25/2/2005 ore: 2:00

Gruppo Coin, Coin, Oviesse, Accordo organizzazione del lavoro 25/02/2005

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VERBALE D’ACCORDO


Il giorno 25 febbraio 2005, in Venezia, presso la sede del Gruppo Coin, in Mestre Via Terraglio 17, si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale ;
    • in rappresentanza di Gruppo Coin S.p.A., Coin S.p.A. ed Oviesse S.r.l. sono presenti i Signori: U.Turi, G.Cologni, P.Paccagnan,
I. Fazzone, F.Zonta, M. Bonetti;
    • in rappresentanza di FILCAMS CGIL è presente il Sig. L. Coppini
    • in rappresentanza di FISASCAT CISL è presente il Sig. M. Piovesan
    • in rappresentanza di UILTUCS UIL è presente il Sig. G. Rodilosso
Alla presenza di una delegazione delle strutture sindacali delle reti di vendita.

La Commissione si è riunita per l’esame degli argomenti di discussione proposti dalle strutture sindacali territoriali convenendo, dopo lunga e approfondita discussione, quanto segue:

    a.Criteri di maturazione ferie ed istituti vari in periodi di utilizzo delle ore del Coordinamento Nazionale

Per quanto riguarda il tema della maturazione delle ferie e dei permessi retribuiti durante i periodi di utilizzo del monte ore dei permessi per il Coordinamento Nazionale la Commissione ritiene di dovere differenziare il criterio di maturazione con le seguenti modalità :

-qualora il lavoratore si assenti per periodi frazionati e comunque non annuali, lo stesso dovrà smaltire gli istituti a ferie e permessi r.o.l. e r.o.s., maturati durante il periodo di distacco, come da programmazione concordata con la direzione di filiale di appartenenza; ove tale smaltimento non sia possibile, il lavoratore azzererà i residui prima del rientro in filiale;

- per i lavoratori in distacco permanente a questo titolo, lo smaltimento degli istituti di cui sopra è totalmente a carico delle Segreterie Nazionali e, pertanto, gli stessi verranno tassativamente goduti durante il periodo di distacco.

    b.Inventario e gestione ferie

In merito alla gestione delle ferie in coincidenza con le operazioni inventariali, la Commissione, nel ribadire quanto previsto dalla disciplina contrattuale in tema di ferie, invita le parti nelle loro rappresentanze territoriali a contemperare le diverse esigenze.

    c.Orario di lavoro – prestazioni eccedenti il normale orario

Premesso che recentemente la materia dell’orario di lavoro è stata modificata dalle Direttive CEE 93/104 e 2000/34 recepite nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 66/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. 214/2004 i quali hanno stabilito che, l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, che il limite massimo della prestazione lavorativa è pari a 48 ore settimanali comprensive dell’orario straordinario (come media quadrimestrale), che il riposo giornaliero è pari a 11 ore ogni 24 ore, che ogni sette giorni il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, che il lavoro straordinario è quello che eccede il normale orario di lavoro settimanale, la Commissione conviene che in superamento delle attuali modalità applicative ed in applicazione delle sopra indicate disposizioni:
    • le prestazioni del personale part-time eccedenti quelle previste nel contratto individuale di lavoro, fino al raggiungimento dell’orario normale settimanale previsto per il personale full time, saranno considerate prestazioni supplementari.
    • di conseguenza saranno considerate prestazioni straordinarie, nei confronti di tutto il personale, quelle rese in eccedenza alle 40 ore settimanali, fermo restando il trattamento economico previsto dall’art. 33 bis dell’ accordo di rinnovo del CCNL del 20.09.1999
Con il presente accordo le parti si danno atto di aver definito le problematiche, sopra trattate, poste all’attenzione della Commissione Paritetica Nazionale. Si stabilisce di proseguire l’esame dei temi rimasti ancora in sospeso nella prossima riunione.

Letto confermato e sottoscritto

Per Gruppo Coin S.p.A. Per le Segreterie Nazionali delle OO.SS

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