11/7/2008 ore: 2:00

STUDI PROFESSIONALI, Ipotesi CCNL 11/07/2008

Contenuti associati

                            IPOTESI DI VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 del mese di luglio 2008 in Roma Viale Pasteur 65 presso la sede delle strutture bilaterali Fondoprofessioni – Previprof - Cadiprof

                                      Tra

La CONFPROFESSIONI (Confederazione Sindacale Italiana Libere Professioni)

Rappresentata da: Gaetano Stella, Leonardo Pascazio, Alberto Ceccarelli, Palma Balsamo, Andrea Maniscalco, Luciano Monducci, Maria Pia Nucera.

La CONFEDERTECNICA (Confederazione Sindacale Italiana delle Professioni Tecniche)

Rappresentata da: Francesco Galluccio e Enrico Stasi

La CIPA (Confederazione Italiana dei Professionisti ed Artisti)

Rappresentata da: Sergio Splendori e Giuseppe Sconti


E


La FILCAMS – CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi)

Rappresentata da: Ivano Corraini e Piero Marconi

La FISASCAT – CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo)

Rappresentata da: Pierangelo Raineri e Mario Piovesan

La UILTuCS – UIL (Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi)

Rappresentata da: Brunetto Boco e Antonio Vargiu


VISTI


I CCNL STIPULATI CON CONSILP – CONFPROFESSIONI NELLE DATE DEL 10 dicembre 1978 – 12 maggio 1983 – 25 luglio 1988 – 10 dicembre 1992 – 19 dicembre 1996

IL TESTO UNICO CONTRATTUALE stipulato congiuntamente con Confedertecnica e Cipa in data 3 maggio 2006

I VERBALI DI ACCORDO SOTTOSCRITTI IN DATA 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004

I PROTOCOLLI (Sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005 – (Sulla costituzione del Fondo di previdenza complementare “Previprof”) stipulato il 20/12/2006 e la sua successiva integrazione con il Verbale del 6/2/2007


VISTI


I CCNL STIPULATI CON CONFEDERTECNICA NELLE DATE DEL 19 luglio 1993 – 14 maggio 1996

IL TESTO UNICO CONTRATTUALE stipulato congiuntamente con Confprofessioni e Cipa in data 3 maggio 2006

I VERBALI DI ACCORDO SOTTOSCRITTI IN DATA 24 ottobre 2001 – 9 luglio 2003 – 28 luglio 2004

I PROTOCOLLI (Sulla formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21ottobre 2005 – (Sulla costituzione del Fondo di previdenza complementare “Previprof”) stipulato il 20/12/2006 e la sua successiva integrazione con il Verbale del 6/2/2007


VISTI


I CCNL STIPULATI CON CIPA NELLE DATE DEL 13 ottobre 1953 – 31 luglio 1968 – 20 dicembre 1978 – 8 marzo 1983 – 21 giugno 1983 – 21 gennaio 1988 – 10 dicembre 1992 – 19 dicembre 1996

IL TESTO UNICO CONTRATTUALE stipulato congiuntamente con Confprofessioni e Confedertecnica in data 3 maggio 2006

I VERBALI DI ACCORDO SOTTOSCRITTI IN DATA 24 ottobre 2001 – 9 luglio 2003 – 28 luglio 2004

I PROTOCOLLI (Sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate)

stipulato in data 21 ottobre 2005 – (sulla costituzione del Fondo di Previdenza complementare “Previprof”) stipulato il 20/12/2006 e la sua successiva integrazione con il Verbale del 6/2/2007


VISTO

L’Accordo Nazionale di II° Livello per i dipendenti da Studi Odontoiatrici aderenti ad ANDI e AIO

Stipulato in data 12 dicembre 1997

                                                VISTO
I PROTOCOLLI AGGIUNTIVI AL CCNL STUDI PROFESSIONALI “TESTO UNICO” 3 maggio 2006 stipulati da A.N.C.O.T – I.N.T. - A.N.C-.I.T. in data 30 maggio 2006 e da FederAnisap in data 28 gennaio 2008


VISTO

LA DICHIARAZIONE DI PRESA D’ATTO DEL MINISTERO DEL LAVORO circa la positiva conclusione delle trattative per il rinnovo del CCNL stipulato in data 3 maggio 2006, così come riportata nello specifico VERBALE del 6 settembre 2006 sottoscritto dalle parti in Sede di Ministero del Lavoro.


