18/3/2022 ore: 10:37

IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO - UNA TANTUM 2022

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Per il personale in forza alla data del 31.10.2022 sarà riconosciuto, per il servizio prestato nell'ambito del rapporto di lavoro in essere alla predetta data nel corso del periodo 1° gennaio - 30 giugno 2019 (carenza contrattuale), gli importi una tantum indicati in tabella In seguito alla grave crisi che l'emergenza Covid ha determinato nel settore, il 10 settembre 2021 e poi il 9 marzo 2022 le parti hanno convenuto la modifica delle date di erogazione della 2° e 3° tranche di una tantum che erano state previste nell'accordo di rinnovo contrattuale sottoscritto del 24 luglio 2019. Per il personale che cesserà prima del 31 ottobre 2022 il rapporto di lavoro le stesse saranno riconosciute unitamente alle competenze di fine rapporto
LIVELLI ott-19 ott-22 nov-22 TOTALE
QUADRI A 128,25 128,25 128,25 384,75
QUADRI B 118,50 118,50 118,50 355,50
I 111,00 111,00 111,00 333,00
II 101,23 101,23 101,23 303,75
III 95,25 95,25 95,25 285,75
IV 90,00 90,00 90,00 270,00
V 84,75 84,75 84,75 254,25
VIS 81,00 81,00 81,00 243,00
VI 80,25 80,25 80,25 240,75
VII 75,00 75,00 75,00 225,00

Per gli apprendisti, l'ammontare dell'una tantum è determinato in € 180 di cui € 60,00 da erogarsi nel mese di ottobre 2019 € 60,00 nel mese di aprile 2022 ed € 60,00 nel mese di giugno 2022. Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo di carenza contrattuale, gli importi verranno erogati pro-quota, in ragione di un sesto per ogni mese intero di servizio prestato. A tal fine non verrano considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentre quelli pari o superiori a 15 giorni verranno computati come mese intero. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto (ivi compresa la malattia), con esclusione dei casi di maternità ed infortunio. Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione avverrà co criteri di proporzionalità. Gli importi una tantum di cui sopra sono erogati a titolo di indennizzo per il periodo di carenza contrattuale e non sono utili agli effetti del computo di alcun istitutp di legge e contrattuale né nel trattamento di fine rapporto.