5/6/2007 ore: 2:00

Auchan, Ipotesi Contratto Integrativo Aziendale 5/06/2007

Contenuti associati

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DI


AUCHAN S.P.A


Il giorno 5 giugno 2007 in Roma


tra


la AUCHAN S.p.A. rappresentata da Giuliano STRONATI, Maurizio ANFOSSI, Luigi COSTANTINI

e


la FILCAMS-CGIL, rappresentata da Marinella MESCHIERI

la FISASCAT-CISL, rappresentata da Giovanni PIRULLI

la UILTUCS-UIL, rappresentata da Marco MARRONI

assistiti dalla Delegazione Trattante nelle persone di

Agliardi Paolo, Cafiero Vincenzo, Campa Rocco, De Marco Anna, De Sisto Massimiliana, Diecidue Sergio, Ferrazzi Fabrizio, Ferro Elena, Fiorot Ferruccio, Franzoni Stefano, La Torre Pietro, Meneghello Dimitri, Scapin Carla

si è stipulata la presente Ipotesi di Accordo per il rinnovo dell’Integrativo Aziendale per i dipendenti della società AUCHAN S.p.A

Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle parti stipulanti.


ART. 1 - VALIDITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo integrativo aziendale sarà applicato nella società AUCHAN S.p.A. per l’esercizio dell’attività commerciale con formula Ipermercati

Nel caso di società di nuova costituzione, che siano controllate da la Auchan S.p.A. che eserciti la stessa attività commerciale Ipermercati, Auchan S.p.A. si impegna a realizzare condizioni normative ed economiche omogenee rispetto a quelle introdotte dal presente accordo. A tale riguardo sarà attivato un apposito confronto.

Nel caso di acquisizione di società, che siano successivamente controllate e che esercitino la stessa attività commerciale e con i medesimi format attuali (Ipermercati), sarà attivato un confronto volto a definire i trattamenti economici e normativi dei lavoratori, con l’obiettivo di realizzare, previa verifica delle compatibilità complessive, condizioni economiche e normative omogenee rispetto a quelle introdotte dal presente accordo.
Per società controllate di cui ai precedenti commi, devono intendersi esclusivamente quelle società la cui attività sia direttamente gestita, che siano direttamente amministrate e che siano controllate in misura maggioritaria (superiore al 50%) da Auchan S.p.A.

Le parti convengono che il presente accordo sostituisce e assorbe ad ogni effetto quanto previsto dai precedenti contratti integrativi aziendali per gli istituti qui regolati, fatto salvo quanto previsto dal medesimo accordo per gli specifici istituti.

Per gli altri istituti non modificati o non regolati dal presente accordo, sono comunque fatte salve e continueranno ad essere applicate solo nei rispettivi ambiti applicativi le condizioni derivanti dalla contrattazione integrativa aziendale a tutti i livelli.

Le Parti costituiranno, entro sei mesi dalla stipula dell’accordo, una Commissione che avrà il compito di procedere al monitoraggio dell’intero e articolato quadro contrattuale sottoscritto con le OO.SS. Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL nel corso degli anni dalle società cui facevano capo gli ipermercati attualmente della società Auchan S.p.A., al fine di redigere un testo unico contrattuale.

Nota a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che lo sviluppo della rete commerciale realizzato da società immobiliari, cui fa seguito il trasferimento dell’unità in capo ad una delle società firmatarie in occasione dell’apertura al pubblico, non configura nè costituzione, né acquisizione di società ai fini della presente intesa, ma costituisce “nuove aperture” e quindi da luogo all’applicazione del presente accordo.





ART. 2 - RELAZIONI SINDACALI


Premessa

In un contesto di debolezza di consumi e di forte e nuova competizione su tutti i fronti l’azienda è impegnata con un rinnovato spirito imprenditoriale dotato di accresciuta responsabilità nel produrre crescita durevole di risultati e di valore.

Lo spirito aziendale riconferma integralmente la propria impostazione strategica con un approccio di impresa responsabilizzante a tutti i livelli, articolata sul ruolo chiave di ciascun reparto di ciascun ipermercato, improntata alla valorizzazione delle qualità personali dei collaboratori, delle loro esigenze e finalizzata alla massimizzazione della soddisfazione del cliente, a vantaggio della creazione del valore e della sua condivisione.

Tali principi sono definiti per assicurare la performance del servizio al cliente e dell’offerta prodotto nell’ambito di una responsabilità sociale nei confronti di partner, fornitori, clienti, collaboratori e loro rappresentanti sindacali improntata allo sviluppo delle relazioni e del dialogo.

In tale contesto, Le parti condividono la reciproca intenzione di valorizzare lo sviluppo delle relazioni sindacali; a tal fine, condividono che le stesse relazioni devono essere improntate sui presupposti di ricerca congiunta di soluzioni in grado di garantire il necessario livello di competitività, idonea a favorire l’azione di sviluppo dell’impresa, a sostenere l’occupazione e lo sviluppo professionale, nonché alle esigenze dei lavoratori nel comune intento di consolidare la struttura della competitività dell’impresa in una logica concorrenziale ispirata a principi di lealtà.

In piena coerenza con quanto descritto, è confermata la centralità del ruolo dell’ipermercato nell’assicurare le linee di sviluppo strategiche a livello aziendale in termini di attuazione della visione aziendale, attuazione di azione formativa, di management partecipativo, di valorizzazione, di sviluppo e di crescita sia professionale, sia umana delle risorse.

Con riferimento a tale impostazione, le parti condividono l’obiettivo e l’interesse di consolidare e migliorare il complesso delle relazioni sindacali già in essere, istituendo un assetto di relazioni sindacali mirato alla individuazione dell’adeguato livello di interlocuzione per ogni articolazione aziendale e per le materie assegnate dal CCNL alla contrattazione aziendale.

In tale ambito, Le parti convengono di favorire un fluido sistema di relazioni sindacali concentrando il confronto e il diritto di informazione a livello Nazionale e a livello di ipermercato.

Pertanto, tale sistema si sviluppa contemperando in modo bilanciato:
    • la focalizzazione delle relazioni sindacali a livello di ipermercato, favorendo un rafforzamento del decentramento in tale ambito in coerenza con il compiuto sistema di autonomie;
    • il confronto a livello nazionale.
Coerentemente si riafferma il carattere preventivo dell'informazione e della sua finalizzazione al confronto ed alla definizione delle intese tra le parti ai vari livelli e per le materie previste successivamente.

Diritto di informazione e confronto a livello Nazionale.

