13/12/2004 ore: 2:00

ACCONCIATURA ED ESTETICA, biennio retributivo 13/12/2004

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VERBALE DI ACCORDO



Addì 13 dicembre 2004, le Organizzazioni Artigiane: CONFARTIGIANATO – ACCONCIATORI, CONFARTIGIANATO – ESTETICA, FEDERACCONCIATORI – CNA, FEDERESTETICA – CNA, CASARTIGIANI FEDERNAS – UNAMEM – CLAAI e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL e UILTuCS – UIL,

-Visto l’Accordo Interconfederale del 17 marzo 2004, il quale prevede, alla lettera A), che per i CCNL scaduti nel corso del 2003, al fine di procedere ad una unificazione delle scadenze contrattuali, le categorie interessate potranno stabilire la copertura delle parte economica dei contratti medesimi, sulla base dei parametri individuati nell’accordo interconfederale, fino al 31 dicembre 2004.

-Considerato che il CCNL per i lavoratori dipendenti della imprese artigiane dei settori dell’acconciatura, dell’estetica e tricologia non curativa è scaduto il 31 dicembre 2003.

-Tutto ciò premesso e considerato, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1° gennaio 2005 e dal 1 giugno 2005.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

A partire dal 1° gennaio 2005 cessa di essere corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale.

Con la presente intesa è inoltre stato effettuato il riallineamento retributivo relativo all’anno 2003.

Ad integrale copertura del periodo dal 01/1/2004 al 31/12/2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà riconosciuto un importo forfetario una tantum pari a Euro 120,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante del presente accordo, si conviene che in occasione della erogazione della seconda rata di una tantum. Prevista con le retribuzioni del mese di novembre 2005, una quota dell’importo “una tantum” pari a Euro 5,00, verrà destinata a sostegno della previdenza complementare di settore.

L’importo una tantum di cui sopra verrà così erogato:

Euro 50,00 da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2005;

Euro 65,00 da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2005;

Euro 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, come sopra stabilito, secondo le modalità di raccolta definite.

Ai soli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno riconosciuti, a titolo di una tantum, Euro 84,00 lordi suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, con le seguenti modalità:

Euro 35,00 da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2005;

Euro 44,00 da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2005;

Euro 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, come sopra stabilito, secondo le modalità di raccolta definite.

Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza falcotativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L’importo dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L’Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Dagli importi di una tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nel periodo 1 aprile 2004 – 31 dicembre 2004. A titolo convenzionale e definitivo gli importi di IVC erogata da detrarre, vengono quantificati, in misura uguale per tutti i livelli di classificazione, pari ad Euro 50,00. Per gli apprendisti l’importo di IVC erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a Euro 35,00. La detrazione dell’IVC, nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della corresponsione della prima tranche di una tantum.


CONFARTIGIANATO – ACCONCIATORIFILCAMS – CGIL

CONFARTIGIANATO – ESTETICAFISASCAT – CISL

FEDERACCONCIATORI – CNAUILTuCS – UIL

FEDERESTETICA – CNA

CASARTIGIANI

FEDERNAS – UNAMEM - CLAAI



CCNL
ACCONCIATURA, ESTETICA E TRICOLOGIA NON CURATIVA


Incrementi salariali


Livelli Incremento totale 1° Trance 2° Trance
Euro 38,81 Euro 19,41 Euro 19,40
Euro 35,46 Euro 17,73 Euro 17,73
Euro 33,60 Euro 16,80 Euro 16,80
Euro 31,66 Euro 15,83 Euro 15,83


Nuovi minimi in vigore dal 1 gennaio 2005

Livelli Paga base 1° Trance Totale paga base
Euro 562,93 Euro 19,41 Euro 582,34
Euro 474,23 Euro 17,73 Euro 491,96
Euro 425,65 Euro 16,80 Euro 442,45
Euro 373,89 Euro 15,83 Euro 389,72


Retribuzione in vigore dal 1 gennaio 2005

Livelli Paga base Ex conting. e.d.r. Totale Retribuzione
Euro 582,34 Euro 499,71 Euro 10,33 Euro 1.092,38
Euro 491,96 Euro 496,10 Euro 10,33 Euro 998,39
Euro 442,45 Euro 493,55 Euro 10,33 Euro 946,33
Euro 389,72 Euro 491,78 Euro 10,33 Euro 891,83



CCNL
ACCONCIATURA, ESTETICA E TRICOLOGIA NON CURATIVA


Incrementi salariali


Livelli Incremento totale 1° trance 2° trance
Euro 38,81 Euro 19,41 Euro 19,40
Euro 35,46 Euro 17,73 Euro 17,73
Euro 33,60 Euro 16,80 Euro 16,80
Euro 31,66 Euro 15,83 Euro 15,83


Nuovi minimi in vigore dal 1 giugno 2005


Livelli Paga base 2° Trance Totale paga base
Euro 582,34 Euro 19,40 Euro 601,74
Euro 491,96 Euro 17,73 Euro 509,69
Euro 442,45 Euro 16,80 Euro 459,25
Euro 389,72 Euro 15,83 Euro 405,55


Retribuzione in vigore dal 1 giugno 2005


Livelli Paga base Ex conting. e.d.r. Totale retribuzione
Euro 601,74 Euro 499,71 Euro 10,33 Euro 1.111,78
Euro 509,69 Euro 496,10 Euro 10,33 Euro 1.016,12
Euro 459,25 Euro 493,55 Euro 10,33 Euro 963,13
Euro 405,55 Euro 491,78 Euro 10,33 Euro 907,66