9/5/2005 ore: 12:24
"Apprendistato (1)" Apprendisti, gioco d'anticipo
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sezione: NORME E TRIBUTI - pagina 22 Apprendisti, gioco d'anticipo Dopo l'approvazione definitiva del provvedimento il rapporto potrà essere attuato in via transitoria L' apprendistato professionalizzante compie un deciso passo verso la piena attuazione. Le imprese, infatti, una volta convertito in legge il decreto sulla competitività, potranno comunque stipulare, in via transitoria, questo rapporto di lavoro, anche senza le leggi regionali. La novità è contenuta nel maxi emendamento approvato dal Senato che modifica molti aspetti del decreto legge 35/ 05. La competitività, dunque, passa attraverso anche una spinta al mercato occupazionale cui il decreto attribuisce un ruolo importante. Su questo fronte, il legislatore ha utilizzato la tecnica di modificare, per renderli ancora più incisivi, alcuni dei contratti introdotti dalla riforma " Biagi" ( decreto legislativo 276/ 03). Si tratta, ad esempio, del nuovo contratto di lavoro intermittente con riferimento al quale, per l'avvio nell'ipotesi sperimentale il lavoratore non deve più soddisfare la condizione di disoccupazione oppure di espulsione dal ciclo produttivo, ma è sufficiente essere in possesso solo del requisito anagrafico ( meno di 25 anni, o più di 45) al di là della condizione soggettiva. Per il contratto d'inserimento, invece, il decreto sulla competitività non consente di inquadrare la donna lavoratrice ( lettera e dell'articolo 54) fino a due livelli inferiore a quello di riferimento, a meno che non sia espressamente previsto dal contratto collettivo nazionale o territoriale. L'attenzione principale è stata, però, riservata al nuovo contratto di apprendistato professionalizzante su cui si è registrata una modesta attuazione. Infatti, a distanza di quasi due anni dall'approvazione del decreto 276/ 03, poche Regioni hanno attuato le nuove disposizioni e ancora meno sono riuscite ad applicare la tipologia più innovativa " di alta formazione". Al palo, invece, rimane ancora l'altra tipologia prevista dall'articolo 48 del decreto 276 in materia di diritto e dovere di istruzioni, ancora in attesa dei decreti attuativi previsti dalla legge 53/03. In un quadro così desolante, il maxi emendamento dovrebbe dare una scossa all'ordinamento introducendo un regime transitorio. La previsione è contenuta nel nuovo articolo 13 del decreto legge 35/ 05, norma in base alla quale « fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale » . Dunque, a partire da metà maggio ( data presunta di conversione in legge del decreto 35) le aziende appartenenti ai settori per i quali i contratti collettivi nazionali abbiano già regolamentato la tipologia contrattuale potranno avviare il rapporto di apprendistato professionalizzante anche senza l'intervento delle Regioni. Si tratta, ad esempio, dell'edilizia, del commercio e terziario, dell'industria nell'area maglieria, occhiali, chimica, abbigliamento e confezioni nonché dei centri elaborazione dati. Va ricordato che la norma fa riferimento solo alla disciplina dei «contratti collettivi nazionali » e non anche ai contratti di livello inferiore. Pertanto, la fase transitoria non potrà essere attuata con un accordo aziendale o territoriale. Inoltre, va detto che la disciplina transitoria non trova applicazione per la tipologia relativa al « diritto dovere di istruzione » , anche se nella contrattazione collettiva viene prevista una minima regolamentazione. Sotto il profilo formativo, in assenza di indicazioni, l'azienda si ritiene debba rifarsi alle regole previste dai contratti collettivi applicati. Dunque, se da un lato va senz'altro accolta con favore l'apertura verso la piena attuazione del contratto, che tra l'altro consente di assumere come apprendista fino a 29 anni di età, dall'altro lato resta da capire se la previsione introdotta è compatibile con l'articolo 117 della Costituzione il quale richiede per i contratti a contenuto formativo una legislazione concorrente con le Regioni.
Cancellazione in vista per il limite differenziato di 26 anni La questione trae origine dall'articolo 16 della legge 196/ 97 che ha elevato a 26 anni l'assunzione degli apprendisti per i datori di lavoro localizzati « nelle aree obiettivi n. 1 e 2 del regolamento ( Cee) 2081/ 93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni » . L'articolo 1 del regolamento Cee 1260/ 99, al quale si deve fare riferimento in virtù dei chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro con la circolare 64 del 21 giugno 2001, stabilisce quali sono in Italia le Regioni con ritardo nello sviluppo ( obiettivo 1), nonché le aree con difficoltà strutturali ( obiettivo 2). La nota spiega che l'individuazione di questi territori è rigorosa ed esclude, quindi, la parificazione delle aree a sostegno transitorio disciplinate all'articolo 6 del regolamento 1260/ 99 per le quali è possibile fruire di altri benefici. In ogni modo, questa previsione sarà, nei fatti, superata una volta convertito in legge il decreto 35/ 05 dal momento che il nuovo contratto di apprendistato professionalizzate estende a 29 anni il limite di età per tutti i settori economici e a prescindere dai territori. |