Compete a tale livello l'informazione ed il conseguente confronto sulle seguenti tematiche:
    • bilancio economico
    • andamento economico aziendale;
    • strategie generali della società;
    • politiche commerciali;
    • sviluppo e investimenti;
    • processi di riorganizzazione e di ristrutturazione;
    • innovazioni tecnologiche;
    • piani di formazione/addestramento ed aggiornamento professionale;
    • azioni positive;
    • ambiente e salute;
    • funzionamento degli indicatori di condivisione dei risultati aziendali, di ipermercato o di reparto.
A tal fine, le parti si incontreranno, di norma entro il mese di giugno, su richiesta di una delle stesse parti.

Diritto di informazione e confronto a livello di ipermercato

Compete a tale livello l'informazione ed il conseguente confronto per realizzare intese sulle seguenti tematiche, anche con l’eventuale assistenza delle OO.SS:
    • organici e composizione qualitativa e quantitativa, lavoro straordinario e supplementare;
    • mercato del lavoro: tipologie di impiego, contratti a termine, di inserimento e di apprendistato;
    • utilizzo degli impianti, organizzazione del lavoro e dell'attività lavorativa;
    • progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità;
    • appalti e terziarizzazioni;
    • ambiente di lavoro, tutela della salute, anche in relazione ad eventuali effetti delle innovazioni tecnologiche;
    • andamenti delle quote dei risultati di progresso di ipermercato (PI) o Commercio di reparto (CR) di cui alla parte economica del presente contratto.
    • Attuazioni di azioni formative nell’ambito dei progetti di formazione continua;
    • Contratti di apprendistato e svolgimento dei percorsi formativi
    • Progetti di sviluppo
    • Tirocini

NUOVE APERTURE
Con le OO.SS territoriali sarà inoltre svolto un confronto preventivo per realizzare intese, in occasione dell'apertura di nuovi insediamenti produttivi avente ad oggetto le tematiche di cui al presente paragrafo.




COMMISSIONE NAZIONALE

Le parti concordano di istituire una commissione nazionale a livello aziendale che favorisca l’acquisizione di informazioni finalizzata all’esame ed allo studio adeguato degli elementi utili al confronto.

La Commissione dovrà esaminare ed analizzare i temi e le materie che possano avere impatti e riflessi sia sull’attività produttiva che sulle condizioni di lavoro.

Nello svolgimento della propria attività, la Commissione potrà formulare eventuali proposte da presentare alle parti in occasione degli incontri periodici fissati nell’ambito del sistema di Relazioni Sindacali istituito dal presente contratto.

La Commissione sarà composta da 2 componenti per ogni Organizzazione Sindacale oltre alle Segreterie Nazionali e potrà essere convocata a richiesta di una delle parti e con preavviso di almeno 30 giorni.

Al fine di massimizzare l’efficacia dell’attività di analisi e esame, le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente gli elementi utili, possibilmente prima delle riunioni.

Inoltre, anche per agevolare lo studio e l’esame sotto il profilo tecnico ed evolutivo dei temi assegnati, la Commissione potrà nominare una o più sottocommissioni in sede tecnica che potranno, a loro volta, far eventuale ricorso a consulenti esterni indicati congiuntamente dalle parti.

Tale Commissione tecnica potrà riunirsi anche in sede decentrata nell’ambito degli indirizzi emersi in sede di Commissione Nazionale.

Inoltre, qualora la materia affrontata dalla Commissione Nazionale rivesta rilevanza essenzialmente circoscritta ad un particolare ambito, la medesima Commissione potrà congiuntamente decidere di devolvere lo studio della specifica materia al medesimo ambito di riferimento.

La Commissione Nazionale sarà dedicata prevalentemente all’esame e all’analisi delle seguenti tematiche:

Tecnologia informatica

La Commissione avrà il compito di monitorare i seguenti punti:
    a.le ragioni tecniche e produttive per le quali si considera l'introduzione di una nuova tecnologia e gli investimenti complessivi;
    b.la natura e l'ampiezza del cambiamento tecnologico progettato;
    c.gli effetti sull'occupazione e sul lavoro;
    d.gli effetti sulla professionalità;
    e.gli effetti sull'ambiente di lavoro e la salute psico-fisica dei lavoratori;
    f.il calendario previsto dall'entrata in funzione delle nuove tecnologie.

Al fine di consentire l'acquisizione di strumenti conoscitivi per gli interventi sulle situazioni esistenti e per regolare la installazione di tutte le forme di nuove tecnologie, in modo da accrescere al massimo i vantaggi delle due parti e di evitare o rimuovere con tutti i mezzi disponibili le eventuali conseguenze sul lavoro, l'Azienda si impegna a fornire gli elementi utili ad un confronto sulle questioni che riguardino l'applicazione di nuova tecnologia che incida significativamente sulle strutture e sui meccanismi operativi.

Le informazioni dovranno essere fornite preventivamente e con la tempestività consentita dai processi di elaborazione e decisionali in maniera che le OO. SS. possano elaborare proprie posizioni relative al tipo di sistema ed ai metodi di messa in opera, e ciò in quanto le parti riconoscono che la valutazione della nuova tecnologia non deve fondarsi solamente sugli effetti tecnici ed economici, ma anche sugli effetti sociali e sulle condizioni di lavoro degli addetti.

I rappresentanti sindacali saranno informati di tutte le ricerche condotte permanentemente dall'Azienda sulle possibili applicazioni di nuove tecnologie.

Ambiente e sicurezza del lavoro

Con riferimento al D. lgs. 626/1994, così come integrato dal D. lgs.n. 242/1996, dal D. lgs n. 359/1999 e dal D. lgs n. 66/2000,sulla base dell’accordo nazionale tra Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali, le parti si riuniranno al fine di confrontare gli orientamenti a fronte dell’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria.

Inquadramento delle figure professionali

La Commissione avrà il compito di raccogliere, esaminare e approfondire tutti gli elementi che consentano successivamente alle parti, previo apposito confronto, di meglio qualificare e determinare l’inquadramento di quelle figure professionali non riconducibili alla classificazione prevista.

Flessibilità ed organizzazione del lavoro

La Commissione avrà il compito di monitorare l’utilizzo degli strumenti di flessibilità del lavoro nel periodo di vigenza del presente A.I.A..

In particolare, la Commissione esaminerà le forme di flessibilità e le soluzioni organizzative applicate anche al fine di studiare ipotesi evolutive, proporre soluzioni innovative.

Formazione professionale

La Commissione avrà il compito di esaminare e monitorare la formazione e l’aggiornamento professionale in relazione ai programmi di sviluppo ed innovazione commerciale e tecnologica anche al fine di dare impulso alla formazione e all’aggiornamento come mezzo necessario per l’incremento e la conservazione delle capacità professionali, e di ottenere una maggiore qualificazione del servizio alla clientela ed il miglioramento dei risultati.

