15/7/1992 ore: 2:00

VIAGGIATORI E PIAZZISTI DI AZIENDE TDS, CCNL 01/07/1992 - 31/03/1994

Contenuti associati

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i viaggiatori e piazzisti
dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi



Addì 15 luglio 1992

tra

la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei
Servizi rappresentata dal suo Presidente Gr. Uff. Dott. Francesco Colucci,
e con l'intervento di una delegazione presieduta dal Vice Presidente Gr.
Uff. Dott. Sabatino Madiai e composta dai signori: Italo Ballesio, Giuseppe
Chinellato, Gianni Diamanti, Arnaldo Fiorenzoni, Giovanni Granella, Carlo
San Pietro, Giuseppe Tattoli, Giuseppe Zavatta, con l'assistenza del
Segretario Generale, del Direttore Centrale Lavoro e Affari Sociali Basilio
Mussolin, dei Direttori Luigi De Romanis e Giuseppe Zabbatino, del Capo
Servizio Maria Cecilia Segatori e di: Guido Lazzarelli, Donata Tirelli e
Katia Calafiore

e

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi-Mense e Servizi
(FILCAMS - CGIL) rappresentata dal Segretario Generale Aldo Amoretti, dal
Segretario Generale aggiunto Pietro Ruffolo e dai Segretari Nazionali Luigi
Piacenti, Renata Bagatin, Ivano Corraini, Sandra Ferretti, Gennaro
Pannozzo, dal responsabile del settore Lionello Giannini, e dai componenti
del Comitato direttivo nelle persone di: Claudio Bazzichetto, Giuseppe
D'Aloia, Giuseppe Mancini, Piero Marconi, Regina Ruiz, Claudio Treves,
Raffaele Statti, Giorgio Flora, Cristina Ronco, Giovanna Vaudano, Mauro
Dassio, Lucia Deleo, Carmela Minniti, Giorgio Scarinci, Patrizia Vistori,
Antonio Amoruso, Nino Baseotto, Mariuccia Bertelenghi, Marco Cipriano,
Massimo Cucchi, Nadia D'Amely, Patrizia Ferrari, Renato Franchi, Adriana
Freddi, Lucia Giorgi, Angioletta La Monica, Carla Luciano, Carla Pasquale,
Mario Piovani, Bruno Rastrelli, Giancarlo Straini, Marco Vicedomini, Marina
Bergamin, Giorgio Loro, Vittorio Meneghin, Giusy Muchon, Celeste Paulon,
Diana Pelizza, Gianni Speranza, Sandra Veneri, Elsa Ruzza, Lisi Schweigl,
Roberto Cinelli, Ezio Medeot, Denis Trevisan, Ramona Campari, Carlo Canini,
Mauro Capacci, Dino Chieregatti, Ezio Cicchetti, Silvano Conti, Gualtiero
Francisconi, Gabriele Gugliemi, Mirella Losi, Patrizia Maestri, Gabriele
Marchi, Cesare Melloni, Anna Rosa Naldi, Daniela Pellicani, Franca Rosini,
Sauro Serri, Daniela Zini, Carlo Amato, Daniela Borselli, Luigi Coppini,
Fabio Giunti, Paolo Graziani, Roberto Mati, Silena Menchetti, Raffaello
Nesi, Erminio Ontani, Tosca Poggi, Alessandra Salvato, Silvano Marani,
Roberto Ghiselli, Roberta Massacesi, Patrizio Cacciotti, Orfeo Cecchini,
Simona Cervellini, Antonella Chiusaroli, Luigi Corazzesi, Fabio De Rossi,
Amedeo Fileri, Simona Iovinella, Carla Matiussi, Manlio Mazziotta, Laura
Ricci, Antonio Stancampiano, Luigi Castiglione, Domenico Troise, Franca
Antonucci, Alfonso Argeni, Giovanni Carpino, Paola Di Celmo, Carla
Frascati, Rosario Stornaiuolo, Maria Antonelli, Giuseppe Giuri, Giuseppe
Scognamillo, Canio Cioffi, Michele Furci, Giovanna Pellegrino, Concetta
Alario, Luisa Albanella, Cono Minnì, Santo Pellegrino, Antonio Triglia,
Gianni Cotzia, Rosanna Facchin, con l'assistenza della Confederazione
generale italiana del lavoro (CGIL) rappresentata dal Segretario
Confederale Sergio Cofferati

e

la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del
Turismo (FISASCAT - CISL) rappresentata dal Segretario Generale Mario
Cesino, dai Segretari Aggiunti Maria Pantile e Antonio Michelagnoli, dai
Segretari Nazionali: Gianni Baratta, Mario Marchetti, Salvatore Zappadu, dal
dirigente l'Ufficio Sindacale Salvatore Falcone, unitamente ad una
delegazione composta dai Sigg: Attilio Albanello, Cecilia Andriolo, Alfredo
Bedin, Tommaso Calabrese, Rocco Carbone, Luigi Carignani, Alberto
Cavalloni, Osvaldo Cecconi, Maria Teresa Cimminnisi, Antonio Cinosi, Bruno
Cordiano, Franco Di Liberto, Mario Fratini, Mauro Gualtierotti, Giovanni La
Grotta, Maria La Salandra, Calogero Lauria, Rosanna Mangiarotti, Enrico
Mazzetti, Amedeo Meniconi, Giorgio Payaro, Marcello Pasquarella, Ferruccio
Petri, Pierangelo Raineri, Vincenzo Ramogida, Antonio Sabatella, Francesco
Sanfile, Rosanna Santarello, Gianni Santin, Domenico Simone, Rolando Sirni,
Alessandro Varriale, Vincenzo Vasciaveo, Eduard Wieser, con l'intervento
della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal
Segretario Confederale Giuseppe Surrenti

e

l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS - UIL)
rappresentata dal Segretario Generale Raffaele Vanni, dal Segretario
Generale Aggiunto Antonio Zilli, dai Segretari nazionali: Michele Malerba,
Pier Luigi Paolini, Parmenio Stroppa, Virgilio Scarpellini, dai membri del
Comitato Esecutivo nazionale: Sergio Amari, Bruno Bettocchi, Renzo Canella,
Salvatore Caronia, Grazia Chisin, Amedeo Criscuolo, Michele De Simone,
Pietro La Torre, Mario Ortile, Giulio Parisi, Giannantonio Pezzetta, Paolo
Poma, Sandro Sansoni, Antonio Vargiu, Luca Visentini, con la partecipazione
della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario
Confederale Silvano Veronesi

visti

- il CCNL 4 febbraio 1988
- l'accordo 15 luglio l992

si è stipulato il presente Contratto Collettivo di lavoro per i viaggiatori
e piazzisti dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei
servizi.



TITOLO I Validità e sfera di applicazione


Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera
unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, e per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i
rapporti di lavoro a tempo determinato, tra le aziende commerciali e i
viaggiatori e piazzisti da esse dipendenti.



Art. 2

Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve
essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile,
sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti
collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini, fatte salve le condizioni
di miglior favore previste dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di
legge vigenti in materia.



TITOLO II Classificazione del personale


Art. 3

Agli effetti del presente contratto si considera:
a) viaggiatore o piazzista di 1a categoria l'impiegato di concetto,
comunque denominato, assunto stabilmente da una azienda con l'incarico
di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della
stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto
incarico;
b) viaggiatore o piazzista di 2a categoria l'impiegato d'ordine, comunque
denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare
gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda
contemporaneamente alla loro diretta consegna.

Al viaggiatore o piazzista potranno essere assegnati compiti alternativi
e/o complementari all'attività diretta di vendita, quali la promozione, la
propaganda, l'assistenza al punto di vendita.

L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi alle
preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da
reali esigenze tecniche della distribuzione.


Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che l'eventuale assegnazione di compiti alternativi
all'attività di vendita - da affidare in via temporanea - non dovrà
modificare il profilo professionale del viaggiatore o piazzista sopra
indicato.

Il distributore che contemporaneamente alla consegna, è incaricato
dall'azienda in via continuativa anche del collocamento dei prodotti, viene
inquadrato nella categoria di cui al punto b).

Le parti si danno atto che con la presente formulazione hanno inteso
superare, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche, il criterio della
territorialità implicito nella precedente pattuizione tenuto conto
dell'evoluzione intervenuta nei mezzi di comunicazione


Sviluppo professionale

Le parti riconoscono il comune interesse alla valorizzazione delle capacità
professionali dei lavoratori.

Le aziende, pertanto, nell'intento di perseguire la predetta comune
finalità, ove se ne presentino le condizioni di realizzabilità,
promuoveranno specifiche iniziative di addestramento volte a far acquisire
al viaggiatore o piazzista le conoscenze professionali necessarie allo
svolgimento dei compiti alternativi e/o complementari all'attività di
vendita (promozione, propaganda, assistenza al punto di vendita).



