TDS Confcommercio, Verbale incontro gestione Accordo II livello Nazionale Anisap 28/10/1998
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VERBALE DI RIUNIONE
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In data 28/10/98 in Roma, Si sono incontrati l’Anisap Nazionale rappresentata da Dr. Vittorio Cavaceppi, Prof. Antonio Monti, assistito dai D.ri Valter Rufini, Amedeo De Giovanni, Silvano Fiocchi, Avv. Giancarlo Muccio
la FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL, rappresentate da: Piero Marconi, Mario Marchetti, Paolo Poma, per procedere ad una prima verifica circa lo stato di applicazione/gestione dell’accordo nazionale di secondo livello per i dipendenti di aziende del settore “Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private” aderenti all’ANISAP del 28/7/97 formalizzato presso il Ministero del Lavoro il 16/4/1998.
Dopo un approfondito esame le parti, al termine della riunione, hanno redatto il presente “verbale” che sinteticamente evidenzia le tematiche oggetto del confronto e le posizioni/indicazioni che dal confronto stesso ne sono scaturite.
Conseguentemente, tenuto conto che il contratto sopra richiamato, è oramai il contratto di riferimento per tutti gli operatori del settore, indipendentemente dall’appartenenza dei lavoratori e delle Imprese alle rispettive organizzazioni sindacali stipulanti, le parti hanno convenuto sull’opportunità che copia del presente “verbale” venga trasmesso alle rispettive strutture decentrate anche al fine di operare per superare e prevenire possibili interpretazioni difformi dalla volontà dei firmatari “dell’Accordo” sopra richiamato, in particolare sui seguenti temi:
1. STATO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
Su tale tema, riscontrato che si sono registrati ritardi applicativi imputabili ad una serie di fattori che non hanno favorito: l’efficacia dell’ informazione prodotta nell’agosto 1997, l’analisi, in alcune aziende, della situazione normativa/retributiva preesistente all’accordo, l’interpretazione della data di formalizzazione “dell’Accordo” in sede di Ministero del Lavoro, le parti hanno convenuto quanto segue:
a) Fatta salva la data di riferimento dell’accordo (1° luglio 1997) si darà avvio al monitoraggio dello stato di applicazione dello stesso attraverso specifici incontri da tenersi a livello regionale tra l’ANISAP e le OO.SS. competenti per territorio. Tali incontri che saranno calendarizzati e preventivamente comunicati alle rispettive parti territorialmente interessate avranno il compito di realizzare:
• l’analisi socio/economica del settore nel territorio avuto riguardo in particolare alla presenza e consistenza delle aziende aderenti all’ANISAP, a quella dei rispettivi lavoratori dipendenti e/o collaboratori e allo stato di applicazione dell’accordo;
• intese specifiche per ridefinire, ove risulti opportuno, l’armonizzazione contrattuale, fermo restando la condizione per le OO.SS. di informare preventivamente i lavoratori e ricevere da essi il mandato a trattare.
b) I risultati degli incontri, le eventuali intese previste e/o realizzate dovranno essere comunicati alle rispettive parti nazionali che avranno il compito di sistematizzare i dati raccolti, e ove richiesto, a contribuire con apposite riunioni, alla ricerca di necessarie soluzioni negoziali.
c) previa comunicazione da indirizzare alla Confcommercio, le Parti hanno concordato sull’opportunità di avviare il confronto per la costituzione di commissioni paritetiche regionali, con il compito di conciliare e risolvere nella forma giuridica dell’arbitrato le controversie individuali o collettive sull’applicazione dell’accordo.
2. CLASSIFICAZIONE
Su tale tema le parti in coerenza con l’impegno richiamato alla dichiarazione congiunta di cui all’art. 8 “dell’Accordo” hanno esaminato i decreti ministeriali (sanità) del 17 gennaio 1997 nn. 56-57-58-69-70-136 riferiti ai rispettivi regolamenti concernenti la individuazione delle figure e dei relativi profili professionali di: Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; Tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale; Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; Assistente Sanitario; Infermiere Pediatrico; Terapista Occupazionale.
