12/5/1995 ore: 2:00

PROPRIETARI DI FABBRICATI, CCNL 01/01/1995 - 31/12/1998 (testo ufficiale)

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PROPRIETA’ RISERVATA

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI

Il giorno 12 maggio 1995 in Roma

TRA


La Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (CONFEDILIZIA) rappresentata dal Presidente Avv. Corrado Sforza Fogliani e dal Segretario Generale Dott. Massimo Tortora nonchè dal Responsabile delle relazioni sindacali Geom. Adolfo Gardenghi e dalla Commissione Nazionale composta dal Coordinatore Dr. Renzo Gardella e dai Sigg.: Ing. Lelio Casale, Cav. Tiziano Casprini, Prof. Luigi De Lutio di Castelguidone, Dott. Dario Lupi, Sig. Salvatore Mancuso, Dott. Salvatore Patanè, Sig. Stefano Rossi, con la presenza della Dr.ssa Nunziata Di Benedetto dell’INAIL.
E

La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS-CGIL) rappresentata dal Segretario generale Aldo Amoretti, dal Segretario generale aggiunto Pietro Ruffolo e dai Segretari nazionali Renata Bagatin, Ivano Corraini, Gennaro Pannozzo e Luigi Piacenti;
dal responsabile del settore Lionello Giannini, affiancato da una delegazione delle maggiori strutture comprensoriali formate da Giovanni Angiulli, Franco Guerrieri, Giovanna Malgeri e Paola Pagani, nonchè da una delegazione di lavoratori composta da Maria Angeli, Emilio Cherubini, Michele Falino, Antonio Giovannini, Claudio Inghelmann, Maria Lupo, Antonio Mattiocco, Tommaso Ottomani, Francesco Raiele e Pietro Vernillo, e dai componenti il Comitato Direttivo nelle persone di Manlio Mazziotta, Marco Bertolotti, Antonio Paparatto, Cristina Ronco, Marisa Valenti, Giovanni Vaudano, Demerio Vazzana, Antonio Amoruso, Giovanni Baseotto, Domenico Campagnoli, Marco Cipriano, Nadia D’Amely, Beatrice Di Bari, Patrizia Ferrari, Renato Franchi, Adriana Freddi, Melissa Oliviero, Carla Pasquale, Santino Pizzamiglio, Bruno Rastelli, Marco Vicedomini, Mauro Dassio, Carmela Minniti, Giorgio Scarinci, Patrizia Vistori, Elsa Ruzza, Renato Zanieri, Marina Bergamin, Loredana De Checci, Giorgio Loro, Sandro Maccatrozzo, Vittorio Meneghini, Giusy Mouchon, Celeste Paolon, Diana Pelizza, Sandra Veneri, Roberto Cinelli, Ezio Medeot, Denise Trevisan, Dino Bonazza, Ramona Campari, Mauro Capacci, Dino Chieregatti, Silvano Conti, Gualtiero Francisconi, Gabriele Guglielmi, Mirella Losi, Patrizia Maestri, Gabriele Marchi, Marinella Meschieri, Anna Naldi, Daniela Pellacani, Franca Rosini, Walter Sgargi, Giulio Tiberio, Daniela Zini, Carlo Amato, Dalida Angelini, Fabio Giunti, Paolo Graziani, Roberto Mati, Silena Menchetti, Raffaello Nesi, Erminio Ontani, Stefania Palli, Marco Raiconi, Alessandra Salvato, Silvano Marani, Roberto Ghiselli, Roberta Massacesi, Claudio Bazzichetto, Orfeo Cecchini, Simona Cervellini, Antonella Chiusaroli, Luigi Corazzesi, Fabio De Rossi, Amedeo Fileri, Simona Iovinella, Giuseppe Mancini, Carla Mattiussi, Vincenzo Quaranta, Laura Ricci, Antonio Stancampiano, Luigi Castiglione, Domenico Troise, Alfonso Argeni, Giovanni Carpino, Antonio Coppola, Paola Di Celmo, Rosario Stornaiuolo, Maria Antonelli, Giuseppe Giuri, Giuseppe Scognamillo, Canio Cioffi, Michele Furci, Giovanna Pellegrino, Concetta Alario, Luisa Albanella, Cono Minnì, Sante Pellegrino, Antonio Triglia, Gianni Cotzia, Rosanna Facchin, con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) rappresentata dal Segretario confederale Walter Cerfeda.

La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (FISASCAT/CISL) rappresentata dal Segretario Generale Gianni Baratta, dai Segretari Generali Aggiunti: Antonio Michelagnoli, Maria Pantile e dai Segretari Nazionali: Luciana Cirillo, Mario Marchetti, Pierangelo Raineri; da Salvatore Falcone dell’Ufficio Sindacale unitamente ad una delegazione composta dai Sigg. : Piero Abrami, Attilio Albanello, Cecilia Andriolo, Luigi Carignani, Osvaldo Cecconi, Romano Celandroni, Antonio Cinosi, Bruno Cordiano, Erminia Cremasco, Franco Di Liberto, Jmma Egger, Giovanni Fabrizio, Patrizio Fattorini, Pietro Giordano, Agostino Grillo, Roberto Guidetti, Mario Lapia, Calogero Lauria, Guido Malvisi, Gilberto Mangone, Enrico Mazzetti, Amedeo Meniconi, Luigi Michelangeli, Biagio Montefusco, Ivano Morandi, Nicola Pacillo, Giorgio Pajaro, Marcello Pasquarella, Gianfranco Patrignani, Luigi Perego, Ferruccio Petri, Vincenzo Ramogida, Vincenzo Russo, Vincenzo Sacchetta, Francesco Sanfile, Rossana Santarello, Fausto Scandola, Santo Schiappecasse, Rinelda Segatto, Domenico Simone, Rolando Simi, Mario Testoni, Tonino Tiberi, Giancarlo Trotta, Antonio Ugolini, Alessandro Varriale, Vincenzo Vasciaveo, Laura Zerbin, con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Natale Forlani.

