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Regolamento Collegio di Verifica Comitato Direttivo FILCAMS CGIL 7-8 settembre 2005

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C.D. Filcams Nazionale del 7-8 settembre 2005
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DI VERIFICA


TITOLO 1° ORGANIZZAZIONE


Articolo 1


Il Collegio di Verifica della FILCAMS nazionale è composto dai suoi componenti effettivi e dai componenti supplenti (invitati permanenti), con funzioni di surroga dei componenti effettivi assenti.
Il Collegio di Verifica, nel corso della prima riunione convocata dal Presidente del Comitato Direttivo, elegge il Presidente ed il Vice Presidente, con funzioni di surroga in caso di assenza del Presidente, tra i componenti effettivi.
Il Presidente convoca le riunioni del Collegio di Verifica e forma l’ordine del giorno.
La convocazione è effettuata almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo lettera: in caso di ragioni d’urgenza tale termine può essere ridotto fino ad un limite minimo di 48 ore prima. Il Presidente può disporre che alla convocazione si provveda con mezzi diversi dalla lettera, come messaggi telefax o e-mail.
Il Presidente presiede e regola le discussioni, in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Il numero legale per la validità della riunione è di almeno la metà più uno dei componenti effettivi, non è ammessa delega; in caso di assenza di uno o più componenti effettivi, la sostituzione con uno o più supplenti, fermo restando la rappresentanza di genere e delle aree programmatiche formalmente costituite, verrà regolata adottando il criterio della rotazione, basato sull’ordine alfabetico.
Il componente assente ingiustificato per due volte consecutive viene informato, con comunicazione scritta, dal Presidente ed invitato a rimuovere le cause della mancata partecipazione.
In caso di dimissioni o decadenza definitiva di uno o più componenti , la nomina di sostituzione sarà effettuata dal Comitato Direttivo Nazionale.
Perdurando le assenze ingiustificate la proposta di decadenza del componente è sottoposta dal Presidente al Direttivo Nazionale della Filcams che delibera in merito.
Delle riunioni è redatto processo verbale nel quale devono essere riportate le deliberazione adottate, i voti riportati da ogni deliberazione, in caso di delibere assunte a maggioranza deve essere riportata l’opinione dissenziente dei componenti che ne facciano richiesta.

Articolo 2

Il Collegio di Verifica si avvarrà dell’opera delle strutture tecniche che la FILCAMS Nazionale metterà a sua disposizione.

Articolo 3

Le spese per la partecipazione alle riunioni ed alle missioni periferiche, sono a carico della FILCAMS Nazionale, e si provvederà nel seguente modo:

    • le strutture territoriali anticipano le spese ai componenti del Collegio di Verifica;
    • le strutture territoriali chiedono il rimborso delle spese anticipate alla FILCAMS Nazionale.
Articolo 4

Sono incompatibili e non possono procedere all’istruttoria né far parte del collegio giudicante i componenti del collegio che:
    • abbiano proposto denuncia ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della FILCAMS;
    • siano parenti , affini, coniugi o conviventi del denunciante o del soggetto sottoposto a giudizio.
Articolo 5

L’iscritta o l’iscritto, singolarmente od anche insieme ad altre/i iscritte/i , presenta/tano denuncia scritta al Collegio di Verifica FILCAMS (facendola pervenire presso l’indirizzo della FILCAMS Nazionale), contenente i dati dei soggetti denuncianti, i dati dei soggetti per cui si richiede la verifica, gli addebiti loro rivolti, gli elementi sui quali questi si fondano, i nominativi di eventuali testimoni e tutta la documentazione utile all’eventuale istruttoria.
Non possono essere instaurati procedimenti in caso di denuncia anonima.
I procedimenti non possono essere instaurati d’ufficio dal Collegio di Verifica.

Articolo 6

Il Presidente convoca una riunione del Collegio di Verifica nel corso nella quale si valuta collegialmente la competenza a deliberare sul comportamento denunciato, dando comunicazione, per conoscenza, al Collegio Statutario della CGIL.
Hanno diritto di parola tutti i componenti del Collegio di Verifica.
Hanno diritto di voto i membri effettivi presenti, o i loro eventuali sostituti.
La composizione del Collegio di Verifica, composto dai presenti alla riunione (di cui al comma primo del presente articolo) , è immodificabile fino alla deliberazione conclusiva.
Il Presidente ed il Vice Presidente non assumono mai funzioni istruttorie.
A seguito di una valutazione collegiale, vengono nominati due istruttori all’interno del Collegio di Verifica (scelti tra i componenti effettivi e/o i supplenti presenti alla riunione, fatto salvo quanto stabilito al comma precedente del presente articolo); contestualmente alla nomina degli istruttori, viene data comunicazione per iscritto:
      • ai soggetti sottoposti ad istruttoria, specificando gli addebiti, gli elementi sui quali questi si fondano ed i nominativi degli istruttori incaricati.
      • ai soggetti di cui all’art.5 comma 1, del presente regolamento, dell’apertura dell’istruttoria, con i nominativi degli istruttori incaricati.

Gli istruttori nominati dal Collegio hanno il compito di acquisire ogni notizia utile ai fini della definizione del procedimento; gli istruttori potranno acquisire documenti, che le strutture avranno l’obbligo di mettere a loro disposizione, assumere dichiarazioni testimoniali che dovranno essere verbalizzate e sottoscritte, effettuare sopralluoghi.
I soggetti sottoposti ad istruttoria devono essere ascoltati, e possono far pervenire al “nucleo istruttorio” una motivata difesa scritta entro 20 giorni dalla data di nomina degli istruttori .
L’istruttoria deve essere conclusa entro 45 giorni dalla data di nomina degli istruttori.
In caso di indagini particolarmente complesse tale termine potrà essere prolungato fino ad un massimo di 90 giorni con decreto del Presidente del Collegio di Verifica, su istanza scritta degli istruttori, di tale provvedimento sarà data informazioni a tutte le parti interessate.
Al termine delle indagini gli istruttori depositano al Presidente una relazione scritta motivata, nella quale richiedono o di archiviare la denuncia o di promuovere il giudizio.

Articolo 7

Entro 5 giorni dal ricevimento della relazione di cui al precedente articolo, ultimo comma, il Presidente convoca la riunione del Collegio di Verifica Giudicante, di cui al precedente articolo, secondo comma.
La decisione deve essere assunta entro 30 giorni dalla data della riunione del Collegio di Verifica Giudicante.
La decisione deve contenere una sommaria enunciazione dei fatti, i motivi ed il dispositivo, di quest’ultimo devono essere specificate le disposizioni eventualmente necessarie alla sua esecuzione.
La decisione viene comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai seguenti soggetti:
        • i/il destinatari/o del procedimento;
        • il/ i denunciante/i;
        • al Presidente del Comitato Direttivo Nazionale FILCAMS, che ne darà informazione alla segreteria nazionale.
        • al Collegio Statutario della CGIL.

Articolo 8

I termini del presente Regolamento restano sospesi dal 1 al 31 agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ogni anno.
Articolo 9

Il presente regolamento è adottato fino alla scadenza congressuale.
Il Presidente a conclusione dell’attività del Collegio di Verifica, presenterà al Congresso la relazione contenente le informazioni sui procedimenti esaminati durante il proprio mandato.
Il presente regolamento può essere modificato presentando al Direttivo Nazionale della FILCAMS un documento di proposta firmato da almeno i 3/4 dei componenti del Collegio di Verifica.