20/6/1997 ore: 2:00

TDS CONFCOMMERCIO, Accordo integrazione CCNL per telelavoro 20/06/1997

Contenuti associati

Il giorno 20 giugno 1997

Tra

CONFCOMMERCIO

e

FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL



PREMESSA

Le parti concordano nel ritenere che un più ampio uso di tecnologie
informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una
risposta a importanti esigenze economico-sociali, quali la valorizzazione
dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento
della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione
delle categorie più deboli.

Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che il telelavoro -
rappresentando una mera modalità di esecuzione della prestazione lavorativa
e/o professionale - può caratterizzare indifferentemente rapporti di lavoro
subordinato, parasubordinato e autonomo.

Tale iniziativa si inserisce in un più vasto contesto che prevede la
realizzazione di intese nei campi del terziario avanzato, del telelavoro,
del parasubordinato, dell'autonomo.

Pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla Dichiarazione Congiunta
allegata all'accordo di rinnovo 29.11.96 del CCNL per i dipendenti da
aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, convengono di
realizzare il presente

ACCORDO SUL TELELAVORO SUBORDINATO

Art. 1 - Definizione.

Il presente accordo riguarda i rapporti svolti in regime di telelavoro
dipendente.

Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della
prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo -
in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici -
risultano modificate.

A mero titolo esemplificativo, si elencano, inoltre, alcune possibili
tipologie di telelavoro:

1) lavoro a domicilio;
2) centri di telelavoro;
3) telelavoro mobile;
4) hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento in
azienda per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività
prevalentemente presso realtà esterne.



Art. 2 - Sfera di applicazione.

Il presente protocollo si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro
sia regolato dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della
distribuzione e dei servizi, che si intende integralmente richiamato in
quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente protocollo.



Art. 3 - Prestazione lavorativa.

I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure
trasformati, rispetto a rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'
impresa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità
produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex
novo, presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.

I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

1. volontarietà delle parti;
2. possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di
tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà
delle Parti;
3. pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative
formative e altre occasioni che si determinano in azienda;
4. definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi
in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario (parziale,
totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di
analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nella
azienda, da parte del singolo lavoratore;
6. esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono
mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi
compresi i rientri nei locali aziendali.

Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di
lavoro sono rispettivamente l'impresa e il lavoratore. Il lavoratore che ne
faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla
RSA/RSU, o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una
delle Federazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite
telelavoro concordate tra le Parti dovranno risultare da atto scritto,
costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di
lavoro.

Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione
del telelavoro.



Art. 4 - Retribuzione.

Le Parti convengono che, fermo restando quanto previsto dal secondo livello
di contrattazione di cui al CCNL terziario 3.11.1994, la retribuzione per il
Telelavoratore è quella prevista dagli artt. 113 - 115 dello stesso CCNL.

In sede aziendale si potranno definire sistemi applicativi di quanto
previsto al comma precedente, nel rispetto di quanto definito al punto 5
del precedente art. 3.



Art. 5 - Sistema di comunicazione.

E' fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario
espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera,
settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per
la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell'azienda. In caso di
motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione
all'azienda anche per via telematica.



Art. 6 - Riunioni e convocazioni aziendali.

In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico/
organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo
strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta
inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli
effetti attività lavorativa.



Art. 7 - Controlli a distanza.

Le Parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle
prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici
e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge n.
300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo
svolgimento del rapporto.

L'Azienda è tenuta ad illustrare preventivamente al telelavoratore le
modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di
valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei
controlli.

Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti
dovranno essere concordate con il Telelavoratore, con congruo anticipo
rispetto all'effettuazione.



Art. 8 - Diritti sindacali.

Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di
accesso all'attività sindacale che si svolge in azienda, tramite
l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a
cura dell'azienda. Tale diritto è finalizzato a consentire ai
telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e
lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso in
azienda.

L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal
vigente CCNL.



Art. 9 - Organizzazione aziendale.

Le Parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata,
rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione
lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore
nell'organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento al potere
direttivo e disciplinare del datore di lavoro.



Art. 10 - Diligenza e riservatezza.

Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e
riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il
telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in
concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.



Art. 11 - Formazione.

Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità
di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché
siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato
livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al
telelavoro.



Art. 12 - Diritti di informazione.

L'azienda è tenuta ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo
da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i
lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti
in azienda.

Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, il datore
di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore
copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di
pubblicità.

Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli effetti
delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere
effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti
telematici/informatici.



Art. 13 - Postazione di lavoro.

Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art.
1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di
telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.

La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore
di lavoro.

Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di
Telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda.



Art. 14 - Interruzioni tecniche.

Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a
guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno
considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire
perché il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in
tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del
lavoratore in azienda, limitatamente al tempo necessario per ripristinare
il sistema.



Art. 15 - Misure di protezione e prevenzione.

In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 626/94 e successive modifiche
e integrazioni e dall'accordo interconfederale sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro 18.11.96, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte
del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del
delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di
lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.

Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la
postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non
manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli
stessi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 626/94, ciascun lavoratore
deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di
quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo,
conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e
agli strumenti di lavoro utilizzati.

Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il
lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.

Le parti convengono di procedere entro i prossimi mesi alla stipula di una
apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la
prestazione di telelavoro, nonché della persona e dei terzi che fisicamente
vi accedono.

In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un
personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.

I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in
particolare - alla luce del d.lgs. 626/94 - circa le pause necessarie da
parte di chi utilizza videoterminali.



Art. 16 - Infortunio.

Le Parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti
dell'INAIL e delle istituzioni preposte al fine di esaminare e definire le
conseguenze derivanti dallo svolgimento del Telelavoro nei locali
domestici.



Art. 17 - Accordi già esistenti.

Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali già esistenti in materia.



Art. 18 - Legge.

In caso di regolamentazione legislativa dell'istituto del Telelavoro le
parti si incontreranno al fine di esaminare le disposizioni contenute nel
presente accordo.