25/11/2002 ore: 12:21
Modena, primo contratto «certo» per i collaboratori Confesercenti
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23 novembre 2002
REGOLE SCRITTE
Modena, primo contratto «certo» per i collaboratori Confesercenti
MILANO. Il punto di partenza è la considerazione
che l’attuale mercato del lavoro richiede
sempre di più prestazioni professionali
caratterizzate dalla flessibilità. Il punto di
arrivo è la constatazione che questa flessibilità
non può però essere considerata una «strumento
surrettizio teso ad abbattere il costo
del lavoro e a violare i diritti dei lavoratori».
Si articola dentro questi due estremi l’accordo
siglato presso la direzione provinciale del
lavoro di Modena tra la Confesercenti e Cgil,
Cisl e Uil. Un accordo inedito per il panorama
italiano sia per i contenuti sia per le
modalità stesse che ne hanno caratterizzato
la stipula. Per la prima volta, infatti, vengono
formalizzati «per iscritto» tre contratti atipici
"tipo": uno per i collaboratori occasionali,
l’altro per i collaboratori coordinati e continuativi,
il terzo per i contratti in partecipazione.
E per la prima volta, inoltre, questi contratti,
stipulati in modo formale, nascono
dalla negoziazione tra le parti e con l’accordo
delle tre confederazioni sindacali (Cgil,
Cisl e Uil). Un passo importante perché «la
certezza» del contratto riguarderà i lavoratori
di tutte le imprese aderenti alla Confesercenti
della provincia.
Entrando nel merito dei contenuti, per le
collaborazioni occasionali e per quelle coordinate
e continuative viene stabilito che il
contratto dovrà fissare: la data di inizio e di
termine della prestazione; l’oggetto della prestazione
stessa; l’ammontare del corrispettivo;
il trattamento dei rimborsi spese; le cause
che «possono dare atto all’interruzione
anticipata del contratto» e che dovranno essere
comunicate con almeno 15 giorni di preavviso;
«l’analogo periodo di preavviso dovrà
essere dato dal collaboratore che intenda rescindere
il contratto». Viene poi precisato
che nel contratto non dovranno essere incluse
norme vessatorie. Ed infine vengono formalizzati
l’impegno delle imprese a favorire
la formazione del lavoratore; la possibilità di
sospendere il contratto «in caso di malattia,
infortunio e maternità», nonché per gravi e
comprovati motivi familiari, «riportando nel
contratto individuale le cause di sospensione,
compatibilmente con l’oggetto della prestazione,
e il trattamento che verrà riservato
per l’assenza».
S.U.