CIGS: Procedura per la richiesta
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LA FASE DI COSULTAZIONE SINDACALE
Si svolge con le seguenti modalità (art. 5 L. 164/75 e art, 1 c. 7 L. 223/91):
?L’azienda che intende richiedere l’intervento della CIGS (direttamente o tramite l’associazione datoriale cui conferisce mandato), deve darne tempestiva comunicazione alle RSU/RSA, in mancanza di queste, alle OO.SS. di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative dei lavoratori, territoriali o nazionali se si tratta di aziende localizzate su più regioni.
La comunicazione deve contenere:
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-l’indicazione delle cause che determinano la richiesta della CIGS,
-l’entità e la durata prevedibile della stessa,
-il numero dei lavoratori coinvolti,
-i criteri di individuazione degli stessi,
-le modalità previste per la rotazione* dei lavoratori coinvolti e occupati nelle unità produttive interessate dalla CIGS o le ragioni tecnico – organizzative che non consentano di applicare la rotazione.
Costituisce oggetto dell’esame congiunto:
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-il programma che l’azienda intende attuare,
-l’indicazione della durata e il numero dei lavoratori coinvolti dalla sospensione,
-le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale,
-i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere,
-le modalità della rotazione* tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione o le ragioni tecnico – organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
- promuovere l’accordo tra le parti sulla materia,
- stabilire con proprio decreto (qualora l’accordo non sia stato raggiunto entro 3 mesi dalla data del decreto di approvazione della CIGS) l’adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti.
Qualora l’azienda non rispetti tale decreto, è tenuta, per ogni lavoratori in cigs, a corrispondere, in misura doppia, il contributo addizionale. Il medesimo contributo, con effetto dal 1° giorno del 25° mese successivo all’atto di concessione del trattamento di cigs, è maggiorato di una somma pari al 150% del suo ammontare (l. 223/91 art. 1 c. 8).
L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, deve terminare entro i 25 gg. successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti (circ. Min. Lav. N. 64/2000).
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