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Legge 29 maggio 1982, n. 297 "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"

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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica.
Articolo 1
(Modifiche di disposizioni del codice civile)

L'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:
(Disciplina del trattamento di fine rapporto)

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore
di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque  non
superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per
13,5.  La  quota  è  proporzionalmente ridotta  per  le  frazioni  di  anno,
computandosi  come  mese intero le frazioni di mese  uguali  o  superiori  a
quindici giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua,  ai
fini  del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente
delle  prestazioni  in  natura, corrisposte in dipendenza  del  rapporto  di
lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto  a
titolo di rimborso spese.
In  caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno  per
una  delle  cause  di cui all'articolo 2110, nonché in caso  di  sospensione
totale  o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale,  deve
essere  computato  nella  retribuzione di cui al primo  comma  l'equivalente
della  retribuzione  a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto  in  caso  di
normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il  trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota
maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni
anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'l,5 per cento in misura
fissa e dal settantacinque per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi  al
consumo  per  le  famiglie  di  operai ed  impiegati  accertato  dall'ISTAT,
rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai  fini  della  applicazione del tasso di rivalutazione  di  cui  al  comma
precedente  per  frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT  è  quello
risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto  a  quello
di  dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori  a
quindici giorni si computano come mese intero.
Il  prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo  stesso
datore  di  lavoro,  può chiedere, in costanza di rapporto  di  lavoro,  una
anticipazione non superiore al settanta per cento sul
trattamento  cui  avrebbe diritto nel caso di cessazione del  rapporto  alla
data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del dieci per cento
degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del quattro  per
cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese
sanitarie   per   terapie  e  interventi  straordinari  riconosciuti   dalle
competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sì o per i figli, documentato
con atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di
lavoro  e  viene  detratta, a tutti gli effetti,  dal  trattamento  di  fine
rapporto.
Nell'ipotesi  di  cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione  è  detratta
dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni   di  miglior  favore  possono  essere  previste  dai   contratti
collettivi  o  da patti individuali. I contratti collettivi possono  altresì
stabilire  criteri  di  priorità  per  l'accoglimento  delle  richieste   di
anticipazione.

L'articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente:
(Computo dell'indennità di mancato preavviso)

L'indennità   di   cui  all'articolo  18  deve  calcolarsi   computando   le
provvigioni,  i  premi  di produzione, le partecipazioni  agli  utili  o  ai
prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di
quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni,
con  premi  di  produzione  o  con partecipazioni,  l'indennità  suddetta  è
determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o
del minor tempo di servizio prestato.
Fa  parte  della retribuzione anche l'equivalente del vitto e  dell'alloggio
dovuto al prestatore di lavoro.

L'articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:
(Collocazione sussidiaria sugli immobili)

I  crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità  di
cui   all'articolo  2118  sono  collocati  sussidiariamente,  in   caso   di
infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza
rispetto ai crediti chirografari.
I  crediti  indicati dagli articoli 2751 e 2751 bis, ad eccezione di  quelli
indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti,
enti  o  fondi  speciali,  compresi quelli sostitutivi  o  integrativi,  che
gestiscono   forme  di  assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidità,   la
vecchiaia  ed  i  superstiti,  di  cui  all'articolo  2753,  sono  collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili,  sul  prezzo
degli  immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo  i
crediti indicati al primo comma.
I  crediti  dello  Stato  indicati dal terzo comma dell'articolo  2752  sono
collocati  sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione  sui  mobili,
sul  prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari,
ma dopo i crediti indicati al comma precedente.

Articolo 2
(Fondo di garanzia)