SI E’ STIPULATA

La presente Ipotesi di verbale di accordo per il rinnovo del Testo Unico Contrattuale che assume veste di CCNL da valere per i dipendenti degli Studi e delle Attività Professionali così come riportati nella sua Sfera di Applicazione, avrà decorrenza e durata dal 1/05/2008 al 30.09.2010

La premessa dell’attuale CCNL è sostituita dalla seguente:

PREMESSA GENERALE

Le parti, in coerenza con le indicazioni e gli obbiettivi contenuti in premessa al Verbale di Accordo sottoscritto in sede di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 9 luglio 2003, hanno definito il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che nell’assumere come proprio il riferimento sia di quanto convenuto tra le Parti Sociali ed il Governo Italiano di cui al “Protocollo del 23 luglio 1993” che di quanto contenuto nelle Direttive U.E. in tema di sviluppo del dialogo sociale, ne realizza per quanto di competenza del Contratto Nazionale di Lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.

Nell’ambito di tale competenza, le parti hanno concordato di operare nello spirito di quanto dichiarato con il Verbale di Incontro redatto e sottoscritto in Sede CNEL il 26 luglio 1999 e conseguentemente sull’opportunità di definire un modello di struttura contrattuale idoneo sia a gestire gli effetti derivanti dal processo di riforma del Settore che a disciplinare, attraverso il Sistema di Relazioni Sindacali, le materie riconducibili alla sfera dei valori generali e quelle che attengono alle specificità delle diverse Attività Professionali.

Nel contesto del modello di struttura contrattuale, con l’intento di migliorare le Relazioni Sindacali, le parti hanno convenuto di dare pratica attuazione al completamento del sistema bilaterale nonché al rafforzamento degli strumenti paritetici/bilaterali già operativi e finalizzati a fornire servizi sul versante delle politiche sociali, su quelle della formazione, con l’obbiettivo di contribuire sia allo sviluppo delle professionalità che alNel contesto del modello di struttura contrattuale, con l’intento di migliorare le Relazioni Sindacali, le parti hanno convenuto di dare pratica attuazione al completamento del sistema bilaterale nonché al rafforzamento degli strumenti paritetici/bilaterali già operativi e finalizzati a fornire servizi sul versante delle politiche sociali, su quelle della formazione, con l’obbiettivo di contribuire sia allo sviluppo delle professionalità che alla stabilità di impiego degli addetti al Settore.

A tal fine le parti concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secondo gli orientamenti e gli indirizzi allo stato presenti nel dibattito più generale sulla riforma della struttura della contrattazione e secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente “ Testo Contrattuale Unitario “ da valere per tutti gli addetti del settore delle Attività Professionali operanti negli studi e ove consentito dalla legge, nelle società di servizi professionali, impegnandosi altresì ad intervenire a tutti i livelli affinché le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.

Al riguardo, preso atto della “Dichiarazione Congiunta dei Partner Sociali per il Forum del 15 Giugno 2000” e considerate le conseguenti attività che a livello comunitario ne deriveranno, le parti concordano sull’esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.

Le parti, inoltre, presa visione dei rapporti della Commissione Europea sull’occupazione, concordano sulla proposta del Ministero del Welfare circa la costituzione in tale sede di un tavolo tecnico sulle attività professionali (Ministero – Parti Sociali) dove elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi ai vari livelli interessati, al fine di realizzare un quadro di riferimento istituzionale funzionale all’esame delle specifiche tematiche del Settore ed in particolare per porre in essere le condizioni del suo sviluppo, anche attraverso normative omogenee rispetto agli altri settori.

