ACCORDO DI RINNOVO CCNL


Addì, 5 maggio 2005

TRA

La FEDERFARMA nelle persone del Dott. Carlo Ghiani, in qualità di coordinatore della Commissione Rapporti-lavoro composta dai Dott.ri Franco Caprino, Alessandro Cicilloni, Cesare Quey, Giuseppe Palaggi, Giancarlo Visini, Michele Crapanzano, Arturo Maresca, assistiti dal Dott. Enrico Giammarioli

E

La FILCAMS CGIL rappresentata da LUIGI COPPINI

la FISASCAT CISL rappresentata da GIOVANNI PIRULLI

la UILTUCS UIL rappresentata da ANTONIO VARGIU,

assistiti dalla Delegazione Sindacale composta dai Sigg. :

stipulano il presente Accordo di Rinnovo con i patti di seguito specificati, ad integrazione e modifica di quelli contenuti nel CCNL 27 luglio 1994 e negli Accordi 23 marzo 1999 e 15 novembre 2002

OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO

Le parti, dopo un approfondito esame della vigente disciplina legale in tema di occupazione e mercato del lavoro, ritengono strategico per il settore procedere ad una specifica regolamentazione del lavoro a tempo parziale, dell’apprendistato e del contratto di inserimento.

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle forme orizzontale, verticale o misto previste dalla legge.


APPRENDISTATO La presente disciplina dell’apprendistato sarà operativa immediatamente a livello di ciascuna regione con l’entrata in vigore dei provvedimenti normativi che ne consentono l’applicazione. Fino a tale data troveranno applicazione le disposizioni contenute nel precedente CCNL con le modifiche legislative intervenute da parte delle norme vigenti al momento del presente accordo.

SPECIALE CONTRATTO DI LAVORO PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL FARMACISTA COLLABORATORE

Si conviene che il farmacista collaboratore sarà assunto a tempo indeterminato con il contratto di lavoro di cui all’art. 49 e ss. D. lgs. 276/2003 alle seguenti condizioni:

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti riconoscono nei contratti di lavoro finalizzati alla formazione di cui al Titolo IV del D. Lgs. 276/2003 uno strumento di importanza strategica per lo sviluppo e la qualificazione, anche attraverso percorsi di alta formazione professionale, dei lavoratori del settore.

In questa prospettiva l’Ente Bilaterale si attiverà sia per effettuare una ricognizione delle esigenze formative e professionali sia per predisporre strumenti di sostegno alla implementazione di tali contratti nel settore.

CONTRATTO DI INSERIMENTO


Nel contratto verranno indicati:
Nel progetto verranno indicati:
PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A seguito dell’imminente definizione in sede legislativa del quadro normativo di completamento della previdenza complementare, le Parti decidono di dare avvio nel settore alla previdenza complementare nell’ambito di un fondo contrattuale che le Parti stesse si riservano di individuare unitamente alla misura della contribuzione che il titolare di farmacia ed il dipendente dovranno versare al fondo. Le Parti si impegnano ad incontrarsi non appena saranno emanati i relativi decreti in materia

PERIODO DI COMPORTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO SUL LAVORO

Le parti convengono che le assenze per malattia o infortunio extraprofessionale non si cumulano ai fini del computo del periodo di comporto con quelle per infortunio o malattia professionale.

CONGEDI DI MATERNITA’ DI PATERNITA’ E PARENTALI

Per quanto riguarda la disciplina dei congedi parentali troveranno applicazione le nuove disposizioni legislative di cui al D. lgs. 26 marzo 2001, n.151. Tali disposizioni verranno inserite nell’articolato del CCNL in occasione della stesura dello stesso.

ENTE BILATERALE

Le parti affidano all’Ente Bilaterale il compito di elaborare una proposta di modifica dello Statuto finalizzata a consentire una operatività anche a livello regionale, pur restando ferma l’unicità dell’ Ente. Tale proposta dovrà essere sottoposta alle Parti stipulanti entro sei mesi dalla data del presente Accordo di Rinnovo.

L’art. 99 CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994) viene così modificato:

A) L’elencazione di cui al primo comma viene sostituita dalla seguente:

2004 euro 160.000,00;

2005 euro 170.000,00;

2006 euro 175.000,00 se, alla scadenza contrattuale del presente CCNL, non si pervenga – come, invece, auspicano congiuntamente le Parti - alla stipula dell’accordo di rinnovo.

B) Al secondo comma le parole”gli anni 1999, 2000, 2001” sono sostituite dalle seguenti: “gli anni

“2004 , 2005”.

Il quinto comma dell’art. 100 CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994) le parole “non oltre il 31 gennaio 2002” sono sostituite dalle parole “non oltre il 31 gennaio 2007”

L’art. 103, terzo comma, CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994), viene così modificato:

“Per la pratica realizzazione di quanto sopra, le Parti concordano di fissare in euro 4,00 annui a carico di ogni farmacia il contributo da destinare all’Ente Bilaterale Nazionale per gli anni 2004, 2005, stabilendo un numero convenzionale di farmacie aderenti a FEDERFARMA pari a 13.900 unità”. Se, alla scadenza contrattuale del presente CCNL, non si pervenga – come, invece, auspicano congiuntamente le Parti - alla stipula dell’accordo di rinnovo, il contributo di euro 4,00 sarà erogato anche per l’anno 2006.

INCREMENTI ECONOMICI

Gli incrementi economici sono previsti nelle misure e con la decorrenza indicate nella tabella allegata (v. allegato “A”).

