8/3/2001 ore: 2:00

LAVORO DOMESTICO, Ipotesi CCNL 08/03/2001

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IPOTESI ACCORDO RINNOVO CCNL LAVORO DOMESTICO



In data 8 marzo 2001, tra le Associazioni dei datori di lavoro FIDALDO, DOMINA e le OO.SS. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, FEDERCOLF, si è convenuto quanto segue:

RELAZIONI SINDACALI

ART….. ENTE BILATERALE – NUOVO (verrebbe soppresso l’art. 44 osservatori)

L’Ente bilaterale Nazionale ha le seguenti funzioni:

Istituisce l’osservatorio che ha il compito di effettuare analisi, studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nelle nostro Paese.

A tal fine l’osservatorio dovrà rilevare:

      la situazione occupazionale della categoria;

      le retribuzioni medie di fatto,

      il livello di applicazione del CCNL nei territori,

      il grado di uniformità sull’applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori stranieri,

      la situazione previdenziale ed assistenziale della categoria;

      i fabbisogni formativi;

      le analisi e proposte in materia di sicurezza.

L’Ente bilaterale, promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti e di informazione in materia di sicurezza.

L’Ente Bilaterale è un organismo paritetico così composto: 50% da FIDALDO e DOMINA e per l’altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e FEDERCOLF.

ART. … CASSA MALATTIA COLF

Le parti costituiranno entro il 30.6.2001 un fondo per il rimborso della indennità di malattia.

Per il funzionamento degli organismi paritetici di cui agli artt… sarà tra le parti definita una contribuzione la cui misura sarà stabilita entro il 30.06.2001.

Le parti costituiranno l’Ente Bilaterale Nazionale entro il 31.12. 2001 e valuteranno l’opportunità della costituzione di enti a livello regionale.

Inserire all’art. 42 COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

la commissione paritetica nazionale ha sede presso l’Ente Bilaterale ed è composta da……ECC.ECC.

ART. 7 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nel rispetto della legge 18 aprile 1962, n. 230, nonché nei seguenti casi previsti dal presente contratto, ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56:

1. per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;

2. per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;

3. per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;

4. per sostituire lavoratori in ferie.

Per le causali di cui sopra, i datori di lavoro potranno altresì avvalersi delle agenzie di lavoro interinale ai sensi della normativa di cui alla legge finanziaria del 2001.

ART. 10 CATEGORIE DEI LAVORATORI

Inserimento della figura professionale: assistenti agli animali domestici che viene inserita nella terza categoria

ART. 12 PASSAGGIO DALLA TERZA ALLA SECONDA

Viene modificato: dopo 14 mesi , anziché 16 mesi.

ART. 17 ORARIO DI LAVORO

Lavoratrici/tori conviventi: 55 ore settimanali.

A partire dal 1.1.2002 l’orario settimanale sarà ridotto di mezz’ora e a partire dal 1.1.2003 di un’altra mezz’ora. La riduzione dell’orario di lavoro sarà settimanale, salvo diverso accordo tra le parti.

Lavoratrici/tori non conviventi: 44 ore settimanali che saranno raggiunte con le seguenti gradualità:

47 ore a partire dal 1.4.2001

46 ore a partire dal 1.1.2002

45 ore a partite dal 1.1.2003

44 ore a partire dal 1.1.2004.

La retribuzione oraria rimarrà inalterata.

Ultimo comma : al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle sei ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, una indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, non viene computato nell’orario di lavoro.

ART…. MINIMI CONTRATTUALI

      incremento pari al 2,5% per le retribuzioni orarie a partire dal 1/4/2001

      incremento pari al 7,5% per il personale convivente , compresi quelli di cui agli artt. 13 e 14 a partire dal 1/4/2001.

ART. 20 FERIE

Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.

Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi all’ anno, purché concordati tra le parti.

Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.

Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno di regola carattere continuativo; nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio.

Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze sue e del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.

In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento di inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.

Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.

Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi.

ART 22 ASSENZE E PERMESSI

Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro.

I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l“ effettuazione di visite mediche documentate, purchè coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.

I permessi spetteranno nelle quantità di seguito indicate:

· lavoratori conviventi : 16 ore annue;

· lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.

Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.

Potranno inoltre fruire allo stesso titolo di permessi non retribuiti.

Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado ha diritto ad un permesso retribuito pari a tre giorni di calendario.

Al lavoratore uomo spettano due giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per gli adempimenti degli obblighi di legge.

Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.

In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.

Le assenze per malattia e infortunio, di cui il datore di lavoro deve essere tempestivamente avvisato, debbono essere comprovate da relativo certificato medico, indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro, da spedire al datore di lavoro entro tre giorni dall’evento, al quale fine farà fede il timbro postale di partenza.

Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione.

Le assenze non giustificate entro il terzo giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare dimissioni del lavoratore.

ART. 25 LAVORATRICI MADRI

Sostituire ultimo comma con:

Dall’inizio della gravidanza , purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.

ART 27 MALATTIA

In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà ; la conservazione del posto come segue:

1) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;

2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;

3) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.

I periodi relativi alla conservazione del posto sono da calcolarsi nell’ anno solare.

(eliminato il 2° comma)

Durante tali periodi decorrerà in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno per le anzianità di cui al punto 1, 2, 3 dei commi precedenti, nella seguente misura:

- fino al terzo giorno consecutivo, al 50% della retribuzione globale di fatto;

- dal quarto in poi, al 100% della retribuzione globale di fatto.

Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.

L’aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, si dovrà solo nel caso che il lavoratore ammalato o infortunato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

Le assenze per malattia dovranno essere giustificate secondo quanto previsto dall’art. 22 comma 7.

La malattia in periodo di prova e/o preavviso sospende la decorrenza dello stesso.

ART. 37 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Inserire dopo il primo comma: I datori di lavoro anticiperanno a richiesta del lavoratore e per non più di una volta l’anno, il trattamento di fine rapporto nella misura massima del 70% di quanto maturato.

ART. … PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le parti costituiranno una commissione paritetica che avrà il compito di approfondire la materia, al fine di rendere possibile l’istituzione di una previdenza integrativa per le lavoratrici e i lavoratori del settore.

Le parti convengono sulla costituzione di commissioni di conciliazione in sede sindacale, di cui al D.Lgs 31 marzo 1998 n. 80.

ART. 46 DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto decorre dal 8/3/2001 e scadrà 7/3/2005, salvo le diverse decorrenze ivi previste.

Le parti costituiranno una apposita Commissione Tecnica che studierà la revisione del testo contrattuale al fine di razionalizzarne i contenuti ed emendarlo da eventuali imprecisioni e/o errori materiali.