30/3/2021 ore: 15:40

Guida agli ammortizzatori sociali Covid-19

Modalità e scadenze per richiedere Cigo, Fis e Cigd

Le guide della FILCAMS


Cosa ti interessa?

 


Riepilogo provvedimenti e misure

  • D.L. 18/2020 “Cura Italia” - convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
    9 settimane di cassa dal 23 febbraio al 30 agosto 2020
  • D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” - convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020, n. 77
    18 settimane con meccanismo scaglionato: 9+4+5 settimane entro ottobre 2020
  • D.L. 104/2020 “Decreto Agosto”- convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
    18 settimane con meccanismo scaglionato:  9+9 settimane dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 
  • D.L. 137/2020 “Decreto Ristori” - convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
    6 settimane dal 16 novembre al 31 gennaio 2021
  • Legge 178/2020 “Legge di Bilancio”              
    • 12 settimane dal 1 gennaio al 31 marzo 2021 per la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)   
    • 12 settimane dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 per assegno ordinario (FIS) e  cassa integrazione in  deroga (Cigd)
Nei settori di nostra competenza la Cassa Covid si distingue in:
  • Cassa Integrazione Ordinaria - Covid (Cigo - Covid);
  • Fondo di Integrazione Salariale - Covid (Fis - Covid);
  • Cassa Integrazione in Deroga - Covid (Cigd - Covid). 
Sono le caratteristiche dell’azienda, in particolare il suo inquadramento contributivo, a determinare l’applicazione dell’uno o dell’altro tipo di ammortizzatore sociale. Passiamoli in rassegna evidenziandone le principali differenze e concentrandoci sulle misure tuttora in atto.

Cassa Integrazione Ordinaria – Covid (Cigo – Covid)

Campo di applicazione della CIGO

Nei nostri settori non si applica la CIGO. Ne hanno diritto solo le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, (con + 15 dip) che subiscano una riduzione o sospensione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà' dell'azienda appaltante, che abbiano comportato il ricorso alla CIGO;

Durata e scadenze procedure CIGO

  • Durata massima della CIGO
    secondo la normativa attualmente vigente: 13 settimane previste dal DL “Sostegni” causale Covid 19 – DL 41/21;
  • Periodo di utilizzo
    dal 1° aprile al 30 giugno 2021. Le 13 nuove settimane si aggiungono alle 12 previste dalla Legge di Bilancio che si collocano nel primo trimestre del 2021. Complessivamente quindi i datori di lavoro hanno a disposizione 25 settimane di trattamenti nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021 che si articolano in questo modo: 12 settimane dal 1° gennaio al 31 marzo 2021; ulteriori 13 settimane dal 1° aprile al 30 giugno 2021.
  • Procedura sindacale
    l’azienda deve inviare alle OO.SS comparativamente più rappresentative una comunicazione con la quale le informa della decisione di ricorrere alla cassa integrazione. La consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti, anche in via telematica, entro i 3 gg. successivi alla comunicazione preventiva da parte dell’impresa. Non è necessario l’accordo.
  • Presentazione della domanda
    La domanda deve essere presentata all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
  • Pagamento dell’integrazione salariale
    Il datore di lavoro può anticipare la prestazione o chiederne il pagamento diretto all’Inps. 
 

Fondo di Integrazione Salariale – Covid (Fis – Covid)

Campo di applicazione Fis

  • Datori lavoro che hanno occupato da 6 a 15 dipendenti nel semestre precedente nei settori
  • Imprese di Vigilanza
  • Imprese pulimento
  • Turismo (Alberghi, agenzie viaggio, ristorazione collettiva, pubblici esercizi ecc)
  • Studi professionali
  • Commercio, aziende di commercializzazione, terziario, aziende di servizi alle imprese

Datori lavoro che hanno occupato + di 15 dipendenti nel semestre precedente

  • Imprese pulimento
  • Turismo (Alberghi, agenzie viaggio, ristorazione collettiva, pubblici esercizi ecc)
  • Agenzie viaggio e tour operator (da 16 fino a 50 dip.)
  • Commercio, aziende di commercializzazione (da 16 fino a 50 dip.)
  • Terziario, aziende di servizi alle imprese (anche oltre i 50 dip.)
  • Studi professionali