Per tali profili le parti hanno concordato sulla validità del loro inserimento al secondo livello della classificazione di cui all’art. 8 “dell’Accordo” e per opportunità allegano i “ Decreti” al presente verbale.
Le parti inoltre sulla base di quanto previsto all’art. 1 punto B) “ dell’Accordo” hanno convenuto di dare avvio al confronto finalizzato a realizzare una intesa che definisca la classificazione per le seguenti figure professionali: Medico riflessologo; Massofisioterapista con diploma regionale acquisito con due anni di scuola; Terapista della riabilitazione con diploma regionale acquisito con tre anni di scuola; Operatore tecnico delle strumentazioni elettromedicali e del massaggio con attestato acquisito con due anni di scuola; Tecnico di laboratorio con diploma acquisito dopo cinque anni di scuola media; Tecnico preparatore di laboratorio con diploma acquisito dopo tre anni di scuola media; Tricodepilatore.
3. ENTE BILATERALE NAZIONALE (ISAP)
Su questo tema le parti hanno convenuto sulla necessità di procedere, in tempi brevi, alla costituzione del E.B.N./ISAP.
A riguardo, anche alla luce delle recenti disposizioni legislative in materia, le parti hanno concordato di aggiornare la bozza di statuto tipo predisponendo un nuovo testo da formalizzare con atto notarile.
Per tutto quanto sopra le parti si sono impegnate a programmare una nuova riunione di verifica entro e non oltre il 10/11/98.
A L L E G A T I
(completo con allegati Ministero Sanita' all'anno 2000 (art.4 Legge 42/99)
Rif. art.7 lettera A (COLLABORAZIONI)
Rif. art.8 (CLASSIFICAZIONE) II° livello
RIORDINO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
INFERMIERISTICHE
TECNICHE-SANITARIE
E DELLA RIABILITAZIONE
PROFILI PROFESSIONALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA
VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art.1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Terapista Occupazionale di cui al decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n. 136, ai fini dell’esercizio professionale e dell’ accesso alla formazione post-base.
TABELLA 1
Sez. A
TERAPISTA OCCUPAZIONALE
Decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n. 136
Sez. B
TERAPISTA OCCUPAZIONALE
Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982
Art. 2
1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della Tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di Terapista Occupazionale indicato nella sezione A della stessa Tabella 2, può optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all’attività effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attività sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell’ultimo quinquennio . La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata.
2. La domanda di opzione di cui al comma 1, è presentata, unitamente al “titolo originale, all’Unità sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l’opzione effettuata.
3. La unità sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della Sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità ; e dell’assistenza sanitaria di competenza statale -, l’elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l’opzione con l’indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale è stata esercitata l’opzione.
TABELLA 2
Sez. A
TERAPISTA OCCUPAZIONALE
Decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n. 136
Sez. B
TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE
legge 30 marzo 1971, n. 118
Decreto del Ministero della sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali
TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE
Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
Legge 11 novembre 1990, n. 341
Art. 3
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di Terapista Occupazionale indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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p. IL MINISTRO DELLA SANITA’
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
On. Grazia LABATE
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Prof. Luciano GUERZONI
27 luglio 2000
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA
-
VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base ;
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art.1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Educatore Professionale di cui al decreto del Ministro della Sanità 8 Ottobre 1998, n. 520, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Sez. A Diploma Universitario |
Sez. B Titoli equipollenti |
EDUCATORE PROFESSIONALE Decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520 |
EDUCATORE PROFESSIONALE Corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del Decreto del Ministro della Sanità del 10 febbraio 1984 Corsi regionali triennali di formazione specifica ex Decreto del Ministro della Sanità 10 febbraio 1984 Corsi triennali di formazione specifica Legge n. 845/78 Corsi di formazione specifica Legge 30 marzo 1971, n.118 EDUCATORE DI COMUNITA’ Decreto del Ministro della Sanità 30 novembre 1990, n. 444 EDUCATORE PROFESSIONALE Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 Legge 11 novembre 1990, n. 341 EDUCATORE DI COMUNITA’ Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 Legge 11 novembre 1990, n. 341 |
Art. 2
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art.1, al diploma universitario di Educatore Professionale indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nella Repubblica Italiana.
