Legge finanziaria e congedi Parentali
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- Roma 9 gennaio 2008
Oggetto: Legge finanziaria e congedi Parentali
La Legge Finanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007 che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, al comma n. 452 e seguenti , ha introdotto alcune novità in materia di congedi relativi ad adozioni e affidamenti.
Il congedo di maternità per adozioni e affidamenti in Italia, poteva essere utilizzato a condizione che il minore non avesse superato i sei anni. La nuova norma non pone limiti d’età.
Il periodo di congedo per maternità è stato portato a cinque mesi contro i tre precedenti. Il congedo può essere fruito entro i primi cinque mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia in cado di adozione nazionale. Per quelle internazionali il congedo può essere fruito anche prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo all’estero richiesto per la procedura adottiva (congedo previsto anche prima ma non retribuito), fermo restando il limite complessivo di cinque mesi, in questo periodo la lavoratrice o il lavoratore può decidere di utilizzare un congedo non retribuito.
In caso di affidamento di minore, il congedo di maternità, può essere fruito entro 5 mesi dall’affidamento per un periodo massimo di tre mesi.
Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari qualunque sia l’età del minore, entro otto anni, dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. La relativa indennità è però corrisposta se il congedo parentale è fruito entro i primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.
In allegato trovate il confronto tra il testo Unico di maternità e le modifiche introdotte dalla legge Finanziaria 2008, inoltre sul sito trovate il testo Unico così come modificato dalla legge Finanziaria.
Testo Unico Maternità D.lgs n. 151/01
| Modifiche Legge Finanziaria 2008 | |
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Articolo 26 Adozioni e affidamenti.
27. Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali.
31. Adozioni e affidamenti.
36. Adozioni e affidamenti.
37. Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali.
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Nuovo Articolo 26 Nuovo che sostituisce il precedente – Adozioni e affidamenti Il congedo di maternità, come regolato dal presente capo, spetta per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. 2) In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in 2) In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia della lavoratrice. 3) In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia. 4) La lavoratrice che, per un periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito senza diritto all’indennità. 5) L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice. 6) Nel caso di affidamento del minore, il congedo può essere usufruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.
L’articolo 27 del D.leg n. 151, è abrogato
Nuovo Articolo 31 che sostituisce il precedente Adozioni e affidamenti: il congedi di cui all’art. 26 commi 1, 2 e 3, che non sia stato richiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni al lavoratore. 2) il congedo di cui all’art. 26, comma 4 spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore.
Nuovo Articolo 36 che sostituisce il precedente Adozioni e affidamenti: 1) il congedo parentale di cui al presente capo spetta nel caso di adozione, nazionale e internazionale e di affidamento. 2) Il congedo parentale può essere usufruito dai genitori adottivi, affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. 3) l’indennità di cui all’art. 34 comma 1, è dovuta per un periodo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.
L’articolo 37 del D.lgs n. 151, è abrogato |