12/4/2000 ore: 2:00

LAVORO DOMESTICO, Piattaforma rinnovo CCNL 12/4/2000

Contenuti associati

RICHIESTE PER IL RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DOMESTICO




Premessa:

Le scriventi Organizzazioni Sindacali ritengono necessario innovare i contenuti del CCNL in quanto:
1) le richieste di mercato sono in costante aumento e richiedono oggi in particolare personale sempre più qualificato; ciò anche in considerazione dei mutamenti sociali intervenuti nella nostra società;
2) combattere il lavoro sommerso è divenuto un obiettivo comune da perseguire a tutti i livelli e le proposte relative sono spesso coincidenti (deducibilità fiscale, modifiche legislative che consentano innovazioni nel campo del rapporto di lavoro ad esempio attraverso agenzie, ecc.)

Queste brevi considerazioni ci portano a dire che sempre di più gli strumenti bilaterali, specie in un rapporto di lavoro delicato come quello del lavoro domestico, potranno consentire alla categoria uno sviluppo e riconoscere una maggiore dignità ad un settore spesso sottovalutato nel nostro Paese.

Di conseguenza richiediamo:

RELAZIONI SINDACALI- ENTE BILATERALE

La costituzione a livello nazionale con articolazioni decentrate dell'Ente Bilaterale (previsto dall'art. 44 del CCNL) il quale dovrà intervenire sulle seguenti materie:
·osservatorio Nazionale e sue articolazioni decentrate al fine di analizzare la situazione occupazionale,
·le problematiche relative al lavoro sommerso,
·le esigenze formative sia sul piano professionale che su quello della sicurezza nella casa,
·le procedure di conciliazione (D.Lgs n. 80/98)
·l'identificazione di strumenti a sostegno della indennità di malattia e del trattamento di maternità

Va inoltre individuato il sistema di finanziamento per la realizzazione di quanto sopra richiesto.

LAVORATRICI MADRI

Modifica dell'art. 25 ultimo comma: superare la spedizione del certificato medico in quanto riteniamo che ai fini delle tutele faccia fede lo stato oggettivo della gravidanza.
Inserire il divieto di licenziamento sino al compimento di 1 anno di età del bimbo/a (fermo restando la possibilità di assunzioni a tempo determinato) e che la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice durante il primo anno di vita del bimbo/a debba essere convalidata dall'Ispettorato del Lavoro.



MALATTIA

Modifica dell'art. 27: chiediamo che il periodo di comporto delle lavoratrici e dei lavoratori che non raggiungono le 25 ore settimanali sia parificato alla lavoratrice o lavoratore non convivente o convivente di cui al comma 1 con relativo adeguamento della indennità di malattia.
Inserire inoltre:
·che il periodo di conservazione del posto sia riferito all'anno 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno;
·che per le lavoratrici o lavoratori conviventi la spedizione a mezzo posta del certificato non sia richiesta quando la malattia sia accertata da un medico del S.S.N. o a seguito di visita domiciliare;


INQUADRAMENTO

L'inserimento di nuove figure professionali; l'eliminazione della 3a categoria e l'identificazione di un nuovo livello di inquadramento fra la 2a e la 1a categoria.

ORARIO DI LAVORO

Riteniamo necessario un adeguamento dell'orario di lavoro settimanale anche alla luce di quanto avviene nel resto della U.E. e delle modifiche più in generale intervenute nel nostro Paese portando con gradualità:
·a 48 ore settimanali l'orario massimo per le lavoratrici o i lavoratori conviventi;
·a 40 ore settimanali l'orario massimo per le lavoratrici o i lavoratori non conviventi;
·che la riduzione dell'orario di lavoro conseguente sia utilizzata o come riduzione dell'orario di lavoro settimanale o come permessi individuali definendo un monte ore annuo;
·che per le lavoratrici o i lavoratori conviventi, durante la giornata vi sia il diritto ad un riposo intermedio non retribuito (normalmente nelle ore pomeridiane) di norma non inferiore alle 3 ore, durante le quali abbiano il diritto di allontanarsi dal luogo di lavoro.

SICUREZZA SUL LAVORO

Riteniamo necessario che il datore di lavoro sia tenuto ad adottare le misure utili al fine di tutelare l'integrità fisica della lavoratrice o del lavoratore e che di conseguenza mantenga il luogo di lavoro, gli impianti e le apparecchiature in condizioni di sicurezza.

SALARIO

Si chiede l'istituzione con gradualità della quattordicesima mensilità, nonché un aggiornamento dei minimi contrattuali.


VITTO

Si chiede la modifica dell'art. 17 ultimo comma affinché il diritto alla fruizione del pasto e/o colazione inizi a partire da prestazioni di 6 ore.


FERIE

Si chiede un aumento dei giorni di ferie e che le stesse siano usufruibili in due periodi dell'anno.

PERMESSI

Si chiede la modifica dell'art. 22 comma 2 affinché i permessi per le lavoratrici o lavoratori con rapporti di lavoro ad ore siano riproporzionati al relativo orario di lavoro.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO-T.F.R.-PREVIDENZA INTEGRATIVA

Riteniamo necessario che in caso di licenziamento, per le lavoratrici o i lavoratori conviventi i termini di preavviso siano di 30 gg. di calendario sino ad un anno di anzianità e di 60 gg. di calendario per anzianità superiori al fine di poter ricercare un altro alloggio.
Alla luce anche di quanto avviene in accordo tra datore di lavoro e lavoratrice o lavoratore, si richiede il diritto all'anticipo del T.R.F. sino ad un massimo del 70% di quanto maturato annualmente o ad ogni biennio.
Alla luce delle modifiche legislative intervenute sul versante pensionistico, riteniamo opportuno l'istituzione di un fondo finalizzato alla costruzione volontaria di una previdenza integrativa.


Occorrerà inoltre adeguare i vari istituti presenti nel CCNL alla nuova legislazione (es. lavoro notturno, ecc..)

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