7/7/2004 ore: 9:45
Tre milioni di addetti con la Biagi
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sezione: ITALIA - LAVORO data: 2004-07-07 - pag: 21 autore: SERENA UCCELLO CONTRATTI - Nel rinnovo di tessile, chimica e commercio recepite le flessibilità della riforma del mercato del lavoro Tre milioni di addetti con la Biagi Nuovo part time e apprendistato gli strumenti più applicati - Restano esclusi invece lo staff leasing e il job on call Ma sulle regole non ancora attuate il confronto resta aperto e viene rimandato a intese successive |
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MILANO - La legge Biagi entra in azienda attraverso la porta della contrattazione, se pur a passi misurati. In linea infatti con i rimandi alla contrattazione collettiva previsti dalla stessa normativa, le novità della riforma si sono di fatto concretizzate, in questi mesi, attraverso il filtro dei rinnovi contrattuali. Certo, non per tutti gli istituti e in molti casi attraverso un confronto articolato tra sindacati e imprese ma nella sostanza sia due tra i più importanti contratti dell’industria, tessili e chimici, sia quello del commercio (nel complesso quasi tre milioni di dipendenti) hanno aperto le aziende alla nuova flessibilità, soprattutto al part time. Commercio. Ultimo in ordine di tempo (è stato firmato la scorsa settimana), il rinnovo contrattuale del commercio proprio sul recepimento della riforma ha vissuto i momenti di maggiore conflittualità tra le parti. A ripercorrere il testo del contratto emerge infatti come, in particolare, per il part time i contenuti della riforma sono stati ricalibrati sulle esigenze del settore. Il contratto mantiene infatti il diritto di recesso delle clausole elastiche e flessibili che era stato annullato dalla Biagi. Di fatto viene ridimensionato il carattere di contrattazione individuale che la legge aveva introdotto e che, secondo il sindacato, «assoggettava i lavoratori a un’impostazione iniqua». È stato inoltre reintrodotto dalle norme contrattuali «il diritto di priorità dei lavoratori part time in caso di assunzioni a full time da parte dell’azienda». Nel caso della somministrazione di manodopera a tempo determinato e dei contratti a termine, pur mantenendo l’impostazione della legge, il contratto ha stabilito che «tutte le causali attuabili in azienda vanno conteggiate entro il tetto massimo del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato per i contratti a termine, del 15% dei lavoratori a tempo indeterminato per il lavoro somministrato a tempo determinato e una quota massima del 28% per i due inquadramenti in caso di un loro utilizzo cumulativo». Tra le novità della Biagi restano, invece, fuori lo job on call e lo staff leasing, «in quanto —spiegano i sindacati — i costi ag giuntivi determinati dalle circolari in materia rendono questi due contratti poco appetibili a fronte delle flessibilità contrattate e già esistenti all’interno del contratto». Tessili. Anche per i lavoratori del tessile il part time è l’istituto della Biagi che trova più spazio nella regolamentazione contrattuale. Partendo dal fatto che, rispetto al passato quando la decisione sulla concessione del part time spettava all’azienda, ora le richie ste di tempo parziale «saranno congiuntamente discusse con le rsu». A differenza inoltre della legge secondo la quale i dipendenti part time sono obbligati a svolgere il lavoro supplementare, il contratto mantiene l’accesso al lavoro supplementare subordinato al consenso del lavoratore. Viene, inoltre, definito chiaramente quando scattano straordinario (importante soprattutto per i part time verticali o misti) e clausole elastiche. La legge pur mantenendo il consenso del lavoratore ad accedere a queste clausole eliminava infatti il diritto al recesso. Viene poi recepito il contratto di inserimento. Tre le integrazioni: «per i lavoratori con un contratto di reinserimento l’inquadramento iniziale sarà di primo livello sotto a quello finale; per i lavoratori con un contratto d’inserimento/reinserimento superiore a 15 mesi la conservazione del posto di lavoro sarà di 80 giorni; viene riconosciuta e documentata a livello aziendale l’applicazione parziale o totale della contrattazione di secondo livello». Il contratto riprende anche quanto fissato dalla legge per ciò che riguarda la somministrazione di manodopera e il job sharing. Chimici. Facendo leva su una buona tradizione di relazioni industriali, il rinnovo dei chimici ha ripreso dalla Biagi il contratto part time, l’apprendistato, e il contratto di inserimento, mentre viene rimandato a un successivo accordo la somministrazione, il contratto intermittente e quello ripartito. La scelta dei chimici è forse quella più in linea con i contenuti della legge. Per quanto riguarda il part time la normativa contrattuale è stata adeguata «alle norme della legge che hanno rimosso vincoli normativi preesistenti», come ad esempio le clausole elastiche. |
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Il "nuovo" part time è tra le norme della Biagi che più hanno trovato spazio negli ultimi contratti collettivi. A chiarire quanto previsto dalla riforma è intervenuta anche una circolare (la numero 9) del ministero del Lavoro. -Il cumulo. Il contratto part time è compatibile con tutti i contratti a tempo determinato, compresi apprendistato e inserimento. - La forma. Per il contratto part time è richiesta la forma scritta per comprovare l’esistenza del rapporto di lavoro. Deve essere specificata la durata della prestazione lavorativa e la sua collocazione nell’arco del giorno, della settimana, del mese o dell’anno. -Le clausole flessibili. Le parti possono stipulare un patto scritto contenente la clausola flessibile che consente la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, senza possibilità da parte del datore di lavoro di modificarla unilateralmente. Il lavoratore non ha il diritto di denunciare il patto e annullare la clausola flessibile. - La trasformazione. Il passaggio da tempo pieno a part time prevede un contratto scritto convalidato dalla direzione provinciale del Lavoro. Y Il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoro supplementare corrisponde alle prestazioni che vanno oltre l’orario concordato ed entro il limite del tempo pieno. Il lavoro straordinario corrisponde alle prestazioni che vanno oltre l’orario settimanale full time. |