L’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL) rappresentata dal Segretario Generale Raffaele Vanni, dal Segretario Generale Aggiunto Salvatore Caronia, dai Segretari Nazionali Michele Malerba, Pier Luigi Paolini, Virgilio Scarpellini, Parmenio Stroppa, Antonio Zilli; dai membri del Comitato Esecutivo Nazionale Amari Sergio, Bettocchi Bruno, Callegaro Gianni, Canella Renzo, Chisin Grazia, De Simone Michele, La Torre Pietro, Parisi Giulio, Pezzetta Giannantonio, Paolo Poma, Sansoni Sandro, Vargiu Antonio, Visentini Luca; nonchè dal Coordinatore Nazionale Portieri Bruno Carli e da una delegazione composta da Luciano Biselli, Bruno Conforti, Antonio Di Luca, Angelo Grigoli, Enrico Ippoliti, Antonio Mazzotti, Vito Mele, Carmelo Nirta, Giulio Padovani, Gualtiero Pangrazi, Romolo Paolini, Mario Pipia, Andrea Sansone, Marco Vacca, Lucio Vece; e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario Confederale Bruno Bruni.

Visto

il CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, stipulato il 25 maggio 1992, e l’esito delle trattative per il relativo rinnovo
Si è stipulato

il presente CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, composto da: 1 premessa, 16 titoli, 96 articoli, 7 tabelle, 9 allegati, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.


Premessa

Con la stipula del presente Contratto, le Parti hanno inteso realizzare un nuovo sistema di relazioni sindacali, assumendo lo spirito e le finalità del Protocollo sulla Politica dei Redditi e dell’Occupazione, sugli Assetti contrattuali, sulle Politiche del Lavoro e sul Sostegno al Sistema produttivo del 23 luglio 1993.
In tale ambito sono stati definiti gli assetti e le modalità della contrattazione collettiva, ai vari livelli di rappresentatività.
Al fine di realizzare una sostanziale omogeneità di trattamento nei confronti dei lavoratori del settore, le Parti ritengono di preminente interesse l’assunzione di iniziative che abbiano lo scopo di favorire i lavoratori nell’adempimento dell’obbligo fiscale, attraverso la semplificazione delle relative procedure di dichiarazione e di pagamento delle imposte, nonchè nelle procedure per il conseguimento ed il rinnovo delle prescritte licenze per l’esercizio della mansione.
Le nuove previsioni contrattuali conseguono da un lato lo scopo di migliorare la qualità del servizio, rendendo quest’ultimo più in linea con le esigenze dell’utenza, dall’altro la finalità di elevare le condizioni di lavoro dei dipendenti, da realizzare anche mediante un corretto utilizzo degli strumenti previsti per la formazione professionale a tutti i livelli.
In tale ottica, risulta di rilevante importanza l’acquisizione di dati e notizie sulla evoluzione del settore, da realizzare attraverso appositi strumenti conoscitivi.
Per la concreta realizzazione di tali finalità, le Parti sono impegnate ad attivare tutti gli strumenti di gestione e di assistenza contrattuale allo scopo previsti e disciplinati nella presente regolamentazione.











TITOLO I - PARTE GENERALE


Art. 1 - VALIDITA’ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra CONFEDILIZIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro relativo ai dipendenti da proprietari di fabbricati e/o addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali, le cui qualifiche e profili professionali sono indicati al successivo art. 3.
Sono esclusi dall’applicazione del presente contratto tutti i lavoratori indicati al successivo art. 3, quando la loro prestazione ha carattere personale e domestico e cioè quando essi sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti o da affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati, nonchè quando sono addetti a stabili destinati prevalentemente a sedi di imprese, dalle quali essi lavoratori dipendono.


Art. 2 - INDEROGABILITA’ DAL CONTRATTO
Il presente C.C.N.L. sostituisce tutti i precedenti contratti. Le disposizioni del presente contratto si devono osservare malgrado ogni patto in contrario e derogano da usi e consuetudini eventualmente preesistenti, salvo il caso di contratti individuali, aziendali o di Enti morali o territoriali che nel loro insieme siano più favorevoli al lavoratore.

TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI E MANSIONI


Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
I lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono classificati come segue:
A) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi e, secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili ai quali essi sono addetti, fruendo di alloggio.
A1) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, senza alloggio.
B) Portieri che prestano la loro opera soltanto per la vigilanza e la custodia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, e, secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili ai quali essi sono addetti, con esclusione dei servizi di pulizia ma fruendo di alloggio.
B1) Portieri che prestano la loro opera soltanto per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, senza alloggio.
C) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano la loro opera negli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, per la pulizia dell’androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia. Ad essi possono essere affidati ulteriori servizi quali: accensione e spegnimento dell’impianto di illuminazione, apertura e chiusura del portone, distribuzione della posta ed altri servizi similari.
D) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano prevalentemente la loro opera nei complessi immobiliari ad uso di abitazione o ad altri usi, con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.
E) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano la loro opera nei complessi immobiliari ad uso di abitazione o ad altri usi, per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine, e/o spazi a verde (non inferiori a mq. 200), e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti (sempre che l’attività non richieda particolari capacità tecniche, specializzazioni o licenze), e/o sorveglianza e pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini.
F) Lavoratori che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
impiegati di concetto, anche tecnici, contabili di concetto, programmatori meccanografici, segretari di concetto.
G) Lavoratori che svolgono mansioni d’ordine, con adeguate conoscenze tecnico-pratiche, comunque acquisite, quali:
contabili d'ordine, operatori meccanografici, addetti di segreteria con mansioni d'ordine, addetti a servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso Enti, Istituti ed Uffici pubblici e/o privati.
Agli effetti delle lettere A) e B) del precedente comma, si intende per vigilanza l’effettivo servizio di sorveglianza che rientra nelle normali mansioni del portiere, da prestarsi secondo l'orario di cui al successivo articolo 25.
Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nelle allegate tabelle.
Il portiere di cui alle lettere A) e B), ferma restando la responsabilità della custodia prevista dalle norme contrattuali, ha la facoltà di assentarsi dalla portineria durante le ore di chiusura del portone.


