con la Finanziaria 2007 la base imponibile delle addizionali sarà uguale all'imponibile IRPEF annuo.
Dal 2007 l'addizionale regionale viene versata allo stesso modo in cui sono stati effettuati i versamenti negli anni precedenti, ossia, determinata a fine anno in fase di conguaglio fiscale, si effettua la rateizzazione per 11 mensilità a partire da gennaio dell'anno successivo. L'aliquota da applicare fa riferimento come nel passato alla regione di appartenenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Per quanto riguarda,invece, l'addizionale comunale, rimane il versamento in 11 rate del saldo dell'anno precedente, ma l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. A partire dal mese di marzo 2007 si versa anche l'acconto relativo all'anno in corso (2007), per un massimo di 9 rate mensili. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente. Il saldo di questo acconto è determinato in fase di conguaglio fiscale ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal gennaio successivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.