10/7/2002 ore: 2:00

A&C Adivar Comifar, Accordo mobilità e incentivo all'esodo 10/07/2002

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VERBALE DI ACCORDO

Ai sensi dell’art.4 della legge 223/91


Addì 10 Luglio 2002, in Roma, presso il Centro Congressi Cavour, si sono incontrati:

· l’A&C Adivar-Comifar S.p.A., rappresentata dai Sigg. Gennaro Guaglione e Alberto Belloni;

· le OO.SS.LL. Nazionali FILCAMS-CGIL, rappresentata dal Sig. Luigi Coppini; FISASCAT-CISL, rappresentata dal Sig. Giovanni Pirulli e UILTuCS-UIL, rappresentata dal Sig. Antonio Vargiu, unitamente alle OO.SS.LL. Territoriali ed alle R.S.U./R.S.A. dei Ce.Di. interessati e della Sede Centrale di Roma – Via Nocera Umbra, 75.


Premesso che:

- l’A&C Adivar-Comifar S.p.A., con lettera del 26 giugno 2002, i cui contenuti devono intendersi qui integralmente riportati, ha attivato una procedura di mobilità interessante i vari Centri di Distribuzione articolati sul territorio nazionale, nonché la sede centrale di Roma;

- in data 1 luglio 2002 è stato realizzato un primo incontro di esame ai sensi dell’art.4, comma 5 della legge 223/1991. Nel corso di tale incontro l’Azienda ha confermato le motivazioni che sottendono l’avvio della procedura di mobilità in parola, fornendo informazioni aggiuntive in ordine al complessivo progetto di revisione organizzativa ed ha convenuto con le OO.SS.LL. di proseguire il confronto in un successivo incontro, attivando nel frattempo, in merito alla situazione di Pescara, un confronto a livello locale per la individuazione delle soluzioni più idonee a ricollocare il personale ivi operante;

- il confronto relativo al Ce.Di. di Pescara si è esaurito positivamente in data 4 luglio 2002, pervenendo ad una soluzione concordata tra le Parti;

- nel corso dell’odierno incontro è stato possibile, quindi, completare l’esame di cui all’art.4, comma 5, legge 223/91.


Tutto ciò premesso

Tra le Parti, così come sopra rappresentate, viene raggiunto il seguente Accordo:
      le Premesse fanno parte integrante del presente Accordo;

      le Parti convengono sulla necessità di dare al complesso aziendale un assetto più competitivo ed a tal fine concordano sui prospettati interventi di riorganizzazione aziendale e di revisione di alcuni assetti funzionali, interventi indispensabili alla maggiore efficienza del servizio reso alla clientela, a sua volta finalizzata ad un incremento della penetrazione commerciale;

      a conclusione del confronto risulta una eccedenza occupazionale di n. 54 (cinquantaquattro) addetti complessivi, di cui n. 31 (trentuno) addetti relativi alle unità operative di seguito indicate.

      - Sede Roma n. 15
      - Deposito S. Palomba (RM) n. 2
      - Ce.Di. Lamezia Terme (CZ) n. 2
      - Ce.Di. Rieti n. 1
      - Ce.Di. Ancona n. 1
      - Ce.Di. Macerata n. 5
      - Ce.Di. Casavatore (NA) n. 5

      Il collocamento in mobilità del personale eccedentario per i motivi indicati nella lettera di apertura della procedura di mobilità e condivisi dalle OO.SS.LL. e dalle R.S.U/R.S.A. è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali;

      la individuazione del personale da collocare in mobilità avverrà tenendo prioritariamente conto delle esigenze tecniche ed organizzative della azienda e, nell’ambito delle stesse dei requisiti di età e contribuzione degli addetti, atti al raggiungimento del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità nel corso o a conclusione del periodo di mobilità e, solo in mancanza di detti requisiti, della eventuale disponibilità individuale. Tali criteri di scelta sono da ritenersi sostitutivi dei criteri di cui all’art.5, 1° comma legge 223/1991;

      il processo di ristrutturazione che l’Azienda porrà in essere richiederà interventi tecnologici, strutturali ed organizzativi tali da rendere necessario disporre di personale avente caratteristiche professionali non rinvenibili nel personale in forza che verrà posto in mobilità ;. Conseguentemente, fermo restando la messa in mobilità del personale in esubero, le Parti si danno reciprocamente atto della necessità di inserimento graduale di una quota di lavoratori, anche con contratto di formazione e lavoro e/o a tempo determinato, in possesso di adeguata preparazione di base, che sia in grado di integrarsi, anche in condizioni di possibile iniziale affiancamento, nel contesto organizzativo aziendale;

      la risoluzione dei rapporti di lavoro avverrà sulla base di un programma graduale che sarà attuato entro il 31/12/2002. Conseguentemente, il termine di cui all’art. 24, comma 1 della legge 223/1991, viene fissato alla data del 31/12/2002, ai sensi dell’art. 8, comma 4 legge 236/1993;

      Relativamente al Ce.Di. di Pescara si concorda di recepire l’Accordo sottoscritto il 4 luglio 2002, in sede locale, che si allega in copia, i cui contenuti si intendono qui integralmente riprodotti e costituiscono parte integrante del presente Accordo.

      l’Azienda, aderendo ad una istanza delle OO.SS.LL. tesa a riconoscere ai lavoratori che verranno posti in mobilità un attribuzione economica, quale incentivo all’esodo ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. n. 151/1997, erogherà a ciascun lavoratore che sarà posto in mobilità, a titolo di incentivo all’esodo, un importo lordo individuale così come di seguito indicato:
      ·Lavoratori che abbiano già maturato il diritto al trattamento pensionistico: importo lordo una tantum di € 2500, 00 (duemilacinquecento);
      ·Lavoratori che stazionano in mobilità da uno a dodici mesi: importo lordo una tantum di € 3200,00 (tremiladuecento) ed importo lordo mensile di € 280,00 (duecentottanta) per ogni mese di mobilità;
      - Lavoratori che stazionano in mobilità oltre i dodici mesi: importo lordo una tantum di € 4200,00 (quattromiladuecento) ed importo lordo mensile di € 280,00 (duecentottanta) per i primi dodici mesi e di € 420,00 (quattrocentoventi) lordi per ogni mese di mobilità successivo al dodicesimo.

      Gli importi di cui sopra saranno assoggettati alle sole ritenute fiscali e non alla contribuzione previdenziale ai sensi dell’art. 4, legge 291/1988 e successive integrazioni e modifiche, verranno corrisposti subordinatamente alla previa sottoscrizione di un verbale individuale di conciliazione sindacale ai sensi della legge 533/1973, di accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro;

      con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver esaurito e concluso la procedura di mobilità di cui all'art. 4 legge 223/1991.

All. c.s.

Letto, confermato e sottoscritto.

A&C Adivar-Comifar S.p.A. FILCAMS-CGIL Nazionale
FISASCAT-CISL Nazionale
UILTuCS-UIL Nazionale
OO.SS.LL. Territoriali
FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UITuCS-UIL
R.S.U./R.S.A.
FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL

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