TITOLO III Assunzione


Art. 4

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in
vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.

L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti
indicazioni:

a) data di assunzione;
b) durata dell'eventuale periodo di prova;
c) categoria del lavoratore;
d) il periodo di tempo minimo annuale per cui l'azienda si impegna a tenere
in viaggio il viaggiatore o piazzista;
e) eventuali compiti del viaggiatore o piazzista durante il periodo in cui
non viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidate allo stesso
mansioni incompatibili con la sua qualifica;
f) trattamento economico (stipendio, provvigione, diaria, rimborso spese,
ecc )
g) i rapporti derivanti dall'eventuale uso di automezzi.



Art. 5

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;
b) eventuale certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o
attestato dei corsi di addestramento frequentati;
c) attestato di conoscenza di una o piu' lingue estere nel caso sia
richiesta;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) libretto di lavoro;
f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne
siano provvisti,
g) eventuali altri documenti e certificati.

Il datore di lavoro e' tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.



TITOLO IV Periodo di prova


Art. 6

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i 60 giorni.

I giorni indicati nel precedente comma devono intendersi di lavoro
effettivo.

Durante il periodo di prova il fisso mensile del lavoratore non potrà
essere inferiore a quello contrattuale stabilito per la categoria
attribuita al lavoratore stesso.

Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto
in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con
diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità
supplementari e delle ferie.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato
regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e
il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.



TITOLO V Prestazione lavorativa settimanale


Art. 7

La prestazione lavorativa del singolo viaggiatore o piazzista si svolgerà
su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due
mezze giornate.

La determinazione dei riposi relativi alle due mezze giornate sarà
concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.

Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse
al lancio pubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o delle
due mezze giornate di non prestazione avverrà nei periodi dell'anno in cui
saranno cessate le anzidette esigenze.


Chiarimenti a verbale

a) Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze
in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della
normativa nel senso che le ipotesi previste nel 1° comma debbono essere
tra loro equivalenti.
b) Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione
lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di
cui al primo comma; le festività coincidenti con un giorno di parziale o
totale non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi
sostitutivi.



TITOLO VI Riposo settimanale e festività


Art. 8

Il lavoratore ha diritto al riposo festivo settimanale nei modi previsti
dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa
esplicito riferimento.

Qualora per ragioni di dislocazione non gli fosse possibile per oltre un
mese di recarsi in famiglia, avrà diritto di ottenere, in sostituzione del
riposo, una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con
facoltà di trasferirsi in famiglia a spese della ditta.

Il viaggiatore per l'estero usufruirà del trattamento di cui sopra,
compatibilmente con la dislocazione e in seguito a particolari accordi con
la ditta.



Art. 9

Le festività infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono quelle
appresso indicate:

1) Il primo giorno dell'anno;
2) il 6 gennaio - Epifania;
3) il giorno di lunedi dopo Pasqua;
4) il 15 agosto - festa dell'Assunzione;
5) il 1° novembre - Ognissanti;
6) l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
7) il 25 dicembre - Natale;
8) il 26 dicembre - Santo Stefano;
9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.

In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo,
nessuna riduzione o trattamento sarà operata sulla normale retribuzione ai
lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni
sopra indicati sempre che non si tratti di prestazioni saltuarie ed
occasionali senza carattere di continuità e sussista un rapporto di lavoro
subordinato.

Nulla e' dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la
misura sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un
periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di
provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante
da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.

In caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali sopra
elencate con una domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà
corrisposto al lavoratore un ulteriore importo pari alla normale
retribuzione giornaliera di fatto di cui all'art. 39.

Le norme previste per le festività infrasettimanali di cui ai precedenti
commi saranno osservate anche in occasione delle festività nazionali (25
aprile - 1° maggio).



Art. 10


Permessi retribuiti

In sostituzione delle quattro festività abolite dal combinato disposto
della legge n. 54 del 1977 e del DPR n. 792 del 1985, verranno fruiti dai
lavoratori altrettanti giorni ovvero mezze giornate di permesso individuale
retribuito. I permessi saranno fruiti individualmente, in periodi di minore
attività - anche con riferimento all'orario settimanale praticato
dall'utenza in relazione alle disposizioni di legge in materia - e mediante
rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il
normale andamento dell'attività produttiva.

Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori permessi per complessive 9
giornate all'anno, con le seguenti decorrenze:

- 2 giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1984
- 2 giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1985
- 2 giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1986
- 3 giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1992

salvo restando l'assorbimento, fino a concorrenza, di eventuali
trattamenti, non previsti dal presente contratto, in materia di riduzione,
di permessi e ferie.

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno
pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure
potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il trenta
giugno dell'anno successivo.

In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di
calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di
cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non
computandosi a tal fine i periodi in cui non e' dovuta a carico del datore
di lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto.


Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che la presente regolamentazione sostituisce a tutti
gli effetti quella prevista dall'accordo interconfederale 16 maggio 1977,
sulle festività abolite, e che per quanto riguarda le due festività civili
la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, ai sensi
dell'art. 1, 2° comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, (2 giugno e 4
novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le
festività che coincidono con la domenica.



TITOLO VII Ferie


Art. 11

A decorrere dal 1978 e in concomitanza del godimento delle ferie dello
stesso anno, il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un
periodo di ferie nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando
che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione del lavoro
settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedi al
sabato agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le
festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

In conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal normale
periodo di ferie indicato, ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni
presso gli uffici elettorali per le elezioni del Parlamento nazionale, per
le elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee, saranno concessi
ulteriori tre giorni di permesso retribuito in coincidenza con le
operazioni di voto e scrutinio, ai sensi dell'art. 119, DPR 30 marzo 1957,
n. 361, e dell'art. 1, legge 30 aprile 1981, n. 178.


Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto reciprocamente che la nuova disciplina della misura
e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un
complesso normativo inscindibile migliorativo della disciplina, innovata
con accordo 6 giugno 1978.



Art. 12

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto di quelle dei
lavoratori è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle
ferie dal maggio all'ottobre eccettuate le aziende fornitrici di
apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate,
gelati e ghiaccio, nonchè le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze
fresche che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo
dell'anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto
sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi
diversi dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione.

Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.

I turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno
festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo
ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° e il 16° giorno del mese.

Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante
il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle
strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.



Art. 13

Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale
retribuzione di fatto di cui all'art. 39.



Art. 14

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti
dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di
effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di
licenziamento.



Art. 15

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore
prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del
lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al
rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto per
tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato
richiamato.



Art. 16

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità e' dovuta al
lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di
ferie assegnatogli.



Art. 17

Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro. Il
registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra
idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata
autorizzata.



TITOLO VIII Assenze e congedi


Art. 18

Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore
l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate presso l'azienda
entro le 24 ore, per gli eventuali accertamenti.

Nel caso di assenze non giustificate saranno applicate le seguenti
sanzioni:

a) trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente
un importo pari al 10% (dieci per cento) della retribuzione stessa, nel
caso di assenza fino a tre giorni;
b) licenziamento senza preavviso nel caso di assenza oltre 3 giorni o in caso
di recidiva oltre la terza volta nell'anno solare.



Art. 19

In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in
qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle
ferie annuali.

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere
prove di esame, e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300 hanno
diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le aziende
concederanno altri cinque giorni lavorativi retribuiti all'anno per la
relativa preparazione.

I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa
presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti
(certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova).



Art. 20

Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre
matrimonio, un congedo straordinario della durata di giorni quindici.

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, il datore di lavoro dovrà
concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno
antecedente alla celebrazione del matrimonio.

Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine del
congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.

Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è
considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto
alla retribuzione normalmente percepita di cui all'art. 39.



TITOLO IX Chiamata e richiamo alle armi Art. 21


Art. 21

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata
dal DLCPS 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di
lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del
servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.

Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in
licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni
dal congedamento o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del
datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto è
risolto salvo nei casi di comprovato e riconosciuto impedimento.

Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti, eccettuato il calcolo degli scatti di cui al
successivo art. 38.

Non saranno, invece, computati a nessun effetto nell'anzianità i periodi di
ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.

Nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il periodo trascorso in
servizio militare sarà computato nell'anzianità del lavoratore fino alla
cessazione della stessa.

Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a
termine e di assunzione per lavori stagionali o saltuari.

Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'art. 7
della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di
coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo,
nonchè per effetto della legge 9 febbraio 1978, n. 38, sulla cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia
riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della
legge stessa.



Art. 22

In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto per il periodo in
cui rimane sotto le armi alla conservazione del posto, fermo restando a
tutti gli effetti il computo del tempo trascorso in servizio militare
nell'anzianità di servizio.

Durante il periodo di richiamo alle armi il viaggiatore o piazzista avrà
diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653.

In caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il
posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo
periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.



