9/12/2003 ore: 10:29
Tfr nei fondi con garanzia di rendimento
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| LUNEDÌ 8 DICEMBRE 2003 |
| Pagina 4 - Economia | |
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LA PIATTAFORMA I tecnici sindacali al lavoro su un pacchetto di misure da presentare al confronto Tfr nei fondi con garanzia di rendimento più contributi a carico degli autonomi
I sindacati chiedono, in primo luogo, la separazione nei conti Inps tra assistenza e previdenza, come prevede la Dini. Propongono, poi, un avvicinamento delle aliquote contributive, attraverso l´aumento a quota 20 per cento dei contributi reali versati da parasubordinati e lavoratori autonomi e, quando decollerà la previdenza integrativa, la riduzione dei contributi dei lavoratori dipendenti dal 32,7. Respingono poi il taglio dei contributi fino a cinque punti sui neoassunti, contenuto nelle delega, sostituendolo - sempre ai fini di una riduzione del costo del lavoro - con la defiscalizzazione di altri oneri, come gli assegni familiari o l´indennità di maternità. Per quanto riguarda il capitolo del trasferimento del Tfr nei fondi pensione, che dovrebbe garantire il decollo del cosiddetto secondo pilastro della previdenza, i sindacati chiedono la trasformazione del carattere di obbligatorietà in silenzio-assenso. È indispensabile, poi, una clausola di garanzia dei rendimenti degli stessi fondi, affinchè tale rendimento sia perlomeno in linea con l´attuale del Tfr. La proposta dei sindacati contesta anche la validità del superbonus del 32,7 per cento (anticipando direttamente in busta paga i contributi di quegli anni), destinato a chi resta al lavoro tra il 2004 e il 2007 pur avendo i requisiti per l´anzianità. Secondo i sindacati l´incentivo non è convincente. Meglio un incremento della pensione tout court, senza «sacrificio» dei contributi. Infine, ma soltanto dopo un´attenta verifica dell´esistenza della «gobba» pensionistica, ci sarebbe anche la proposta di un innalzamento dell´età pensionabile, ma soltanto in linea con la maggiore aspettativa di vita. Si potrebbe infatti pensare di alzare degli anni necessari quota 92 (35 anni di contributi e 57 anni di età), facendo gravare l´aumento solo sull´età di vecchiaia o bilanciandone il peso anche sull´età contributiva. (r.d.g.) |