Con la presente “ Premessa “ le parti hanno inteso evidenziare sia la volontà comune di consolidare i risultati raggiunti nell’arco di una decennale esperienza di pratica attuazione del metodo concertativo che di migliorare il sistema delle relazioni sindacali anche attraverso il rafforzamento dei sopra richiamati strumenti paritetici/bilaterali, ai quali viene assegnato il compito di favorire corretti e proficui rapporti tra le parti e, quale valore prioritario, tesi a contribuire allo sviluppo e al ruolo del Settore sia sotto l’aspetto economico/produttivo, sia sotto l’aspetto occupazionale.

La sfera di applicazione del presente contratto è così modificata:

VALIDITA’ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra i Professionisti nonché tra gli altri datori di lavoro che svolgono attività e servizi strumentali e/o funzionali, anche in forma di studio associato e/o in forma societaria ove consentito dalla legge, e il relativo personale dipendente.

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, i rapporti di lavoro e le prestazioni effettuate nei periodi di stage degli addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative, così come richiamate e regolamentate dallo stesso Contratto ai Titoli e agli Articoli di cui agli Istituti “Formazione Lavoro” e “Mercato del Lavoro “.

Il Contratto Collettivo di Lavoro si applica a tutte le attività Professionali, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche “ Aree “:

A) Area professionale Economico – Amministrativa

Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti, Esperti Contabili e Revisori Contabili.

Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

B) Area Professionale Giuridica

Avvocati, Notai.

Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

C) Area professionale Tecnica

Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari.

Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

D) Area professionale Medico – Sanitaria e Odontoiatrica

Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici;

Operatori Sanitari, abilitati all’esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici

Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

Le parti si danno atto che il presente Contratto, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi sottoscritti dalle stesse parti stipulanti il presente “ Testo Contrattuale Unitario “.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa e/o di secondo livello realizzata nel settore.

Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di ri Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme stipulate in base ai criteri da esso previsti.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 7

FINANZIAMENTO DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE

Al fine di assicurare operatività all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore ed agli Enti Bilaterali Regionali di Settore, ove costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti alla lettera O) del precedente articolo 5, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale di 4 Euro mensili per 12 mensilità, di cui 2 Euro a carico dei datori di lavoro e 2 Euro a carico dei lavoratori.

Il versamento è dovuto per tutte le tipologie di lavoratori subordinati ed avrà decorrenza dal mese di gennaio 2009, mentre l’effettiva costituzione dell’Ente dovrà essere effettuata con atto notarile entro il mese di ottobre 2008.

Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera.

In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione all’Ente con le modalità individuate dal regolamento dell’Ente stesso.

Il venti per cento del gettito globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale di Settore.

In tale quota è compreso il finanziamento della Commissione Paritetica Nazionale e quello del Gruppo per le Pari Opportunità. Verranno inoltre definite le modalità di ripartizione e di verifica dell’utilizzo delle somme a questi titoli versate.

Il restante ottanta per cento verrà ripartito – in ragione della provenienza del gettito – tra gli Enti Bilaterali Regionali di Settore quando costituiti, con gli scopi e le modalità sopra richiamate, ivi compreso il finanziamento di quanto previsto agli artt. 9, 10, 11 del presente ccnl.

Inserire dopo l’art. 7 la seguente dichiarazione congiunta:

Dichiarazione congiunta

Allo scopo di facilitare le operazioni per la riscossione del sopra richiamato finanziamento e fermo restando che la quota di 2 (due) Euro a carico dei lavoratori dovrà risultare come trattenuta in busta paga con la dicitura EBP il versamento delle suddetta quota contrattuale globale (4 Euro mensili) sarà effettuata tramite il Mod. F 24 utilizzando lo stesso codice di C.A.DI.PROF., ( ASSP ) la quale, con specifico accordo, svolgerà funzione di esattore per conto di EBP, versandone la quota parte ad esso spettante.

Pertanto la somma complessiva da versare per ogni dipendente (tramite Mod. F 24), per le rispettive adesioni alla CADIPROF ed all’Ente Bilaterale, sarà pari a 17 Euro mensili per 12 mensilità, di cui 13 Euro a favore della C.A.DI.PROF. e 4 Euro a favore dell’Ente Bilaterale Nazionale.

