Legge 29 maggio 1982, n. 297 "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica.
Articolo 1
(Modifiche di disposizioni del codice civile)
L'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:
(Disciplina del trattamento di fine rapporto)
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore
di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non
superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per
13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a
quindici giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai
fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente
delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di
lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a
titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per
una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione
totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve
essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente
della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di
normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota
maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni
anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'l,5 per cento in misura
fissa e dal settantacinque per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT,
rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma
precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello
risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello
di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a
quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso
datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una
anticipazione non superiore al settanta per cento sul
trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla
data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del dieci per cento
degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del quattro per
cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese
sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sì o per i figli, documentato
con atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di
lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine
rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta
dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti
collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì
stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di
anticipazione.
L'articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente:
(Computo dell'indennità di mancato preavviso)
L'indennità di cui all'articolo 18 deve calcolarsi computando le
provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai
prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di
quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni,
con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è
determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o
del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio
dovuto al prestatore di lavoro.
L'articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:
(Collocazione sussidiaria sugli immobili)
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di
cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza
rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli
indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti,
enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo
degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i
crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono
collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili,
sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari,
ma dopo i crediti indicati al comma precedente.
Articolo 2
(Fondo di garanzia)
E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Fondo
di garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi
al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del
trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile,
spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo
ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero
dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso
decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di
omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi
diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del
trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori,
previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui
all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui
al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al
passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale
contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda
può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato
passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il
credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia
in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere
al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito
dell'esperimento dell'esecuzione
forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le
garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del
trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la
risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva
siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente
legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente
articolo sono eseguiti dal fondo entro sessanta giorni dalla richiesta
dell'interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi
aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai
sensi degli articoli 2751 bis e 2776 del codice civile per le somme da esso
pagate.
Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata
nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è
alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03
per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1982. Per
tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per
l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in
alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del
fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota
contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS,
sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.
Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4,
primo comma, del decreto legge 6 luglio 1978, n. 352 (4), convertito, con
modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati
necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo
nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente
ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si
applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto
dell'articolo 4 del predetto decreto legge. Le disposizioni del presente
comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.
Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente,
dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni
Amendola e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali.
Articolo 3
(Norme in materia pensionistica)
A decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre
di ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si applica la
perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, ed all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
modificazioni ed integrazioni ivi comprese quelle erogate in favore dei
soggetti il cui trattamento è regolato dall'articolo 7 della predetta legge
3 giugno 1975, n. 160, e dall'articolo 14 septies del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio
1980, n. 33, sono aumentati nella misura pari alla variazione percentuale,
come definita nel comma seguente, dell'indice del costo della vita calcolato
dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori
dell'industria (*).
Alle date di cui al comma precedente la variazione si determina confrontando
il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il
sesto mese con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra
l'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento.
Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme di cui
all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una
quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore
unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei
punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente.
(*)
Il numero dei punti è uguale a quello accertato per i lavoratori con
riferimento ai periodi indicati nel secondo comma.
Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono esclusi dalla
misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente
decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
L'adeguamento periodico dei contributi calcolato con la perequazione
automatica delle pensioni è effettuato con decorrenza dal 1 aprile, dal 1
luglio e dal 1 ottobre.
A decorrere dal 1 gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno indicati
nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella
misura mensile dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324 (8), e successive modificazioni, sono apportate
trimestralmente sulla base dei punti di variazione del costo della vita
registrati tra gli indici indicati nel secondo comma del presente articolo.
Con decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta data le
aliquote contributive delle relative gestioni previdenziali.
Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la
retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è
costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in
costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti
figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante
dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della
pensione (** )
A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente
alla retribuzione media dell'anno solare cui la settimana stessa si
riferisce, la retribuzione media di ciascun anno solare si determina
suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o
corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente omero ad eventuale
contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da
contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria.
Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in
considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti
anteriormente alla decorrenza stessa.
La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai
sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla
variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai
fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria,
tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la
decorrenza della pensione.
