6/9/2004 ore: 12:53
Costano care le violazioni nell’apprendistato
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sabato 4 settembre 2004 Il testo del decreto / Correzioni in 21 articoli recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settem-bre 2003, n. 276 (attuativo del-la riforma Biagi), approvato ieri definitivamente dal Consi-glio dei ministri ARTICOLO 1 1. All’articolo 5, comma 2, lette-ra c), del decreto legislativo 10 set-tembre 2003, n. 276, di seguito de-nominato: «decreto legislativo», do-po le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono aggiunte le se-guenti: «o rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislati-vo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclu-siva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal ministero dell’Economia e delle finanze,». 2. All’articolo 5, comma 3, lette-ra b), del decreto legislativo, dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono aggiunte le se-guenti: «o rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislati-vo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclu-siva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal ministero dell’Economia e delle finanze,». 1. All’articolo 6 del decreto legi-slativo, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Sono altresì autoriz-zati allo svolgimento dell’attività di intermediazione, secondo le pro-cedure di cui al comma 6 del pre-sente articolo, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità monta-ne, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di se-condo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predet-ta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui all’arti-colo 5, comma 1, nonché l’invio di ogni informazione relativa al fun-zionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall’arti-colo 17.». 2. All’articolo 6 del decreto legi-slativo, il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Le procedure di auto-rizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamen-tali desumibili in materia dal pre-sente decreto. In attesa delle norma-tive regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento dell’attività di in-termediazione, nonché i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere l’autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e pre-via comunicazione al ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell’ambito regionale, le attività og-getto di autorizzazione con esclusi-vo riferimento a una singola regio-ne. Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscri-zione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l’attività si sia svolta nel rispetto della normativa all’epoca vigente, nella sezione regionale dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1.». 3. All’articolo 6 del decreto legi-slativo, dopo il comma 8, è aggiun-to il seguente comma: «8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non pos-sono in ogni caso svolgere l’attività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi dei com-mi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni.». 1. All’articolo 12 del decreto le-gislativo, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipula-te ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.». 1. La rubrica dell’articolo 18 del decreto legislativo, è sostituita dal-la seguente: "Sanzioni". 2. L’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo, è sostituito dal seguente: «1. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) è punito con la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’am-menda è aumentata fino al sestu-plo. L’esercizio non autorizzato del-le attività di cui all’articolo 4, lette-ra c), è punito con la pena dell’arre-sto fino a sei mesi e dell’ammenda da euro 1.500 a euro 7.500. Se non vi è scopo di lucro la pena è dell’ammenda da euro 500 a euro 2.500. Se vi è sfruttamento dei mi-nori la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. L’esercizio non autoriz-zato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) è puni-to con l’ammenda da euro 750 ad euro 3.750. Se non vi è scopo di lucro la pena è dell’ammenda da euro 250 a euro 1.250. Nel caso di condanna è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l’eser-cizio delle attività di cui al presente comma.». 3. L’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo è sostituito dal seguente: «2. Nei confronti dell’utilizzato-re che ricorra alla somministrazio-ne di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, com-ma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si appli-ca la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al se-stuplo.». 4. L’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo, è sostituito dal seguente: «3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all’articolo 20 commi 3, 4 e 5 e articolo 21, com-mi 1 e 2, nonché, per il solo sommi-nistratore, la violazione del dispo-sto di cui al comma 3 del medesi-mo articolo 21, è puni-ta con la sanzione am-ministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.». 5. All’articolo 18, del decreto legislativo dopo il comma 5, è ag-giunto il seguente: «5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di di-stacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizza-tore e il somministratore sono puni-ti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupa-to e per ogni giornata di occupazio-ne. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.». 1. All’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo, sono soppresse le seguenti parole: «con indicazio-ne degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1». 1. All’articolo 29 del decreto le-gislativo il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Salvo diverse pre-visioni dei contratti collettivi nazio-nali di lavoro stipulati da associa-zioni dei datori e prestatori di lavo-ro comparativamente più rappresen-tative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprendi-tore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai la- voratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». 2. All’articolo 29 del decreto le-gislativo, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: «3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a nor-ma dell’articolo 414 del Codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utiliz-zato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipen-denze di quest’ultimo. In tale ipote-si si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2. 3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non trovano ap-plicazione qualora il committente sia una persona fisica che non eser-cita attività di impresa o professio-nale.». 1. All’articolo 30 del decreto le-gislativo, dopo il comma 4 è ag-giunto il seguente: «4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a nor-ma dell’articolo 414 del Codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utiliz-zato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipen-denze di quest’ultimo. In tale ipote-si si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2.». 1. All’articolo 31 del decreto le-gislativo, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. I consorzi di socie-tà cooperative costituiti ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislati-vo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, posso-no svolgere gli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11 genna-io 1979, n. 12, per conto delle socie-tà consorziate o delegarne l’esecu-zione a una società consorziata. Ta-li servizi possono essere organizza-ti per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai pre-detti consorzi, così come previsto dall’articolo 1, comma 4, della leg-ge 11 gennaio 1979, n. 12». 1. All’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «di cui all’articolo 1676» sono so-stituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 29, comma 2, del pre-sente decreto». 