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D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali"

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D.L. 30 ottobre 1984, n. 726.
Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente decreto:


1. 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3
e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al
successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'articolo
23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , le quali
abbiano stipulato contratti collettivi aziendali, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di
evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso
un suo più razionale impiego .
2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è determinato nella misura
del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il
trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi
previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di
solidarietà. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilità separata dei
trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non
superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi
aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale .
3. [L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, accertata la finalizzazione della
riduzione concordata di orario al riassorbimento della esuberanza di personale, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui al
presente articolo, esprime su di essa parere motivato] .
4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente
comma 2, è riconosciuto utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della
misura della pensione e del conseguimento di supplemento di pensione da liquidarsi a carico della
gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della
contabilità separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento
retributivo perso a seguito della riduzione di orario .
5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.
297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione
dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni .
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di integrazione salariale di cui ai
commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n.
1115, e successive modificazioni ed integrazioni.


2. 1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali, stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano,
programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione
della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, con richiesta
nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti
collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione
dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della
retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per
ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento
.
2. In sostituzione del contributo di cui al precedente comma 1, per i lavoratori di età compresa tra i 15
e i 29 anni assunti sulla base del presente articolo e con richiesta nominativa, per i primi tre anni e
comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per
gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la
contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Nel caso in
cui i predetti lavoratori vengano assunti da aziende ed aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui
al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive integrazioni e modificazioni, è per essi corrisposto,
per il medesimo periodo ed a carico della gestione indicata al precedente comma 1, un contributo pari

al trenta per cento della retribuzione di cui allo stesso comma .
3. Il contributo di cui ai precedenti commi 1 e 2 è cumulabile con gli sgravi degli oneri sociali di cui al
comma precedente e può essere conguagliato dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei contributi
dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'ammontare complessivo degli sgravi degli oneri
sociali e dei contributi di cui al comma 1 non può comunque superare la somma totale di quanto le
aziende sarebbero tenute a corrispondere, secondo le norme vigenti, in materia di contribuzioni
previdenziali ed assistenziali .
4. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi precedenti i datori di lavoro che, nei dodici mesi
antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro, ai
sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 .
4-bis. Le assunzioni su richiesta nominativa operate dal datore di lavoro sulla base dei contratti
collettivi di cui al presente articolo non devono determinare una riduzione della percentuale della
manodopera femminile rispetto a quella maschile - ovvero di questa ultima quando risulti inferiore -
nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario, salvo che vi sia carenza, dichiarata dalla
commissione del collocamento, di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche
con riferimento alle quali è programmata l'assunzione con richiesta nominativa .
5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al precedente
comma 1, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di
ventiquattro mesi ed abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia,
spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto
trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di
durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel
contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga
entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e sulla base di clausole, in esso
appositamente inserite, che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore
incremento dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di
pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al
trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina sul cumulo di cui agli
articoli 20 e 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
6. Ai fini della individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la
determinazione della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del
comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò
comporti un trattamento pensionistico più favorevole .
7. I contratti collettivi di cui al precedente comma 1 devono essere depositati presso l'ispettorato
provinciale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte
dell'ispettorato del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le
assunzioni effettuate. All'ispettorato provinciale del lavoro è demandata altresì la vigilanza in ordine
alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei
casi di accertata violazione .
7-bis. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme ed istituti che prevedano
l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio .
8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1984 in lire 20
miliardi, si provvede mediante utilizzazione, fino a concorrenza dello stesso onere, delle economie di
gestione realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del precedente articolo
1.


3. 1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti
nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non
superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro
consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo
2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici
mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di
professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di
personale .
1-bis. Nelle aree indicate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nonché in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste
dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro è ammessa sino
all'età di 32 anni .
2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve
essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di
carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.
3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante
progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione
regionale per l'impiego. Nel caso in cui la delibera della commissione regionale per l'impiego non sia
intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede il direttore dell'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito
delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità formative ed occupazionali e con le
caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli

eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra
organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i
progetti interessino più ambiti regionali i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della
commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle
regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali
nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione
centrale per l'impiego .
4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere
predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di
rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , secondo le modalità di cui
all'articolo 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite
massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge predetta, da destinare al
finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti
d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti
di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e
lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e
lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del
contratto di formazione e lavoro.
6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del
datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge
19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del
lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori .
7. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati
formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente
competente.
8. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del
lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro .
9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e
lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del
relativo rapporto.
10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto
a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla
formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla
scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.
12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione
del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro,
con richiesta nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita.
Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma dal medesimo
datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio. La commissione
regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni di mercato nonché delle
caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un massimo di
trentasei mesi.
13. [Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il
periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attraverso apposite
convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attività formativa le
imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività] .
14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di
cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione
venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal
comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6.
15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i
progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca
scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti
progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a
ventiquattro mesi.
16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della
formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e
coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata,
applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.
17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo
di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato

allo svolgimento delle predette attività.
18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , assunti
con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui
all'articolo 11 della stessa legge .


4. 1. La commissione regionale per l'impiego è così composta:
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un Sottosegretario di Stato dello stesso
dicastero, da lui delegato, con funzioni di presidente ;
da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa, con funzioni di
vice presidente. Il vice presidente, previa intesa con il presidente, può convocare e presiedere la
commissione fissandone l'ordine del giorno ;
da due membri designati dal consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;
da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;
da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle
imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui
queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale;
da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei
lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale purché rappresentate nel CNEL.
2. Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego, ad eccezione del presidente
e del vice presidente, viene nominato un supplente.
3. La commissione regionale per l'impiego è convocata, oltre che ad iniziativa del presidente e del
vice presidente, quando ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti.
4. Alle riunioni della commissione assistono, con facoltà di intervento, il capo dell'ispettorato regionale
del lavoro, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, ed un membro,
designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzione di consigliere per l'attuazione
dei princìpi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. Espleta le funzioni di
segretario della commissione un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.
5. In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro possono
essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, o possono chiedere di essere ammessi a
partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali di categoria o di settore,
ovvero il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università
operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della commissione centrale per
l'impiego, fissa con decreto le norme che regolano il funzionamento delle commissioni regionali per
l'impiego. Le predette commissioni durano in carica tre anni.
7. Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di
particolari problemi. Per tali sottocommissioni si applicano le disposizioni contenute nel precedente
comma 5.
8. La commissione regionale per l'impiego svolge, oltre i compiti previsti dalla legislazione vigente,
quelli attribuiti dal D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, nella L. 11 marzo
1970, n. 83, alla commissione regionale per la manodopera agricola che è soppressa al momento della
costituzione della commissione di cui al precedente comma 1.
9. La commissione regionale per l'impiego, qualora esistano fondati motivi per ritenere che sussista
violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della
consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento e uguaglianza di
opportunità tra lavoratori e lavoratrici, può effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del
principio di parità nell'accesso al lavoro .
10. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24 , convertito, con
modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140.
11. Fino alla costituzione delle commissioni di cui al precedente comma 1, le commissioni regionali in
carica alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad esercitare le proprie funzioni.


5. [1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario
previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese
o dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione nella lista
dei lavoratori a tempo parziale non è incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento.
Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale può chiedere di mantenere l'iscrizione
nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonché nella lista dei lavoratori a tempo parziale.
2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le
mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del
lavoro.
3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire:
a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al
numero dei lavoratori a tempo pieno;
b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale;
c) le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.
3-bis. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei
confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti,
avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale .

4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma 3, espressamente
giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, è vietata la prestazione da parte dei
lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del
precedente comma 2.
5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali
dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad
orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 ,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto
per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di
categoria per i lavoratori a tempo pieno .
6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in
presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro
ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano
tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il
numero delle ore lavorate nella giornata.
7. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'art. 20 del testo unico delle
norme sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 , e successive
modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
8 .
9. La retribuzione da valere ai fini della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla
contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno .
9-bis. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua
della prestazione di lavoro espressa in ore .
9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione
di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5 .
10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro
sentito il lavoratore interessato, è ammessa, fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-bis, la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale .
11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo
parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si
computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario
effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione
trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto .
12. Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefìci di carattere finanziario e creditizio
previsti dalle leggi, nonché dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 , i lavoratori a tempo parziale sono
computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore
lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento all'unità della frazione di orario
superiore alla metà di quello normale.
13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle
disposizioni di cui al precedente comma 3 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la
disoccupazione, della somma di L. 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.
14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 è
assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13. Il datore di lavoro che
contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma 2 è tenuto al pagamento, a
favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 300.000.
15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai
agricoli.
16. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984 per i lavoratori occupati
nei settori indicati nel successivo comma 17 in attività ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore
giornaliere, i quali non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma dei commi precedenti, il limite
minimo di retribuzione giornaliera indicato al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è fissato nella
misura del 4 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano ai seguenti settori:
a) istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale;
b) assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di
beneficenza ed assistenza;
c) attività di culto, formazione religiosa ed attività similari;
d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;
e) credito, per il solo personale ausiliario;
f) servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione;
g) proprietari di fabbricati, per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di
abitazione od altro uso.
18. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere disposta l'applicazione
delle disposizioni di cui al precedente comma 16 ad altri settori in cui l'attività lavorativa è
caratterizzata da un orario non superiore alle quattro ore giornaliere.
19. Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma 16, per le categorie di lavoratori per le
quali sono stabiliti salari medi convenzionali, il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma
1 dell'art. 7 del predetto decreto-legge non può essere inferiore al 5 per cento dell'importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1°
gennaio di ciascun anno.

20. In attesa del riordino generale della materia nel settore dell'istruzione prescolare, non trova
applicazione nel settore stesso la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638. La disposizione del presente comma ha effetto dal periodo di paga in corso alla data del
1° gennaio 1984 ] .


6. 1. I datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali è
prescritta la richiesta numerica possono inoltrare richiesta nominativa di avviamento per il cinquanta
per cento di essi.
2. Le richieste nominative di cui al comma 1 devono essere inoltrate contestualmente alle
corrispondenti richieste numeriche. Nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione di
rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta successiva.
3. Resta ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel territorio del comune di Campione d'Italia.
5. I lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata continuano ad essere avviati su
richiesta nominativa purché in possesso di apposita attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti
autorità di pubblica sicurezza .


6-bis. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è abrogato .


6-ter. Le funzioni attribuite alla commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle province
autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge
provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23, e 9, n. 5, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , e delle
relative norme di attuazione .


7.


8. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.