TITOLO X Trasferimenti e diarie


Art. 23

Il viaggiatore o piazzista trasferito conserva il trattamento economico
goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano
inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la
sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.

Il viaggiatore o piazzista che non accetti il trasferimento determinato da
comprovate esigenze tecniche, organizzative e/o produttive, sarà
considerato dimissionario e avrà diritto al trattamento di fine rapporto e
al preavviso.

Al viaggiatore o piazzista che venga trasferito, sarà corrisposto il
rimborso delle spese di viaggio e trasporto per se', per le persone di
famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previo
opportuni accordi da prendersi con l'azienda.

E' dovuta inoltre la diaria per giorni 10 al viaggiatore o piazzista celibe
o senza congiunti conviventi a carico e per giorni 20 - oltre un giorno per
ogni figlio a carico - al viaggiatore o piazzista con famiglia.

Qualora per effetto del trasferimento il viaggiatore o piazzista debba
corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di
affitto, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza
di un massimo di 6 mesi di pigione. Detto rimborso sarà dovuto a condizione
che il contratto di affitto sia stato, precedentemente alla comunicazione
del trasferimento, regolarmente registrato o denunciato al datore di
lavoro.

Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto al
viaggiatore o piazzista con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Al viaggiatore o piazzista che chiede il suo trasferimento, non competono
le indennità di cui sopra.



Art. 24

La diaria fissa, costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante
della retribuzione.

Nessuna diaria è dovuta al viaggiatore o piazzista quando è in sede a
disposizione dell'azienda, nella città ove egli risiede abitualmente.

Qualora, però, durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il
periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per
i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:

a) se ha residenza nella stessa sede dell'azienda, avrà una indennità nella
misura di 2/5 della diaria;
b) se invece il viaggiatore o piazzista, con consenso dell'azienda, ha la
sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l'azienda stessa,
avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle
maggiori spese sostenute per la eventuale permanenza nella città ove ha
sede l'azienda, per l'esplicazione dei compiti di cui alla lettera e)
dell'art. 4.

Qualora l'azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e
documentate dal viaggiatore o piazzista per vitto e alloggio
nell'espletamento della propria attività fuori della città sede di
deposito, di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non
possa per la distribuzione del suo lavoro rientrare nella propria
abitazione, saranno rimborsati nei limiti della normalità da individuarsi
in sede aziendale tra la direzione aziendale e la rappresentanza sindacale
aziendale di cui al successivo art. 70.

Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate
dall'azienda.



TITOLO XI Malattie ed infortuni


Art. 25

Nell'ambito della normativa del Servizio Sanitario Nazionale il datore di
lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto
dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti
disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del
lavoratore stesso al Servizio Sanitario Nazionale.



Art. 26

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha
l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia all'azienda da
cui dipende: in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno
dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata,
con le conseguenze previste dall'art. 18 del presente contratto.

Il lavoratore è altresi tenuto a far recapitare all'azienda il certificato
medico di prima visita, nonche' i successivi in caso di prolungamento della
malattia e quello indicante la data della ripresa del lavoro.

Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli organi competenti,
il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata
dal certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di
ritardo ingiustificati, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della
conservazione del posto ed il lavoratore sarà considerato dimissionario,
restando a suo carico l'indennità di mancato preavviso.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di
lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di effettuare il controllo delle
assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli
Istituti competenti. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la
facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di
enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.



Art. 27

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le
prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.

Il lavoratore è altresi tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore
10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di
consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore
di lavoro.

Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo
siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su
decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da
quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi
saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal
domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici,
nonchè le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza
maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia
all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore
dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta
comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 della legge 11
novembre 1983, n. 638, 15° comma, nonchè l'obbligo dell'immediato rientro
in azienda.

In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con
le conseguenze previste agli articoli 18 e 66 del presente contratto.



Art. 28

Al lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di
infortunio o malattia sarà riservato il seguente trattamento:

---------------------------------------------------------------------------
Anni di ininterrotta Conservazione Corresp. della Corresp. di mezza
anzianità del posto retribuzione mensile retrib. mensile
presso l'azienda in mesi intera fino a mesi per altri mesi
---------------------------------------------------------------------------

a) Fino a 6 anni 8 5 3
b) Oltre 6 anni 12 8 4
---------------------------------------------------------------------------

Per il trattamento economico durante il periodo di malattia o di infortunio
si fa riferimento alla retribuzione di fatto.

Il lavoratore che, posto in preavviso di licenziamento, cada ammalato o si
infortuni, usufruirà del trattamento sopra indicato per tutto il periodo di
comporto. Il lavoratore dimissionario che cada ammalato o subisca un
infortunio non professionale usufruirà del trattamento stesso fino alla
scadenza del preavviso.

Nel caso invece di infortunio per causa di lavoro, il lavoratore
dimissionario usufruirà del trattamento previsto al primo comma del
presente articolo, per tutto il periodo di comporto.

Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui alla precedente tabella,
qualora il lavoratore raggiunga, in complesso, durante 12 mesi consecutivi,
i limiti massimi previsti alla lettera a), e durante 18 mesi consecutivi i
limiti previsti alla lettera b), anche in caso di diverse malattie.

Alla scadenza dei termini sopra indicati, l'azienda, ove proceda al
licenziamento del viaggiatore o piazzista, gli corrisponderà il trattamento
di fine rapporto, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non
consenta al viaggiatore o piazzista di riprendere servizio, il viaggiatore
o piazzista stesso potrà risolvere il rapporto con il diritto al solo
trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda
al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza
dell'anzianità agli effetti del preavviso e del tasso di rivalutazione del
trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c..

Per gli infortuni sul lavoro il posto sarà conservato fino a cessazione
dell'indennità temporanea da parte dell'INAIL. A decorrere dall'1 luglio
1988 per tali infortuni, purchè' riconosciuti dall'INAIL, le aziende
garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione
aggiuntiva dei seguenti capitali:

- L. 30.000.000 per morte;
- L. 40.000.000 per invalidità permanente totale (1).

Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le
norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo
sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.


(1) Sino al 30 giugno 1992 restano in vigore i seguenti capitali: Lire 24
milioni per morte e Lire 32 milioni per invalidità permanente.


Chiarimento a verbale

Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento economico per
infortunio di cui al 1° comma dell'art. 28 è comprensivo dell'indennità a
carico dell'INAIL.



Art. 29

I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti
sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o
dello Stato, delle provincie e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto
alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione
del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione dal
sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici
mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del
posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.

Per le aziende che impiegano piu di quindici dipendenti l'obbligo di
conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data
di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi
dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970 n.1088.

Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata
l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in
caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via
definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare
assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al
lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità
di servizio un periodo massimo di centottanta giorni.



Art. 30

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e
infortunio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.


TITOLO XII Tutela del posto di lavoro


Art. 31

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita
della idoneità a svolgere mansioni di viaggiatore o piazzista per
infortunio sul lavoro l'azienda, qualora proceda entro un anno a nuove
assunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente
prodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento e sempreche' il
posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita
capacità lavorativa ed alle attitudini personali dell'interessato.

Le aziende con più di ottanta dipendenti sempre che non debbano attuare
provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta
dell'interessato, assumeranno ex novo, entro novanta giorni dalla data di
cessazione del rapporto, l'infortunato adibendolo alle mansioni ritenute
piu opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e
produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.

Qualora il lavoratore abbia riportato dall'infortunio una invalidità
superiore al terzo dovrà iscriversi nell'elenco degli invalidi del lavoro,
presso gli uffici provinciali del lavoro, e l'azienda presenterà richiesta
di avviamento all'ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul collocamento
obbligatorio.

Qualora invece l'invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà
iscriversi nelle liste di collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949, n.
264.

Le parti convengono che, in ambedue i casi suddetti, la richiesta di
avviamento presentata dall'azienda sarà nominativa, ai sensi dell'art. 33
comma 70, della legge n. 300 del 1970.

Il rifiuto dell'interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione
comporta per l'azienda il venir meno dell'impegno di cui ai primi due
commi.

Nei casi in cui al viaggiatore o piazzista cui sia richiesto espressamente
l'uso dell'automezzo sia sospesa la patente per infrazioni commesse - dopo
l'entrata in vigore del contratto - durante lo svolgimento dell'attività
lavorativa, allo stesso è data facoltà di richiedere, per un periodo
massimo di sei mesi, aspettativa non retribuita ne' computabile ad alcun
effetto contrattuale o di legge.



TITOLO XIII Gravidanza e puerperio


Art. 32

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di
astenersi dal lavoro:

a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel
certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto
stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera
c).

La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo
di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al
compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla
legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività
dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era
stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine
per il quale era stato stipulato).