1. All’articolo 34 del decreto le-gislativo, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il contratto di la-voro intermittente può essere con-cluso per lo svolgimento di presta- zioni di carattere discontinuo o in-termittente secondo le esigenze in-dividuate dai contratti collettivi sti-pulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativa-mente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco del-la settimana, del mese o dell’anno ai sensi dell’articolo 37.». 1. All’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo il secondo perio-do è sostituito dai seguenti: «In caso di inadempimento nella eroga-zione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il dato-re di lavoro e che sia tale da impedi-re la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la diffe-renza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al li-vello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiun-to dal lavoratore al termine del peri-odo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazio-ne così stabilita esclude l’applica-zione di qualsiasi altra sanzione pre-vista in caso di omessa contribuzio-ne». 1. All’articolo 55, del decreto le-gislativo il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di gravi ina-dempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsa-bile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione del-la finalità di cui all’articolo 54, comma 1, il datore di lavoro è tenu-to a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovu-ta con riferimento al livello di in-quadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal la-voratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione». 1. All’articolo 59, comma 3, do-po le parole "lettere b), c), d) e) ed f)" sono aggiunte le seguenti paro-le: «nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commis-sione del 5 dicembre 2002, pubbli-cato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002». 1. Dopo l’articolo 59 del decreto legislativo è aggiunto il seguente: «Articolo 59-bis Disciplina transitoria dei contrat-ti di formazione e lavoro 1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la discipli-na vigente prima della data di entra-ta in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad ecce-zione dei benefici economici previ-sti in materia di contratti di forma-zione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 2. 2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla disciplina vigente prima della data del 24 otto-bre 2003 in materia di contratti di formazione e lavoro, nel limite mas-simo complessivo di 16.000 lavora-tori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro 30 gior-ni dalla stipula, domanda all’Inps contenente l’indicazione del nume-ro dei contratti stipulati. Alla do-manda va allegata copia delle ri-spettive autorizzazioni. 3. L’Inps ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite numeri-co di cui al comma 2, l’accesso ai benefici economici di cui allo stes-so comma 2 secondo il criterio del-la priorità della data della stipula del contratto di formazione e lavo-ro. L’accesso ai benefici è comun-que concesso in via prioritaria ai contratti di formazione e lavoro sti-pulati nell’ambito di contratti d’area o patti territoriali». 2. Per i contratti di formazione e lavoro già stipulati, il termi-ne della presentazione delle domande di cui al comma 2, dell’arti-colo 59-bis del decre-to legislativo 10 set-tembre 2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente de-creto legislativo. 1. L’articolo 68 del decreto legi-slativo, è sostituito da seguente: «Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all’articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere pos-sono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavo-ro di cui al Titolo VIII del presente decreto legislativo secondo lo sche-ma dell’articolo 2113 del Codice civile.». 1. All’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «a 3 mila euro» sono sostituite dalle se-guenti: «a 5mila euro». 1. L’articolo 72 del decreto legi-slativo, è sostituito da seguente: «Articolo 72 Disciplina del lavoro accessorio 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari ac-quistano presso le rivendite autoriz- zate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e perio-dicamente aggiornato. 2. Tale valore nominale è stabili-to tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all’articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio. 3. Il prestatore di lavoro accesso-rio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all’atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accesso-rio. Tale compenso è esente da qual-siasi imposizione fiscale e non inci-de sullo stato di disoccupato o inoc-cupato del prestatore di lavoro ac-cessorio. 4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla per-sona che presenta i buoni, registran-done i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all’Inps, alla gestione separata di cui all’articolo 2, com-ma 26 della legge 335 del 1995, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all’Inail, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buo-no e trattiene l’importo autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. 5. Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decre-to, individua le aree metropolitane e il concessionario del servizio at-traverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazio-ni di lavoro accessorio e regolamen-ta criteri e modalità per il versamen-to dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurati-ve e previdenziali.». 1. L’articolo 75, comma 1, del decreto legislativo, è sostituito dal seguente: «Al fine di ridurre il con-tenzioso in materia di qualificazio-ne dei contratti di lavoro le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Ti-tolo.». 1. All’articolo 85, comma 1, del decreto legislativo, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l’arti- colo 2, comma 2, l’articolo 3 e l’articolo 11, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25». 1. All’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo le parole «termi-ni diversi, anche superiori all’anno, di efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «termini diversi, comun-que non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia». 2. All’articolo 86, comma 10, let-tera b), del decreto legislativo, la lettera b-ter), è sostituita dalla se-guente: «b-ter) trasmette all’ammi-nistrazione concedente prima dell’inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denun-cia di inizio di attività, il nominati-vo delle imprese esecutrici dei lavo-ri unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della re-golarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutri-ce dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.». 3. All’articolo 86, del decreto le-gislativo dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti: «10-bis. Nei casi di instaurazio-ne di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del de-creto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002, il gior-no antecedente alla data di instaura-zione dei rapporti. Il presente com-ma si applica a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al com-ma 7 dell’articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. 10-ter. La violazione degli obbli-ghi di cui al comma 10-bis è punita con la sanzione amministrativa pe-cuniaria di cui all’articolo 19, com-ma 3.». 1. I dirigenti, o i funzionari da essi delegati, delle Direzioni provin-ciali del lavoro, incaricati della rap-presentanza nei giudizi di opposi-zione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rappresentano e difendono, nell’ambito delle attività istituziona-li dell’Amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri per il bilan-cio dello Stato, il ministero del La-voro e delle politiche sociali nei giudizi di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |