28/7/2005 ore: 10:20
"Appendistato" Alleanza a tre per creare posti
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professionisti & imprese pagina a cura di Franco Toffoletto Vincenzo Fabrizio Giglio - Il decreto competitività. Il provvedimento ha aggiunto all'articolo 49 del Dlgs 276/ 2003, che disciplina l'apprendistato professionalizzante, il comma 5 bis secondo il quale «fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria». La Corte costituzionale, con la sentenza richiamata, ha chiarito che la formazione, allorché svolta all'interno delle aziende, inerisce al rapporto di lavoro e pertanto deve ritenersi di competenza statale e non regionale. Pertanto la regolamentazione adottata dalla legge, per cui gli enti territoriali debbano disciplinare i profili formativi dell'apprendistato d'intesa con i competenti dicasteri nazionali e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, «costituisce corretta attuazione del principio di leale collaborazione» . Il ministero del Lavoro — con la circolare 30/ 2005 — chiarisce che la decisione di affidare alla contrattazione collettiva, in attesa delle legislazioni regionali, la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante (nuovo articolo 5 bis) si deve all'intento del legislatore di rendere operativo questo strumento nel più breve tempo possibile. In quest'ottica si spiega anche l'esplicito rilievo attribuito alle previsioni di accordi collettivi già in vigore prima della riforma o l'apertura nei confronti di eventuali accordi interconfederali o di accordi collettivi nazionali stipulati ad hoc ( come è avvenuto, ad esempio, nel settore del credito, con il tempestivo accordo del 23 giugno 2005). - L'interpello. Le parti sociali interessate o anche i singoli datori, in caso di dubbi, possono sempre ricorrere al nuovo istituto dell'interpello, previsto dal Dlgs 23 aprile 2004, n. 124. Una prima utile risposta a interpello si è avuta il 12 aprile 2005: il ministero ha chiarito che il ricorso all'apprendistato non può essere precluso dalla mancata iscrizione all'Ente bilaterale, pur richiesto da alcuni contratti collettivi. Questo concetto è stato ripreso anche nella circolare in esame. Sotto questo profilo, la circolare aggiunge che non solo le previsioni collettive che richiedono l'iscrizione ma anche quelle che richiedono il parere di conformità dell'ente bilaterale non possono vincolare le parti individuali, a meno che tali previsioni non siano richiamate dalla legislazione regionale. - Il limite di età. Un chiarimento viene fornito anche in relazione al limite massimo di età, fissato a 29 anni: rientrano tra i soggetti ammessi anche coloro i quali abbiano già compiuto i 29 anni e fino al giorno prima del compimento dei 30. Circa la previsione secondo cui gli apprendisti possono essere inquadrati fino a due livelli inferiori a quello previsto, si precisa che la contrattazione collettiva nazionale potrà anche stabilire la progressiva elevazione del livello di inquadramento e retributivo in relazione al maturare dell'anzianità dell'apprendista, specie per quelli di lunga durata. A P P R E N D I S T A T O / 1 • Età: Minimo 15 anni compiuti. Fino a 18 anni • Contribuzione: Datore 2,94 euro a settimana, lavoratore 5,54% • Durata: Max tre anni • Obblighi: Forma scritta Piano formativo Monte ore formazione congruo Registrazione della formazione sul libretto formativo Presenza di un tutore aziendale • Limiti: Non oltre il 100% delle maestranze qualificate. Con un minimo di tre. Divieto di stabilire il compenso a cottimo • Altro: Possibile sottoinquadramento per max 2 livelli. A P P R E N D I S T A T O / 2 • Età: 18 19 anni compresi • Contribuzione: Datore 2,94 euro a settimana, lavoratore 5,54% • Durata: Da due a sei anni • Obblighi: Forma scritta Piano formativo Monte ore formazione almeno 120 ore annue Registrazione della formazione sul libretto formativo Presenza di un tutore aziendale • Limiti: Non oltre il 100% delle maestranze qualificate. Con un minimo di tre. Divieto di stabilire il compenso a cottimo • Altro: Per soggetti in possesso di qualifica professionale ai sensi della riforna dei cicli, a partire da 17 anni. Possibile sottoinquadramento per max 2 livelli A P P R E N D I S T A T O / 3 • Età: 18 29 anni compresi • Contribuzione: Datore 2,94 euro a settimana, lavoratore 5,54% • Durata: Normativa regionale • Obblighi: Normativa regionale • Limiti: Non oltre il 100% delle maestranze qualificate • Altro: Per soggetti in possesso di qualifica professionale ai sensi della riforna dei cicli, a partire da 17 anni I N S E R I M E N T O • Contribuzione: Datore: no benefici per i soggetti tra 18 e 29 anni) Il contributo è dovuto in misura fissa come per gli apprendisti ovvero ridotto dal 25% al 40% secondo la tipologia e l'ubicazione del datore Lavoratore: no riduzione • Durata: 9 18 mesi fino a 36 mesi per pesone affette da handicap • Obblighi: Forma scritta Progetto di inserimento Formazione teorica non inferiore a 16 ore Registrazione della formazione sul libretto formativo • Limiti: Limiti numerici in relazione al numero di contratti di inserimento stipulati dal datore e convertiti, alla scadenza, in contratti a tempo indeterminato • Altro: Possibile sottoinquadramento per max 2 livelli. Tranne che per le donne di aeree geografiche svantaggiate, salvo previsione dei Ccnl S T A G E • Durata: La massima varia da 4 a 24 mesi a secondo dei soggetti cui si applica • Obblighi: Deve sussistere una convenzione tra promotori e datori Progetto formativo Tutor Iscrizione Inail • Limiti: Numerici in relazione al numero e al tipo di lavoratori subordinati assunti presso il datore Max 10% dei dipendenti a tempo indeterminato |