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Assunzioni, restano i vecchi obblighi La segnalazione del nuovo rapporto va effettuata entro 5 giorni, ma scattano in anticipo le sanzioni della legge Biagi
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Sui mancati adempimenti in materia di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro arrivano le nuove sanzioni previste dal decreto legislativo 276/03. È questa una delle novità della circolare 37 del 24 novembre 2003 con cui il Welfare, dopo l’entrata in vigore della legge Biagi e in attesa del decreto attuativo della riforma del collocamento (Dlgs 181/2000 e 297/2002), chiarisce la disciplina applicabile durante il periodo transitorio. Lasciando comunque dubbi sull’applicabilità delle nuove sanzioni anche in assenza dei moduli che stabiliscono le procedure di comunicazione. Assunzione. La precedente riforma del collocamento prevedeva, tra le novità, «la comunicazione contestuale all’instaurazione del rapporto di lavoro dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto sia a tempo determinato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo...». In attesa del decreto attuativo di tale riforma, il ministero ritiene che permanga l’obbligo di comunicazione da effettuarsi entro i 5 giorni dall’assunzione, ma assistito dalla nuova sanzione amministrativa prevista dalla riforma Biagi: una pena pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Il principio di irretroattività delle leggi comporta che per le violazioni relative al periodo precedente il 24 ottobre 2003 sarà applicata la sanzione prevista dalla precedente disciplina (da 258 a 1.549 euro). A questo principio dovranno uniformarsi le ordinanze ingiunzione degli organi ispettivi. Lavoro agricolo. La precedente riforma del collocamento aveva previsto l’obbligo della comunicazione contestuale all’instaurazione del rapporto di lavoro e aveva eliminato la possibilità di adempiere a tale obbligo mediante documenti tratti dal registro di impresa. Nel regime transitorio, anche per tali lavoratori la comunicazione va effettuata entro 5 giorni dall’assunzione; la sanzione, non applicabile retroattivamente, va da 100 a 500 euro. Nelle more del decreto, il ministero ritiene che la comunicazione di assunzione possa continuare a essere effettuata mediante documenti tratti dal registro di impresa. Cessazione. La precedente riforma prevedeva che «i datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i 5 giorni successivi, quando si tratti di rapporti o tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all’atto dell’assunzione...». Nel regime transitorio, si ritiene applicabile ancora la precedente formulazione che prevede l’obbligo di tale comunicazione, entro i 5 giorni, per i soli datori di lavoro soggetti alla disciplina dell’avviamento al lavoro. Analogamente a quanto previsto in tema di comunicazioni di assunzione, nel regime transitorio la nuova sanzione applicabile va da 100 a 500 euro. Alle violazioni riferite al periodo antecedente al 24 ottobre 2003 sarà applicata la sanzione in misura ridotta prevista dalla precedente disciplina (da 51 a 154 euro). Dichiarazione di assunzione. Immediatamente in vigore anche l’apparato sanzionatorio che assiste l’obbligo di «consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al Dlgs 152/97». Questa disposizione non è subordinata all’emanazione di alcun decreto attuativo. La sanzione applicabile all’inadempimento di tale obbligo corrisponde a una somma da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato. Per le violazioni riferite al periodo antecedente al 24 ottobre 2003, trova applicazione la sanzione da 258 a 1.549 euro. Sanzioni non ancora applicabili. Non ancora applicabile, invece, la sanzione prevista per la comunicazione, entro 5 giorni, di alcune trasformazioni del rapporto di lavoro (da tirocinio a rapporto di lavoro subordinato; da tempo determinato a indeterminato; da tempo parziale a tempo pieno; da apprendistato a contratto a tempo indeterminato; da formazione e lavoro a tempo indeterminato, nonché per la proroga del termine nel contratto a termine). Tali obblighi saranno in vigore dalla data stabilita dal decreto interministeriale di unificazione dei moduli. Altrettanto inapplicabile la disposizione per il ravvedimento operoso.
GABRIELE FAVA
Le istruzioni La sintesi della circolare 37/03 del ministero del Lavoro
- Comunicazione. Permane l’obbligo di comunicazione entro 5 giorni dall’assunzione: per l’inadempimento è prevista una sanzione che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore - In vigore. Le sanzioni applicabili riguardano la mancata comunicazione dell’assunzione, della cessazione del rapporto di lavoro e la mancata consegna della dichiarazione di iscrizione a libro matricola - In attesa. Non sono applicabili, invece, le sanzioni per l’omessa comunicazione delle trasformazioni del rapporto di lavoro da tirocinio a lavoro subordinato, da tempo determinato a indeterminato, da tempo parziale a tempo pieno, da apprendistato a tempo indeterminato, da formazione e lavoro a tempo indeterminato - Dal 24 ottobre. Le ordinanze ingiunzioni che gli organi ispettivi emetteranno dopo il 24 ottobre 2003 dovranno uniformarsi alla nuova disciplina delle sanzioni. Queste disposizioni sono inapplicabili per il ravvedimento operoso
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