4/10/1999 ore: 2:00

TDS CONFCOMMERCIO, biennio retributivo 29/11/1996

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IPOTESI DL ACCORDO PER IL RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA DEL CCNL
TERZIARIO


L'anno 1996, il giorno 29 del mene dl novembre in Roma

tra

la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei
Servizi - CONFCOMMERCIO

e

FILCAMS - CGIL
FISASCAT - CISL
UILTUCS - UIL

in applicazione di quanto stabilito dal protocollo sul costo del lavoro
23 luglio 1993 e dall'articolo 164 del CCNL per i dipendenti da aziende
del Terziario, della Distribuzione e del Servizi 3/11/94, si e stipulata
la presente ipotesi dl accordo per il rinnovo della parte economica del
CCNL Terziario

ART.1 AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI

A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale
qualificato verranno erogati 1 seguenti aumenti salariali non
assorbibili:

LIVELLI AUMENTI AUMENTI AUMENTI TOTALE
1.1.97 1.1.98 1.7.98

Quadri 121.528 95.486 104.167 321.181
I 109.472 86.014 93.833 289.319
II 94.694 74.403 81.167 250.264
III 80.937 63.594 69.375 213.906
IV 70.000 55.000 60.000 185.000
V 63.243 49.691 54.208 167.142
VI 56.778 44.611 48.667 150.056
VII +10.000 48.611 38.194 41.667 128.472

Con le stesse decorrenze pertanto le paghe base nazionali conglobate
sono quelle delle allegate tabelle A e B.
Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti
agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 27, Seconda
Parte (tabelle A e B).

ART . 2 AUMENTI RETRIBUIVI PER GLI OPERATORI DI VENDITA

Il primo comma dell'art. 15 del Protocollo Aggiuntivo per Operatori di
Vendita del 29 maggio 1995 è modificato come segue:
A decorrere dalle scadenze appresso indicate agli Operatori di Vendita
verrà erogato il seguente aumento salariale.

DECORRENZA I CATEGORIA Il CATEGORIA

1.1.1997 50.000 43.000
1.1.1998 39.000 33.500
1.7.1998 43.000 36.500


ALT. 3 ENTI BILATERALI

Le Parti - ad integrazione e modifica di guanto previsto dall'accordo
del 20 luglio 1989 - al fine di dare concreta attuazione all'impegno
assunto nella dichiarazione a verbale in calce all'articolo 16, Prima
Parte, del CCNL 3.11.94, convengono di rilanciare il ruolo e la funzione
degli Enti Bilaterali - anche al fine di consentire un consolidamento
delle relazioni Sindacali a livello territoriale - con particolare
riferimento a:

- costituzione di servizi collegati alla diffusione/informazione in
relazione al sistema di previdenza complementare;
- eventuali sistemi di collegamento con l' Organismo Paritetico
Provinciale previsto dall'accordo interconfederale 18 novembre 1996 in
materia di sicurezza sul lavoro:
- procedure di conciliazione e arbitrato.

Per la pratica realizzazione dei compiti sopra definiti, a livello
territoriale le Parti stabiliranno la misura del contributo in base alla
definizione di un apposito bilancio preventivo per la copertura dei
costi e dei servizi connessi.
Successivamente al 30 giugno 1998, le Parti Stipulanti ai incontreranno
a livello nazionale per verificare lo Stato di attuazione degli Enti
Bilaterali e per i territori nei quali eventualmente non fossero stati
costituiti tali organismi, esaminate le cause che non ne hanno
consentito la costituzione, al fine di rimuoverle, concorderanno
eventuali norme di cogenza.

ART. 4 CRITERI GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE

Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel CCNL 3
novembre 1994, titolo II, in materia di II livello di contrattazione e
ribadiscono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno
essere seguiti nell'ambito di tale confronto:
* diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto
a quelli propri del CCNL;
* alternatività rispetto alla contrattazione aziendale.
* materie di accordi previste dall'art.14.

Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da
consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo -
previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione
dal Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall'art.5 del
decreto legge 24 settembre 1996 n.499.
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche
agli effetti dell'art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun
istituto legale e contrattuale, ivi compreso, ai sensi della legge 29
maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto.
Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno quali
ulteriori punti di riferimento:
* l'andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente
sul territorio con
particolare riferimento alle fasce dimensionali;
* l'andamento della composizione dell'occupazione e la relativa
articolazione per livelli
contrattuali;
* i livelli di qualità raggiunti nell'erogazione dei servizi;
* i riflessi dell'applicazione delle nuove tecnologie nello svlluppo
delle imprese;
* le valutazioni finali dei consumatori sull'offerta dei servizi
esistenti sul territorio.

PROCEDURE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE

Modalità dl presentazione della piattaforma

Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di
contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo
utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della
scadenza.

Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza
dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità
sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni
relative alla predetta piattaforma.

In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo
complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data
di effettiva presentazione della piattaforma medesima.

In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si
applica dalla data di presentazione delle piattaforme.

Le piattaforme saranno presentate dalle Organizzazioni Sindacali
territoriali, alle Associazioni Imprenditoriali di pari livello, nonché
alle Organizzazioni Sindacali Nazionali della FILCAMS-CGlL,
FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e alla CONFCOMMERCIO, al fine di consentire
la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale
e lo svolgimento della fase di monitoraggio prevista dall'art.11, prima
parte, del CCNL 3 novembre 1994.

Modalità di verifica

Ricevute le piattaforme, la CONFCOMMERCIO e le Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei lavoratori procederanno, anche disgiuntamente, alla
verifica del rispetto delle procedure per la presentazione delle
piattaforme e dei criteri guida fissati a livello nazionale.

L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data dl
ricevimento della piattaforma:

In Caso di controversia, su iniziativa anche dl una sola delle Parti, si
applicano le procedure proviate dal penultimo comma della Presa Generale
al CCNL del 3 novembre 1994, procedendo direttamente al confronto a
livello nazionale, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data della
richiesta.
In caso dl permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso
presso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli articoli 7 e 8
della prima parte del CCNL 3 novembre 1994.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Con particolare riferimento alla fase di avvio del Secondo livello di
contrattazione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di
esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende
del Settore, le parti riconfermano l'impegno, reciprocamente assunto con
il rinnovo del CCNL 3.11.94, a svolgere ogni azione, nei riguardi del
Governo, tendente all'emanazione di un apposito provvedimento
legislativo che estenda l'efficacia generalizzata del sistema normativo
contrattuale in tutte le sue articolazioni, in coerenza con quanto
stabilito al punto 5, lettera f), dell' Accordo del 23 luglio 1993.
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si impegnano, in particolare,
a supportare la propria azione anche attraverso l'intervento diretto
delle rispettive Confederazioni CGIL, CISL e UIL.