16/1/2002 ore: 0:00
Somministrazione di lavoro e sicurezza
Contenuti associati
- Il somministratore deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li deve formare ed addestrare all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. 626/94.
- Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta espressa indicazione nel contratto con il lavoratore.
- Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore.
- L'utilizzatore è responsabile inoltre di tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
Lavoro interinale e sicurezza
- Il lavoratore deve essere informato/formato dall’impresa fornitrice sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività lavorativa in generale e per quella per cui viene assunto;
- il contratto di fornitura può prevedere che l’informazione/formazione sia a carico dell’impresa utilizzatrice;
- il lavoratore deve sapere chi è il responsabile della 626 nell’impresa utilizzatrice, pertanto il nome del RSPP dell'azienda utilizzatrice deve essere indicato nel contratto di prestazione;
- L'azienda utilizzatrice deve fornire gli indumenti, i mezzi di protezione connessi all'attività ed alla mansione svolta.