21/11/2006 ore: 11:35

"Pharma" Prontuario di regole per «parafarmacie»

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      DEL LUNED?
    20 novembre 2006


    Viaggio nelle liberalizzazioni


    Per le ?parafarmacie?
    un prontuario di regole

    Dopo la circolare del 3 ottobre norme pi? severe in tre Regioni

    di Sara Todaro

    Chiamatevi pure "parafarmacie", ma dedicate uno spazio esclusivo (anche ?un singolo scaffale o parte di esso?) ai medicinali, per evitare che si confondano con le altre merci. Consentite il self-service, ma garantite la presenza di un farmacista dotato di distintivo per tutto l’orario d’apertura. E ancora: rispettate le norme su pubblicit?, conservazione, contraffazione dei medicinali e l’obbligo di comunicazione di inizio vendita (alla Salute, all’Aifa, ai Comuni). E infine: aderite al meccanismo di tracciabilit? delle confezioni farmaceutiche, altrimenti a gennaio i grossisti non potranno pi? rifornirvi.

    Suonano cos? le regole fissate da una circolare della Salute del 3 ottobre per l’attuazione del ?decreto Bersani? sulla liberalizzazione della vendita fuori farmacia dei prodotti da banco senza obbligo di ricetta. Regole semplici per irreggimentare l’attivit? dei "corner" farmaceutici soprattutto nella Gdo.

    Regole che hanno trovato subito una declinazione originale almeno nelle tre Regioni che hanno deliberato in materia.

    La prima ad attivarsi ? stata la Lombardia, il 4 ottobre. Alle indicazioni ministeriali riprese in dettaglio, ha aggiunto dell’altro. Ecco cos?: l’obbligo di camice bianco, l’assistenza ?personale e diretta al cliente? di uno o pi? farmacisti abilitati, pareti o vetrate per separare il corner dal resto dell’esercizio commerciale. Ha disciplinato il magazzino - facendo riferimento alle buone pratiche di settore di livello comunitario - e ha preteso l’installazione di un fax dedicato per gli eventuali avvisi urgenti (ritiro o sequestro di farmaci) provenienti dall’Aifa, dalla Salute o dalla Regione.

    Stringatissima e orientata a disciplinare soprattutto le attivit? di vigilanza, invece, la delibera della Toscana del 16 ottobre. Affida alle Asl il controllo sui reparti adibiti alla vendita e obbliga i farmacisti coinvolti a svolgere la normale attivit? di farmacovigilanza, segnalando tutte le sospette reazioni avverse.

    Ultima, in ordine di tempo, la delibera dell’Umbria del 30 ottobre. Delle tre ? quella che dettaglia di pi?, imponendo vincoli pi? severi anche rispetto al testo lombardo, in gran parte sovrapponibile. Tra le indicazioni curiose, la richiesta di camici colorati per gli addetti alla vendita dei parafarmaci, per rendere pi? facile l’identificazione del farmacista bianco-vestito.

    Tassativa, invece, l’individuazione della scadenza entro cui chi non s’adegua dovr? sospendere la vendita gi? avviata. La Lombardia ha concesso 90 giorni, scavallando automaticamente al 2007. L’Umbria vuole tutto in regola entro fine anno.