La commissione potrà inoltre proporre l’attivazione di azioni positive nel quadro dell’applicazione della legge sulle pari opportunità L.125/91.

ART. 3 - FRANCHISING
Le società, in occasione dell’avvio o del rinnovo dei contratti di affiliazione da esse sottoscritti, inseriranno nei contratti stipulati con gli operatori economici affiliati l’applicazione delle norme e dei trattamenti di legge.

ART. 4 - MERCHANDISING
Le società s’impegnano a garantire che a questi lavoratori vengano fornite tutte le necessarie informazioni e le tutele riconosciute dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 626/1994 e norme collegate.

ART. 5 - APPALTI
Fermo restando quanto previsto dall’art. 211 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, le società si impegnano:
    a.a concludere contratti di appalto solo con imprese che siano in regola con tutte le licenze ed autorizzazioni richieste per l’esercizio della relativa attività;
    b.a far rientrare nei contratti di appalto l’impegno delle imprese appaltatrici ad operare secondo modalità e ad utilizzare attrezzature e macchinari in regola con le vigenti norme antinfortunistiche e in materia di sicurezza del lavoro.

ART. 6 - DIRITTI SINDACALI
Assemblee sindacali
Fermo restando quanto previsto dall’art. 30 del vigente CCNL, di cui si conferma integralmente il contenuto, e di quanto già previsto in proposito dai precedenti contratti integrativi aziendali con riferimento ai rispettivi ambiti di applicazione, il limite massimo di dodici ore annue di assemblea previsto dal CCNL viene elevato a quindici ore annue.

Lo svolgimento delle ore di assemblea aggiuntive introdotte con il presente accordo, dovrà avvenire nel rigoroso rispetto della prassi vigente, nelle giornate e nelle ore di minore intensità dell'attività di vendita.

Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento previsto dal presente accordo per l’istituito dell’assemblea costituisce un trattamento complessivamente migliorativo rispetto a quanto previsto dal CCNL.


Permessi sindacali
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del vigente CCNL, di cui si conferma integralmente il contenuto, e di quanto già previsto in proposito dai precedenti contratti integrativi aziendali e accordi connessi con riferimento ai rispettivi ambiti di applicazione, i permessi retribuiti previsti per i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300 e alla lettera b) dell'art. 22 e art. 23, Prima Parte, del CCNL vengono elevati alle misure di seguito indicate:
    • a due ore complessive all’anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui alla lettera a) dell’art. 23 del CCNL;
    • a quattordici ore complessive mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) dell’art. 23 del CCNL.
Le norme di cui sopra, nel rispetto dei criteri previsti dal CCNL del terziario, si applicano anche alle R.S.U..




ART. 7 - MALATTIA

Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di malattia, di cui si conferma integralmente il contenuto, durante il periodo di malattia previsto dall’art. 167 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, l’integrazione dell'indennità a carico dell'I.N.P.S. da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, alle normali scadenze dei periodi di paga, per i giorni dal quarto al ventesimo, è determinata in modo da raggiungere complessivamente le misure di seguito indicate della retribuzione giornaliera netta spettante in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro al 100%

ART. 8 - RICOVERO OSPEDALIERO
Relativamente ai casi in cui l’indennità giornaliera sia corrisposta dall’INPS in misura ridotta, le società firmatarie integreranno la metà della parte di indennità non corrisposta dall’Istituto ai sensi delle disposizioni vigenti (Circolare INPS n. 134368 A.G.O. del 27 gennaio 1981).

ART. 9 - CURE TERMALI

Le cure termali vengono equiparate alle assenze per malattia laddove la documentazione prodotta sia conforme a quella prevista dalla vigente normativa in materia ed alle disposizioni dettate dall’ente erogatore.


In caso di riconoscimento dell’indennità di malattia, le società firmatarie concorreranno per la quota di propria competenza secondo i criteri in atto per la malattia in rapporto a quanto effettivamente erogato dall’ente previdenziale .

ART. 10- INFORTUNIO SUL LAVORO
E’ estesa la convenzione ex art. 70 del D.P.R. n. 1124/1965 e l’azienda anticiperà l’indennità a carico dell’INAIL, fermo restando l’obbligo di trasmissione dell’assegno da parte del dipendente per il conguaglio.
ART. 11 - EVENTI LUTTUOSI
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, di parenti entro il secondo grado o del convivente, purchè, in questo ultimo caso, la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.

La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi in caso di decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado o del convivente, purchè, in questo ultimo caso, la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.


ART. 12- CONGEDI E ASPETTATIVE NON RETRIBUITI

Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, le parti si impegnano a definire programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo per maternità ai sensi dell’art. 9 lettera b) della legge 53/2000 nell'ambito delle azioni positive per la flessibilità finanziabili dal Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, cosi come previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 15 maggio 2001.

ART. 13- PART TIME POST MATERNITA’

Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, l’azienda accoglierà, nell'ambito del 3% della forza occupata nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 16 a 49 dipendenti tale richiesta spetta ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.

La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa

ART. 14- LIBRETTI SANITARI

Le spese sostenute per il rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria nel rispetto della normativa vigente saranno rimborsate dall'azienda previa presentazione della documentazione giustificativa.


In caso di coincidenza tra l’orario di lavoro e quello della competente struttura sanitaria, verrà, inoltre, concesso un permesso individuale retribuito per il tempo strettamente necessario al rinnovo del libretto di idoneità sanitaria.

ART. 15- SCONTI AI DIPENDENTI
I lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato, di inserimento o con contratto a termine dopo un periodo di 30 giorni dalla data di assunzione hanno diritto ad uno sconto sugli acquisti pari al 5 % su tutta la merceologia in vendita presso gli Ipermercati di Auchan S.p.A. con esclusione dei carburanti e farmacie;
Lo sconto è fruibile esclusivamente tramite pagamento degli acquisti effettuati direttamente dal lavoratore dipendente o dal proprio coniuge/convivente, (la cui stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti Lo sconto è fruibile esclusivamente tramite pagamento degli acquisti effettuati direttamente dal lavoratore dipendente o dal proprio coniuge/convivente, (la cui stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica) che avvengano nel rispetto dei criteri individuati dall’azienda i quali potranno prevedere l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento (per esempio carta di credito aziendale) e/o l’esibizione di apposita tessera di riconoscimento. Gli strumenti di pagamento o i sistemi di riconoscimento dovranno essere intestati personalmente al lavoratore o al proprio coniuge/convivente che esegue il pagamento e l’uso sarà tassativamente personale e non cedibile.
Al fine di evitare abusi nell’utilizzo della strumento di pagamento (tessera-sconto, carta di credito o altro), l’azienda porterà a conoscenza di tutti i propri collaboratori il regolamento di utilizzo della tessera sconto e porrà in essere dei meccanismi di controllo. In ogni caso, potrà sempre essere richiesta l’esibizione di un documento di identità al fine di verificare la titolarità personale della tessera/carta.
Le eventuali infrazioni al suddetto regolamento potranno comportare il ritiro della stessa e l’applicazione di procedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970.
Nelle unità di vendita in cui operano i pagamenti a fine mese, essi verranno mantenuti, ove esistenti, fino all’eventuale sostituzione tramite sistemi di pagamento complessivamente equivalenti.
Gli sconti sugli acquisiti in altre aziende potranno essere oggetto di convenzioni commerciali tra aziende.