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di
gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in
cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di
lavoro mediante presentazione entro novanta giorni dal licenziamento, di
idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del
licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata
prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data
della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della
certificazione non dà luogo a retribuzione.

Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, anche ai
fini del tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto di cui
all'art. 2120 c.c. come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti
il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a
conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto
stesso.

I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a),
b), c) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla
tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.

Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computato nella
anzianità di servizio anche ai fini del tasso di rivalutazione del
trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. come modificato
dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, esclusi gli effetti relativi alle
ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto.

Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha
diritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% ed al 30% della
retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di
lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i
contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della
legge 29 febbraio 1980, n. 33.



Art. 33

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il
primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili,
durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero è
inferiore a sei ore.

I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora
ciascuno e sono considerate ore lavorative agli effetti della durata e
della retribuzione del lavoro: essi comportano il diritto della lavoratrice
ad uscire dall'azienda.

Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare
della retribuzione relativa ai riposi medesimi (1).

I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti
dagli art 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del
lavoro delle donne.

La lavoratrice ha diritto, altresi, ad assentarsi dal lavoro durante le
malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di
certificato medico.

Il diritto di cui al comma precedente e' riconosciuto, in alternativa alla
madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di
godimento di cui all'art.7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

I periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati
nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle
mensilità supplementari, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e al trattamento di fine rapporto.


(1) Tale indennità è posta a carico dell'INPS dal 1° gennaio 1980 mentre,
con effetto dal 1° gennaio 1978, era dovuta dall'ente assicuratore di
malattia presso il quale la lavoratrice era assicurata, ai sensi
dell'art. 8 legge 9 dicembre 1977, n. 903.



Art. 34

La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di
lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario, da un medico
condotto o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, e il datore di
lavoro è tenuto a darne ricevuta.

Per usufruire dei benefici connessi col parto e il puerperio la lavoratrice
è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il quindicesimo giorno
successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato
dall'Ufficio di Stato civile e il certificato di assistenza al parto,
vidimato dal sindaco, previsto dal RDL 15 ottobre l936, n. 2128.

Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il
divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine
rapporto previsto dall'art. 57 e ad una indennità pari a quella spettante
in caso di preavviso, secondo le modalità previste dall'art. 56.

Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza
e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di
quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro
in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione
giornaliera.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e
puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.



TITOLO XIV Sospensione del lavoro


Art. 35

In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro
e indipendentemente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla
ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione.

La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche
calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.



TITOLO XV Anzianità di servizio


Art. 36

L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a
far parte del personale della azienda, quali che siano le mansioni ad esso
affidate.

Le frazioni di anno saranno computate a tutti gli effetti contrattuali per
dodicesimi.



TITOLO XVI Anzianità convenzionale


Art. 37

(Vedere allegato A)



TITOLO XVII Scatti di anzianità


Art. 38

Per l'anzianità di servizio maturata, a datare dal 1° aprile 1972 e a
decorrere dal ventunesimo anno di età presso la stessa azienda o gruppo
aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla
stessa società), il personale ha diritto a dieci scatti triennali.

Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascuna
categoria, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:

---------------------------------------------------------------------------
Decorrenze I categoria II categoria
---------------------------------------------------------------------------
1° aprile 1983 25.000 23.000

1° aprile 1984 26.000 24.000

1° aprile 1985 27.000 25.000

1° aprile 1986 28.000 26.000

1° ottobre 1986 30.000 28.000
---------------------------------------------------------------------------

In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati
successivamente al 31 marzo 1983 è calcolato in base ai valori indicati
nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati
per gli scatti maturati per il periodo pregresso.

L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi
precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese
immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di
anzianità.

Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e
successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere
assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.


Nota a verbale

Le parti si danno atto che l'importo degli scatti maturati a tutto il 31
marzo 1983 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza
rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero
massimo degli scatti indicati al primo comma del presente articolo.

Le parti convengono altresì, che la presente disciplina degli scatti non
esclude - in occasione dei rinnovi contrattuali - adeguamenti della loro
misura in funzione della prevedibile dinamica della retribuzione base.



TITOLO XVIII Trattamento economico


Art. 39

A decorrere dalle scadenze appresso indicate ai viaggiatori e piazzisti
verrà erogato il seguente aumento salariale.


---------------------------------------------------------------------------
Decorrenza I categoria II categoria
---------------------------------------------------------------------------
1° gennaio 1993 100.000 80.000
---------------------------------------------------------------------------


L'aumento salariare di cui al presente articolo può essere assorbito, fino
a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole
espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul
presente contratto.

A decorrere dalla scadenza appresso indicata il fisso mensile dei
viaggiatori e piazzisti sarà, pertanto, il seguente:


---------------------------------------------------------------------------
Decorrenza I categoria II categoria
---------------------------------------------------------------------------
1° gennaio 1993 749.636 639.736
---------------------------------------------------------------------------


Per il viaggiatore e piazzista retribuito anche con provvigione, o con
altre forme di incentivo, per retribuzione si intende la media mensile dei
guadagni globali percepiti nei dodici mesi precedenti la data di scadenza
dell'ultima liquidazione periodica.

Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media
è computata con riferimento al periodo di servizio prestato.

Le parti, nel darsi atto che il sistema retributivo previsto dal presente
articolo sostituisce ogni altro sistema precedentemente in atto,
riconoscono che restano ferme le condizioni di miglior favore derivanti da
contratti provinciali stipulati con riferimento a tale categoria
anteriormente all'entrata in vigore del presente contratto.


Dichiarazione a verbale

Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, in coerenza con la politica
sindacale in atto, nel corso della vigenza del presente contratto non
saranno stipulati accordi provinciali o settoriali relativi al trattamento
economico e/o normativo dei viaggiatori e piazzisti.



Art. 40


Una tantum (a)

In relazione al periodo di carenza contrattuale, a tutto il personale in
forza alla data di stipula del presente contratto che abbia almeno quindici
mesi di anzianità aziendale - compresi i giovani assunti con contratto di
formazione e lavoro - verrà erogato un importo "una tantum" di lire
1.300.000 lorde. Tale importo sarà erogato per lire 650.000 con il foglio
paga di agosto 1992 e di lire 650.000 con il foglio paga di ottobre 1992.

Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà
con criteri di proporzionalità.

Per i casi di anzianità inferiore ai quindici mesi gli importi di cui sopra
saranno erogati pro quota.

Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a
retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad
eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.

L'una tantum non verrà erogata al personale assunto con contratto a
termine.

Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili agli effetti del computo
di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.


Una tantum (b)

A tutto il personale in forza nel periodo compreso tra il 1° luglio 1992 ed
il 31 dicembre 1992 - compresi i giovani assunti con contratto di
formazione e lavoro - verrà erogato un importo "una tantum" di L. 700.000
lorde. Tale importo sarà erogato con il foglio paga di gennaio 1993.

Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà
con criteri di proporzionalità.

In caso di instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il l° luglio 1992 ed il 31 dicembre 1992 gli importi di cui
sopra saranno erogati pro quota.

Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a
retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad
eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.

L'una tantum non verrà erogata al personale assunto con contratto a
termine.

Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili agli effetti del computo
di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.



Art. 41


Indennità di contingenza

L'indennità di contingenza è corrisposta secondo le misure e modalità
previste dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38.


Chiarimento a verbale

A decorrere dal 1° aprile 1983, l'importo dei trentaquattro punti di
contingenza in atto al 31 gennaio 1977, pari a lire 66.464, è stato
conglobato nei minimi mensili di retribuzione.

L'operazione di conglobamento dei predetti trentaquattro punti non ha
effetto al fine di cui al successivo art. 8l.



Art. 42

La quota giornaliera della retribuzione si ottiene, in tutti i casi,
dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale ventisei.


Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui
al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento
sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.



Art. 43

Qualora il viaggiatore o piazzista sia retribuito anche con provvigione
sugli affari, questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon
fine.

Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta
al viaggiatore o al piazzista alcuna provvigione sulla percentuale di
reparto o di concordato, se questa sia inferiore al sessantacinque per
cento.

Al viaggiatore o piazzista spetterà però integralmente la provvigione nel
caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente
stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine
per colpa di essa.

Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni
di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a
buon fine, esibendo ove occorra copia delle fatture.

La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture,
dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi.

Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti
tutti da colpa della ditta; non sono altresì deducibili gli sconti extra o
abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o
dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva
della ditta medesima.

Al viaggiatore o al piazzista retribuito anche con provvigione, spetterà la
provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite
(affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella
zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata,
con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata.

La provvigione è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione
o cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine
del rapporto stesso.

Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e
il dipendente viaggiatore o piazzista.



Art. 44

La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito
prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a
cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione e gli altri
elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le
ritenute effettuate.

Il prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro
o di chi ne fa le veci.