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p. IL MINISTRO DELLA SANITA’
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
On. Grazia LABATE
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TECNOLOGICA
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27 luglio 2000
DI CONCERTO CON
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E TECNOLOGICA
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base ;
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Ortottista - Assistente di Oftalmologia di cui al decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 743, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Sez. A Diploma universitario |
Sez. B Titoli Equipollenti |
ORTOTTSTA – ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA Decreto del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 743 |
ORTOTTSTA – ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 ORTOTTSTA – ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA Legge 11 novembre 1990, n. 341 |
Art. 2
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art.1, al diploma universitario di Ortottista — Assistente di Oftalmologia indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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E TECNOLOGICA
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base ;
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare di cui al decreto del Ministro della Sanità 27 luglio 1998, n. 316, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Sez. A Diploma Universitario |
Sez. B Titoli Equipollenti |
TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE Decreto del Ministero della sanità 27 luglio 1998, n. 316 |
TECNICO DI ANGIOCARDIOCHIRURGIA PERFUSIONISTA Decreto del Ministerio della sanità 26 gennaio 1988, n. 30 TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA decreto del presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 |
Art. 2
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art.1, al diploma universitario di Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e perfusione Cardiovascolare indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparii del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso, alla formazione post-base;
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art. 1
Il titolo di Vigilatrice d’infanzia conseguito in base alla legge 19 luglio 1940, n.1098, è equipollente, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Infermiere Pediatrico di cui al decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, N. 70, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Art.2
L’equipollenza, di cui all’art. 1, del titolo di Vigilatrice d’ Infanzia al diploma universitario di Infermiere Pediatrico, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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E TECNOLOGICA
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni:
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti. ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Infermiere di cui al decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 739, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’ esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Sez. A |
Sez. B |
INFERMIERE Decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 739 |
INFERMIERE PROFESSIONALE Regio Decreto 21 novembre 1929, n. 2330 INFERMIERE PROFESSIONALE Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 D.U. SCIENZE INFERMIERISTICHE Legge 11 novembre 1990, n. 341 |
Art. 2
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art.1, al diploma universitario di Infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base ;
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Fisioterapista di cui al decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 741, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’ esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Sez. A |
Sez. B |
FISIOTERAPISTA Decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 741 |
FISIOKINESITERAPISTA Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1 TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE Legge 30 marzo 1971, n. 118 Decreto del Ministro della Sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 Legge 11 novembre 1990, n. 341 TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE DELL'APPARATO MOTORE Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 MASSOFISIOTERAPISTA Corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n. 403) |
Art. 2
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art.1, al diploma universitario di Fisioterapista indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni:
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
DECRETA
Art.1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella i sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Logopedista di cui al decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 742, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Sez. A |
Sez. B
|
LOGOPEDISTA Decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 742 |
LOGOPEDISTA LOGOTERAPISTA TECNICO DI LOGOPEDIA TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE - LOGOPEDISTA Corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del servizio Sanitario Nazionale purché siano iniziati in data antecedente a quella del Decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982. LOGOPEDISTA Corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del servizio Sanitario Nazionale ex Decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, art. 81. Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982. Legge 11 novembre 1990, n. 341 TECNICO DI FONIATRIA Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982. TECNICO DI FONIATRIA TECNICO DI FONIATRIA (Logopedista) TECNICO DI ORTOFONIA Corsi universitari svolti presso Scuole dirette a Fini Speciali istituiti con specifici Decreti del Presidente della Repubblica. |
Art.2
1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della Tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di Logopedista indicato nella sezione A della stessa Tabella 2, può optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all’attività effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attività sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell’ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata.
2. La domanda di opzione di cui al comma 1, è presentata, unitamente al titolo originale. all’Unità sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l’opzione effettuata.
3. La unità sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della Sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità ; e dell’assistenza sanitaria di competenza statale -, l’elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l’opzione con l’indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale è stata esercitata l’opzione.