ART. 16- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Le Parti, nel rispetto delle autonomie del Sindacato e dell’Impresa e nell’ambito dei livelli di informazione e confronto previsti nel capitolo “Relazioni sindacali”, ribadiscono che il tema dell’organizzazione del lavoro compete al livello di ipermercato.

Le Parti riconfermano che i programmi di organizzazione e riorganizzazione del lavoro devono ispirarsi a modelli che valorizzino la professionalità, migliorino complessivamente le condizioni di vita e di lavoro in tutti i loro aspetti, migliorando al contempo la qualità del servizio e conseguendo un più razionale e migliore utilizzo degli impianti, più elevati livelli di redditività, produttività ed efficienza, anche attraverso una più equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, e un accrescimento della professionalità.

A livello di ipermercato si attiveranno confronti con le RSA/RSU anche con l’assistenza delle OO.SS territoriali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, per realizzare intese sull’organizzazione del lavoro e sull’insieme delle variabili che ad essa concorrono (composizione degli organici, orari di lavoro e turni, redistribuzione degli orari, utilizzazione degli impianti, calendario annuo, ecc.), con l’obbiettivo di ricercare:

    • soluzioni organizzative in grado di assicurare una equilibrata copertura dei processi e delle attività aziendali che consentano anche di prevedere un’equa ripartizione dei carichi di lavoro con riferimento ai turni e all’attività lavorativa domenicale e, anche al fine di individuare soluzioni volte a contenere il numero di prestazioni lavorative domenicali in favore dei lavoratori con tale prest soluzioni organizzative in grado di assicurare una equilibrata copertura dei processi e delle attività aziendali che consentano anche di prevedere un’equa ripartizione dei carichi di lavoro con riferimento ai turni e all’attività lavorativa domenicale e, anche al fine di individuare soluzioni volte a contenere il numero di prestazioni lavorative domenicali in favore dei lavoratori con tale prestazione all’interno dell’orario contrattuale e l’utilizzo di somministrazione di lavoro;
    • soluzioni negoziali riguardanti eventuali modalità collettive di flessibilità di orario valevoli per interi reparti e/o unità produttive.
Nel condividere la circostanza che a livello di contrattazione integrativa nazionale è plausibile definire essenzialmente un quadro di principi ispiratori e norme generali cui le intese a livello di ipermercato possano ispirarsi (a causa delle specificità e particolarità che caratterizzano le diverse situazioni territoriali di insediamento delle singole unità produttive e in ragione delle norme emanate dalle amministrazioni locali e del contesto urbano e abitativo), le parti convengono che a tale livello sarà possibile definire soluzioni innovative, in materia di distribuzione degli orari di lavoro e di turni anche in base a quanto previsto a tale riguardo sia nella norma di legge, sia nel Contratto Collettiva Nazionale di Lavoro, sia in altri articoli di questo medesimo accordo integrativo aziendale.

Tali intese potranno adottare per il personale full-time e a part-time orizzontale e misto moduli di orario di lavoro individuale articolati su 5 o 6 giorni di lavoro settimanali, anche in relazione all’affluenza di clientela nei diversi periodi dell’anno, ovvero in rapporto al numero di presidi domenicali e festivi necessari per effetto delle disposizioni emanate dalle competenti autorità, valutando anche la presenza delle condizioni idonee a consentire l’incremento delle ore di lavoro settimanali dei lavoratori con contratto a part-time e/o la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, oltre che garantendo il rispetto delle normative di legge (e in particolare del d.lgs. n. 66/2003) per quanto attiene la cadenza e l’estensione del riposo giornaliero e settimanale, nonché le modalità di fruizione delle pause.

In particolare, negli ipermercati Auchan in cui operano, le disposizioni derivanti dalla contrattazione integrativa dell’ex Gruppo Rinascente in materia di maggior utilizzo di impianti, nonché le collegate indennità connesse alle prestazioni lavorative in orari disagiati, le parti potranno anche definire a livello locale e di unità produttiva soluzioni organizzative complessivamente volte a garantire la migliore distribuzione dei turni, orari di lavoro giornalieri,riposi, pause e recuperi. In tale ambito potrà anche essere sperimentata la definizione di turni lavorativi articolati su cinque giorni di lavoro e uno di riposo, con assorbimento parziale o totale delle ore di permesso individuale retribuito.

Le parti si danno altresì atto che le intese definite sull'organizzazione del lavoro, pur richiedendo aggiornamenti periodici in coerenza con le evoluzioni del quadro aziendale di riferimento in ordine ai profili dei metodi e delle tecniche di approvvigionamento e vendita, alle specifiche esigenze ricollegabili al territorio in cui i differenti ipermercati sono dislocati e alle differenti politiche commerciali adottate dalla concorrenza, saranno coerenti ed omogenee con i Le parti si danno altresì atto che le intese definite sull'organizzazione del lavoro, pur richiedendo aggiornamenti periodici in coerenza con le evoluzioni del quadro aziendale di riferimento in ordine ai profili dei metodi e delle tecniche di approvvigionamento e vendita, alle specifiche esigenze ricollegabili al territorio in cui i differenti ipermercati sono dislocati e alle differenti politiche commerciali adottate dalla concorrenza, saranno coerenti ed omogenee con il quadro di riferimento delle relazioni sindacali e le relative procedure e meccanismi previsti dal presente accordo.


ART. 17 - APPRENDISTATO


Le Parti, preso atto dell’evoluzione normativa per effetto delle intervenute modifiche legislative e di quanto previsto dal CCNL, riconoscono in tale istituto uno strumento fondamentale per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

A tale riguardo, le parti si danno atto che la normativa prevista dal CCNL del Terziario, distribuzione e servizi costituisce la base di riferimento ai fini della effettiva applicazione dell’istituto ed esprimono congiuntamente l’auspicio che in tutte le sedi siano adottate iniziative finalizzate a rendere l’istituto quanto più semplificato ed omogeneizzato, per favorirne l’efficacia a sostegno dell’inserimento formativo dei giovani nel mercato del lavoro.



