14/6/2007 ore: 16:33

IPERMERCATI AUCHAN: SIGLATA IPOTESI DI ACCORDO PER RINNOVO CONTRATTO INTEGRATIVO. «RAGGIUNTI BUONI RISULTATI A PARTIRE DA UNA SITUAZIONE PESSIMA»

Contenuti associati

FILCAMS-Cgil
Federazione lavoratori commercio turismo servizi
Ufficio Stampa
www.filcams.cgil.it


14 giugno 2007

IPERMERCATI AUCHAN: SIGLATA IPOTESI DI ACCORDO PER RINNOVO CONTRATTO INTEGRATIVO. «RAGGIUNTI BUONI RISULTATI A PARTIRE DA UNA SITUAZIONE PESSIMA»


È stata sottoscritta con Auchan l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale.

Per giungere alla chiusura del negoziato sono stati necessari un anno e sei mesi.

Spiegano i segretari nazionali di Filcams Fisascat Uiltucs: «Il contratto integrativo aziendale di Auchan, scaduto il 31 dicembre del 2005, era stato da noi disdettato tre mesi prima della scadenza.

«Sull’onda di quanto stava avvenendo in Upim, dov'era palese l'obiettivo di cancellare 30 anni di contrattazione, l'azienda provò a forzare l'interpretazione della disdetta, dichiarando che i trattamenti economici, premio fisso e altro, sarebbero stati bloccati al solo maturato e congelati in busta paga, in una voce “ad personam”, in attesa di valutare eventuali sviluppi sulla trattativa, anche a coloro che erano stati assunti con la vigenza piena del contratto, e cioè prima del 31 dicembre 2005».

«L’ipotesi di accordo ha dato risposta a tutte le tematiche determinate dai precedenti accordi e dalla piattaforma a suo tempo presentata».

Questi i punti principali.

* Validità e ambito d’applicazione: la riconferma della contrattazione integrativa effettuata ai vari livelli e l’impegno a definire la collazione degli accordi.

* Relazioni sindacali: riconferma di quanto previsto dalla precedente contrattazione e ampliamento del diritto d’informazione a livello di ipermercato relativamente alla formazione continua; contratti d’apprendistato e svolgimento di percorsi formativi; progetti di sviluppo; tirocini. In merito alle nuove aperture è stato precisato che si svolgerà un confronto preventivo a livello territoriale al fine di realizzare intese.

* Riconferma della commissione nazionale, diritti sindacali, ricovero ospedaliero, cure termali, infortunio sul lavoro, eventi luttuosi, congedi e aspettative non retribuite, part-time post maternità, libretti sanitari, anticipazione TFR, classificazione.

* Malattia: riconoscimento del 100% a tutti i lavoratori, in luogo del 95%.

* Sconto ai dipendenti: viene riconosciuto il 5% anche ai lavoratori con contratto a termine, d’inserimento e d’apprendistato dopo un periodo di 30 giorni dalla data di assunzione.

* Organizzazione del lavoro: è stato notevolmente rafforzato questo capitolo. A livello di ipermercato le parti potranno incontrarsi per realizzare intese sull’organizzazione del lavoro, al fine di individuare soluzioni che possano consentire un’equa distribuzione dei turni e dei carichi di lavoro, anche al fine di individuare soluzioni organizzative che consentano di ridurre il numero delle domeniche ai lavoratori assunti a tale scopo. Potranno essere sperimentate soluzioni organizzative innovative ed eventualmente turnazioni su 5 o 6 giorni, che possano produrre anche un incremento delle ore per il personale a part-time.

* Part-time: in materia di clausole elastiche/flessibili si applicherà la quota forfettaria prevista dal CCNL; è altresì riconfermata la modalità della clausola di recesso in aggiunta a quanto previsto dal CCNL per esigenze di studio, nonché gli accordi sulla flessibilità; degli orari di lavoro e del lavoro supplementare.

* Lavoro domenicale e festivo: sono stati riconfermati i trattamenti e le relative maggiorazioni per il periodo natalizio ed extranatalizio; viene inoltre riconosciuta la maggiorazione pari al 30% della retribuzione per le prestazioni lavorative individuali domenicali in regime di orario ordinario a decorrere dal prossimo 1° ottobre (tale richiesta è stata avanzata anche per il rinnovo del CCNL).

* Parte economica: il premio fisso aziendale, così come i trattamenti previsti per il 4° super ed extra, nonché l'indennità di funzione, vengono congelati e mantenuti quale premio ad personam non assorbibile. I lavoratori assunti nel corso della vigenza del precedente contratto integrativo, ovvero dall’11 ottobre 2002 al 31 dicembre 2005, continueranno a maturare gli importi previsti per il premio fisso, che sono: il 20% al 36° mese, il 100% al 48° mese: trasformati successivamente in premio ad personam non assorbibile.

