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Per vigilanza e agenzie di viaggio cassa integrazione sino a fine anno
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 Per vigilanza e agenzie di viaggio cassa integrazione sino a fine anno
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Proroga fino al 31 dicembre 2001 del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) e le imprese di vigilanza. È quanto prevede l'articolo 3 del decreto interministeriale 6 giugno 2001 («Gazzetta Ufficiale» 206 del 5 settembre 2001) i cui effetti vengono spiegati dall'Insps con la circolare 201 del 14 novembre 2001. In proposito va segnalato l'articolo 78, comma 33 della legge 388/2000 (Finanziaria 2001) con il quale sono stati resi validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 346 del 24 novembre 2000, decaduto, che aveva prorogato i trattamenti e e conseguenti obblighi contributivi a tutto il periodo di paga in corso a gennaio 2001. Il decreto interministeriale 6 giugno 2001 è stato emanato in apploicazione dell'articolo 2, comma 1, punti a) e b), del decreto legge 158/2001, convertito dalla legge 248 del 2 luglio 2001. Va notato che nei confronti delle aziende destinatarie dei provvedimenti di proroga l'obbligo contributivo dello 0,90% (articolo 9 della legge 407/1990) e della contribuzione di cui all'articolo 16, comma 2 della legge 223/1991 (0,30%) deve protrarsi dal periodo di paga «febbraio 2001». La proroga dei trattamenti di Cig straordinaria e di mobilità riguarda le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti, e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Le agenzie interessate potranno regolarizzare i periodi pregressi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello e emanazione della circolare 201 del 14 novembre 2001. Le modalità sono le seguenti: -utilizzazione di uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Dm10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura «Vers.Cigs 2001» e dal previsto codice «M210» per il versamento della Cigs. Nessun dato va indicato nelle colonne «numero dipendenti», «numero giornate» e «retribuzione». -utilizzazione di uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Dm10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura «Vers.Mob.2001» e dal previsto codice «M211» per il versamento della contribuzione di mobilità. La contribuzione deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale del 3,5%, calcolati dal 16 marzo 2001 e fino alla data di versamento. Giuseppe Rodà
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