27/5/2025 ore: 10:25

Tredicesima, quattordicesima e tfr

Anche il lavoratore stagionale ha diritto a percepire mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto

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Il lavoratore stagionale, come tutti i lavoratori subordinati del turismo ha diritto a percepire le mensilità aggiuntive: 

  • la tredicesima che si matura da gennaio a dicembre di ogni anno e che viene pagata normalmente in occasione delle festività natalizie 
  • la quattordicesima mensilità che viene normalmente pagata con la mensilità di luglio e si matura da luglio a giugno dell’anno successivo.

Per il lavoratore stagionale, qualora non fosse in servizio in tali periodi e comunque alle scadenze suddette o in alternativa alla cessazione del rapporto di lavoro verranno erogati tanti dodicesimi di tredicesima e di quattordicesima quanti sono i mesi lavorati.

Le frazioni di mese sotto i 15 giorni non vengono considerate ai fini della maturazione in dodicesimi.

La retribuzione da prendere a riferimento sono gli elementi fissi della busta paga ( Paga Base, contingenza, terzi elementi, ecc...)

Per i lavoratori a tempo parziale si hanno gli stessi diritti soltanto che i ratei verranno riproporzionati alla percentuale del parametro part time considerato.


IL TFR 

Il lavoratore stagionale, come tutti i lavoratori subordinati del turismo ha diritto a percepire il trattamento di fine rapporto maturato durante il rapporto di lavoro una volta che lo stesso sia concluso.

Il datore di lavoro all’atto dell’assunzione deve chiedere al lavoratore di compilare il modello TFR 2 con cui decidere se tenere in azienda o destinare ad una forma di previdenza complementare il proprio TFR:

  • se lo tiene in azienda esso verrà erogato alla cessazione del rapporto di lavoro
  • se lo destina ad una forma di previdenza complementare le somme seguiranno la regolamentazione del fondo prescelto

Il TFR si calcola dividendo per 13,5 tutti gli emolumenti che costituiscono la base di calcolo del TFR ( mensilità e altre voci fisse e continuative salvo esclusioni previste dal CCNL) ed è soggetto a una tassazione separata che non incide sui redditi dell’anno del lavoratore. Il tutto viene poi rivalutato con un indice di rivalutazione .


Per controllare il tuo TFR e le altre competenze del rapporto di lavoro contatta la sede Filcams Cgil più vicina a te, cercala su www.filcams.cgil.it

 

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