TITOLO XIX Mensilità supplementari (tredicesima e quattordicesima)


Art. 45

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno
corrispondere al viaggiatore o piazzista un importo pari ad una mensilità
della retribuzione mensile di fatto, esclusi gli assegni familiari.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno, e sempre che sia superato il periodo di prova, il lavoratore
avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità
per quanti sono i mesi di servizio prestato nell'azienda.

Nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, oltre ai dodicesimi
relativi ai mesi di servizio effettivamente prestati, competeranno anche i
dodicesimi relativi alle assenze anzidette, limitatamente al periodo di
obbligatoria conservazione del posto.


Chiarimento verbale

Per la determinazione della retribuzione mensile, di fatto, per quanto
attiene alla media mensile delle provvigioni, si farà riferimento ai
criteri indicati nell'art. 39.



Art. 46

Entro il 30 giugno di ogni anno verrà corrisposta al viaggiatore o
piazzista la quattordicesima mensilità nella misura di un importo pari alla
media mensile della retribuzione di fatto relativa ai dodici mesi
precedenti.

Ai fini del presente articolo per retribuzione di fatto deve intendersi la
retribuzione definita con i criteri di cui all'art. 39 del presente
contratto, esclusi gli assegni familiari.



TITOLO XX Indennità per maneggio denaro


Art. 47

Il viaggiatore o piazzista la cui normale mansione consiste anche nel
compiere maneggio di denaro per incasso delle vendite effettuate presso la
clientela, con diretta responsabilità per errore finanziario, ha diritto ad
una indennità pari al cinque per cento della rispettiva retribuzione fissa.



TITOLO XXI Rischio macchina


Art. 48

Con decorrenza dal 1° luglio l992, fermo restando l'accollo al viaggiatore
e piazzista, della franchigia di L. 180.000 (centottantamila) per ogni
sinistro, le spese di riparazione dell'automezzo per incidenti passivi
provocati - senza dolo - da viaggiatori o piazzisti durante lo svolgimento
delle prestazioni lavorative saranno sostenute dalle aziende nella misura
dell'ottanta per cento e comunque con un massimale di lire 3.700.000 anche
con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra
le parti interessate, fermo il diritto di controllo sulla effettività del
danno e sulla corrispondenza della fattura.

L'uso dell'automezzo deve essere comunque preventivamente autorizzato
dall'azienda.



TITOLO XXII Risoluzione del rapporto di lavoro


A - Recesso

Art. 49

Ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal
contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a
tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo
indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo
di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione
dei motivi.



Art. 50

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, nei termini stabiliti nel successivo art. 55.



Art. 51

Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nei confronti dei lavoratori che rivestano la qualifica di
impiegato e di operaio ai sensi dell'art. 2095 c.c., ed appartengano ad
imprese che occupano più di quindici dipendenti nell'ambito dello stesso
Comune, ovvero complessivamente più di trentacinque dipendenti, il
licenziamento non può effettuarsi che per "giusta causa" (art. 2119 c.c.) o
per "giustificato motivo per preavviso", intendendosi per tale
licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti
all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare
funzionamento di essa.

Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo
di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al lavoratore, che può
chiedere, entro otto giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno
determinato il recesso; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad
indicarli per iscritto entro cinque giorni dalla richiesta.

Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al
precedente comma è inefficace.

Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori
in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge
per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano superato il
sessantacinquesimo anno di età.



Art. 52

Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la
stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia
rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e
sempre che sia provata la simulazione.

Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario -
se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.



Art. 53

Ai sensi dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il licenziamento
determinato da ragioni di sesso, si credo politico o fede religiosa,
dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività
sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.



Art. 54

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7, è nullo il
licenziamento della lavoratrice a causa di matrimonio; a tali effetti si
presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla
lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle
pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza
di un anno dalla celebrazione stessa.

Il datore di lavoro ha la facoltà di provare che il licenziamento della
lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è
dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle
lettere a, b, e c del terzo comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204 e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività
dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è
stata assunta, o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine
per il quale è stato stipulato.

Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla
lavoratrice nel periodo specifico nel primo comma del presente articolo, si
rinvia al successivo art. 63.


B - Preavviso

Art. 55

I termini di preavviso sono i seguenti:

a) fino a 5 anni di servizio compiuti: 30 giorni;
b) oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: 45 giorni;
c) oltre 10 anni di servizio compiuti: 60 giorni.

I termini di preavviso di cui sopra decorrono dalla fine o dalla metà di
ciascun mese.



Art. 56

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 c.c., in caso di mancato
preavviso, al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente
all'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo
in cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di tredicesima e
quattordicesima mensilità.


C - Trattamento fine rapporto

Art. 57

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il
prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto
determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo
le norme del presente articolo.

Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di
fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste
dall'art. 54 CCNL 6 giugno 1978 (all. B).

Ai sensi e per gli effetti del 20 comma dell'art. 2120 c.c., come
modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota
annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine
rapporto le seguenti somme:

- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum",
gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- l'indennità sostitutiva del preavviso;
- l'indennità sostitutiva di ferie;
- le indennità di trasferta e similari non aventi carattere continuativo
nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse
pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- la diaria fissa di cui all'art. 24 per la quota percentuale che non
costituisce parte integrante della retribuzione;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico
del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione
collettiva integrativa.

Ai sensi del comma 3° dell'art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29
maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel
corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 c.c., nonché in
caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista
l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte
dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella
quota della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto
in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

E in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre
dal trattamento di fine rapporto quanto il viaggiatore o piazzista
percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di
previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti
dall'azienda.

Qualora non sia possibile procedere alla totale liquidazione del
trattamento di fine rapporto le aziende corrisponderanno acconti sui dati
contabili certi, entro trenta giorni.


Chiarimento a verbale

Per le anticipazioni previste dalla legge n. 297 del 1982 sul trattamento
di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate
nell'allegato C che fa parte integrante del presente contratto.



Art. 58

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando
la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto
l'indennità prevista nel presente contratto per il caso di licenziamento,
la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale
con tutti i diritti ed onere competenti per il periodo di lavoro
precedentemente prestato, sarà tenuta all'osservanza integrale degli
obblighi gravanti per effetto dal presente contratto sulla precedente
ditta, come se avvenisse il licenziamento.



Art. 59

In caso di fallimento dell'azienda, il dipendente ha diritto alla indennità
di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente
contratto, come per il caso di licenziamento, ed il complessivo suo avere
sarà considerato credito privilegiato ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.



Art. 60

In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e
l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi
diritto secondo le norme contenute nel codice civile.


D - Dimissioni

Art. 61

In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il
trattamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di
licenziamento dal precedente art. 57.

Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con
lettera raccomandata e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti
dall'art. 52 del presente contratto.

Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha
facoltà di ritenergli una somma corrispondente alla retribuzione del
periodo di mancato preavviso.

Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al
preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove
invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il
rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà
corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di
anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.



Art. 62

Qualora il viaggiatore o piazzista retribuito anche con provvigione fosse
trattenuto in sede per oltre un terzo del tempo in cui dovrebbe rimanere in
viaggio in base al suo contratto individuale, il rapporto d'impiego si
intenderà risolto, su richiesta del viaggiatore stesso, con diritto, da
parte di questi, a considerarsi licenziato a tutti gli effetti e a
percepire le relative indennità, compresa quella di mancato preavviso.



Art. 63

In conformità della norma contenuta nel 4° comma dell'art. 1 della legge 9
gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo
intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di
matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla
celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese
all'Ufficio del Lavoro.

La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha
diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 57 con
esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto
con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 55 e confermate,
a pena di nullità, all'Ufficio del Lavoro entro il termine di un mese.



TITOLO XXIII


Norme disciplinari

Art. 64

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel mondo più scrupoloso i doveri e
il segreto di ufficio, di usare modi cortesi con il pubblico e di tenere
una condotta conforme ai civici doveri.

Il lavoratore ha altresì l'obbligo di non trattare affari, per conto
proprio o di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro.



Art. 65

E dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni
mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i
congedi.

Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione
emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non
contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e
rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme
dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante
affissione all'interno dell'azienda.



Art. 66

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 18 per le assenze
ingiustificate, la inosservanza dei doveri da parte del personale comporta
i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in
relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che li accompagnano:

l) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l'importo di mezza giornata di
retribuzione;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni
dieci;
5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con altre conseguenze di
ragione e di legge (licenziamento in tronco).

Salvo ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5
(licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di
moralità e di infedeltà verso la ditta in armonia con le norme di cui
all'art. 2105 c.c., e cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza, la
violazione del segreto d'ufficio, nonché nei casi previsti dall'art. 18 del
presente contratto ed in quelli di cui all'art. 2119 c.c..

L'importo delle multe sarà destinato al Fondo Pensioni dei Lavoratori
dipendenti.

Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa
al versamento.



Art. 67

Ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i provvedimenti
disciplinari di cui all'art. 18 non possono essere adottati nei confronti
del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza
averlo sentito a sua difesa. In ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad
eccezione del biasimo verbale di cui al primo comma n. 1) del precedente
art. 66, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque
giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che gli ha dato causa.

Il lavoratore colpito da provvedimenti disciplinari il quale intenda
impugnare la legittimità del provvedimento stesso, può avvalersi delle
procedure di conciliazione di cui all'art. 72 e seguenti del presente
contratto.



Art. 68

Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di
procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla
retribuzione e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato
definitivo.

In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore
abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di
sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e da ogni altro
emolumento o compenso.

Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo il
datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione in servizio, fermo
restando che, comunque, il periodo di sospensione non sarà computato agli
effetti dell'anzianità del lavoratore.

Nella ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il
lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio. In caso
di condanna per delitto non colposo commesso fuori dall'azienda, al
lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento
previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.

Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto in pieno diritto e con
gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti
motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.



TITOLO XXIV Cauzioni


Art. 69

Le somme eventualmente richieste al viaggiatore o piazzista a titolo di
cauzione dovranno essere determinate e vincolate a nome del garante e del
garantito dopo un anno di durata del rapporto di lavoro, presso un istituto
di credito di comune gradimento. I relativi interessi maturano a favore del
viaggiatore o piazzista. E' fatta salva la facoltà delle parti di convenire
diverse pattuizioni qualora queste risultino più favorevoli al viaggiatore
o piazzista.

La cauzione non sarà comunque richiesta quando i valori, normalmente
affidati al viaggiatore o piazzista, non la giustifichino.



TITOLO XXV Diritti sindacali


Art. 70

Con decorrenza dal l° luglio 1992, nelle unità produttive che occupano più
di quindici viaggiatori o piazzisti, le OO.SS. dei viaggiatori firmatarie
del presente contratto possono designare, singolarmente o unitariamente, i
dirigenti delle rappresentanze sindacali da scegliersi tra i viaggiatori o
piazzisti dell'unità produttiva stessa, secondo le misure previste nel
secondo comma dell'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

In relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività dei viaggiatori o
piazzisti, potrà essere unitariamente designato un rappresentante sindacale
aziendale anche presso imprese di minori dimensioni che non abbiano alle
proprie dipendenze quindici viaggiatori o piazzisti, sempreché il numero
complessivo dei dipendenti dell'impresa sia superiore alle quindici unità e
i viaggiatori o piazzisti siano più di sette.

Le parti concordano inoltre che, nel caso di imprese che non abbiano presso
nessuna unità produttiva nell'ambito provinciale, regionale o nazionale un
numero di viaggiatori o piazzisti di almeno quindici unità, le OO.SS.
firmatarie potranno costituire una rappresentanza sindacale dei viaggiatori
o piazzisti presso una sede dell'impresa, rispettivamente ad ambito
provinciale, regionale o nazionale - purché in quell'ambito il numero dei
viaggiatori o piazzisti sia almeno di quindici unità - designando i
dirigenti nella misura indicata al 1° comma, ovvero in ragione di un
dirigente RSA ogni cinquanta viaggiatori o piazzisti (o frazione superiore
a venticinque), nella sola ipotesi che questi ultimi facciano direttamente
capo alla sede centrale.

Ai suddetti dirigenti saranno concessi, per il disimpegno delle loro
funzioni, permessi nella misura di 4 giorni all'anno. Nel caso che il
dirigente svolga la sua attività di lavoro in una zona che disti oltre
duecentocinquanta chilometri dalla sede dell'azienda, egli potrà richiedere
un ulteriore giorno di permesso ogni trimestre.

La disciplina del presente articolo si applica nei confronti dei dirigenti
delle rappresentanze sindacali aziendali i cui nominativi e le relative
variazioni siano stati comunicati per iscritto dalle OO.SS. firmatarie
all'azienda cui il viaggiatore appartiene, per il tramite della competente
Associazione territoriale dei commercianti aderente alla Confederazione
Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi.

Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al comma 4 deve
darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima.

Quanto riconosciuto in tema di rappresentanze sindacali aziendali con il
presente articolo non è cumulabile con quanto eventualmente già
riconosciuto in sede aziendale o territoriale o con quanto dovesse derivare
da disposizioni di legge successive.

Nell'ambito di aziende con più unità produttive, presso le quali esistano
RSA, possono essere istituiti organi di coordinamento a livello centrale,
nominati nell'ambito dei dirigenti RSA, per formare un esecutivo composto
da:

- 3 dirigenti fino a venticinque unità produttive;
- 6 dirigenti da ventisei unità a settanta;
- 9 dirigenti oltre settanta unità.

Ai dirigenti dell'esecutivo di cui sopra saranno concessi, in aggiunta ai
permessi di cui sopra, ulteriori cinque giorni ogni anno solare per il
disimpegno dei compiti attinenti al coordinamento dell'attività sindacale
nell'ambito aziendale.

Agli effetti di quanto stabilito nel presente articolo sono da
considerarsi, altresì, dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte di
Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni
sindacali dei viaggiatori e piazzisti del commercio i quali risultino
regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni
stesse.

L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per
iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva
Organizzazione di datori di lavoro.

I componenti dei Consigli o Comitati suddetti hanno diritto ai necessari
permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi
stessi, nella misura di nove giorni annui.

Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia
contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati direttivi
nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali dei viaggiatori e
piazzisti del commercio, potrà usufruire di ulteriori 7 giorni annui.



Art. 71

Nelle unità produttive con più di quindici viaggiatori o piazzisti
l'assemblea si svolgerà giusta la previsione dell'art. 20 della legge n.
300 del 20 maggio 1970.

Qualora i viaggiatori o piazzisti dipendano dalla sede centrale ed abbiano
una propria rappresentanza sindacale ai sensi del precedente art. 70, in
considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione
lavorativa, per lo svolgimento delle assemblee di cui all'art. 20 della
legge n. 300, i lavoratori interessati potranno assentarsi dal lavoro per
un massimo di due giorni nel corso dell'anno di calendario, con decorrenza
della retribuzione.



Art. 72

Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di
esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si
rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.



TITOLO XXVI Conciliazione delle controversie


Art. 73

Per tutte le controversie individuali relative all'applicazione del
presente contratto, e di altri contratti e accordi comunque riguardanti
rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del
presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione da esperirsi
presso l'Associazione o Unione dei commercianti competente per territorio,
aderente alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e
dei Servizi, con l'assistenza:

a) per i datori di lavoro, della stessa Associazione o Unione dei
commercianti;
b) per i prestatori d'opera, dell'organo sindacale locale di una delle
Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto, a cui il
lavoratore sia iscritto o abbia conferito il mandato.



Art. 74

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a
richiedere il tentativo di conciliazione per tramite dell'Organizzazione
sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito il mandato.

L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua
volta denunciare la controversia all'organizzazione contrapposta per mezzo
di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di
lavoro, l'Associazione dei commercianti ne darà comunicazione per lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d'opera, invitandolo a
designare entro otto giorni l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che
dovrà assisterlo.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata prevista nei capoversi
precedenti decorre il termine di cui al 3° comma del seguente articolo.

Ricevuta la segnalazione, l'Associazione dei commercianti provvede entro
dieci giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni
sindacali, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di
conciliazione.

I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie,
dovranno essere sottoscritti dalle partì interessate e dai rappresentanti
delle rispettive associazioni.

Copia del verbale sarà inviata dalla Associazione dei commercianti
all'Ufficio del Lavoro competente per territorio, per gli effetti dell'art.
12 della legge 22 luglio 1981, n. 628, e ai sensi e per gli effetti della
legge 11 agosto 1973, n. 533, e di ogni altra norma relativa alla
conciliazione delle vertenze di lavoro da parte dei predetti uffici. Le
altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate e delle
rispettive Organizzazioni sindacali.



Art. 75

Nel caso in cui il tentativo previsto dagli articoli precedenti abbia esito
negativo, è prescritto un secondo tentativo da esperirsi presso l'Ufficio
del Lavoro competente per territorio, con l'intervento dei rappresentanti
delle stesse Organizzazioni sindacali che hanno assistito le parti nel
corso del primo esperimento.

I relativi verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque
copie, devono recare le firme delle parti interessate, dei rappresentanti
delle rispettive Associazioni sindacali e del Direttore dell'Ufficio del
Lavoro o di un suo delegato.

Le parti interessate potranno adire il magistrato solo dopo avere esperito
con esito negativo anche il secondo tentativo di composizione; le parti
sono tuttavia libere di iniziare l'eventuale azione giudiziaria qualora
l'intera procedura di conciliazione non sia esaurita alla scadenza del
termine di trenta giorni dalla denuncia della controversia all'Associazione
territoriale dei commercianti. Copia autentica del verbale di mancato
accordo dovrà essere esibita in giudizio dalla parte attrice a richiesta
della convenuta.