ART. 18 - PART TIME

Il legislatore italiano, nella consapevolezza del ruolo della contrattazione collettiva in materia di part time, ha affidato, con il d. lgs. n. 61/2000, così come modificato dal d. lgs. n. 100/2001 e dal D. L. n. 355/2001, convertito dalla legge n. 417/2001, alla contrattazione stessa ampi spazi regolatori attesa la duttilità del ricorso allo strumento contrattuale del part time per affrontare le diversificate esigenze dei vari settori produttivi.
Le parti, conseguentemente, si danno atto della necessità di individuare un quadro di coerenze nella regolamentazione del lavoro a tempo parziale, con l’individuazione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa part time.

Per le tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale per le quali in alcuni mesi dell’anno non è prevista prestazione lavorativa (part time di tipo verticale), resta convenuto che – ai fini del computo dell’anzianità di servizio – si avrà riguardo ai mesi di calendario e non a quelli in cui è prevista la prestazione.

    • Clausole flessibili ed elastiche
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti convengono che in materia di clausole flessibili ed elastiche la regolamentazione del previgente accordo del 7.02.2003 deve intendersi superata dalle modifiche legislative intervenute successivamente e che pertanto la materia deve intendersi regolata da quanto in proposito previsto dal vigente CCNL, con particolare riferimento al compenso forfettizzati.

La variazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa non può comportare uno spostamento verso le giornate festive, nonchè verso le fasce orarie notturne in cui non sia già previsto l’orario contrattuale di lavoro.

Le parti convengono che, a integrazione dei casi previsti dalla normativa vigente per la successiva denuncia del patto (Art. 3, 10° comma, d. leg. n.61/2000 e successive modificazioni), tale possibilità viene riconosciuta anche per documentate esigenze di studio e frequenza di corsi scolastici, di corsi universitari e post-universitari, inseriti nel normale ordinamento scolastico e riconosciuti dalla legge, fermo restando il limite temporale minimo di 5 mesi e ogni altra disposizione contenuta nella normativa di legge sopra richiamata.

    • Lavoro supplementare
A livello territoriale o di unità produttiva secondo le modalità previste al corrispondente livello definito nell’ambito del sistema di relazioni sindacali, su richiesta di una delle parti si attiveranno incontri aventi ad oggetto la valutazione delle problematiche connesse al consolidamento delle ore di lavoro supplementare.

Le parti convengono che, fermo restando il principio della volontarietà del lavoro supplementare, lo svolgimento della prestazione supplementare è ammesso per tutte le ipotesi di assunzione con contratto a termine, ivi compreso i contratti di inserimento e apprendistato.

    • Accordi collettivi sulla flessibilità degli orari di lavoro
Nell’ambito degli accordi a livello di singola unità produttiva secondo le modalità indicate nel capitolo “Organizzazione del lavoro” del presente accordo che trovino applicazione a livello di reparto o di unità produttiva, qualora tali regimi di flessibilità coinvolgano anche lavoratori operanti con contratto a tempo parziale, fermo restando che tali lavoratori devono comunque aver sottoscritto individualmente il patto previsto dalle norme vigenti e vedersi riconosciuta la maggiorazione della retribuzione prevista dal CCNL, il confronto da realizzarsi a livello decentrato potrà stabilire valori di maggiorazione della retribuzione diversi da quelli previsti nel caso delle clausole elastiche/flessibili individuali e/o incrementi del numero di ore settimanali di lavoro e/o modalità e criteri per procedere al consolidamento delle eventuali ore supplementari.


ART. 19 - ANTICIPAZIONE T.F.R.

Fermo restando le vigenti norme di legge e di contratto in materia di destinazione del TFR, per il TFR conservato in azienda, sarà riconosciuta la possibilità di ottenere l’anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge e dal CCNL, anche al fine di fronteggiare le spese derivanti da interventi edilizi di ristrutturazione dell’abitazione principale di loro proprietà a condizione che i suddetti interventi soddisfino le condizioni per il riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalle norme di legge vigenti.


ART. 20 - CLASSIFICAZIONE

Fermo restando quanto previsto in materia di trattamenti per indennità specialisti dai precedenti contratti integrativi aziendali con riferimento ai rispettivi ambiti di applicazione ai manutentori viene riconosciuta un’indennità pa ri a € 15 lordi mensili per 14 mensilità.

Tale trattamento sarà assorbito da altri trattamenti riconosciuti al medesimo titolo eccedenti i minimi contrattuali previsti dal CCNL.

Le Parti demandano alla commissione di cui al capitolo “validità e ambito di applicazione” il compito di effettuare il monitoraggio dei profili e delle figure professionali non contemplate dal CCNL o nelle precedenti contrattazioni aziendali al fine di giungere entro il termine indicato al capitolo “validità e ambito di applicazione” al loro riconoscimento in termini omogenei per l’intero ambito applicativo del presente accordo.




ART. 21 - LAVORO DOMENICALE E FESTIVO

Fermi restando i trattamenti complessivamente di miglior favore derivanti da accordi integrativi aziendali o, ove esistente, la prassi della maggiorazione del 50%, le Parti convengono che a livello territoriale o di unità produttiva verranno svolti i confronti necessari in relazione alle aperture domenicali e festive sulla scorta dei principi e delle linee guida tracciate nel seguente paragrafo B).

A) Trattamento natalizio
Le Parti confermano che per le prestazioni lavorative straordinarie domenicali e festive fornite nel periodo compreso tra l’ultima domenica di novembre ed il 6 gennaio in tutte le unità produttive delle società stipulanti si applica il trattamento economico con il pagamento del 130% delle ore effettivamente lavorate più recupero delle ore lavorate, nel rispetto delle disposizioni di legge, fino ad un massimo di 8 ore giornaliere.
In alternativa, il pagamento della sola maggiorazione del 30% e la concessione di un doppio recupero delle ore effettivamente lavorate (fino ad un massimo di 8 ore giornaliere) sarà possibile solamente nei confronti di quei lavoratori che ne facciano richiesta e che non abbiano al 31 dicembre di ogni anno un consistente residuo di ferie, permessi o compensative.
Per eventuali prestazioni eccedenti le 8 ore giornaliere, le ore lavorate oltre l'ottava dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento del 130%, senza ulteriori recuperi.
Tale trattamento continuerà ad essere applicato in tutte le unità produttive delle società della Regione Sicilia anche per la festività dei morti e per le deroghe connesse.
Per il part time l’eventuale recupero delle ore lavorate nelle singole domeniche o festività potrà essere fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento. Nel caso in cui la settimana preveda diversi orari per i singoli giorni si farà riferimento alla media (ore lavoro settimana /giorni lavorati). Eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro come sopra descritto dovranno essere retribuite in ogni con il pagamento del 130% senza ulteriori recuperi.
Il trattamento previsto per le deroghe natalizie non verrà erogato nel giorno in cui viene effettuato l'inventario anche se dovesse cadere nel periodo natalizio.