Art. 4 - ALLOGGIO DEL PORTIERE - GUARDIOLA E SERVIZI IGIENICI
Ai portieri di cui alle lettere A) e B) del precedente art. 3 deve essere garantito l'alloggio gratuito che, esclusa la guardiola, dove essa esista come locale o spazio separato e distinto, dovrà essere composto di due ambienti, di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti, come sopra, quando all’atto dell’assunzione in servizio la famiglia del portiere risulti composta da almeno quattro persone conviventi, compreso il portiere.
Tranne il caso di pattuizioni scritte in senso contrario, il portiere ha diritto al godimento gratuito anche di quella parte dell’alloggio che risultasse eventualmente superiore al minimo dei vani come sopra stabilito.
Per i portieri di cui alle lettere A1) e B1) del precedente art. 3, lo stabile dove questi prestano servizio dovrà essere fornito di guardiola e di servizi igienici.
Qualora, in caso di provata difficoltà, non sia possibile assicurare ai portieri di cui alle lettere A1) e B1) l’uso dei servizi igienici nello stesso stabile presso il quale prestano la propria opera, ed in quanto la struttura dell’edificio non consenta la realizzazione di idonei servizi, le parti potranno trovare di comune accordo adeguata soluzione, ricorrendo eventualmente alla Commissione paritetica territoriale.


Art. 5 ­ Portiere adibito a più stabili
Il portiere può essere addetto eccezionalmente a due o più stabili di spettanza di uno o più datori di lavoro purché aventi un unico ingresso funzionante o più ingressi sorvegliabili da un unico posto di custodia. In tal caso il portiere ha diritto al trattamento economico che gli spetterebbe se si trattasse di un unico stabile.


Art. 6 ­ PORTIERE ADIBITO AD UNO STABILE CON PIù INGRESSI
Il portiere può prestare servizio in uno stabile con più ingressi, non comunicanti fra loro e non sorvegliabili da un unico posto, purché facente capo ad un'unica proprietà o ad un unico condominio, e per un numero massimo di sei ingressi. Diverse denominazioni, modalità e limiti potranno essere concordati a livello territoriale.
Nei casi contemplati nel presente articolo il portiere ha diritto all'intero trattamento normativo ed economico per l'intero stabile, nonché:
­ ad un compenso pari al 10% del salario minimo unico nazionale conglobato per il secondo ingresso;
­ ad un compenso pari al 5% del salario minimo unico nazionale conglobato per ogni ulteriore ingresso.
Eventuali condizioni di miglior favore, esistenti alla data del 31 agosto 1991, saranno mantenute in cifra fino a concorrenza.

Norma transitoria - Le parti convengono che eventuali situazioni di fatto difformi dalle fattispecie previste dalla norma degli artt. 5 e 6, esistenti alla data del 31 gennaio 1992, potranno essere mantenute “ad personam” e fino alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso verrà conservato il relativo trattamento normativo ed economico in essere.





Art. 7 ­ Compiti del portiere
Il portiere deve osservare il regolamento dello stabile, ove esista, prestare con scrupolo e zelo il proprio servizio e segnalare al proprietario dello stabile o all’amministratore eventuali infrazioni al regolamento da parte degli abitanti dell’edificio. Egli deve provvedere: all’accurata pulizia dell’androne, delle scale, dei cortili e degli spazi anche a verde, degli altri locali comuni accessori e delle cabine dell’acqua; alla distribuzione della corrispondenza ordinaria; alla sorveglianza dell’uso del telefono e dell’ascensore; alla sostituzione delle lampade elettriche; al funzionamento dell’impianto centrale di riscaldamento e dell’impianto di distribuzione dell'acqua calda, qualora di tali servizi egli sia incaricato e purché a ciò sia abilitato; nonché a tutte le altre prestazioni inerenti allo stabile secondo le consuetudini locali, che saranno regolate in sede territoriale.
Al portiere può essere affidato il servizio di esazione dei canoni di affitto e/o delle quote condominiali; in tal caso gli è dovuta l’indennità prevista dalle tabelle “A” e “B”, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
Il portiere è tenuto ad indossare la divisa che eventualmente il proprietario gli fornisca a proprie spese, e ad averne cura nell'uso.
Il portiere, inoltre, è tenuto a prestare la propria opera, secondo le istruzioni dategli dal proprietario, per l’applicazione delle norme che venissero emanate dalle competenti autorità riguardo al funzionamento degli ascensori.
Il portiere non è tenuto a dare gratuitamente altre prestazioni oltre a quelle attribuitegli in conformità del presente contratto.


Art. 8 ­ MATERIALI PER LE PULIZIE
Il datore di lavoro deve fornire al portiere gli strumenti e le materie di consumo occorrenti per le pulizie.


Art. 9 ­ RESPONSABILITA’ PER DANNI
Il portiere è responsabile dei danni dipendenti da sua colpa nell'esercizio delle proprie mansioni.