E'  istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il  Fondo
di  garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi
al  datore  di  lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento  del
trattamento  di  fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice  civile,
spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi  quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso  esecutivo
ai  sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  ovvero
dopo  la  pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99  dello  stesso
decreto,  per  il  caso  siano  state proposte  opposizioni  o  impugnazioni
riguardanti  il  suo credito, ovvero dalla pubblicazione della  sentenza  di
omologazione  del  concordato preventivo, il  lavoratore  o  i  suoi  aventi
diritto  possono ottenere a domanda il pagamento, a carico  del  fondo,  del
trattamento  di  fine rapporto di lavoro e dei relativi  crediti  accessori,
previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi  di  dichiarazione  tardiva  di  crediti  di  lavoro   di   cui
all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di  cui
al  comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione  al
passivo  o  dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per  l'eventuale
contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda
può  essere  presentata trascorsi quindici giorni dal deposito  dello  stato
passivo,  di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,
ovvero,  ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti  il
credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
Qualora  il  datore  di  lavoro, non soggetto alle  disposizioni  del  regio
decreto  16  marzo  1942, n. 267, non adempia, in caso  di  risoluzione  del
rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi  adempia
in  misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono  chiedere
al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito
dell'esperimento dell'esecuzione
forzata  per  la realizzazione del credito relativo a detto trattamento,  le
garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del
trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui  la
risoluzione  del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od  esecutiva
siano  intervenute  successivamente all'entrata  in  vigore  della  presente
legge.
I  pagamenti  di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma  del  presente
articolo  sono  eseguiti  dal fondo entro sessanta  giorni  dalla  richiesta
dell'interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore  o  ai  suoi
aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai
sensi degli articoli 2751 bis e 2776 del codice civile per le somme da  esso
pagate.
Il  fondo,  per  le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità  separata
nella  gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione,  è
alimentato  con un contributo a carico dei datori di lavoro pari  allo  0,03
per  cento  della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30  aprile
1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1982. Per
tale   contributo   si   osservano  le  stesse  disposizioni   vigenti   per
l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni  dei
lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in
alcun  modo  essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale  del
fondo  stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione,  l'aliquota
contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto
del  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro,  sentito il consiglio di  amministrazione  dell'INPS,
sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.
Il  datore  di  lavoro deve integrare le denunce previste  dall'articolo  4,
primo  comma,  del decreto legge 6 luglio 1978, n. 352 (4), convertito,  con
modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati
necessari  all'applicazione  delle norme  contenute  nel  presente  articolo
nonché  dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente
ed  all'accantonamento complessivo risultante a credito del  lavoratore.  Si
applicano  altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo  e  quarto
dell'articolo  4  del predetto decreto legge. Le disposizioni  del  presente
comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.
Per  i  giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali,  il  fondo  di
garanzia  per  il  trattamento di fine rapporto è gestito,  rispettivamente,
dall'Istituto  nazionale  di  previdenza dei giornalisti  italiani  Giovanni
Amendola e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di  aziende
industriali.

Articolo 3
(Norme in materia pensionistica)