* Premio aziendale/perequativo: sarà corrisposto a tutti i lavoratori che non hanno il premio fisso aziendale e ai futuri nuovi assunti nelle seguenti misure lorde annue incrementate: euro 700 per l’anno 2007, euro 750 per l’anno 2008, euro 800 per l’anno 2009 e seguenti. Anche la percentuale annua di riferimento è stata modificata e portata al 9,3% per l’anno 2008 e 9,5% per il 2009 e seguenti. Per le nuove aperture il premio aziendale decorrerà dopo un anno di esercizio intero.

* Salario variabile: il premio di progresso è sostituito da un nuovo impianto di premio, che ha eliminato le differenze economiche esistenti tra gli ipermercati Auchan classici e le ex Città Mercato. Il salario variabile di ipermercato sarà uguale per tutti i lavoratori e per tutti gli Auchan. Il salario variabile, denominato "Progresso dell’ipermercato", verrà corrisposto anche agli apprendisti, ai contratti d’inserimento e ai contratti a tempo determinato purchè in forza al momento dell’erogazione e si misura confrontando il progresso del trimestre in maturazione con quello dell’anno precedente. Il premio progresso si compone di 4 parametri che ne determinano il montante: numero progresso dei clienti, cifra d’affari, cash flow lordo, risultato operativo lordo dell’ipermercato. Non ci sono quote massime come nel precedente contratto integrativo (max 1.360 euro l’anno) poiché la percentuale ottenuta sarà calcolata sulla retribuzione lorda del trimestre preso a riferimento.

* Per i nuovi ipermercati il calcolo viene effettuato a partire dal secondo anno e fino al terzo con gli stessi criteri della parità ma con indicatori dimezzati. Per la sede e i depositi il progresso si calcola con le stesse modalità e con gli stessi indicatori previsti per gli ipermercati. I risultati di riferimento sono la somma algebrica dei vari iper. Il nuovo salario variabile decorrerà dal trimestre comprendente i mesi di dicembre 2007, gennaio e febbraio 2008.

* Premio commerciale di reparto: il premio erogato unilateralmente dall’azienda prevedeva un abbattimento pari al 33,33% per un’ora persa di lavoro nel corso del trimestre. In sostanza 3 ore di assenza determinavano la mancata corresponsione del premio. Tale sistema è stato sostanzialmente modificato e riportato nella contrattazione collettiva estendendola a tutti i reparti. L’accordo prevede che ogni ora d’assenza abbatte il premio nella misura del 2,5%, il che significa che in un trimestre il lavoratore perde il premio se si assenta per 40 ore, contro le 3 attuali. Nelle voci che non costituiscono abbattimento del premio sono stati inseriti permessi e assemblee sindacali, permessi elettorali. Il premio spetta anche agli apprendisti, ai contratti d’inserimento e ai contratti a termine purchè in forza al momento dell’erogazione. Restano confermati i quattro obiettivi: progressione giro d’affari, progressione numero clienti, progressione margine a valore, riduzione stock a giorni, ognuno dei quali può raggiungere il massimo di 10 punti, che, se raggiunti, danno diritto alla erogazione di 250 euro; se in tutti e 4 i parametri si raggiungono i 10 punti si toccherà la cifra massima di 1.000 euro. Le parti si incontreranno annualmente per effettuare un esame delle eventuali variazioni e/o aggiornamenti degli indicatori. Per le casse, i servizi e staff di iper, sarà istituito analogo meccanismo e stessi valori (1.000 euro trimestrali) a partire da aprile 2008. Entro dicembre 2007 le parti s’incontreranno per determinare gli indicatori/obiettivi e le modalità di calcolo.

* Partecipazione all’azionariato ValAuchan: l’accordo prevede che i singoli lavoratori possano decidere ogni anno se destinare le quote economiche derivanti dal premio aziendale/perequativo, premio progresso e premio di reparto all’azionariato (con firma espressa su apposito modulo) o se farsi corrispondere in busta paga quanto maturato (in questo caso nulla si deve sottoscrivere). I singoli lavoratori potranno decidere di destinare all’azionariato tutti e tre i premi o uno solo o due di essi. Il lavoratore potrà comunicare all’azienda il venir meno della propria adesione all’offerta con effetto dal primo trimestre o anno successivo in base alla periodicità della determinazione dei singoli parametri.

* Decorrenza e durata: è stata modificata la norma del precedente AIA, che prevedeva la disdetta 3 mesi prima della scadenza per il rinnovo. Nel nuovo testo non si parla di disdetta ma di semplice decorrenza, dalla data di ratifica dell’accordo al 31 gennaio 2010 (è stato riconosciuto all’azienda un mese in più di durata) e non potranno essere avviate iniziative per il rinnovo prima di tale data. Non è l’ultravigenza, ma è una norma migliore rispetto alla precedente.

Questo il giudizio complessivo delle segreterie Filcams Fisascat Uiltucs: «Riteniamo che il risultato, valutato nel complesso della difficile situazione che si era venuta a creare, sia un buon accordo».

Ora l'ipotesi di contratto passa al giudizio delle assemblee, che, dicono Filcams Fisascat Uiltucs, «considerato il periodo feriale, la consultazione potrà essere effettuata anche nel mese di settembre».

La consultazione dovrà comunque terminare entro martedì 25 settembre 2007.