Art. 10 - ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI ALTRA ATTIVITA’
Il portiere non può esercitare altra attività lavorativa nello stabile.
Le situazioni diverse precostituite al 1° gennaio 1974 sono fatte salve per la durata del rapporto di lavoro ed in tal caso la retribuzione minima in denaro, di cui al successivo art. 64, può essere ridotta fino alla misura del 20%.


Art. 11 ­ Sostituto DEL PORTIERE
Il proprietario può assumere persona idonea a sostituire il portiere titolare per tutti o parte dei periodi di assenza di quest’ultimo dal servizio secondo le previsioni contrattuali.
Nella designazione della persona del sostituto il proprietario sentirà il portiere titolare.
L’eventuale mancata designazione del sostituto non può inficiare i diritti del portiere quali risultano dal presente C.C.N.L.
Il sostituto del portiere di cui alle lettere A) e B) dell’art. 3, se convivente con il titolare, avrà diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto, rapportato alla durata della sua prestazione lavorativa.
Se, invece, non è convivente con il suddetto portiere titolare, avrà diritto, oltre al trattamento economico di cui sopra, alla indennità sostitutiva dell'alloggio (lettera f) dell'art. 64), ed alle indennità sostitutive degli elementi retributivi di cui alle lettere g), h) dello stesso articolo, il tutto rapportato alla durata delle sue prestazioni (indennità sostitutive indicate alle tabelle “A” e “B”).
Il sostituto è tenuto all'osservanza di tutte le norme del presente C.C.N.L. che regolano il rapporto del portiere titolare.

Dichiarazione a verbale - Nei casi in cui la guardiola sia annessa all’appartamento di servizio del portiere, il proprietario è invitato a trovare idonee soluzioni per renderla autonoma.



TITOLO III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONTRATTI ATIPICI

Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro


Art. 12 - CONTRATTO DI ASSUNZIONE
L’assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
a) data di assunzione;
b) durata del periodo di prova;
c) qualifica del lavoratore;
d) retribuzione;
e) orario di lavoro, settimanale e giornaliero.


Art. 13 - DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE
Per essere assunto in servizio il lavoratore deve presentare, a richiesta del datore di lavoro, i seguenti documenti:
a) carta di identità o documento equipollente;
b) certificato di stato di famiglia e dichiarazione, rilasciata dallo stesso lavoratore, del numero dei familiari con lui conviventi;
c) certificato penale;
d) certificato medico;
e) libretto di lavoro;
f) per i portieri ed i sostituti, la prevista licenza comunale;
g) codice individuale INPS;
h) codice fiscale.


Art. 14 - PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto; in mancanza di questo, l’assunzione è considerata definitiva, a tempo indeterminato. Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti; solo nel rapporto di portierato, le parti debbono dare, entro il periodo di prova, un preavviso di giorni 10.
Qualora le parti convengano che durante il periodo di prova il portiere di cui alle lettere A) e B) dell’art. 3 non fruisca dell'alloggio, competerà allo stesso l'indennità sostitutiva di cui alle tabelle “A” e “B”.
Scaduto il periodo di prova senza che sia data disdetta, il lavoratore si intende assunto definitivamente ed il periodo di prova va computato a tutti gli effetti del presente contratto.
Il periodo di prova è il seguente:
- per i portieri, due mesi;
- per i lavoratori di cui alla lettera C) dell’art. 3, sei giornate di presenza indipendentemente dal numero delle ore prestate in ogni giornata;
- per i lavoratori di cui alla lettera D) dell’art. 3, giorni 20 di effettivo lavoro;
- per i lavoratori di cui alla lettera E) dell’art. 3, giorni 15 di effettivo lavoro;
­ per i lavoratori di cui alla lettera F) dell'art. 3, giorni 60 di effettivo lavoro;
- per i lavoratori di cui alla lettera G) dell'art. 3, giorni 30 di effettivo lavoro.


Art. 15 - COLLOCAMENTO
L’assunzione in servizio deve essere fatta secondo le norme vigenti in materia di collocamento per il personale di cui al presente contratto.
Le parti contraenti riconoscono l’illegittimità delle “buone entrate” anche se dissimulate da atti di apparente diverso contenuto.


Capo II - Apprendistato


Art. 16 ­ APPRENDISTATO
L'apprendistato è ammesso per le mansioni indicate alle lettere F) e G) dell'art. 3. Possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20; nei confronti di coloro che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.62, n. 1859 il limite inferiore può essere portato a 14 anni, purché i giovani vengano adibiti a lavori considerati leggeri a norma di Legge. Si applicano la Legge 19.1.55, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni in materia di apprendistato, nonché la Legge 17.10.67, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.


Art. 17 ­ PROPORZIONE NUMERICA
Il numero di apprendisti non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, con mansioni di cui alle lettere F) e G) dell'art.3.
E’ comunque consentita l'assunzione di un apprendista anche in deroga a quanto previsto al precedente comma, purché vi sia almeno un lavoratore con mansioni lettera F) o G) dell'art. 3, oppure la prestazione lavorativa diretta del proprietario o persona da esso delegata.


Art. 18 - PERIODO DI PROVA
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in giorni 30 di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.


Art. 19 - DURATA DELL’APPRENDISTATO
La durata massima del periodo di apprendistato è la seguente:
- lavoratori lett. F): anni 3 di servizio;
- lavoratori lett. G): anni 2 di servizio.
Non è considerato servizio, agli effetti di cui sopra, il servizio militare di leva e tutte le assenze dal servizio di durata superiore a 30 giorni, ancorchè per una delle cause previste dall'art. 2110 C.C.







Art. 20 - RETRIBUZIONE DELL’APPRENDISTA
La retribuzione dell'apprendista è la seguente:
- primo 1/3 del periodo: 70% dello stipendio base ed indennità di contingenza spettante al lavoratore qualificato;
- secondo 1/3 del periodo: 80% id. ;
- ultimo 1/3 del periodo: 90% id. .
In caso di malattia competeranno all'apprendista le stesse indennità previste all’art. 54, ragguagliate con le percentuali di cui sopra.