Art. 3
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di Logopedista indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
-
p. IL MINISTRO DELLA SANITA’
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
On. Grazia LABATE
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Prof. Luciano GUERZONI
27 luglio 2000
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA
-
VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni:
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base ;
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art.l
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Ostetrica/o di cui al decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 740, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’ esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Sez. A |
Sez. B |
OSTETRICA/O Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740 |
OSTETRICA Legge 25 marzo 1937, n. 921 Legge 23 dicembre 1957, n. 1252 OSTETRICA Legge 11 novembre 1970, n. 341 |
Art. 2
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art.1, al diploma universitario di Ostetrica/o indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base ;
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art.1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Dietista di cui al decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 744, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’ esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Sez. A |
Sez. B |
DIETISTA Decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 744 |
DIETISTA Corsi regionali di ablitazione in strutture del Servizio Sanitario Nazionale (Decreto del Ministro della Sanità del 3 dicembre 1982) ECONOMO DIETISTA Decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982 accompagnato da un attestato di tirocinio semestrale in dietologia presso le strutture del SSN. DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982. DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA Legge 11 novembtre 1990, n. 341 |
Art. 2
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art.1, al diploma universitario di Dietista indicato nella sezione A della Stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma i, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base ;
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art.1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Assistente Sanitario di cui al decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n. 69, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Sez. A |
Sez. B |
ASSISTENTE SANITARIO Decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n. 69 |
ASSISTENTE SANITARIA VISITATRICE Regio Decreto 21 novembre 1929, n. 2330 TECNICO DELL'EDUCAZIONE SANITARIA Decreto del Presidented ella repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 |
Art. 2
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art.1, al diploma universitario di Assistente Sanitario indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparii del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base ;
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art.1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata. sono equipollenti, ai sensi dell’articolo 4. comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva di cui al decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n. 56, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Sez. A |
Sez. B
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TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA Decreto del Ministro della sanità 17 gennauio 1997, n. 56 |
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA Decreto del Presidente della Repubblica n. 1168, del 17 ottobre 1972 TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA Decreto del Presidente della repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 Legge 11 novembre 1990, n. 341 |
Art. 2
1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della Tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva indicato nella sezione A della stessa Tabella 2, può optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all’attività effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attività sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell’ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata.
2. La domanda di opzione di cui al comma i, è presentata, unitamente al titolo originale, all’Unità sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l’opzione effettuata.
3. La unità sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della Sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità ; e dell’assistenza sanitaria di competenza statale -, l’elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l’opzione con l’indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale è stata esercitata l’opzione.
TABELLA 2
Sez. A |
Sez. B |
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA D.M. 17.01.1997, n. 56 |
TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE Legge 30 marzo 1971, n. 118 TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 Legge 11 novembre 1990, n. 341 |
Art. 3
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base ;
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Tecnico della Prevenzione dell’Ambiente e Luoghi di Lavoro di cui al decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n. 58, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base
Sez. A |
Sez. B |
TECNICO DELLA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E DEI LUOGHI DI LAVORO Decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58 |
TECNICO CON FUNZIONE ISPETTIVA PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 Legge 11 novembre 1990, n. 341 TECNICO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE E PER LA SICUREZZA Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 Legge 11 novembre 1990, n. 341 TECNICO DI IGIENE AMBIENTALE E DEL ALVORO Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 Legge 11 novembre 1990, n. 341 OPERATORE VIGILANZA E ISPEZIONE Decreto del Presidente della Repubblica n. 761, del 20 dicembre 1979 Decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, art. 81 |
Art. 2
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art.1, al diploma universitario di Tecnico della Prevenzione dell’Ambiente e Luoghi di Lavoro indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia di cui al decreto del Ministro della Sanità 15 marzo 1995, n. 183, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Sez. A |
Sez. B
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TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA Decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1995, n. 183 |
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA TECNICO DI FISIOPATOLOGIA Corsi regionali di formazione specifica, almeno biennali, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del Decreto del Ministro della Sanità del 26 gennaio 1988, n. 30 TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA TECNICO DI NEUROFISIOLOGIA CLINICA TECNICO NEUROFISIOPATOLOGO Decreto del presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 Legge 11 novembre 1990, n. 341 |
Art. 2
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art.1, al diploma universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base ;
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica di cui al decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 746, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Sez. A |
Sez. B
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TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA Decreto del Ministro della Snità 14 settembre 1994, n. 746 |