Modificare Articolo 12

FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI - CONTRIBUTI FINALIZZATI - PROCEDURE

Con riferimento al modello/sistema di relazioni sindacali così come definito nella prima parte del CCNL ed allo scopo di monitorare e assicurare l’operatività ed efficienza di gestione alle proprie strutture sindacali ai vari livelli impegnate al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le parti concordano sulla opportunità che la tematica del presente articolo sia oggetto di specifici incontri da effettuarsi nel corso di vigenza del presente CCNL. Tali incontri, allo scopo di valutare l’andamento economico/organizzativo degli strumenti paritetici/bilaterali ed il grado di sinergia tra gli stessi raggiunto; nonché al fine di addivenire alla definizione di norme e procedure che assumano veste d’istituto contrattuale.

Modificare il Titolo IV e gli articoli 13 e 14 come segue:

TITOLO IV

ATTIVITA’ SINDACALE

Premessa

Valutato quanto in materia disciplinavano i precedenti CCNL stipulati dalle OO.SS. dei Lavoratori con Consilp-Confprofessioni, con Confedertecnica e con Cipa;

Valutato quanto, per la stessa materia, è attualmente disciplinato dalle specifiche normative di Legge;

Constatato l’evolversi e la possibile conclusione del processo di riforma delle “Attività Intellettuali” e della conseguente riorganizzazione strutturale del “Settore”;

Considerato quanto convenuto tra le parti firmatarie il presente CCNL in tema di “Validità e Sfera di Applicazione Contrattuale”, in tema di “Relazioni Sindacali” e più in generale in tema di “Modello di Struttura Contrattuale”;

Constatato che il modello/struttura contrattuale ha prodotto anche una evoluzione informatica la cui gestione, da parte degli addetti al Settore, riscontra un significativo utilizzo/visitazione sia dei siti delle parti sociali che di quelli delle strutture paritetiche/bilaterali;

In coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare tale materia con le norme contenute nei successivi articoli del presente Titolo, che così come definite traggono origine dalla volontà delle parti di stabilire nuove e più funzionali “Relazioni Sindacali”.

Articolo 13

PERMESSI PER ATTIVITA’ SINDACALE

Ai lavoratori del Settore, per l’esercizio delle attività sindacali, sono concessi premessi retribuiti per un massimo di 8 (otto) ore pro - capite annue.

Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che per 6 (sei) ore le modalità del loro utilizzo saranno definite nel II° livello di contrattazione Regionale, per le rimanenti 2(due) ore queste saranno utilizzate per consentire la connessione con i siti delle parti sociali e/o con i siti delle strutture paritetiche/bilaterali , e/o per la consultazione del CCNL, con l’eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali.

Tale diritto dovrà essere esercitato entro il 31 dicembre di ciascun anno e previa autorizzazione del datore di lavoro.

Articolo 14

RAPPRESENTANZE SINDACALI – RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Ai fini della costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, (RSA) fatta salva l’applicabilità delle Legge 20/5/1970 n° 300, nelle strutture lavorative del Settore dove ne sussistano i requisiti dalla stessa legge previsti, le parti concordano che ove nelle strutture lavorative con i requisiti di cui sopra, venga avanzata richiesta di costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria, (RSU) si farà riferimento allo specifico regolamento che sarà definito nel corso di vigenza del presente CCNL.

Modificare l’articolo 19 come segue:

Articolo 19

ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE

Le parti, nel confermare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori e nel contempo contribuisca alla fidelizzazione ed alla stabilità di impiego degli addetti al Settore, hanno convenuto di istituire un apposito strumento bilaterale finalizzato a tali fini.

Al riguardo, le parti in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 7 del Verbale di accordo del 24 Ottobre 2001, in data 22 Luglio 2003 con Atto Notarile hanno costituito la “Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali” denominata “C.A. DI.PROF.”, il cui compito è quello di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, nonché di gestire quanto ad essa demandato e previsto dal suo Statuto e dal suo Regolamento.