Art. 21 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto in materia di apprendistato, si applicano le altre norme del presente contratto riferite ai lavoratori lettere F) e G) dell'art. 3, in quanto compatibili.


Capo III - Contratti di formazione e lavoro


Art. 22 ­ CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Possono essere stipulati, ai sensi della Legge 19.7.94, n. 451, contratti di formazione e lavoro tendenti:
CFL di tipo a.1): all'acquisizione di professionalità intermedie (lett. D - E - G), con durata di 18 mesi;
CFL di tipo a.2): all'acquisizione di professionalità elevate (lett. F), con durata di 24 mesi;
CFL di tipo b): all'inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto operativo ed organizzativo dell’ambiente di lavoro, con durata di 12 mesi.

L'inquadramento all'atto dell'assunzione sarà lo stesso di quello previsto al termine del contratto. La retribuzione iniziale, applicabile per tutta la durata del contratto, sarà la stessa prevista per la mansione indicata alla rispettiva lettera dell'art. 3, ridotta del 10%, per la prima metà del periodo, e del 5% per la seconda metà.


Capo IV - Contratti a termine


Art. 23 ­ CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
A norma dell'art. 23 della Legge 28.2.87, n. 56, le parti convengono sulle seguenti ulteriori ipotesi di apposizione di un termine al contratto di lavoro:
1) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
2) aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1 lett. b, della Legge 18.4.62, n. 230.
I contratti a termine di cui sopra sono prorogabili, nel rispetto delle norme di cui alla Legge 230/62.


Capo V - Esclusione dalle quote di riserva


Art. 24 ­ ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA
Ai sensi dell'art. 25 ­ 2° comma ­ della Legge 223/91, non sono computabili, ai fini della riserva di legge, le assunzioni dei seguenti lavoratori:
­ portieri lettere A), A1), B), B1) dell'art. 3, in relazione alla fiduciarietà delle mansioni di sorveglianza e custodia;
­ impiegati di concetto lettera F.







TITOLO IV - ORARI - LAVORO NOTTURNO, STRAORDINARIO E FESTIVO


Capo I - Portieri lettere A) e B)


Art. 25 ­ ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL PORTONE
L'orario durante il quale, normalmente, deve restare aperto il portone è di 11 ore giornaliere nei giorni non festivi.
L'orario di cui sopra è ridotto di 6 ore settimanali, dal 1 gennaio 1993.
La suddetta riduzione sarà raggruppata in una mezza giornata, la cui collocazione settimanale sarà stabilita dagli accordi integrativi territoriali di cui al successivo art. 86.
In deroga a quanto previsto dai sopra citati accordi potrà essere concordata, fra datore di lavoro e lavoratore, una diversa collocazione della mezza giornata di riduzione dell'orario settimanale; di tale intesa dovrà essere data comunicazione scritta alla Commissione paritetica territoriale, così come previsto all’art. 91.
La distribuzione giornaliera dell'orario di apertura e chiusura dei portoni, compreso fra le ore 7 e le ore 21, verrà stabilita dagli accordi integrativi territoriali di cui al successivo art. 86. L'orario di apertura e chiusura dei portoni potrà essere frazionato in non più di due periodi, separati da un intervallo non superiore a due ore.
Se il portiere presta servizio nella domenica, fatto salvo il diritto al riposo settimanale, e/o nelle festività indicate al successivo art. 40, in tali giorni l'orario di apertura del portone è di 7 ore e non può protrarsi oltre le ore 14.


Art. 26 ­ LAVORO ORDINARIO NOTTURNO ­ LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO
Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%.
Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario.


Art. 27 ­ ORARIO PER LA CONDUZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Non sono considerate lavoro straordinario le ore per la conduzione della caldaia dell’impianto centrale di riscaldamento e di erogazione dell’acqua calda.
Tale prestazione potrà essere richiesta in una fascia oraria di 15 ore giornaliere con decorrenza non prima delle ore 6 e termine non oltre le ore 22.
In detta fascia dovrà essere compreso il nastro orario di cui all’art. 25.


Capo II - Portieri lettere A/1) e B/1)


Art. 28 ­ ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE
L'orario di lavoro settimanale per i portieri di cui alle lettere A/1) e B/1) dell'art. 3 è di 48 ore settimanali, distribuito su un arco di 6 giornate.
Una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero di lavoro potrà essere concordata a livello locale in relazione a particolari specificità, così come previsto dalla lettera f) dell'art. 86, fermo restando che la maggiorazione per lo straordinario, nella misura prevista al primo comma dell'art. 30, sarà applicata per le prestazioni eccedenti la nona ora giornaliera.


Art. 29 ­ ORARIO GIORNALIERO
L'orario giornaliero di lavoro dei portieri di cui alle lettere A/1) e B/1) dell’art. 3 sarà continuativo, con un intervallo di un'ora, tra le ore 7 e le ore 21, fatti salvi i casi di turnazione, e verrà concordemente stabilito tra le parti.
Peraltro le parti interessate potranno definire una durata dell'intervallo minore o maggiore, che dovrà essere ratificata dalla Commissione paritetica territoriale, di cui all'art. 91, o in subordine dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
Tale ratifica dovrà intervenire entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata anche da una sola delle parti.


Art. 30 ­ LAVORO ORDINARIO NOTTURNO ­ LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO
Per l’orario settimanale distribuito su 6 giornate, il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 15%, se trattasi della nona ora giornaliera e del 20% dalla decima ora giornaliera compresa in poi.
Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario.