Durata e scadenza procedure Fis

  • Durata massima del Fis
    secondo la normativa attualmente vigente: 28 settimane previste dal DL “Sostegni” causale Covid 19 – DL 41/21.
  • Periodo utilizzo
    dal 1° aprile al 31 dicembre 2021. Le 28 nuove settimane si aggiungono alle 12 previste dalla Legge di Bilancio che si collocano nel primo semestre del 2021. Complessivamente quindi i datori di lavoro hanno a disposizione 40 settimane di trattamenti nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021 che si articolano in questo modo: 12 settimane dal 1° gennaio al 30 giugno 2021; ulteriori 28 settimane dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.
  • Procedura sindacale
    l’azienda deve inviare alle OO.SS comparativamente più rappresentative una comunicazione con la quale le informa della decisione di ricorrere alla cassa integrazione. La consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti, anche in via telematica, entro i 3 gg. successivi alla comunicazione preventiva da parte dell’impresa. Non è necessario l’accordo.
  • Presentazione della domanda
    la domanda deve essere presentata all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
  • Pagamento dell’integrazione salariale
    il datore di lavoro può anticipare la prestazione o chiederne il pagamento diretto all’Inps. 
 
Tutto quanto previsto a proposito della Cigo-Covid e Fis-Covid trova applicazione anche ai Fondi Alternativi previsti dall’art. 27 D.lgs 148 (Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato - Fondo Solidarietà Bilaterale per i lavoratori in somministrazione) ed ai Fondi di Solidarietà Bilaterali del Trentino e Alto Adige.

Cassa Integrazione in Deroga - Covid (Cigd – Covid)

Campo d’applicazione Cigd

Datori lavoro che hanno fino a 5 dipendenti in tutti i nostri settori, escluse le imprese artigiane delle pulizie e dei parrucchieri, estetisti e tatuatori che hanno il Fondo artigiani FSBA.Rientrano nell’applicazione della Cassa in Deroga tutti i settori della Filcams che hanno la CIGS:
 
  • Datori di lavoro che hanno occupato MEDIAMENTE + 15 dipendenti nel semestre precedente
    • imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa che subiscono una riduzione di attività in conseguenza della riduzione dell’azienda appaltante che fatto ricorso alla CIGS;
    • imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscono una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà' dell'azienda appaltante, che abbiano comportato il ricorso a CIGO o CIGS;
    • imprese artigiane con + 15 dipendenti, solo se l'intervento è richiesto in conseguenza di CIGS concessa alla committente e che questa determini la prevalenza del fatturato (o biennio precedente, abbia superato il 50% del fatturato complessivo dell'azienda artigiana);
    • imprese di vigilanza
  • Datori di lavoro che hanno occupato MEDIAMENTE + 50 dipendenti nel semestre
    • imprese commerciali attività di intermediazione commerciale
    • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici


Durata e scadenza procedure Cigd

  • Durata massima della Cigd
    secondo la normativa attualmente vigente: 28 settimane previste dal DL “Sostegni” causale Covid 19 – DL 41/21.
  • Periodo di utilizzo
    dal 1° aprile al 31 dicembre 2021. Le 28 nuove settimane si aggiungono alle 12 previste dalla Legge di Bilancio che si collocano nel primo semestre del 2021. Complessivamente quindi i datori di lavoro hanno a disposizione 40 settimane di trattamenti nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021 che si articolano in questo modo: 12 settimane dal 1° gennaio al 30 giugno 2021; ulteriori 28 settimane dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.
  • Procedura sindacale
    l’azienda deve inviare alle OO.SS comparativamente più rappresentative una comunicazione con la quale le informa della decisione di ricorrere alla cassa integrazione. E’ necessario raggiungere un accordo che può essere concluso anche in via telematica. Sono esonerati dall’accordo i datori di lavoro fino a 5 dipendenti.
  • Presentazione della domanda
    la domanda deve essere presentata all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
  • Pagamento dell’integrazione salariale
    il datore di lavoro può anticipare la prestazione o chiederne il pagamento diretto all’Inps (novità introdotta dal Sostegni perché in precedenza la Cigd era solo a pagamento diretto fatta eccezione per le aziende plurilocalizzate in almeno 5 regioni a cui era data la possibilità di anticipare). 
 