La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso,
rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa in considerazione per
la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in
vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua
di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della
determinazione della pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori
dipendenti, è adeguato annualmente con effetto dal 1 gennaio con la
disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico
del fondo predetto d'importo superiore al trattamento minimo.
Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la
determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260,
ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale
nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo,
undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua
pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti
alle settimane di contribuzioni esistenti.
Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti
dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote
contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i
pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso
alla data del 1 luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della
retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla
data del 1 gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della
retribuzione imponibile.
I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della
contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della
quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento
della contribuzione stessa.
Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme
previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto
per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al
lavoratore è corrispondentemente ridotto.
Articolo 4
(Disposizioni finali)
Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono
sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120
del codice civile.
Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra
indennità di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si
intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro.
La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del codice civile
non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12
agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.
Le norme di cui all'articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 5 della presente legge si
applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano
previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita,
comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate.
Restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi
natura e funzione diverse da quelle delle indennità di cui al comma
precedente.
Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine
servizio dei dipendenti pubblici.
Il fondo di cui all'articolo 3 del regio decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è
soppresso.
Le disponibilità del fondo di cui al precedente comma sono devolute ai
datori di lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli accantonamenti
effettuati a norma di legge. Le modalità di
liquidazione delle disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro.
Sono abrogati gli articoli 1 e 1 bis del decreto legge 1 febbraio 1977, n.
12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.
Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che
disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di
buonuscita, comunque denominate.
Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge
tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del
trattamento di fine rapporto.
Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di
contratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al precedente
decimo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi
riferito al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 1 della
presente legge.
Articolo 5
(Disposizioni transitorie)
L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di
lavoro in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale
momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui
all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano le disposizioni del quarto
e quinto comma dell'articolo 2120 del codice civile.
A parziale deroga del secondo e terzo comma dell'articolo 2120 del codice
civile, gli aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti di analoga
natura, maturati a partire dal 1 febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982,
sono computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure e
scadenze:
25 punti a partire dal 1 gennaio 1983;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 luglio 1983;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 gennaio 1984;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 luglio 1984;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 gennaio 1985;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 luglio 1985;
i residui punti a partire dal 1 gennaio 1986.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986,
gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura
maturati a partire dal 1 febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora
computati a norma del comma precedente, sono corrisposti in aggiunta al
trattamento di fine rapporto maturato.
Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni più favorevoli dei contratti
collettivi, nei confronti dei lavoratori che all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge fruiscono dell'indennità di anzianità in misura
inferiore a quella prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le misure
espresse in ore 0 giorni indicate dai contratti collettivi per l'indennità
di anzianità sono commisurate proporzionalmente all'importo della
retribuzione di ciascun anno divisa per 13,5.
Entro la data di cui al comma precedente tutte le categorie di lavoratori
debbono fruire del trattamento previsto dall'articolo 1 della presente
legge.
E' riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito nell'articolo 23
del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 giugno 1974, n. 216, per il versamento degli accantonamenti e per
l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al
decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella
legge 2 ottobre 1942, n. 1251.
Per l'anno 1982 l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati del mese di dicembre è quello risultante
rispetto all'indice del mese di maggio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(*) Il D.M. 12 settembre 1983 (Gazz. Uff. 27 settembre 1983, n. 265) ha
accertato che la variazione dell'indice del costo della vita, calcolato
dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori
dell'industria, tra il periodo febbraio 1983 - aprile 1983 ed il periodo
novembre 1982-gennaio 1983, è risultata pari a + 2,9 per cento, e la quota
aggiuntiva, derivante dal prodotto ottenuto moltiplicando i punti di
contingenza, accertati in relazione ai periodi suddetti nel numero di 3, per
il valore unitario di ciascun punto fissato in L. 5.440, è risultata pari a
L. 16.320 mensili.
(**) La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 luglio 1988, n. 822 (Gazz.
Uff. 20 luglio 1988, n. 29 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 3, ottavo comma, nella parte in cui non prevede, per i lavoratori
prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o già
pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della
pensione stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo comma, della L. 3
giugno 1975, n. 160. La stessa Corte, con sentenza 18-26 maggio 1989, n. 307
(Gazz. Uff. 31 maggio 1989, n. 22 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'articolo 3, ottavo comma, nella parte in cui non
prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del
lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di
lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione
liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata
al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione
obbligatoria.