A  decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre
di  ciascun  anno,  gli  importi delle pensioni alle  quali  si  applica  la
perequazione  automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile  1969,
n.  153,  ed  all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
modificazioni  ed  integrazioni ivi comprese quelle erogate  in  favore  dei
soggetti il cui trattamento è regolato dall'articolo 7 della predetta  legge
3  giugno  1975,  n.  160, e dall'articolo 14 septies del  decreto-legge  30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio
1980,  n.  33, sono aumentati nella misura pari alla variazione percentuale,
come definita nel comma seguente, dell'indice del costo della vita calcolato
dall'ISTAT  ai  fini  della scala mobile delle retribuzioni  dei  lavoratori
dell'industria (*).
Alle date di cui al comma precedente la variazione si determina confrontando
il  valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il
sesto mese con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso  tra
l'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento.
Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme di cui
all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di  una
quota  aggiuntiva  pari al prodotto che si ottiene moltiplicando  il  valore
unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei
punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente.
(*)
Il  numero  dei  punti  è uguale a quello accertato  per  i  lavoratori  con
riferimento ai periodi indicati nel secondo comma.
Gli  aumenti  di  cui ai precedenti commi primo e terzo sono  esclusi  dalla
misura  della  pensione  da  assoggettare alla perequazione  annuale  avente
decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
L'adeguamento  periodico  dei  contributi  calcolato  con  la   perequazione
automatica  delle pensioni è effettuato con decorrenza dal 1 aprile,  dal  1
luglio e dal 1 ottobre.
A  decorrere  dal 1 gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno  indicati
nell'articolo  1  della legge 29 aprile 1976, n. 177,  le  variazioni  nella
misura  mensile  dell'indennità integrativa speciale di cui  alla  legge  27
maggio  1959,  n.  324  (8),  e  successive  modificazioni,  sono  apportate
trimestralmente  sulla base dei punti di variazione  del  costo  della  vita
registrati tra gli indici indicati nel secondo comma del presente  articolo.
Con  decreto  del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta  data  le
aliquote contributive delle relative gestioni previdenziali.
Per  le  pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno  1982  la
retribuzione  annua  pensionabile per l'assicurazione generale  obbligatoria
per  l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti  è
costituita  dalla quinta parte della somma delle retribuzioni  percepite  in
costanza  di  rapporto  di lavoro, o corrispondenti a  periodi  riconosciuti
figurativamente,  ovvero ad eventuale contribuzione  volontaria,  risultante
dalle  ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della
pensione (** )
A  ciascuna  settimana  si attribuisce il valore retributivo  corrispondente
alla  retribuzione  media  dell'anno  solare  cui  la  settimana  stessa  si
riferisce,  la  retribuzione  media  di ciascun  anno  solare  si  determina
suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di  lavoro  o
corrispondenti  a  periodi riconosciuti figurativamente omero  ad  eventuale
contribuzione   volontaria  per  il  numero  delle  settimane   coperte   da
contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria.
Per  l'anno  solare in cui cade la decorrenza della pensione sono  prese  in
considerazione  le retribuzioni corrispondenti ai periodi  di  paga  scaduti
anteriormente alla decorrenza stessa.
La  retribuzione media settimanale determinata per ciascun  anno  solare  ai
sensi  del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente  alla
variazione  dell'indice annuo del costo della vita calcolato  dall'ISTAT  ai
fini  della  scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori  dell'industria,
tra  l'anno  solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente  la
decorrenza della pensione.
La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso,
rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa in considerazione  per
la  parte  eccedente  la  retribuzione massima settimanale  pensionabile  in
vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione.
Con  decorrenza dal 1 gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione  annua
di  cui  all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai  fini  della
determinazione  della  pensione a carico del Fondo pensione  dei  lavoratori
dipendenti,  è  adeguato  annualmente con  effetto  dal  1  gennaio  con  la
disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni  a  carico
del fondo predetto d'importo superiore al trattamento minimo.
Qualora   il   numero  delle  settimane  di  contribuzione  utili   per   la
determinazione  della retribuzione annua pensionabile sia inferiore  a  260,
ferma  restando  la  determinazione  della  retribuzione  media  settimanale
nell'ambito  di  ciascun anno solare di cui ai commi ottavo,  nono,  decimo,
undicesimo  e  dodicesimo  del  presente  articolo,  la  retribuzione  annua
pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti
alle settimane di contribuzioni esistenti.
Agli   oneri   derivanti   al  Fondo  pensioni  dei  lavoratori   dipendenti
dall'applicazione  del presente articolo si provvede  elevando  le  aliquote
contributive  a  carico  dei datori di lavoro, per l'assicurazione  generale
obbligatoria  per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari  ed  i
pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga  in  corso
alla  data  del  1  luglio  1982 nella misura dello  0,30  per  cento  della
retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in  corso  alla
data  del  1 gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento  della
retribuzione imponibile.
I  datori  di  lavoro  detraggono  per ciascun  lavoratore  l'importo  della
contribuzione  aggiuntiva  di cui al comma precedente  dall'ammontare  della
quota  del  trattamento di fine rapporto relativa al periodo di  riferimento
della contribuzione stessa.
Qualora  il  trattamento  di  fine  rapporto  sia  erogato  mediante   forme
previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo  dovuto
per  il  finanziamento del trattamento stesso, il cui importo  spettante  al
lavoratore è corrispondentemente ridotto.

Articolo 4
(Disposizioni finali)

Le  indennità  di  cui agli articoli 351, 352, 919 e 920  del  codice  della
navigazione,  approvato  con  regio decreto 30  marzo  1942,  n.  327,  sono
sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo  2120
del codice civile.
Quando  a  norma  del  capo IV del titolo IV del codice  della  navigazione,
approvato  con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento  o  altra
indennità  di  fine rapporto sono commisurati alla retribuzione,  questa  si
intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro.
La  disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del codice  civile
non  si  applica  alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della  legge  12
agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.
Le  norme  di  cui all'articolo 2120 del codice civile e ai  commi  secondo,
terzo,  quarto,  quinto  e  sesto dell'articolo 5 della  presente  legge  si
applicano  a  tutti  i  rapporti di lavoro subordinato  per  i  quali  siano
previste  forme  di indennità di anzianità, di fine lavoro,  di  buonuscita,
comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate.
Restano  salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto  aventi
natura  e  funzione  diverse  da quelle delle  indennità  di  cui  al  comma
precedente.
Resta  altresì  ferma  la  disciplina legislativa del  trattamento  di  fine
servizio dei dipendenti pubblici.
Il fondo di cui all'articolo 3 del regio decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 2  ottobre  1942,  n.  1251,  è
soppresso.
Le  disponibilità  del  fondo di cui al precedente comma  sono  devolute  ai
datori  di  lavoro  aventi  diritto, proporzionalmente  agli  accantonamenti
effettuati a norma di legge. Le modalità di
liquidazione  delle disponibilità anzidette sono stabilite con  decreto  del
Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro.
Sono  abrogati gli articoli 1 e 1 bis del decreto legge 1 febbraio 1977,  n.
12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.
Sono  abrogate  tutte le altre norme di legge o aventi forza  di  legge  che
disciplinano  le  forme di indennità di anzianità, di  fine  rapporto  e  di
buonuscita, comunque denominate.
Sono  nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge
tutte  le  clausole  dei  contratti  collettivi  regolanti  la  materia  del
trattamento di fine rapporto.
Nei  casi  in  cui  norme di legge o aventi forza di  legge  o  clausole  di
contratti  collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al precedente
decimo  comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve  intendersi
riferito  al  trattamento  di  fine rapporto di  cui  all'articolo  1  della
presente legge.