Art. 76

Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali di cui alla
legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300 come
modificate dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, deve ugualmente essere
esperito il tentativo di conciliazione di cui ai precedenti articoli del
presente Titolo.

In caso di conciliazione della controversia, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il relativo verbale sarà
autenticato dal Direttore dell'Ufficio del Lavoro competente per territorio
e acquisterà forza di titolo esecutivo con decreto del Pretore.

Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, per l'impugnativa di licenziamento, resta sospeso fino
all'esaurimento della procedura conciliativa di cui ai precedenti
capoversi.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione presso gli Uffici
del Lavoro, le parti possono definire consensualmente la controversia
mediante arbitrato irrituale, in armonia con la norma di cui all'ultimo
comma dell'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con le procedure e le
modalità del seguente articolo.



Art. 77

L'accordo circa il deferimento al Collegio arbitrale di cui al precedente
articolo deve essere comunicato dalle parti interessate alle rispettive
Organizzazioni sindacali entro dieci giorni dall'esaurimento del tentativo
di conciliazione in sede di Ufficio del Lavoro, e le Organizzazioni sono
tenute a procedere immediatamente alla costituzione del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale è composto da un rappresentante del datore di lavoro
e da un rappresentante del lavoratore, rispettivamente nominati dalle
competenti Organizzazioni sindacali, e da un Presidente nominato
consensualmente dalle predette Organizzazioni.

In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio
arbitrale, si procederà al sorteggio tra i nominativi compresi in una lista
precedentemente compilata d'intesa tra le Associazioni o Unioni provinciali
dei commercianti e gli Organi sindacali locali delle Associazioni nazionali
dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

Il Presidente, ricevuto l'incarico, provvede a fissare entro quindici
giorni la data di convocazione del Collegio, il quale è tenuto a
pronunciarsi entro quindici giorni dalla data della prima riunione. Qualora
debbano essere assunti mezzi di prova, il Collegio, con il provvedimento
con cui li dispone, può prorogare per una sola volta e per non più di
quindici giorni, il termine per la decisione. Il Collegio - qualora ritenga
ingiustificato il licenziamento - emette motivata decisione relativa al
ripristino del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda provvedere alla
riassunzione, determina l'indennità che il datore di lavoro deve
corrispondere al lavoratore.

L'importo dell'indennità di cui al precedente capoverso non può essere
inferiore a cinque né superiore a dodici mensilità di retribuzione, e deve
essere determinato avuto riguardo alla dimensione dell'impresa,
all'anzianità di servizio del lavoratore e al comportamento delle parti.

La misura massima della predetta indennità è ridotta a otto mensilità per i
prestatori di lavoro con anzianità inferiore a trenta mesi e può essere
maggiorato fino ad un massimo di quattordici mensilità per il prestatore di
lavoro con anzianità superiore a venti anni.

In ogni caso le misure minime e massime della predetta indennità sono
ridotte alla metà per il datore di lavoro che occupa fino a sessanta
dipendenti.

Per mensilità di retribuzione si intende la retribuzione definita con i
criteri di cui all'art. 39.



Art. 78

E istituita in Roma, presso la Confederazione Generale Italiana del
Commercio, del Turismo e dei Servizi, la Commissione Paritetica Nazionale
che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di
applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta
Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, le Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle Associazioni
nazionali stipulanti detto contratto o le aziende aderenti alla
Confcommercio tramite le Associazioni locali dei commercianti o nazionali
di categoria.

Della Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le parti
stipulanti del presente contratto.

In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le
Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna
iniziativa, entro quarantacinque giorni.



Art. 79

Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e
per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio
dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione Generale Italiana
del Commercio, del Turismo e dei Servizi, la Federazione Italiana
Lavoratori del Commercio, Albergo-Mensa e Servizi (FILCAMS-CGIL), la
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del
Turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio,
Servizi (UILTuCS-UIL), procederanno alla riscossione dei contributi di
assistenza contrattuale per il tramite di un istituto previdenziale o
assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente
capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure
contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi
accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'istituto
previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti
capoversi fanno parte integrante del presente contratto, e non possono
subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si
applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro
dipendenti il contenuto del presente articolo.



TITOLO XXVII Piani di sviluppo e investimenti - Osservatorio Nazionale


Art. 80

Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, e ferme
restando le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:


Livello nazionale - annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la
Confcommercio fornirà alle Organizzazioni sindacali nazionali informazioni
globali sullo stato del settore, sulle sue dinamiche strutturali, sulle
prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione e
di innovazione tecnologica.

Saranno altresì fornite informazioni sulla situazione e sui processi di
sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori
strutturalmente omogenei.

Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame
congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei, lo stato e
la dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione con particolare
riferimento:

a) all'occupazione giovanile e femminile e all'avvio di politiche attive
del lavoro;
b) alle conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e di
innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei
lavoratori interessati;
c) alla formazione e riqualificazione professionale.

Nel corso dell'incontro saranno altresì esaminati i problemi relativi al
processo di razionalizzazione del settore commerciale, sia globalmente che
articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle
principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e
le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione degli
orari commerciali.


Livello regionale e provinciale - annualmente, di norma entro il primo
quadrimestre, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle
corrispondenti Organizzazioni sindacali informazioni globali - articolate
per comparti e settori omogenei - sullo stato del settore, sulle sue
dinamiche strutturali, sui più rilevanti processi di ristrutturazione,
riorganizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro
effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e la dinamica
quantitativa e qualitativa dell'occupazione giovanile, anche in relazione a
provvedimenti legislativi di riforma della disciplina del collocamento ivi
compresi quelli attinenti la mobilità, e agli interventi di formazione e
riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei
pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.

A livello territoriale di competenza, coordinati dai rispettivi organi
regionali, potranno essere effettuati incontri per il confronto su
provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari
commerciali.


Livello aziendale - annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le
aziende che occupano complessivamente più di cento viaggiatori e piazzisti
forniranno alle Organizzazioni sindacali provinciali nel corso di un
apposito incontro, convocato dall'Associazione territoriale imprenditoriale
dell'area di competenza, informazioni sulle prospettive di sviluppo
dell'azienda; nella stessa occasione o anche al di fuori della scadenza
prevista, forniranno informazioni sui programmi che comportino processi
rilevanti di ristrutturazione che investano l'intero assetto aziendale e
nuovi insediamenti nel territorio. Qualora l'informazione abbia per oggetto
problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si
svolgerà ai relativi livelli, convocato dalla rispettive Organizzazioni
imprenditoriali.

Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili
applicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro
localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori,
con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi
che quantitativi, alla mobilità del personale, e alle eventuali esigenze di
interventi di formazione e riqualificazione del personale connessi ad
iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale o
comunitario.

Le parti concordano sull'opportunità di dar vita ad un Osservatorio
Nazionale al fine di approfondire lo studio sull'andamento dei prezzi nelle
varie fasi del ciclo distributivo per concorrere al loro contenimento e
favorire un miglior servizio ai consumatori, nonché sull'evolversi del
sistema della distribuzione anche in relazione all'utilizzo della figura
del viaggiatore e piazzista nell'ambito del mercato.

A tal fine l'Osservatorio potrà attuare ogni utile iniziativa anche
avviando specifiche attività di ricerca.

L'Osservatorio porrà in essere altresì lo studio delle caratteristiche
della figura al fine di un rilancio della categoria e per individuare le
condizioni ottimali per il suo utilizzo.

Le conclusioni di tale studio dovranno essere sottoposte alle parti
stipulanti non oltre il terzo mese antecedente la scadenza del presente
contratto.


Chiarimento a verbale

Per investimenti non si intendono quelli pubblicitari e/o promozionali,
stante il carattere della loro riservatezza.



TITOLO XXVIII Contrattazione integrativa a livello aziendale


Art. 81

Nelle aziende che occupano oltre sette viaggiatori o piazzisti è istituito
un premio aziendale nella misura del dieci per cento dei minimi garantiti
previsti dall'art. 39 CCNL 5 marzo 1975.

Con tale premio si intendono assolti tutti gli adempimenti derivanti per la
parte economica dalla contrattazione aziendale. Il premio aziendale è
inoltre assorbito da anticipi concessi in conto di futuri miglioramenti e
da altri elementi retributivi dichiarati assorbibili.

Qualora in sede aziendale insorgano problemi applicativi della norma, le
parti si impegnano ad incontrarsi per la loro soluzione.



TITOLO XXIX Condizioni di miglior favore


Art. 82

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore individuali e collettive.



TITOLO XXX Decorrenza e durata


Art. 83

Il presente contratto collettivo entra in vigore il 1° luglio 1992 e scadrà
il 31 marzo 1994 ferme restando le diverse decorrenze previste per i
singoli istituti.