Le Parti si danno reciprocamente atto che, nella definizione degli incrementi relativi al periodo successivo al 31 gennaio 2006, non si terrà conto dell’inflazione reale intervenuta anteriormente alla data del presente Accordo di rinnovo e dell’inflazione del 2% considerata per l’anno 2005, in quanto già compresa negli aumenti economici stabiliti dal presente Accordo di rinnovo.

L’una tantum verrà pagata, secondo gli importi indicati nella tabella allegata (v. allegatoB):

la prima entro il mese di luglio2005;

la seconda entro il mese di ottobre 2005.

L’una tantum sarà erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine, in forza alla data di stipula del presente accordo secondo le seguenti modalità:

L’una tantum non viene computata ai fini del TFR e di ogni altra retribuzione indiretta e differita.

ORARIO DI LAVORO E LAVORO NOTTURNO

Attesa la particolare funzione di servizio pubblico essenziale che la farmacia assolve, senza soluzione di continuità, sul territorio a tutela della salute dei cittadini, le Parti convengono quanto segue.

La maggiorazione prevista dal CCNL all’art. 23, terzo comma, lett. b), prima linea (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994) è elevata al 16%.

All’art. 23, CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994) viene aggiunto il seguente ultimo comma:

“In conformità alle previsioni dell’art. 13, primo comma, del D. lgs. 66/2003, l’orario di lavoro dei lavoratori notturni è di otto ore medie giornaliere, distribuite nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi”.

Ai sensi dell’art. 4, quarto comma, D. lgs. 66/2003 – la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore medie, comprese le ore di lavoro straordinario. Le 48 ore medie sono calcolate con riferimento ad un periodo di 12 mesi, tenuto conto della premessa di cui al presente paragrafo.

La maggiorazione prevista dall’art. 25, secondo comma CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994) viene elevata dal 10% al 13%.

NORMA APPALTI

Nel contratto di appalto il committente (titolare della farmacia) dovrà inserire i seguenti punti:


Il vincolo di solidarietà di cui all’art. 29, comma 2 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni, opera a carico del committente esclusivamente in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai punti 3 e 4.

DISPOSIZIONI FINALI

Dopo 24 mesi dall’applicazione sperimentale delle nuove tipologie contrattuali, le Parti stipulanti si incontreranno per verificarne l’ utilizzo nel settore.

Le parti si danno atto che devono intendersi abrogati i Titoli V e VII del CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994), nonché gli artt. 9 e 12 dell’accordo 23 marzo 1999, fatto salvo quanto previsto in materia di apprendistato dalla specifica disposizione transitoria posta in calce alla disciplina di cui al presente accordo

Le Parti si impegnano a definire la stesura del CCNL entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.

FARMACIE
LIVELLI
PAGA BASE al 31/12/02
aumento 1/1/03
nuova paga base dal 1/1/03
aumento 1/7/03
nuova paga base 1/7/03
totale aumenti
aumento 1/6/05
nuova paga base 1/6/05
1· super
1,048.19
56.23
1,104.42
56.23
1,160.65
112.46
101.21
1,261.86
1· + 12 anni
877.19
50.00
927.19
50.00
977.19
100.00
90.00
1,067.19
1· + 2 anni
877.19
50.00
927.19
50.00
977.19
100.00
90.00
1,067.19
877.19
50.00
927.19
50.00
977.19
100.00
90.00
1,067.19
726.16
44.36
770.52
44.36
814.88
88.72
79.85
894.73
665.16
42.12
707.28
42.12
749.40
84.24
75.82
825.22
584.73
39.16
623.89
39.16
663.05
78.32
70.48
733.53
500.68
36.08
536.76
36.08
572.84
72.16
64.94
637.78
435.91
33.69
469.60
33.69
503.29
67.38
60.64
563.93
FARMACIE RURALI SUSSIDIATE
LIVELLI
Paga base al 31/12/02
aumento 1/1/03
nuova paga base dal 1/1/03
aumento 1/7/03
nuova paga base 1/7/03
totale aumenti
aumento 1/6/05
nuova paga base 1/6/05
1· super
1,006.26
53.98
1,060.24
53.98
1,114.22
107.96
97.16
1,211.38
1· + 12 anni
842.10
48.00
890.10
48.00
938.10
96.00
86.40
1,024.50
1· + 2 anni
842.10
48.00
890.10
48.00
938.10
96.00
86.40
1,024.50
842.10
48.00
890.10
48.00
938.10
96.00
86.40
1,024.50
697.11
42.59
739.70
42.59
782.29
85.18
76.66
858.95
638.56
40.44
679.00
40.44
719.44
80.88
72.78
792.22
561.34
37.59
598.93
37.59
636.52
75.18
67.66
704.18
480.65
34.64
515.29
34.64
549.93
69.28
62.34
612.27
418.47
32.34
450.81
32.34
483.15
64.68
58.21
541.36

UNA TANTUM
FARMACIE
LIVELLI
UNA TANTUM
TOTALE
LUG.2005
OTT.2005
1Super
899.65
449.83
449.82
1
800.00
400.00
400.00
2
709.82
354.91
354.91
3
673.93
336.96
336.97
4
626.51
313.26
313.25
5
577.21
288.61
288.60
6
539.00
269.50
269.50
FARMACIE RURALI SUSSIDIATE
LIVELLI
UNA TANTUM
TOTALE
LUG.2005
OTT.2005
1Super
863.67
431.83
431.84
1
768.00
384.00
384.00
2
681.43
340.71
340.72
3
646.97
323.48
323.49
4
601.45
300.73
300.72
5
554.12
277.06
277.06
6
517.44
258.72
258.72
* Per gli apprendisti si procederà alla riparametrazione nelle misure di cui all'Accordo 23 marzo 1999