B) Lavoro straordinario festivo o domenicale extranatalizio

Per le domeniche e festività di apertura al pubblico non ricomprese nel periodo natalizio, fermo restando quanto previsto dall’Art. 136, Seconda Parte, del CCNL del Terziario, distribuzione e servizi, il confronto a livello territoriale o di unità produttiva avrà l’obiettivo di individuare strumenti, forme e modalità utili a garantire la copertura dell’attività lavorativa domenicale con il personale a tempo indeterminato e/o con il ricorso a personale aggiuntivo.

In occasione di tale confronto, tenuto conto dei modelli organizzativi concordati a tali livelli, dovrà essere definita la maggiorazione della retribuzione oraria per le prestazioni lavorative straordinarie dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro e apprendistato nell’ambito dei valori minimi e massimi individuati nella successiva Tabella in relazione al numero di giornate lavorative effettivamente prestate dal singolo lavoratore nel corso dell’anno (7 gennaio – penultima domenica di novembre).

Da 1 a 12 gg lavorate
Da 13 a 30 gg lavorate
Da 31 gg lavorate in poi
MINIMO
40%
50%
60%
MASSIMO
60%
70%
100%


Le Parti convengono, pertanto, che il trattamento economico minimo per le prestazioni lavorative straordinarie fornite dai lavoratori a tempo indeterminato nelle domeniche e festività infrasettimanali, al di fuori del periodo natalizio come sopra definito, risulta pari:

    a.al 40% per un numero di prestazioni compreso tra 1 e 12;
    b.al 50 % per un numero di prestazioni compreso tra 13 e 30;
    c.al 60% per un numero di prestazioni superiore a 30;
fermo restando il diritto al riposo compensativo.

I trattamenti previsti dalle tabella precedente e da quanto previsto nel precedente comma devono intendersi applicati per scaglioni, intendendosi che il trattamento per le prime 12 domeniche è diverso da quello per le domeniche successive (oltre 12) fino alla trentesima e ancora diverso per le domeniche ulteriormente successive alla trentesima.

Per i lavoratori part-time l’eventuale recupero delle ore lavorate in eccedenza all’orario contrattuale individuale nelle singole domeniche o festività sarà fino a concorrenza dell’orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento. Nel caso in cui la settimana preveda diversi orari per i singoli giorni si farà riferimento alla media (ore lavoro settimana/giorni lavorati). Eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro come sopra descritto, dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento della maggiorazione spettante in base al presente accordo o a quanto sarà previsto, in applicazione e nei limiti del presente accordo, dai confronti di cui al presente capitolo.


C) Trattamento economico prestazioni lavorative domenicali svolte in orario ordinario

A fronte delle prestazioni lavorative domenicali svolte in regime di orario ordinario sarà corrisposta la maggiorazione del 30% a decorrere dal 1 ottobre 2007.


PARTE

ECONOMICA


ART. 22 – PREMIO AZIENDALE

La voce retributiva denominata premio aziendale, sarà conservata in cifra ad personam ai soli lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato che abbiano già maturato tale elemento retributivo alla data del 31.12.2005 e confluirà nella voce retributiva “ex premio aziendale ad personam”.

Per i soli lavoratori dell’ipermercato di Torino c.so Romania già in forza con contratto a tempo indeterminato che abbiano già maturato tale elemento retributivo alla data del 31.12.2005 la conservazione di tale elemento ad personam individualmente avverrà anche per quanto riguarda la seconda componente di detto premio aziendale nella misura prevista dalla pagina 13 del contratto rio del 25.01.96, da erogarsi trimestralmente nell’ambito di quanto previsto dal paragrafo progresso di ipermercato e dal cui importo sarà detratta.

Viene inoltre confermata la conservazione individuale ad personam già definita dal previgente contratto del 7.02.2003 dei seguenti elementi:
    • Elemento salariale distinto previsto dalla contrattazione della società Sigros Distribuzione e Indis al punto 2, lettera a) del contratto integrativo aziendale del 19 dicembre 1994;
    • “Bonus periodale non variabile” previsto dalla contrattazione della società Sigros Distribuzione e Indis al punto 2, lettera c) del contratto integrativo aziendale del 19 dicembre 1994;
    • Voce denominata AAAP (Accordo Aziendale Ad Personam), istituita in applicazione di quanto previsto all’art. 16 (trattamento economico fisso) dell’ipotesi di accordo del 7 novembre 1996 delle società dell’ex Gruppo Migliarini e di quanto previsto dalla contrattazione integrativa aziendale del 19 febbraio 1997 ex società Cedis Migliarini (art. 16), Dharma Cannella (art. 17), Iper Ancona (art. 17) e Iper Fano (art. 17);
Inoltre, maturerà e sarà conservata ad personam nella medesima voce retributiva “ex premio aziendale ad personam”, al conseguimento dell’anzianità e nella misura previste dall’art. 24 dell’accordo 7.02.2003 ai soli lavoratori che in applicazione di quanto previsto nello stesso articolo siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato, di formazione e lavoro o di apprendistato nel periodo dal 11.10.2002 al 31.12.2005 esclusivamente negli ipermercati in cui in base al medesimo art. 24 del AIA 7.02.2003 le voci retributive di cui al comma 1 risultavano applicate.

TRATTAMENTO LIV 40 LIV 45 (4° super 4° extra)
I trattamenti economici previsti dalla contrattazione Rinascente per il livello 4° super e 4° extra saranno conservati esclusivamente ad personam ai soli lavoratori che abbiano già maturato tale elemento retributivo alla data del 31.12.2005

INDENNITA’ DI FUNZIONE
Analogamente, il maggior importo previsto a titolo di Indennità di funzione dalla contrattazione Rinascente rispetto alla misura prevista dal CCNL sarà conservata ad personam nella voce “ex indennità di funzione” ai soli lavoratori che abbiano già maturato tale elemento retributivo alla data del 31.12.2005.

Tali istituti in ragione della loro origine di trattamenti contrattuali collettivi non sono assorbibili.