Ove non sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera
raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il presente contratto si
intenderà rinnovato per un anno, e così di anno in anno.


Dichiarazione congiunta

Le parti convengono sulla opportunità di costituire una Commissione
Paritetica Nazionale per l'esame della figura del Viaggiatore e Piazzista
al fine di ricercare una maggiore coerenza dei profili professionali
rispetto alle mutate esigenze del mercato, anche in relazione ai processi
di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza.

A tal fine la Commissione Paritetica potrà avvalersi del supporto tecnico
dell'Osservatorio Nazionale previsto all'art. 80 CCNL 4 febbraio 1988.


La Commissione procederà inoltre a svolgere ogni ulteriore valutazione
circa la permanenza dell'attuale struttura economica e/o normativa anche in
relazione a nuovi assetti derivanti dal confronto a livello
interconfederale in atto e compresa l'opportunità del mantenimento della
stessa autonomia contrattuale della figura.

La Commissione terminerà i propri lavori non oltre il 31 dicembre 1993.



Allegati


ALLEGATO A
CCNL 6 GIUGNO 1978
ANZIANITA CONVENZIONALE



Art. 36

Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà
riconosciuta, agli effetti del preavviso, o della relativa indennità
sostitutiva, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:

a) mutilati ed invalidi di guerra: un anno;
b) decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per merito
di guerra e feriti di guerra: sei mesi per ogni titolo di benemerenza;
c) ex combattenti presso reparti mobilitati in zona di operazioni: sei mesi
per ogni anno di campagna e tre mesi per le frazioni di anno superiori
ad almeno sei mesi.

Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di trentasei mesi.

L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta
nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende
ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro
ha pertanto il diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al
riguardo.

Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al
datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle
predette anzianità all'atto dell'assunzione stessa, impegnandosi a fornire
la relativa documentazione entro sei mesi dal termine del periodo di prova.

I lavoratori in servizio per il riconoscimento dell'anzianità convenzionale
dovranno esibire la documentazione entro il 30 giugno 1975 se in servizio
alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione e la documentazione dei
titoli, dovrà computare a favore del lavoratore il periodo di anzianità
convenzionale cui egli ha diritto.



ALLEGATO B
CCNL 6 GIUGNO 1978
INDENNITA' D'ANZIANITA'



Art. 54

In caso di risoluzione del rapporto verrà corrisposta al viaggiatore o
piazzista una indennità nella misura di una mensilità di retribuzione per
ogni anno di servizio prestato. La liquidazione dell'indennità verrà fatta
sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del
rapporto.

Le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese
superiori ai 15 giorni saranno computate come mese intero.

Agli effetti del presente articolo, sono compresi nella retribuzione, oltre
alle provvigioni, ai premi di produzione, alle partecipazioni agli utili,
anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi
carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.

Se il viaggiatore o piazzista è remunerato anche con provvigioni, premi di
produzione, o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media
dell'ultimo triennio e, se il viaggiatore o piazzista non abbia compiuto
tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.

Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi
prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione
posteriormente.

I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata
e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al
momento della risoluzione del rapporto.



E' in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre
dall'indennità di anzianità quanto il viaggiatore o piazzista percepisca in
conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse
pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda.

Qualora non sia possibile procedere alla totale liquidazione dell'indennità
le aziende corrisponderanno acconti sui dati contabili certi, entro trenta
giorni.



ALLEGATO C
PRIORITA' PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO



1) Nell'accoglimento delle richieste di anticipazione sul trattamento di
fine rapporto per i dipendenti da aziende commerciali, nei limiti
numerici stabiliti dalla legge, verrà osservato il seguente ordine di
priorità:

a) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità
in Italia o all'estero, di cui necessitino il dipendente o familiari
conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema
gravità;
b) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari
conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che rende
esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti
proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di
lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento
quotidiano della sede di lavoro;
c) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità,
in Italia o all'estero, di cui necessitino il dipendente o familiari
conviventi o familiari a carico;
d) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente
con familiari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente
non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come
indicato nella lettera b), che l'alloggio da acquistare o da
costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che con
senta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro, che
l'interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio
idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigore della legge;
e) terapie o protesi che non siano previste dal Servizio Sanitario
Nazionale di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o
familiari a carico, escluse quelle che comportano una spesa
inferiore a due dodicesimi della retribuzione annua;
f) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente
con familiari conviventi alla condizione che il coniuge convivente
non risulti proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune
sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il
raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che
l'alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;
g) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente
in tutti i casi non previsti alle lettere precedenti;
h) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di
dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non
risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del
beneficiario o in zona vicina;
i) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di
dipendente;
l) altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.

2) Le domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un
preventivo di spesa, dovranno essere presentate entro il ventotto
febbraio di ogni anno e la graduatoria, previa consultazione delle RSA e
del Consiglio di Azienda sarà formata entro i due mesi successivi. Tale
graduatoria sarà affissa all'interno dell'azienda con indicazione
sommaria dei motivi di priorità.

Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si
effettuerà con riferimento alla data del ventotto febbraio di ogni anno.

Detti elementi dovranno risultare in premessa alla graduatoria.
3) Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata.
Qualora il limite numerico delle richieste accoglibili non consentisse
di soddisfare le esigenze di più dipendenti collocati nel medesimo
livello di graduatoria, si opererà accordando la priorità al dipendente
con maggiore anzianità di servizio e a parità di anzianità seguendo
l'ordine temporale di presentazione delle domande. A tal fine farà fede
il timbro dell'ufficio postale.
4) Per casi urgenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) si
riconoscerà d'intesa con le RSA o il CDA l'anticipazione in qualsiasi
momento, con scomputo delle richieste così accolte, dal numero di quelle
accoglibili nell'anno, o dal numero di quelle accoglibili nell'anno
successivo quando l'anticipazione sia stata concessa dopo il
raggiungimento del limite massimo di anticipazione previsto dalla legge.
5) Per la collocazione in graduatoria delle domande concernenti l'acquisto
o la costruzione, le diverse condizioni previste dovranno risultare da
atto notarile, a cui farà seguito la documentazione, costituita da
certificazione rilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari.
Tale certificazione riguarderà il capo famiglia e/o i suoi familiari a
seconda delle condizioni previste al punto 1).
6) L'erogazione delle somme per l'acquisto dell'alloggio, nei limiti di
legge, è subordinata alla presentazione dell'atto notarile di acquisto.
L'importo delle anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto o
la parte di contanti del medesimo e gli oneri accessori, ferma restando
la possibilità da parte dell'interessato di incrementare la parte in
contanti per ottenere una riduzione delle rate del mutuo.

La documentazione notarile dell'acquisto della casa, in caso di acquisto
con mutuo, potrà anche essere di data anteriore a quella di entrata in
vigore della legge, qualora il dipendente intenda estinguere il mutuo o
ridurne l'importo con il versamento di una somma in contanti. In tal
caso la somma sarà direttamente versata, per conto del dipendente,
all'Istituto presso il quale il mutuo è acceso.

Le domande saranno accolte anche se accompagnate da un preliminare di
vendita o, in caso di socio di cooperativa, dall'atto di prenotazione
specifica dell'alloggio comprovata da estratto notarile, dal libro
sociale, dalla delibera del Consiglio di Amministrazione. In questi casi
la somma concessa sarà versata direttamente, per conto del dipendente,
al venditore contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile o alla
cooperativa contestualmente all'atto notarile di assegnazione.

Nel caso di costruzione di alloggio dovrà essere allegata alla domanda
la copia autenticata della concessione edilizia, accompagnata da
preventivi e da una dichiarazione del Comune attestante che i lavori
sono in corso.

Le domande accolte di cui al precedente comma rientrano tra quelle
dell'anno di formazione della graduatoria, ferme restando le
rivalutazioni di legge fino all'erogazione della somma.
7) L'erogazione delle anticipazioni per interventi sanitari straordinari è
subordinata alla presentazione di dichiarazioni rilasciate da organismi
sanitari di diritto pubblico e i dipendenti interessati dovranno
successivamente esibire la documentazione delle spese sostenute per
l'intervento e una dichiarazione di responsabilità per le spese non
documentate.
8) In tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i
tempi tecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti
conforme a condizioni che abbiano dato luogo a preferenza nella
graduatoria, il dipendente dovrà restituire la somma ricevuta con un
interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto e
mezzo; qualora la restituzione avvenga mediante trattenute sulla
retribuzione queste non potranno eccedere il quinto della medesima.
Rimane salva l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
9) Il presente accordo ha validità fino al 31 marzo 1986. S'intenderà
rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti almeno tre
mesi prima della scadenza. In caso di disdetta l'accordo rimarrà in
vigore fino all'eventuale rinnovo.