23/9/2002 ore: 12:19
Coop, benefici a maglie strette
Contenuti associati
23 settembre 2002
1) Coop, benefici a maglie strette
2) Entro il 2007 contributi uguali ai dipendenti
3) Le regole per applicare il contratto collettivo
In base alla riforma del diritto societario, proposta dalla Commissione Vietti, gli sconti fiscali spettano solo se c’è mutualità prevalente
Coop, benefici a maglie strette
Come si parametra il voto nelle assemblee e l’iter per deliberare la trasformazione in società lucrative
Le cooperative saranno suddivise
in due grandi categorie:
a mutualità prevalente,
le sole destinatarie delle agevolazioni
fiscali, e ordinarie. È questa
una delle novità più importanti
contenuta nella proposta di legge
di riforma del diritto societario
elaborato dalla Commissione Vietti,
ai sensi della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
La bozza di provvedimento che
si compone di 51 articoli sostitutivi
del titolo VI del Codice civile,
oltre a dieci articoli dedicati alle
norme transitorie, non prevede separate
sezioni per ciascuna categoria
di cooperative, ma le disposizioni
per quelle a mutualità prevalente
sono inserite nell’unico contesto
normativo.
La mutualità prevalente. Lo
scambio mutualistico e cioè il
complesso delle prestazioni svolte
dalla cooperativa nell’interesse
dei soci, qualifica le cooperative a
mutualità prevalente. Viene richiesto
il requisito della prevalenza
nel senso che l’attività svolta deve
essere rivolta in misura superiore
al 50% ai soci. Così, ad esempio,
una cooperativa di consumo deve
realizzare la maggior parte dei ricavi
dalle cessioni di beni o servizi
nei confronti dei soci. Al riguardo
la norma fa un riferimento preciso
alle voci del bilancio al fine
di individuare i valori sui quali
occorre misurare la prevalenza (si
veda la scheda a fianco).
Le cooperative agevolate avran
no il divieto di distribuire dividendi
in misura superiore all’interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi
aumentato del 2,5% (si ritiene
che l’aumento sia di 2,5 punti e
non in percentuale); inoltre esse
non possono remunerare gli strumenti
finanziari emessi in misura
superiore al 2% del limite massimo
previsto per i dividendi. Infine,
non possono distribuire le riserve
e — in caso di scioglimento —
devono devolvere il patrimonio al
netto del valore nominale delle
quote sociali, al Fondo per lo sviluppo
della cooperazione. Queste
limitazioni sono attualmente previste
per la generalità delle cooperative
(ai sensi dell’articolo 26 del
Dlgs CPS 1577/47 e dalla legge
59/92). Da notare che in futuro le
cooperative non a mutualità prevalente
non avranno vincoli di distribuzione
di utili e obblighi di devoluzione
del patrimonio netto alla
pubblica utilità; tuttavia, le riserve
indivisibili formate fino alla data
di entrata in vigore della legge
non potranno essere distribuite.
Il voto nelle assemblee. La nuova
norma conferma che spetta un
voto a ciascun socio indipendentemente
dal valore della quota o dal
numero delle azioni possedute, fatta
eccezione per la nomina dell’organo
di controllo in cui può avere
valore il capitale posseduto. Lo
statuto può prevedere che i soci
persone giuridiche possono disporre
di un numero superiore di voti
ma non eccedente a cinque. La
novità consiste nella possibilità di
parametrare i voti allo scambio
mutualistico e quindi in relazione
all’ammontare dei prodotti conferiti,
all’entità del lavoro svolto per
la cooperativa e così via.
La trasformazione. Le cooperative
non a mutualità prevalente
possono deliberare la trasformazione
in società lucrativa; in questo
caso è obbligatoria la devoluzione
delle riserve indivisibili ai
fondi mutualistici per lo sviluppo
della cooperazione. A tal fine deve
essere allegata alla delibera di
trasformazione una relazione giurata
da un esperto nominato dal
Tribunale attestante il valore effettivo
dell’impresa. Non sono tuttavia
note le modalità per eseguire
il versamento.
Altre disposizioni. Viene confermata
la facoltà per le cooperative
di emettere prestiti obbligazionari
e comunque gli strumenti finanziari
previsti per le società
per azioni.
Si ricorda, infine, che le cooperative
sociali e le banche di credito
cooperativo sono comunque
considerate a mutualità prevalente,
mentre per le banche popolari e
per i consorzi agrari continuano
ad applicarsi le norme vigenti prima
della riforma. Si tratta pertanto
di un’ulteriore categoria di cooperative
che non vengono intaccate dalla nuova legge.
GIAN PAOLO TOSONI
LE AGEVOLAZIONI
Coop a mutualità prevalentealità prevalente
I benefici fiscali sono riservati alle cooperative i cui ricavi
per beni e servizi forniti ai soci sono superiori al 50% del
totale. Nelle cooperative di lavoro il costo sostenuto per le
prestazioni dei soci deve essere prevalente, così pure gli
organismi che ricevono beni e servizi dai soci per la
rivendita, devono registrare acquisti presso la compagine
sociale in misura superiore al 50% degli acquisti complessivi.
Nella ipotesi in cui la cooperativa svolga attività mista, la
prevalenza è determinata in base alla media ponderata
delle percentuali relative alle singole attività.
Media ponderata
Esempio di calcolo
Si supponga che una coop evidenzi i seguenti valori in
euro:
1 Costo del lavoro complessivo 1.000.000
1 Costo del lavoro fornito dai soci 800.000
1 Ricavi per vendita di merci 100.000
1 Ricavi per vendite ai soci 10.000
1 Calcolo della media aritmetica ponderata
1) (800.000.... 1.000.000...10.000.... 100.000):1.100.000 = 728.181
2) 728.181:1.100.000 = 66,19 %
La cooperativa è a mutualità prevalente.
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