Capo III - Portieri lettere A/1) e B/1) (Lavoratori a tempo parziale)


Art. 31 ­ RAPPORTI A TEMPO PARZIALE
Le parti, ritenendo che l'evoluzione del settore e le nuove esigenze organizzative e di servizio che si sono determinate, reclamino un adeguamento del rapporto di lavoro, convengono che possano essere instaurati nuovi rapporti con un orario inferiore alle 48 ore e con un minimo di 30 ore settimanali.




Art. 32 ­ CONTRATTO DI ASSUNZIONE - NORME DI RINVIO
Fermo restando che l'orario settimanale di lavoro relativo ai rapporti di cui all’articolo precedente dovrà risultare da atto scritto al momento dell’assunzione, gli stessi saranno regolati, oltre che dalle specifiche normative già previste dal presente C.C.N.L., anche dalla Legge 19.12.1984, n. 863 e successive modificazioni.


Art. 33 ­ LAVORO SUPPLEMENTARE, NOTTURNO E FESTIVO
Ai sensi dell'art. 5 ­ 4° comma ­ della Legge 863/84, il lavoro supplementare, intendendosi per tale quello effettuato oltre l'orario risultante dalla lettera di assunzione, è consentito, quando vi sia accordo fra datore di lavoro e lavoratore, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative :
- necessità di manutenzione ordinaria e/o straordinaria agli impianti, che non possa essere eseguita nel corso del normale orario di lavoro;
- altre similari necessità connesse con le funzioni di sorveglianza e/o di custodia del portiere.
Il relativo compenso sarà costituito dalla normale paga oraria maggiorata del:
- 10% per lavoro supplementare fino alla 9° ora giornaliera esclusa;
- 15% per lavoro supplementare, per la 9° ora giornaliera;
- 20% per lavoro supplementare, oltre la 9° ora giornaliera;
- 30% per lavoro notturno;
- 40% per lavoro domenicale o festivo.
Si intende per lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6.


Art. 34 - DETERMINAZIONE DELLA PAGA ORARIA
Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno, per il divisore orario previsto al 2° comma dell’art. 69.


Capo IV - Lavoratori lettere C), D), ed E)


Art. 35 ­ ORARIO DI LAVORO
Fermo restando che la retribuzione di cui all'art. 67 è stabilita in misura oraria, la durata del lavoro effettivo per i lavoratori di cui alle lettere C), D), E), non può superare le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali e deve risultare da atto scritto.
In ogni caso le ore di lavoro prestate oltre il normale orario giornaliero, quale risulta dall’atto scritto di assunzione, saranno considerate straordinarie.


Art. 36 ­ LAVORO ORDINARIO NOTTURNO ­ LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO
Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%.
Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario.


Capo V - Lavoratori lettere F) e G)


Art. 37 ­ ORARIO DI LAVORO
La durata normale dell'orario di lavoro effettivo dei lavoratori di cui alle lettere F) e G) dell’art. 3 è fissata in 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate; in quest'ultimo caso in una delle 6 giornate l'orario dovrà essere limitato al solo turno antimeridiano, di norma collocato al sabato.



Art. 38 - LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%.
Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
Il lavoro notturno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario.
Si intende come notturno il lavoro prestato fra le ore 22 e le ore 6.
La quota oraria della retribuzione si ottiene con il divisore 173, secondo le previsioni del successivo art. 69, 3° comma; quella mensile, con il coefficiente 26.


Art. 39 - LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dalla Legge 863/1984. Potranno essere instaurati rapporti a tempo parziale, di norma entro una fascia da 12 a 30 ore settimanali di lavoro.
Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore orario previsto all'art. 38 ­ ultimo comma.

TITOLO V - FESTIVITÀ - FERIE - RIPOSO SETTIMANALE - PERMESSI - CONGEDI


Capo I - Festività


Art. 40 ­ FESTIVITA’
Ai lavoratori considerati nel presente C.C.N.L. che prestino la loro opera nella giornata di domenica, del Santo Patrono, nelle festività nazionali ed in quelle infrasettimanali, si applicano le disposizioni delle seguenti Leggi: 27 maggio 1949, n. 260; 31 marzo 1954, n. 90; 16 aprile 1954, n. 111; 16 maggio 1956, n. 526; 5 marzo 1977, n. 54; D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, nonché l'Accordo 30 giugno 1988 per i giorni non più festivi (vedi i relativi testi in calce al CCNL).
Quando la ricorrenza del Santo Patrono coincide con un'altra festività nazionale o infrasettimanale, essa verrà spostata in un altro giorno.
In caso di coincidenza di alcuna delle festività nazionali, infrasettimanali o del Santo Patrono con il giorno di riposo settimanale o con la domenica, al dipendente retribuito con paga fissa mensile (non oraria) verrà corrisposto un compenso pari a 1/26 della normale retribuzione mensile di cui all'art. 69.
Analoga corresponsione spetterà, nei confronti del personale a paga oraria, in caso di coincidenza del S. Patrono con il giorno di riposo settimanale.

Nota a verbale - Le parti si danno atto che il pagamento della festività nazionale o infrasettimanale, coincidente con il giorno di riposo, per i lavoratori retribuiti non in misura fissa ma in base alle ore lavorate (lett. C), D), E) dell’art. 3), è già previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.
Agli effetti di quanto previsto nella presente nota a verbale, il giorno di riposo settimanale, anche se non coincidente con la domenica, è considerato festivo.


Art. 41 ­ DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER LAVORO FESTIVO
Per il portiere ed il sostituto del portiere il calcolo della retribuzione per il lavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali dovrà essere effettuato computando solo la normale paga oraria di cui al successivo art. 69.