ART 23 - RISULTATO AZIENDALE, PROGRESSO e COMMERCIO DI REPARTO


CRITERI GENERALI

Nell’ambito della volontà di sviluppare e rafforzare il coinvolgimento e la responsabilizzazione ai risultati e ai livelli di servizio al cliente, anche in coerenza con quanto previsto dal protocollo del 23.07.1993 e dal patto del 22 dicembre 1998, le parti convengono di istituire un sistema di incentivazione a carattere variabile collegato ai livelli di efficienza e di competitività in cui l'azienda opera.

A tal fine, con la stipula del presente accordo le parti intendono istituire un innovativo sistema di valorizzazione del progresso dei risultati da determinare sulla base di più parametri a livello societario, di ipermercato e di reparto come di seguito definito nelle specifiche schede tecniche.
I parametri sono così indicati:
    • SOCIETARIO - una quota “RA” in funzione di quello che viene definito “RISULTATO AZIENDALE ” della società per ciascun anno sulla base del meccanismo di calcolo specificamente definito nella scheda tecnica 1 e commisurato alle presenze annuali.
    • IPERMERCATO - una quota “PI” in funzione di quello che viene definito “ PROGRESSO DELL’IPERMERCATO” in cui opera per ciascun trimestre sulla base dei parametri indicati nella scheda tecnica 2 e che sarà determinato individualmente in base alla percentuale di ripartizione e alle presenze trimestrali.
    • REPARTO - una quota “CR” in funzione di quello che viene definito “COMMERCIO di REPARTO” in cui opera per ciascun trimestre sulla base dei parametri indicati nella scheda tecnica 3 e che sarà determinato individualmente in base alla percentuale di ripartizione e alle presenze trimestrali e/o criteri.

SUPERAMENTO SALARIO VARIABILE CONTRATTO 7.02.2003
Con la stipula del presente accordo, Le parti convengono che, dovrà intendersi sostituito e annullato a tutti gli effetti quanto previsto dagli artt 23, 24 e 25 dell’accordo integrativo aziendale del 7.02.2003 nonché ogni meccanismo di salario variabile previsto da precedenti accordi integrativi aziendali applicati da Auchan S.p.A. a titolo di salario variabile divisionale o a titolo di premio di risultato aziendale o anche di premio di reparto


COMMISSIONE PER RISULTATO AZIENDALE, PROGRESSO e COMMERCIO DI REPARTO

In relazione alla parte economica del presente contratto integrativo aziendale, le parti convengono di costituire un Osservatorio Nazionale che avrà i seguenti compiti:
    • analizzare periodicamente gli andamenti degli indicatori;
    • verificare la correttezza dei dati e la regolarità del meccanismo di applicazione;
    • analizzare e monitorare l’andamento dei livelli di efficienza ;
    • predisporre programmi di formazione rivolti alle R.S.A./R.S.U. e relative modalità di gestione sulle materie oggetto della parte salariale;
    • elaborare la scheda informativa rivolta ai lavoratori.
    • analizzare i dati relativi all’andamento del titolo Valauchan sulla base delle valutazioni annuali
L’Osservatorio nazionale si riunirà almeno una volta l’anno con la partecipazione di tre componenti per Organizzazione Sindacale e designati dalle stesse.

A livello di ipermercato le parti costituiranno una Commissione tecnica che si riunirà in seduta plenaria una volta all’anno.

La Commissione si riunirà altresì in seduta ristretta ogni trimestre/semestre – con la partecipazione di 3 componenti per parte e con la possibilità di invitare i responsabili azien La Commissione si riunirà altresì in seduta ristretta ogni trimestre/semestre – con la partecipazione di 3 componenti per parte e con la possibilità di invitare i responsabili aziendali competenti – nel mese successivo ad ogni trimestre/semestre con la disponibilità dei dati.

La Commissione analizza i risultati e li esamina anche alla luce di eventuali misure da adottarsi al fine di favorire il raggiungimento di un risultato economico positivo. I componenti della Commissione sono tenuti alla riservatezza sui dati, sulle informazioni e sulle dichiarazioni di cui vengono a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.


Le parti, con la stipula del presente intendono anche concordare un innovativo sistema di partecipazione mediante azionariato diffuso, convenendo che sarà offerta alla generalità dei dipendenti definiti beneficiari la sottoscrizione di titoli Valauchan nella misura da determinare sulla base dei suddetti parametri come di seguito definito nelle specifiche schede tecniche senza oneri e/o commissioni.

L’adesione all’offerta azionaria è volontaria.
A fronte di adesione espressa ed individuale da parte di ciascun beneficiario alla offerta, come previsto dal regolamento ValAuchan, il valore risultante da ciascun calcolo delle quote RA, PI e CR come sopra descritti sarà offerto in sottoscrizione gratuita di titoli ValAuchan di valore equivalente

L’assegnazione dei titoli ValAuchan verrà effettuata al termine di ogni anno solare, con riferimento al valore delle quote RA, PI e CR maturate nei 4 trimestri precedenti
Subordinatamente all’esito positivo di istanza di interpello presentata alla Agenzia delle Entrate , considerate le disposizioni previste dall’art. 51, par. 2, lett. g-bis, del DPR n. 917/86, si da atto che il valo re delle azioni sottoscritte ogni anno dai beneficiari, se di valore individualmente non eccedente € 2.065 e se non cedute prima del triennio, non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali; pertanto il bene ficiario, in sede di vendita delle azioni ValAuchan sconterà esclusivamente l’imposta sui capital gain (attualmente pari al 12.5%).

Gli strumenti ivi previsti hanno il duplice obiettivo di rinforzare le condizioni favorevoli alla partecipazione dei dipendenti alla vita economica dell’azienda e ai suoi risultati.

I valori che risulteranno determinati dall’applicazione dei citati sistemi, fatta salva in alternativa la scelta di della sottoscrizione di titoli Valauchan, saranno corrisposti ai beneficiari non aderenti a titolo di salario variabile.
Il suddetto salario variabile in ogni caso, è regolamentato in coerenza con gli orientamenti delle parti sociali in materia, contenuti nel Protocollo del 23.7.93 e richiamati dal vigente CCNL, e non saranno pertanto utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, né, pertanto, ai fini del TFR.
Inoltre, stante la loro natura e valenza, sono altresì da considerarsi nell'ambito di quei trattamenti retributivi che, sempre in virtù delle intese del 23.7.93, sono destinati a godere di più favorevoli regimi contributivi, previdenziali o fiscali.
Le parti si danno atto che le eventuali erogazioni derivanti dall'applicazione del presente articolo risultano in linea per modalità e contenuto con quanto previsto dal Protocollo del 23.07.1993 in materia di erogazioni a livello aziendale e che come tali, anche alla luce di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 152 del 22.07.1996, legittimano l'applicazione del particolare trattamento contributivo - previdenziale previsto dalla normativa di legge (art. 2 L.135/97; art. 49 c. 3 L. 488/99; art. 43 c. 2 lett. B) L. 448/2001) emanata in attuazione dello stesso protocollo.