Articolo 5
(Disposizioni transitorie)

L'indennità  di  anzianità  che sarebbe spettata ai  singoli  prestatori  di
lavoro  in  caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in  vigore
della  presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a  tale
momento  e  si  cumula  a  tutti  gli effetti  con  il  trattamento  di  cui
all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano le disposizioni del quarto
e quinto comma dell'articolo 2120 del codice civile.
A  parziale  deroga del secondo e terzo comma dell'articolo 2120 del  codice
civile, gli aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti di analoga
natura,  maturati a partire dal 1 febbraio 1977 e fino al  31  maggio  1982,
sono  computati  nella  retribuzione annua utile  nelle  seguenti  misure  e
scadenze:
          25 punti a partire dal 1 gennaio 1983;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 luglio 1983;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 gennaio 1984;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 luglio 1984;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 gennaio 1985;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 luglio 1985;
i residui punti a partire dal 1 gennaio 1986.
In  caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno  1986,
gli  aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura
maturati a partire dal 1 febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora
computati  a  norma del comma precedente, sono corrisposti  in  aggiunta  al
trattamento di fine rapporto maturato.
Fino  al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni più favorevoli dei contratti
collettivi, nei confronti dei lavoratori che all'atto dell'entrata in vigore
della  presente  legge  fruiscono  dell'indennità  di  anzianità  in  misura
inferiore a quella prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le misure
espresse  in  ore 0 giorni indicate dai contratti collettivi per l'indennità
di   anzianità   sono   commisurate  proporzionalmente   all'importo   della
retribuzione di ciascun anno divisa per 13,5.
Entro  la  data di cui al comma precedente tutte le categorie di  lavoratori
debbono  fruire  del  trattamento previsto dall'articolo  1  della  presente
legge.
E'  riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito nell'articolo  23
del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella
legge  7 giugno 1974, n. 216, per il versamento degli accantonamenti  e  per
l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione  di  cui  al
decreto  legge  8  gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni,  nella
legge 2 ottobre 1942, n. 1251.
Per  l'anno  1982  l'incremento dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le
famiglie  di operai e di impiegati del mese di dicembre è quello  risultante
rispetto all'indice del mese di maggio.
La   presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno  successivo   alla   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(*)  Il  D.M. 12 settembre 1983 (Gazz. Uff. 27 settembre 1983,  n.  265)  ha
accertato  che  la  variazione dell'indice del costo della  vita,  calcolato
dall'Istat  ai  fini  della scala mobile delle retribuzioni  dei  lavoratori
dell'industria,  tra il periodo febbraio 1983 - aprile 1983  ed  il  periodo
novembre  1982-gennaio 1983, è risultata pari a + 2,9 per cento, e la  quota
aggiuntiva,  derivante  dal  prodotto  ottenuto  moltiplicando  i  punti  di
contingenza, accertati in relazione ai periodi suddetti nel numero di 3, per
il valore unitario di ciascun punto fissato in L. 5.440, è risultata pari  a
L. 16.320 mensili.
(**)  La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 luglio 1988, n. 822  (Gazz.
Uff.  20 luglio 1988, n. 29 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art.  3, ottavo comma, nella parte in cui non prevede, per i lavoratori
prossimi  alla  pensione  al momento della sua  entrata  in  vigore,  o  già
pensionati,  il  mantenimento in vigore, ai fini della  liquidazione  della
pensione stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo comma, della  L.  3
giugno 1975, n. 160. La stessa Corte, con sentenza 18-26 maggio 1989, n. 307
(Gazz.  Uff.  31  maggio  1989,  n.  22 -  Serie  speciale),  ha  dichiarato
l'illegittimità  dell'articolo  3, ottavo comma,  nella  parte  in  cui  non
prevede  che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale
obbligatoria  per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti  da  parte  del
lavoratore  dipendente che abbia già conseguito in costanza di  rapporto  di
lavoro  la  prescritta  anzianità assicurativa e contributiva,  la  pensione
liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe  spettata
al  raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione
obbligatoria.