Capo II - Ferie


Art. 42 - PERIODO DI FERIE
Per tutti i lavoratori, escluso il caso disciplinato al comma seguente, il periodo annuale di ferie è stabilito in 26 giorni lavorativi (escluse le sole domeniche e le festività nazionali, infrasettimanali e del Santo Patrono).
Per i lavoratori di cui alle lettere C), D), E) dell’art. 3 che non prestano attività in tutti i giorni della settimana, il periodo annuale di ferie è stabilito in 30 giorni di calendario.
Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione corrispondente a quella che percepirebbe se prestasse servizio.
In caso di licenziamento, quale ne sia il motivo, o di dimissioni, spetta al lavoratore un compenso pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per l’intero periodo feriale. Se il licenziamento o le dimissioni hanno luogo durante l’anno, il compenso sarà pari a tanti 12/mi di detta retribuzione quanti sono i mesi precedenti al licenziamento.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.


Art. 43 ­ IRRINUNCIABILITA’ DELLE FERIE
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.


Art. 44 - SCELTA DEL PERIODO
Premesso che il lavoratore può esercitare l'opzione di cui al successivo art. 45, le ferie annuali devono essere concesse entro il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; la relativa collocazione è decisa dal datore di lavoro, sentito il lavoratore, e comunicata allo stesso, per iscritto, almeno tre mesi prima della loro fruizione.
La comunicazione di cui sopra non potrà aver luogo prima del 1 gennaio di ogni anno.

Art. 45 - SCELTA DEL PERIODO : FACOLTA’ DEL LAVORATORE
In alternativa al meccanismo di scelta del periodo di ferie indicato al precedente art. 44, il lavoratore ha facoltà di decidere la collocazione temporale di metà del periodo feriale tra il 16 settembre ed il 15 giugno dell'anno successivo, escludendo comunque il periodo dal 20 dicembre al 10 gennaio.
La collocazione della restante metà del periodo feriale verrà decisa dal datore di lavoro entro il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L'eventuale opzione del meccanismo di scelta previsto dal presente articolo, dovrà essere comunicata dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale verranno fruite le ferie.

Dichiarazione a verbale - I proprietari sono invitati a consentire il godimento delle ferie, compatibilmente con le esigenze organizzative, anche nei periodi più confacenti al lavoratore.
Restano in ogni caso salve le condizioni di miglior favore, già in atto, sia collettive aziendali che individuali, fino alla cessazione del rapporto di lavoro.


Capo III - Riposo settimanale


Art. 46 ­ RIPOSO SETTIMANALE
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale in una giornata possibilmente coincidente con la domenica.
Il giorno di riposo settimanale è stabilito e comunicato per iscritto dal proprietario dello stabile, sentito il lavoratore.




Capo IV - Permessi e congedi


Art. 47 - PERMESSI RETRIBUITI
A partire dal 1 gennaio 1995, gruppi di 4 ore, o giornate intere di permessi individuali retribuiti saranno fruiti dai portieri.
I permessi verranno fruiti compatibilmente con comprovate esigenze di servizio e dovranno essere richiesti al datore di lavoro con almeno 24 ore di anticipo, salvo casi di forza maggiore.
I permessi matureranno in ragione di 80 ore annue; nell'anno di inizio o termine del rapporto di lavoro matureranno in ragione del servizio prestato nell'anno stesso.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione oraria, determinata secondo le previsioni del 1° e 2° comma dell’art. 69. Con l'accordo delle parti, é ammesso il cumulo dei permessi non fruiti nell'anno con quelli dell'anno successivo.
In caso di rapporto a tempo parziale, di cui all'art. 31, i permessi di cui sopra matureranno proporzionalmente al minor orario pattuito.

Chiarimento a verbale - Le parti si danno atto che in caso di riduzione dell'orario di lavoro eventualmente disposta da futuri rinnovi contrattuali, saranno soggette ad automatico riassorbimento, fino a concorrenza, n. 20 ore.


Art. 48 - PERMESSI PER LUTTO
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un permesso straordinario retribuito non superiore a tre giorni per grave lutto familiare (morte di parenti entro il secondo grado o di affini entro il primo grado).


Art. 49 ­ PERMESSI ELETTORALI
Per i permessi dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali si fa riferimento alle norme di legge vigenti.




Art. 50 - CONGEDO MATRIMONIALE
Ai lavoratori che contraggono matrimonio compete un congedo retribuito di giorni 15.


Art. 51 ­ CHIAMATA DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI
Per quanto riguarda la chiamata di leva ed il richiamo alle armi valgono le norme di legge in materia.
Anche nel caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di durata del richiamo stesso.
Il lavoratore che non riprenda servizio entro 30 giorni dal congedo è considerato dimissionario.

TITOLO VI - TRATTAMENTO DI MALATTIA


Art. 52 ­ DEFINIZIONE DI MALATTIA
Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa.
Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l’obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l’effettuazione di cure elio-balneo-termali.


Art. 53 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI E CONSERVAZIONE DEL POSTO
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della malattia al proprio datore di lavoro, al quale deve trasmettere - entro due giorni dal verificarsi della malattia - il certificato medico da cui risulti la diagnosi, la prognosi nonchè l’eventuale possibilità, dal punto di vista sanitario, che il lavoratore si allontani dal proprio domicilio.
In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell’osservanza dei tempi e modalità di cui sopra, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione nonché, appena possibile, la cartella clinica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuto comunicazione, da medici di enti pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, dalle ore 10:00 alle ore12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00 di ciascun giorno anche se domenicale o festivo.
Il lavoratore che, per visite, prestazioni, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo, non possa osservare tali fasce orarie, dovrà preventivamente comunicarlo al datore di lavoro e comprovarlo.
Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto di percepire l’indennità di malattia di cui al successivo art. 54 ed è passibile di sanzioni disciplinari.
Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni nell’arco di un anno solare, per tale intendendosi il periodo di 365 giorni antecedenti ogni singolo giorno di malattia considerato ai fini del computo dell’istituto in questione.
Durante il periodo di malattia il lavoratore di cui alle lettere A) e B) dell’art. 3 manterrà il godimento dei beni di cui alle lettere f), g) ed h) dell'art. 64.