INCIDENZE

I trattamenti di vantaggio che risulteranno riconosciuti per effetto di quanto previsto dal presente accordo, sia in caso di adesione all’offerta di sottoscrizione di titoli, sia in caso di mancata adesione e conseguente erogazione, non sono utili ai fini del calcolo di alcun istituto legale e/o contrattuale indiretto, né ai fini del TFR.


Entro sei mesi dall’entrata vigore del presente accordo, e in ogni caso successivamente all’esito dell’interpello, ogni singolo lavoratore beneficiario dovrà comunicare ad Auchan l’adesione all’offerta di sottoscrizione dei titoli ValAuchan che avrà effetto dall’entrata in vigore del presente accordo.

L’adesione all’offerta di sottoscrizione dei titoli ValAuchan potrà essere comunicata anche successivamente al termine di cui al punto che precede ed in tal caso avrà effetto dal primo trimestre utile.

Ogni singolo lavoratore potrà comunicare ad Auchan il venir meno della propria adesione all’offerta con effetto dal primo trimestre o anno successivo in base alla periodicità della determinazione dei singoli parametri.

Quanto via via maturato del risultato aziendale verrà convertito in azioni (secondo il piano di sottoscrizione previsto dal regolamento Valauchan) nel mese del maggio dell’anno successivo a quello di competenza in conformità allo statuto e regolamento valauchan.

Ai fini della comunicazione le parti convengono di istituire la scheda di comunicazione allegata.

La maturazione delle singole componenti è regolata dalle specifiche schede tecniche di seguito allegate


RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Le parti si danno espressamente atto che la scansione temporale dei valori impedisce l'identificazione di risultati intermedi e parziali. Pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del rispettivo mese di assegnazione per qualunque motivo essa sia avvenuta, il lavoratore non avrà diritto dell’importo derivante dai suddetti parametri.





SCHEDE TECNICHE


SCHEDA TECNICA 1 - RISULTATO AZIENDALE


Una quota “RA” sarà determinata in funzione di quello che viene definito “ Risultato Aziendale ” della società per ciascun anno sulla base del meccanismo di calcolo specificamente infra definito e commisurato alle presenze annuali.

Annualmente sarà determinato il valore del parametro RISULTATO AZIENDALE, che sarà correlato alla misurazione del RISULTATO ORDINARIO ANTE IMPOSTE DEDOTTI GLI EFFETTI DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E DA PARTECIPAZIONI risultante annualmente dal bilancio della società Auchan S.p.a. dell’esercizio precedente (a maggio 2008 sarà determinata la quota sulla base dei risultati del bilancio di esercizio 2007).
    1.CALCOLO
La quota individuale annuale sarà determinata come segue:

Il RISULTATO ORDINARIO ANTE IMPOSTE DEDOTTI GLI EFFETTI DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E DA PARTECIPAZIONI sarà:
    • diviso per il numero relativo all’ O.M.R. (organico medio retribuito) del medesimo anno;
    • e moltiplicato per la percentuale annua pari a quella prevista per ciascun anno dalla tabella seguente;
    • la quota annua non potrà eccedere i limiti quantitativi massimi previsti dalla tabella seguente;
il tutto secondo la seguente formula:

RISULT. ORDIN. ANTE IMPOSTE DEDOTTE PARTITE STRAORDINARIE E PARTEC.
__________________________________________________________________ x ALIQUOTA % = (**)
ORGANICO MEDIO RETRIBUITO

(**Il risultato non sarà superiore al limite individuale an nuo della tabella)

PERCENTUALI E LIMITI ANNUALI MASSIMI
ANNO DI ASSEGNAZIONE
PERCENTUALE ANNUA
LIMITE INDIVIDUALE ANNUO LORDO
2008
9,0%
€ 700
2009
9,3%
€ 750
2010 e seguenti
9,5%
€ 800


IL RISULTATO ORDINARIO ANTE IMPOSTE DEDOTTI GLI EFFETTI DEI PR OVENTI E ONERI STRAORDINARI E DA PARTECIPAZIONI e l’ORGANICO MEDIO RETRIBUITO saranno determinati dai risultati della società AUCHAN S.p.A. .

Nel caso di acquisizione e/o cessioni di rami d’azienda con fatturati pari ad almeno il 5% di quello consolidato, le parti si incontreranno per valutare i conseguenti impatti economici e finanziari.

Le parti si danno reciprocamente atto che tale indicatore riflette in modo assolutamente diretto e immediato la solidità e la prosperità dell’impresa e convengono che nel caso in cui il valore assoluto del RISULTATO ORDINARIO ANTE IMPOSTE DEDOTTI GLI EFFETTI STRAORDINARI E DA PARTECIPAZIONE dovesse subire riduzioni significative e, in particolare, qualora scendesse a livello inferiore alla misura del 1% (uno per cento) del FATTURATO NETTO IVA sarà attivata una procedura di consultazione sindacale per addivenire a conseguenti determinazioni.

    2.DEFINIZIONI
    • RISULTATO ORDINARIO ANTE IMPOSTE DEDOTTI GLI EFFETTI DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E DA PARTECIPAZIONI:
Risultato prima delle imposte
-
Proventi da partecipazione
+
Oneri da partecipazione
-
Proventi straordinari
+
Oneri straordinari
=
Risultato ordinario ante imposte dedotti effetti straordinari e partecipazioni

    • DEFINIZIONE DI ORGANICO MEDIO RETRIBUITO

CONTEGGIO PER ORGANICO MEDIO RETRIBUITO

Descrizione
Segno
DatoContenuto

Organico base (fisso)
Ore Mensilità Mensilità di organico base
Rinforzi
+""tempi determinati
Cambio temporaneo orario di lavoro
+ o -
"
" somma algebrica dei cambi orario
Straordinari
+
"" tutto lo straordinario prestato senza distinzione di tipologia
Assenteismo morbilità e infortunio
-
"
"
Assenteismo malattia e infortunio per la parte a carico INPS

Febbraio, Maggio, agosto, novembre 2008



Data ……………..

Per ricevuta ……………
Responsabile risorse Umane


ART. 24 - DECORRENZA E DURATA

Salvo quanto previsto in relazione agli specifici istituti contrattuali, il presente accordo entra in vigore dalla data di ratifica, al termine della consultazione.

Non potranno essere avviate iniziative per il rinnovo prima del 31.01.2010.


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