Aspetti comuni ai tre tipi di ammortizzatori sociali Covid attualmente in vigore

Lavoratori beneficiari

  • i lavoratori devono risultare in forza al 23 marzo 2021 (le 12 settimane della Legge di Bilancio riguardano i lavoratori in forza al 4 gennaio 2021).
  • anche nel caso del D.L. “Sostegni” dovrebbe nuovamente trovare applicazione la regola secondo cui per i lavoratori in appalto, nel caso in cui si sia proceduto al cambio di appalto successivamente al 23 marzo 2021, o nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi art. 2112 c.c., si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro. Al riguardo si attende la circolare attuativa Inps.

Principali effetti sul rapporto di lavoro

  • Ferie, permessi e mesilità 
    Durante la sospensione a zero ore, non si maturano ferie, permessi e i ratei 13^ e 14^ mensilità. In caso di riduzione di orario (Cassa a rotazione), i relativi ratei maturano o in rapporto alle ore lavorate oppure, laddove previsto dal Ccnl di riferimento, integralmente in caso di prestazione lavorativa consistente in frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni. 
  • Malattia e Cassa Integrazione
    La prevalenza dell’uno o dell’altro istituto dipende da quando è insorta la malattia (prima o dopo la sospensione lavorativa) e dal tipo di sospensione presso il luogo di lavoro (totale o parziale):
    • Malattia sorta prima dell’inizio della sospensione lavorativa
      a) se presso il posto di lavoro l'attività lavorativa è completamente sospesa, prevale il trattamento economico dell’ammortizzatore sociale rispetto alla malattia;
      b) se presso il posto di lavoro l'attività lavorativa è solo parzialmente ridotta, prevale il trattamento economico della malattia rispetto all’ammortizzatore sociale.
    • Malattia sorta dopo l’inizio della sospensione lavorativa
      a) se presso il posto di lavoro l'attività lavorativa è completamente sospesa, prevale il trattamento economico dell’ammortizzatore sociale rispetto alla malattia;
      b) se presso il posto di lavoro l'attività lavorativa è solo parzialmente ridotta, prevale il trattamento economico della malattia rispetto all’ammortizzatore sociale.
  • Il periodo di integrazione salariale è coperto da contribuzione figurativa a carico Inps.
  • Anf. Durante i periodi di Cassa Covid è prevista l’erogazione degli Assegno al Nucleo Famigliare. Una particolarità: la disciplina “ordinaria” del Fondo di Integrazione Salariale (Fis) escluderebbe l’erogazione dell’Anf ma la “legislazione Covid” li ha introdotti anche in costanza di questo tipo di ammortizzatore, per tutto il periodo “emergenziale”. 
  • TFR
    Il Trattamento di Fine Rapporto matura integralmente durante i periodi di integrazione salariale ed è calcolato sulla base della retribuzione a cui si avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento della prestazione lavorativa.


Misura dell’integrazione salariale

  • 80% della retribuzione globale (comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive) che sarebbe spettata per le ore non prestate;
  • l’importo è soggetto all’applicazione di un massimale che per l’anno 2021 è:
    • retribuzioni pari o inferiori a € 2159,48 = € 998,18. Al netto contributi 5,84% = € 939,89
    • retribuzioni superiori a € 2159,48 = € 1199,72. Al netto contributi 5,84% = € 1129,66
Esempio di calcolo (retribuzione quarto livello Commercio)
€ 1616,68 *14/12 = €1886,12 quindi il massimale da applicare è 998,18 – 5,84% di trattenuta previdenziale (€ 58,293) = € 939,89 a cui va applicata la corrispondente aliquota Irpef. 
 

 
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