10/4/2006 ore: 2:00

TURISMO CONFESERCENTI, Indennità di vacanza contrattuale 10/04/2006

Contenuti associati


                                  Roma, 10/04/2006
Ufficio Politiche Contrattuali e del Lavoro

Prot. N. 204.11/06 EM/ac
                          Ai Presidenti e Segretari
                          Federazioni del Turismo

                          Ai Presidenti e Direttori
                          Regionali e Provinciali Confesercenti

                          Ai Responsabili Uffici Politiche del
                          Lavoro e Libri Paghe

                          Loro Sedi



OGGETTO: Pagamento di vacanza contrattuale ai dipendenti da aziende del turismo – Importi in vigore dal 1 aprile 2006 e dall’1 luglio 2006.


Come già a Voi comunicato Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs - UIL, hanno inviato a settembre 2005 formale disdetta del CCNL Turismo.

L’accordo sul costo del lavoro sottoscritto in data 23/7/1993 stabilisce che: “dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori”.

In base a quanto stabilito nell’accordo del 23/7/1993, con decorrenza :
    dal 1° aprile c.a. si erogherà la prima tranche della indennità di vacanza contrattuale che è apri al 30% del tasso di inflazione programmato per l’anno 2006 convenuto nel D.P.E.F. e fissato nella misura del 1,7%. Tale percentuale si applica su paga base e contingenza.
    dal 1° luglio c.a. si erogherà la seconda tranche della indennità di vacanza contrattuale che è pari al 50% del tasso di inflazione programmato per l’anno 2006 convenuto nel D.P.E.F. e fissato nella misura del 1,7%. Tale percentuale si applica su paga base e contingenza.


Cordiali saluti
                                  Elvira Massimiano

    Allegato: Tabelle IVC
    I.V.C.

    CCNL TURISMO

    LIVELLO
    01.04.2006
    01.07.2006
    QA
    8,81
    14,69
    QB
    8,16
    13,60
    1
    7,60
    12,67
    2
    6,95
    11,58
    3
    6,55
    10,92
    4
    6,18
    10,31
    5
    5,80
    9,67
    6S
    5,58
    9,30
    6
    5,50
    9,16
    7
    5,15
    8,59

    I.V.C.

    CCNL TURISMO – ESERCIZI MINORI Pubblici Esercizi e Stabilimenti Balneari


    LIVELLO
    01.04.2006
    01.07.2006
    QA
    8,78
    14,64
    QB
    8,13
    13,55
    1
    7,57
    12,62
    2
    6,93
    11,54
    3
    6,53
    10,89
    4
    6,17
    10,28
    5
    5,78
    9,64
    6S
    5,56
    9,27
    6
    5,48
    9,14
    7
    5,14
    8,56


    I.V.C.

    CCNL TURISMO – ESERCIZI MINORI Alberghi


    LIVELLO
    01.04.2006
    01.07.2006
    QA
    8,75
    14,59
    QB
    8,10
    13,51
    1
    7,55
    12,58
    2
    6,90
    11,50
    3
    6,51
    10,85
    4
    6,15
    10,24
    5
    5,77
    9,61
    6S
    5,55
    9,24
    6
    5,47
    9,11
    7
    5,12
    8,54