«25 APRILE E 1° MAGGIO NON SONO DUE GIORNI COME TUTTI GLI ALTRI»
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FILCAMS-Cgil
Federazione lavoratori commercio turismo servizi
Ufficio Stampa
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22 aprile 2005
«25 APRILE E 1° MAGGIO NON SONO DUE GIORNI COME TUTTI GLI ALTRI»
I sindacati del commercio contro le aperture dei punti vendita nelle due feste civili
Tensione tra sindacati e direzioni aziendali ha provocato la decisione, da parte di alcune società della grande distribuzione, di aprire i negozi lunedì 25 aprile e domenica 1° maggio.
Lettere di protesta e petizioni sono state indirizzate dalle Filcams Fisascat Uiltucs territoriali alle amministrazioni comunali che hanno accordato la concessione in deroga al calendario delle festività.
Le aperture in occasione delle due feste civili, problema che si ripresenta ogni anno e la cui richiesta è variamente motivata dalle catene commerciali, sono giudicate dai sindacati tentativi di ridurre a giornate lavorative normali anche il 25 aprile e il 1° maggio.
Per rispondere ai dubbi dei lavoratori, le segreterie nazionali di Filcams Fisascat Uiltucs hanno sintetizzato in una nota diffusa alle strutture sindacali territoriali le disposizioni contrattuali circa il lavoro festivo.
«Non è prevista alcuna obbligatorietà a lavorare nei giorni festivi – ribadiscono i sindacati –, indipendentemente dal giorno in cui cade la festività. Il Ccnl del terziario, distribuzione e servizi (Ccnl TDS) a tale proposito è molto chiaro: all’ "art. 64 festività" precisa: in relazione alla norma di cui al primo comma del presente art., nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro;
«Qualora vi sia prestazione lavorativa, essa non rientra nel normale orario di lavoro, ma diventa straordinario per i full time e supplementare per i part time. In merito al lavoro straordinario ricordiamo che il Ccnl non prevede l’obbligatorietà. Nel caso del part time ricordiamo che il lavoro supplementare è volontario. Ricordiamo poi che il Ccnl TDS all’art. 65 prevede espressamente: le ore, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati all’art. 64, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo;
«Premesso che lo stesso decreto legislativo n. 66 non prevede l’obbligo al lavoro in caso di festività, ricordiamo che il Ccnl TDS non ha apportato modifiche agli articoli riguardanti gli orari di lavoro, festività, ecc.. Tant'è che non vi sono stati introdotti orari multiperiodali. Conseguentemente non è possibile sostenere che vi è obbligatorietà».