3/3/2004 ore: 15:16

CALL CENTER: FIRMATO IL PRIMO ACCORDO NAZIONALE PER I COLLABORATORI

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CALL CENTER: FIRMATO IL PRIMO ACCORDO NAZIONALE PER I COLLABORATORI

3 marzo 2004

Nella serata di ieri 2 marzo 2004, a Roma è stato firmato il primo accordo nazionale per regolamentare i contratti di collaborazione nei call center in outsourcing dove, attualmente, lavorano oltre 10 mila persone.

Hanno siglato l’accordo:
L’Assocallcenter (associazione nazionale dei call center)
La Filcams Cgil e NIdiL Cgil, la Fisascat Cisl, la Uiltucs Uil

Con questa intesa si stabiliscono regole certe nell’utilizzo delle collaborazioni nei call center in outsourcing e si dà certezza di diritti e tutele anche alle collaboratrici e ai collaboratori del settore.

Le parti riconosco il carattere assolutamente innovativo del contratto siglato perché regolamenta i rapporti di collaborazione consentendo una corretta e condivisa gestione del lavoro e un corretto utilizzo delle collaborazioni in un settore dove massiccio è il ricorso a queste modalità lavorative.

L’intesa raggiunta ha validità fino al 2005 ed è in applicazione di quanto disposto nel contratto nazionale dei dipendenti call center in outsourcing, stipulato il 18 luglio 2003 ad integrazione del Ccnl del terziario distribuzione e servizi, dove sono previsti processi di stabilizzazione per almeno il 40% delle attuali collaborazioni in essere.

I PUNTI QUALIFICANTI DELL’ACCORDO

* Sono regolamentati tutti i rapporti di collaborazione, anche quelli occasionali e le prestazioni d’opera, indipendentemente dal possesso di partita Iva individuale.

* Viene garantita al collaboratore ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d’esecuzione dell’attività lavorativa. Le forme di coordinamento, anche temporale, con il committente non possono pregiudicare in alcun caso l’autonomia dell’esecuzione lavorativa.

* È assicurato al collaboratore un monte ore mensile di minimo 60 ore nella la fascia oraria indicata dal collaboratore stesso. La collaborazione, comunque, prevede minimo 3 ore giornaliere. L’eventuale rinnovo o la proroga del contratto non potranno avere una durata inferiori ai 6 mesi.

* È sancito il diritto di prelazione per tutti i lavoratori che negli ultimi 6 mesi abbiano avuto rapporti di collaborazione. Tale diritto è in essere sia quando il committente è nella necessità di effettuare assunzioni con contratto di lavoro subordinato, sia per attività analoghe o assimilabili a quelle svolte dai collaboratori

* È definito in apposite tabelle l’ammontare dei corrispettivi economici minimi. Essi sono in linea con le retribuzioni previste nel contratto collettivo nazionale dei lavoratori dipendenti e che saranno aggiornati con i rinnovi del Ccnl del settore di riferimento.

* È assicurata in caso di malattia un’adeguata copertura economica attraverso un sistema mutualistico le cui prestazioni saranno definite tra le parti e i cui costi sono a carico del committente. Inoltre, viene sancito il diritto alla sospensione per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno solare.

* È prevista, in caso di infortunio, la sospensione fino a guarigione clinica o fino alla scadenza del contratto di collaborazione.

* È garantita in caso di maternità la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo complessivo di 180 giorni. La sospensione è prevista anche in caso di gravidanza a rischio.

* È stabilita una sospensione di 15 giorni per matrimonio.

* È allargata anche ai collaboratori la previdenza integrativa. Infatti, entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo, le parti si rincontreranno per definire le modalità e le quantità di attivazione dei fondi già in essere nel settore.

* Si definisce anche per i collaboratori la possibilità di accedere alla formazione e all’aggiornamento professionale. Per consentire un adeguato arricchimento degli standard professionali i collaboratori potranno accedere sia alle attività formative previste per i dipendenti sia, vista la diversità normativa di accesso alla formazione pubblica, a percorsi formativi specifici.
Le ore di formazione non comportano perdita di reddito per il collaboratore e saranno, quindi, retribuite.


* È limitata la rescissione anticipata del contratto di collaborazione solo per gravi inadempienze e motivi previsti nell’accordo. In caso di contenzioso, sarà possibile attivare una procedura di conciliazione.

* È stabilito il diritto del collaboratore a un’indennità di fine mandato, pari all’8% degli interi compensi percepiti, in ogni caso di cessazione del rapporto.

* Sono garantiti i diritti sindacali. Infatti, i collaboratori hanno diritto ad eleggere la propria rappresentanza sindacale e ad usufruire di un tetto di ore retribuite per permessi sindacali e per partecipare alle assemblee.

* Sono garantiti alle RSU/RSA tutti i diritti d’informazione preventiva relativi all’attivazione delle collaborazioni;

* Viene garantita l'applicazione della legge. 626/96 e successive modificazioni. Per coloro che utilizzano il personal computer, ogni due ore si avrà diritto a 15 minuti di pausa retribuita.

* È rinviata a giugno 2004 la regolamentazione dei contratti a progetto. Prima della predetta intesa non sarà possibile attivare contratti a progetto.

p. FILCAMS CGIL Marinella Meschieri segretario nazionale
e NIdiL CGIL Emilio Viafora segretario generale e Davide Imola, segretario nazionale;
p. FISASCAT CISL Pietro Giordano segretario nazionale;
p. UILTuCS UIL Gianni Rodilosso, segretario nazionale.