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA Legge 4 agosto 1965,n. 1103 Legge 31 gennaio 1983, n. 25 TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA Decreto del Presidente della repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 |
Art. 2
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art.1, al diploma universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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p. IL MINISTRO DELLA SANITA’
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparii del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base ;
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico di cui al decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 745, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Sez. A |
Sez. B
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TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 745 |
TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO Decreto del Presidente della repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO Legge 11 novembre 1990, n. 341 TECNICO DI LABORATORIO Decreto del Presidente della repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 TECNICO DI LABORATORIO MEDICO Decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, atr. 81 TECNICO DI LABORATORIO MEDICO Decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, art. 132, purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982 |
Art. 2
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art.1, al diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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p. IL MINISTRO DELLA SANITA’
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
On. Grazia LABATE
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Prof. Luciano GUERZONI
27 luglio 2000
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art.1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Podologo di cui al decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 666, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’ esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Sez. A |
Sez. B |
PODOLOGO Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 666 |
PODOLOGO Corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del Decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30, con esclusione dei corsi di riqualificazione PODOLOGO Corsi regionali triennali di formazione specifica ex decreto del Ministro della Sanità 26 gennaio 1988, n. 30 PODOLOGO Corsi regionali triennali di formazione specifica ex Legge regioonale della Regione Lazio del 16 febbraio 1990, n. 10 |
Art. 2
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’arti, al diploma universitario di Podologo indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base ;
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Tecnico dell’Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale di cui al decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n. 57, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
TABELLA 1
Sez. A |
Sez. B
|
TECNICO DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE Decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n. 57 |
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE RIABILIAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE Decreto del Presidente della repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 Legge 11 novembre 1990, n. 341 TECNICO DI ASSISTENZA SOCIALE E PSICHIATRICA Decreto del Presidente della repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 Legge 11 novembre 1990, n. 341 ASSISTENZA SOCIALE PSICHIATRICA Decreto del Presidente della repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 Legge 11 novembre 1990, n. 341 |
Art.2
1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della Tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di Tecnico dell’ Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale indicato nella sezione A della stessa Tabella 2, può optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all’attività effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attività sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell’ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata.
2. La domanda di opzione di cui al comma 1, è presentata, unitamente al titolo originale, all’Unità sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l’opzione effettuata.
3. La unità sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della Sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità ; e dell’assistenza sanitaria di competenza statale -, l’elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l’opzione con l’indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale è stata esercitata l’opzione.
TABELLA 2
Sez. A |
Sez. B |
TECNICO DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE Decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n. 57 |
TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE Legge 30 marzo 1971, n. 118 Decreto del Ministro della Sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 Legge 11 novembre 1990, n. 341 |
Art. 3
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di Tecnico dell’Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base ;
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art. 1
Il titolo di Meccanico Ortopedico Ernista conseguito non oltre il 31 dicembre 1998, in base al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 e rilasciato ai sensi dell’art. 140, dekregio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è equipollente, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Tecnico Ortopedico di cui al decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 665, ai fini dell’ esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Art. 2
L’equipollenza di cui all’art. 1, del titolo di Meccanico Ortopedico Ernista al diploma universitario di Tecnico Ortopedico, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano .permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ ;attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base ;
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Tecnico Audioprotesista di cui al decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 668, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai tini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
TABELLA 1
Sez. A |
Sez. B |
TECNICO AUDIOPROTESISTA Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668 |
TECNICO AUDIOPROTESISTA Corsi regionali triennali di formazione specifica ex Decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30. Attestati e Diplomi di corsi organizzati dagli ex Consorzi Provinciali di Istruzione professionale, con meno di dodici mesi di tirocinio pratico e/o stage aziendale. Attestati e Diplomi di corsi organizzati dai Centri di addestramento e perfezionamento Addetti al Commercio con non meno di dodici mesi di tirocinio pratico e/o stage aziendale. Attestati e Diplomi di corsi professionali organizzati dalle Associazioni di categoria con non meno di dodici mesi di tirocinio pratico e/o stage aziendale. Attestati e Diplomi di corsi professionali organizzati dalle Regioni. |
Art. 2
1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della Tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di Tecnico Audioprotesista indicato nella sezione A della stessa Tabella 2, può optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all’attività effettivamente esercitata. sempre che tale specifica attività sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell’ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata.
