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Nuove regole per le sanzioni agli organi dei fondi pensione

29 novembre 2002
| NORME E TRIBUTI |
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Previdenza
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Nuove regole per le sanzioni agli organi dei fondi pensione
 Sulla «Gazzetta» la deliberazione della Covip
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ROMA - Nuove regole per applicare le sanzioni a carico dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei responsabili dei Fondi pensione che non ottemperano nei termini alle richieste della Commissione di vigilanza o non comunicano entro 15 giorni eventuali variazioni sull'onorabilità. Sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 278 del 27 novembre 2002 è stata infatti pubblicata la deliberazione 1° ottobre 2002 della Covip (la Commissione di vigilanza sui Fondi pensione) con la «Procedura di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 3 e all'articolo 18-bis, commi 4 e 5 del decreto 124/1993, articolo 1». La sanzione amministrativa va da 2.582,30 a 15.493,70 euro. In base alla deliberazione, il procedimento sanzionatorio inizia con la contestazione entro 90 giorni dall'accertamento, da parte della Covip, delle irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza (articolo 15, comma 3 e 18-bis, commi 4 e 5 del decreto legislativo 124/93). Nella lettera sono tra l'altro indicati l'irregolarità, il richiamo delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie, l'invito al destinatario a far pervenire le proprie controdeduzioni entro 30 giorni (salvo termini più ampi, espressamente indicati nella lettera di contestazione) e, infine, l'indicazione del responsabile del procedimento. La mancata presentazione di controdeduzioni (che possono avere carattere individuale o sottoscritte da tutti gli interessati) non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria. Se le controdeduzioni sono ritenute idonee, la Covip ne comunica l'accoglimento agli interessati. Altrimenti la Commissione propone entro 180 giorni al ministro del Lavoro l'applicazione delle sanzioni pecuniarie o dei provvedimenti di sospensione o decadenza. Sulla base della proposta della Covip sarà infine il ministro del Lavoro, con decreto, ad applicare le sanzioni pecuniarie o i provvedimenti di sospensione o decadenza. |
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