Le parti si impegnano, entro la vigenza del presente CCNL e tramite una specifica Commissione Paritetica, a rivedere, ove necessario, lo Statuto della Cassa ed il suo Regolamento, anche per valutare l’ipotesi di attribuire a tale Ente la personalità giuridica.

Il finanziamento della “Cassa”, operativa dal 1 gennaio 2005, e le modalità di versamento delle quote mensili vengono aggiornate e ridefinite come indicato nei punti successivi.

a) Soggetti beneficiari della Assistenza Sanitaria Supplementare

Sono soggetti beneficiari delle prestazioni previste dal Piano Sanitario tutti gli addetti con le diverse forme di impiego previste nel presente CCNL.

Nota a verbale

Fermo restando che il presente ccnl non disciplina i rapporti tra le categorie professionali e le figure dei praticanti e delle collaborazioni coordinate e continuative , in via sperimentale e per la durata del presente contratto, i datori di lavoro inseriti nella sfera di applicazione hanno facoltà di iscrivere lavoratori con contratto di collaborazioni coordinate e continuative, anche di tipo a progetto, e praticanti alla CA.DI.PROF. con le stesse modalità e misure previste per la generalità degli altri lavoratori dipendenti fermo restando quanto eventualmente previsto in materia di praticantato dai singoli ordinamenti professionali.

Le parti si riservano nel prossimo rinnovo contrattuale di esaminare gli effetti sociali di tale sperimentazione al fine di dare carattere definitivo alla norma contrattuale in questione.

b ) Finanziamento della “Cassa”

Con decorrenza dalla data di stipula del presente CCNL le quote a carico dei datori di lavoro per l’iscrizione alla C.A.DI.PROF. sono fissate in:

· 13 Euro mensili per 12 mensilità per ogni soggetto beneficiario ;

· 24 Euro “Una Tantum” quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario.

Dette somme rientrano tra quelle previste dall’articolo 12 della Legge 153/1969 riformulato dal DLgs, 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali (TFR ecc..).

Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera.

In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa.

Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati.

Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario per i dipendenti degli Studi Professionali.

Per ogni soggetto beneficiario di cui alla lettera a) il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario sorgerà, comunque, decorsi tre mesi dalla data di iscrizione alla “Cassa”.

c) Modalità di versamento

Il versamento della quota Una Tantum di 24 euro, e Il versamento dei 13 Euro mensili dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel sito www.cadiprof.it .

Dichiarazione Congiunta

Le parti, allo scopo di operare nella massima trasparenza, dichiarano l’impegno a portare a conoscenza di tutti gli addetti al Settore le modalità di iscrizione alla “Cassa” ed il suo funzionamento (regolamento), il Piano Sanitario, le modalità di richiesta delle prestazioni e le condizioni per esercitare il diritto delle stesse.

Per tale impegno, le parti rendono noto che nel sito della “Cassa” www.cadiprof.it è già possibile trovare tutte le informazioni.

Modificare l’art. 20 come segue:

Articolo 20

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Premesso che PREVIPROF, iscritto all’albo della COVIP con il n° 159 in data 30 maggio 2007, è il Fondo di previdenza complementare del Settore, costituito dalle parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 20 dicembre 2006 e sua successiva integrazione con l’accordo del 6 febbraio 2007, destinato ai dipendenti degli Studi e delle attività professionali gestiti/e nelle diverse forme così come richiamate dallo stesso CCNL nella sua “Sfera di Applicazione”.

Ciò premesso, le parti convengono che il contributo da destinare al Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,25% a carico dei datori di lavoro e dello 0,25% a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencate:

· Dal 1° giugno 2008 il contributo - a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore iscritto al Fondo “PREVIPROF” sarà pari all’1, 55% comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR.

· La quota di iscrizione al Fondo viene confermata nella misura di 10 Euro per ogni dipendente di cui 8 (otto) Euro a carico dei datori di lavoro e Euro 2 (due) a carico dei lavoratori.

