27/5/1998 ore: 2:00

TDS CONFCOMMERCIO, Protocollo integrazione CCNL per lavoro temporaneo 27/05/1998

Contenuti associati

PROTOCOLLO DI INTESA INTEGRATIVO AL CCNL 3.11.1994 PER I
DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIARIO DELLA
DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI




Il giorno 27 maggio 1998 in Roma

tra

la Confederazione Generale Italiana del Commercio, Turismo e Servizi

e

la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil

si è stipulato il seguente accordo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997 n. 196.



Art. 1 - Casi di ammissibilità del lavoro interinale

Ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett.a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, le imprese possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa, nelle seguenti ipotesi:

1. adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l'organico in servizio;

2. esigenze di lavoro temporaneo per l'organizzazione di fiere, mostre, mercati nonché per le attività connesse;

3. punte di più intensa attività non prevedibili, a cui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi aziendali e con gli istituti già definiti dal CCNL vigente (in particolare, i contratti a tempo determinato);

4. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;

5. assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;

6. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.Lgs 626/94.


Dichiarazione a verbale

In riferimento all'art. 1, punto 3) e a chiarimento della dizione "non prevedibile" in esso contenuta, le parti si danno atto che, pur in presenza di punte di più intensa attività temporalmente prevedibili, il ricorso al lavoro temporaneo può avvenire con riferimento alle quantità di lavoro non previste in sede di programmazione aziendale ovvero per fattispecie e/o per durate che non rientrino in quelle previste per i contratti a tempo determinato.



Art. 2 - Individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale

Le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma quarto della legge n. 196/97 è espressamente escluso il ricorso al lavoro temporaneo, sono tutte quelle appartenenti al VI e VII livello della classificazione del personale.



Art. 3 - Percentuale di lavoratori assumibili

I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle parti all'art. 1 del presente accordo, non potranno superare il 13% mensile dei lavoratori occupati nella stessa unità produtiva con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i CFL confermati anticipatamente, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5%.

In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo.


Art. 4 - Rinvio alle leggi

Per quanto non previsto dal presente Protocollo in tema di lavoro temporaneo, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.


Dichiarazione congiunta

In conformità a quanto previsto dal secondo e terzo comma della "Validità e sfera di applicazione" del CCNL del Terziario 3 novembre 1994, le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo sono inscindibilmente collegate con tutte le altre disposizioni contenute nel presente accordo e nel CCNL Terziario.


Art. 5 - Apprendistato - limiti di età

Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 16, primo comma, della Legge 196/97 possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato primo comma dell'art. 16.


Art. 6 - Apprendistato - sfera di applicazione

Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 16, secondo comma, della Legge n. 196/97 è possibile instaurare rapporti di apprenstato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, con il limite di un impegno formativo ridotto.


NOTA A VERBALE

Le parti si danno atto di aver adempiuto, con la presente regolamentazione, alla fase di prima applicazione della Legge 24.6.97 n. 196.

Conseguentemente esse si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 1998 al fine di procedere alle opportune verifiche, anche in relazione ai livelli contrattuali.