31/5/2005 ore: 12:36
Concorso farmacia: il part time riduce i punti
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PROFESSIONISTI - pagina 31 Il part time riduce i punti GUGLIELMO SAPORITO In primo grado il Tar ha ritenuto che il servizio a tempo parziale consentisse una valutazione della professionalità del candidato come se fosse stato prestato a tempo pieno. Il giudice di appello, invece, sottolinea che il bando di concorso può prevedere una valutazione solo al 50% dei periodi di servizio prestati part time. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, non è ragionevole considerare in maniera uguale la medesima attività, se svolta a tempo pieno o a tempo parziale. Tra l'altro, il part time consente all'aspirante di svolgere contemporaneamente altre attività, che potrebbero fruttare ulteriore punteggio, ponendolo così in posizione migliore rispetto a chi abbia svolto il servizio a orario " normale". Già nel 2004, la sentenza n.5497 della stessa IV sezione aveva ritenuto che, tra le varie valutazioni possibili, quella del part time considerato al 50% poteva considerarsi logica. In quella sede, il giudice sottolineò anche l'equivalenza tra valutazione a metà del punteggio conseguibile e valutazione di solo metà del periodo di tempo di lavoro prestato part time: cambiando l'ordine dei fattori, il risultato in termini di valutazione del periodo di lavoro non cambia. Nella stessa decisione, il Consiglio di Stato pone anche un secondo principio, ritenendo possibile che il bando non valuti il servizio prestato quale collaboratore di farmacia, tutte le volte che questo servizio non sia assistito da copertura previdenziale presso l'Inps. Nel caso specifico, un farmacista concorrente alla sede era anche docente di scuola media, iscritto all'Inpdap, ma privo di una posizione contributiva Inps. Secondo il Consiglio di Stato il bando può imporre che la valutazione ai fini del punteggio dell'attività di farmacista collaboratore dipendente debba essere assistita e comprovata mediante la copertura previdenziale presso l'Inps. La copertura dimostra infatti che l'attività era svolta nella posizione di lavoro dipendente. Il principio stabilito per i farmacisti non è estensibile a tutte le categorie. La diversità di trattamento scaturisce dal bando di concorso, perché spetta all'amministrazione richiedere titoli e qualità ( anche previdenziali), cui corrisponda una concreta diversità professionale: nel caso in esame, con la richiesta di una posizione Inps si intendeva chiedere che il farmacista avesse avuto esperienza di rapporto di lavoro dipendente. |