· Viene altresì confermato che ove l’iscritto al Fondo “PREVIPROF” sia anche iscritto alla Cassa “C.A.DI.PROF” e vi sia stata l’adesione a Fondo Professioni da parte del datore di lavoro tale intera quota di iscrizione sarà a carico “C.A.DI.PROF”.

· La contribuzione minima (0,25%) a carico dei lavoratori non è modificata.

· Si conferma che per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R) maturando dal momento dell’adesione al fondo.

· Viene confermato che tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, compresi gli apprendisti.

Dichiarazione a Verbale

Le parti, constatato che l’occupazione del Settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza Complementare, confermano l’impegno a ricercare, definire e praticare, a carico delle strutture paritetiche/bilaterali, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo PREVIPROF.

Modificare l’art. 84 come segue:

Articolo 84

ASSUNZIONE

1) L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.

2) L’assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente, oltre il riferimento specifico all’applicazione del presente contratto, le seguenti indicazioni:

a) La data di inizio del rapporto di lavoro;

b) L’orario di lavoro;

c) La durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

d) Il luogo di lavoro, in mancanza di un luogo fisso o predominante, l’indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;

e) La durata del periodo di prova;

f) L’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

g) L’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo di pagamento;

h) La durata delle ferie cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;

i) I termini di preavviso in caso di recesso;

j) L’informativa sulla Previdenza Complementare e alla Assistenza Sanitaria Supplementare di cui alla modulistica allegata al presente CCNL;

k) L’informativa sugli strumenti paritetici/bilaterali indicando i Siti di Cadiprof, Previprof, Fondoprofessioni e EBP.

3) Per l’assunzione sono richiesti i seguenti dati e documenti:

a) Certificato di nascita;

b) Certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato di corsi di addestramento frequentati;

c) Attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;

d) Certificato di servizio eventualmente prestato presso altri datori di lavoro;

e) Libretto di lavoro o analogo altro documento rilasciato in conformità delle normative derivanti dalla riforma del “Collocamento”;

f) Documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;

g) Numero Codice Fiscale;

h) Eventuali altri documenti e certificati, ivi compresi quelli previsti al successivo Titolo XXVIII (Anzianità Convenzionale);

i) Dichiarazione dell’eventuale destinazione del TFR ad una forma di previdenza complementare precedentemente avvenuta ed ancora in atto

4) Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.

Modificare l’art. 85 come segue:

Articolo 85

PERIODO DI PROVA

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

Qualifica Quadri e I Livello 180 gg giorni di calendario
II Livello 120 gg giorni di calendario
III Super e III Livello 12 90 gg giorni di lavoro effettivo
IV Super e IV Livello 75 gg giorni di lavoro effettivo
V Livello 45 gg giorni di lavoro effettivo

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso.

Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall’altra senza preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell’anzianità di servizio.

Modificare l’art. 105 come segue:

Articolo 105

MISSIONI E/O TRASFERTE

Il datore di lavoro ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dal comune della propria residenza. In tale caso al personale compete:

1) Il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio.

2) Il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del bagaglio.

3) Il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato e nell’interesse del datore di lavoro.

4) Una diaria di €. 15,00 giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino alle 24 ore e di €. 30,00 giornaliere per missioni eccedenti le 24 ore.

Per missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10% (dieci per cento).

Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.

Per missioni e/o trasferte di durata inferiore alle 8 ore compete il rimborso di cui al punto 3) del presente articolo.

Per tutte le missioni effettuate da dipendente con l’utilizzo del mezzo proprio, queste saranno considerate come spese di viaggio e il montante chilometrico utilizzato sarà liquidato sulla base dei valori economici previsti dalle tabelle ACI

Modifiche da introdurre all’art. 123

Articolo 123

ASTENSIONE DAL LAVORO E PERMESSI PER ASSISTENZA AL BAMBINO

Nella tabella

CONGEDO DI MATERNITA’ (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA)

Nella parte retribuzioni il riferimento è all’art. 120 anziché 141 del CCNL

Modificare l’art. 131 come segue:

ARTICOLO 131

Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio professionale, il lavoratore avrà diritto, a 8 (otto) scatti triennali.