2. La domanda di opzione di cui al comma 1, è presentata, unitamente al titolo originale, all’Unità sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l’opzione effettuata.
3. La unità sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della Sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità ; e dell’assistenza sanitaria di competenza statale , l’elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l’opzione con l’indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale è stata esercitata l’opzione.
4. L’opzione è comunque necessaria per i titoli del pregresso ordinamento che consentono il riconoscimento di entrambi i diplomi di tecnico audiometrista e di tecnico audioprotesista.
TABELLA 2
Sez. A |
Sez. B |
TECNICO AUDIOPROTESISTA Decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 668 |
TECNICO DI AUDIOMETRIA E DI PROTESIZZAZIONE ACUSTICA Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, 10 marzo 1982 TECNICO DI AUDIOMETRIA E AUDIOPROTESI Legge 11 novembre 1990, n. 341 |
Art. 3
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di Tecnico Audiprotesista indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. ai tini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Igienista Dentale di cui al decreto del Ministro della Sanità 15 marzo 1999, n. 137, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’ esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Sez. A |
Sez. B |
IGIENISTA DENTALE Decreto del Ministro della Sanità 15 marzo 1999, n. 137 |
IGIENISTA DENTALE Corsi regionali di formazione specifica, di durata almeno biennale, istituiti in strutture del Servizio Sanitario Nazionale, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del Decreto del Ministro della Sanità del 26 gennaio 1988, n. 30. IGIENISTA DENTALE Corsi regionali di formazione specifica, di durata almeno biennale,ex Decreto del Ministro della Sanità del 26 gennaio 1988, n. 30. IGIENISTA DENTALE Decreto del presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982. IGIENISTA DENTALE Legge 11 novembre 1990, n. 341 |
Art. 2
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art.1, al diploma universitario di Igienista Dentale indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n.502, e successive modificazioni:
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’ attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base ;
RITENUTO opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999,
DECRETA
Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di Tecnico Audiornetrista di cui al decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 667, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai tini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
TABELLA 1
Sez. A |
Sez. B |
TECNICO AUDIOMETRISTA Decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 667 |
TECNICO AUDIOMETRISTA Corsi regionali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del Decreto del Ministro della Sanità 26 gennaio 1988, n. 30. Corsi regionali triennali di formazione specifica Decreto del Ministro della Sanità 26 gennaio 1988, n. 30. TECNICO DI AUDIOMETRIA Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982. TECNICO DI AUDIOMETRIA E ORTOFONIA Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982. |
Art. 2
1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della Tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di Tecnico Audiometrista indicato nella sezione A della stessa Tabella 2, può optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all’attività effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attività sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell’ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata.
2. La domanda di opzione di cui al comma 1, è presentata, unitamente al titolo originale, all’Unità sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l’opzione effettuata.
3. La unità sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della Sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità ; e dell’assistenza sanitaria di competenza statale , l’elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l’opzione con l’indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale è stata esercitata l’opzione.
4. L’opzione è comunque necessaria per i titoli del pregresso ordinamento che consentono il riconoscimento di entrambi i diplomi di tecnico audiometrista e di tecnico audioprotesista.
TABELLA 2
Sez. A | Sez. B |
TECNICO AUDIOMETRISTA Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 667 |
TECNICO DI AUDIOMETRIA E DI PROTESIZZAZIONE ACUSTICA Decreto del presidente della repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 TECNICO DI AUDIOMETRIA E AUDIOPROTESI Legge 11 novembre 1990, n. 341 |
Art.3
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di Tecnico Audiometrista indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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