La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1º gennaio 1978.

A decorrere dal 1° luglio 2004, gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nellA decorrere dal 1° luglio 2004, gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:

LIVELLI IMPORTI
Quadri 29,70
25,78
II° 22,57
III° Super 20,31
III° 17,22
IV° Super 15,68
IV° 13,90
11,88

Gli importi relativi agli scatti di anzianità come sopra riportati, non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

In occasione del nuovo scatto, l’importo degli scatti maturati successivamente alla data di entrata in vigore del presente CCNL, saranno ricalcolati in base ai valori indicati nella tabella suesposta.

Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto intervengano passaggi di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito per il numero degli scatti maturati in quel momento.

Per quanto riguarda la parte retributiva art. 137 i nuovi minimi tabellari sono :

Tabella retributiva unica Studi Professionali

Con aumento i vigore dall’ 01 maggio 2008

Tabella retributiva unica Studi Professionali Confedertecnica

Livelli
Minimo tabellare in vigore dall’ 1/07/2006
Aumento dall’ 1/05/2008
Minimo tabellare in vigore dall’ 1/05/2008
Elemento Nazionale Allineamento contrattuale (*) Minimo + elemento nazionale allineamento contrattuale dall’ 1/05/2008

Quadri (ex1S) Confedertecnica )
1.767,69 76,34 1.844,03

1 1.564,34 67,51 1.631,85 42,35 1.674,20
2 1.362,58 58,82 1.421,40 102,53 1.523,93
3s 1.263,93 54,51 1.318,44 110,40 1.428,84
3 1.252,82 53,78 1.306,60

4s 1.215,00 52,07 1.267,07

4 1.169,39 50,02 1.219,41

5 1.090,54 46,56 1.137,10

Nota a Verbale

Vista la decorrenza economica dall’01 maggio 2008 le parti stabiliscono che con la Busta Paga del mese di luglio 2008 verranno erogati gli arretrati delle mensilità precedenti (maggio, giugno e 14^) con l’assorbimento dell’eventuale ivc corrisposta fino a concorrenza della stessa.

Con aumento in vigore dall’ 01.10.2008

Tabella retributiva unica Studi Professionali Confedertecnica

Livelli
Minimo tabellare in vigore dall’ 1/05/2008
Aumento dall’ 1/10/2008
Minimo tabellare in vigore dall’ 1/10/2008
Elemento Nazionale Allineamento contrattuale (*)
Minimo + elemento nazionale allineamento contrattuale dall’ 1/05/2008

Quadri (ex 1S) Confedertecnica
1.844,03 45,80 1.889,83

1 1.631,85 40,51 1.672,36 42,35 1.714,71
2 1.421,40 35,29 1.456,69 102,53 1.559,16
3s 1.318,44 32,70 1,351,14 110,40 1.461,54
3 1.306,60 32,27 1.338,87

4s 1.267,07 31,24 1.298,32

4 1.219,41 30,01 1.249,42

5 1.137,10 27,93 1.165,03

Modificare l’art. 145 come segue

Articolo 145

TERMINI DI PREAVVISO

I termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, sono i seguenti

Livelli Giorni di preavviso

fino a 5 annioltre i 5 anni

di anzianità di anzianità

Quadri 90 120

I 90 120

II 60 90

III Super30 40

III 30 40

IV Super 20 30

IV 20 30

V 15 20

I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

Dichiarazione a Verbale

Le parti per quanto riguarda alcuni istituti contrattuali quali, Apprendistato, Contratto a Termine e quanto alto previsto dal D.L. 112 del 25.06.2008 in materia di Lavoro Subordinato, nonché la rivisitazione della classificazione del personale, tenuto conto della peculiarità della norma in oggetto dichiarano che non appena la stessa venga convertita in norma definitiva affronteranno gli argomenti posti in essa con apposito verbale d’accordo.

L’efficacia del presente Verbale di Accordo è subordinata alla ratifica e/o approvazione dei rispettivi Organismi decisionali.

Seguono firme