Art. 54 - INDENNITA’ ECONOMICHE
Durante il periodo di malattia il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore interessato una indennità giornaliera (con esclusione della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure:
- dal 4° al 20° giorno compresi: L. 25.000 giornaliere;
- dal 21° giorno compreso: L. 30.000 giornaliere.
Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte, sulla base dell’effettivo orario settimanale prestato.
Le indennità di cui sopra verranno elevate dal 1 gennaio 1997, rispettivamente, a L. 40.000 e 45.000 giornaliere.


Tali indennità verranno corrisposte entro i seguenti limiti:
a) malattie che non comportino il ricovero ospedaliero, per un massimo di 120 giorni nell’arco di un anno;
b) malattie che comportino il ricovero ospedaliero, per un massimo di 180 giorni nell’arco di un anno. Il limite di 180 giorni non potrà comunque essere superato anche in caso di concorso di malattie, sia che queste comportino sia che non comportino il ricovero ospedaliero.
La corresponsione dell’indennità giornaliera di malattia come sopra determinata dovrà essere effettuata al lavoratore con le normali scadenze mensili di pagamento della retribuzione.
Per i lavoratori di nuova assunzione, il diritto alla corresponsione dell’indennità giornaliera prevista dal presente articolo decorre dal 1° giorno successivo al terzo mese dall’assunzione.
La normativa di cui sopra si applica anche al sostituto del portiere assunto ai sensi dell'art. 11 del presente C.C.N.L., ma limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto.
Non è dovuta al lavoratore l'indennità prevista dal presente articolo, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi:
- applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resa necessaria da infortuni);
- infortuni ed intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti;
- malattie mentali;
- uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce ed accesso ai ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sports aerei in genere;
- partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- guida e uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare (e relative prove), salvo che si tratti di regolarità pura;
- guerra ed insurrezioni;
- tumulti popolari cui il lavoratore abbia preso parte attiva;
- dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal lavoratore.
Le indennità erogate ai lavoratori secondo quanto previsto dal presente articolo, saranno rimesse, con richiesta secondo le procedure previste dal Regolamento di cui al successivo art. 88, ai datori di lavoro in regola con le norme contenute nel detto Regolamento e con i pagamenti indicati all’art. 92 del C.C.N.L.


Art. 55 - CAMPO DI APPLICAZIONE
La normativa in materia di indennità di malattia contemplata dal precedente art. 54 non si applica ai lavoratori di cui alle lettere C), D), E) dell'art. 3 del presente CCNL, in quanto essi già fruiscono dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto competente per legge.

Nota a verbale - La normativa in materia di malattia, di cui all’art. 54, si applica ai lavoratori di cui alle lettere F) e G) dell'art. 3, in quanto l'indennità economica di malattia a carico dell'Istituto competente per legge non spetta ai lavoratori con qualifica di impiegato, dipendente da proprietari di fabbricati.


Art. 56 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già esistenti.


TITOLO VII - TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI


Art. 57 ­ ISCRIZIONE ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI
I lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all'INPS e all'INAIL.



Art. 58 ­ GRAVIDANZA E PUERPERIO
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia, allegate al presente C.C.N.L.


Art. 59 - INFORTUNIO SUL LAVORO
Per il trattamento in caso di infortunio sul lavoro si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 (Testo Unico Infortuni).

TITOLO VIII - TRATTAMENTO ECONOMICO


Capo I - Retribuzioni ed indennità


Art. 60 - SALARIO
Il salario unico minimo nazionale di cui alla lettera a) dei successivi artt. 64 e 65 è indicato nelle tabelle “A” e ”B” allegate al presente contratto.
Il salario minimo di cui sopra si riferisce ad edifici della consistenza fino a 50 vani catastali, una scala e, per i portieri di cui alle lettere A) ed A/1) dell'art. 3, è comprensivo anche del servizio di pulizia dei primi cinque piani.
Per i locali di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (vedi il relativo stralcio della legge catastale in calce al CCNL), l'unità di misura vano è ragguagliata a mq. 50, mentre per i locali accessori di cui all'art. 50 del predetto decreto, la misura vano è ragguagliata a mq. 75.
Le dipendenze previste dall'art. 51 del decreto citato non debbono essere considerate ai fini del computo dei vani.
La consistenza degli edifici è ragguagliata ai vani catastali effettivamente serviti dal portiere, escluso l'alloggio di quest'ultimo.


Art. 61 - INDENNITA’
Per ogni altra prestazione eccedente i limiti indicati al precedente art. 60 nonchè riferita alle mansioni tipiche del portiere, così come indicate al precedente art. 7, competono al portiere le indennità nelle misure previste ed indicate alle allegate tabelle “A” e “B”.


Art. 62 ­ TERZO ELEMENTO
Ove esistente, continuerà ad essere corrisposto al portiere il terzo elemento di cui ai successivi artt. 64 e 65 , ridotto di L. 10.000 complessive del suo importo originario, fino a concorrenza.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, la corresponsione di cui sopra va intesa come riferita ”ad personam” e fino alla cessazione del rapporto di lavoro.


Art. 63 - SCALA MOBILE
Le parti si danno atto che ai lavoratori ai quali si applica il presente contratto, è dovuta dal 1° febbraio 1977 l'indennità di scala mobile istituita dalla legge 4 febbraio 1958, n. 23, così come modificata dall'accordo di unificazione del punto di contingenza del 23 settembre 1975, dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38 e dai successivi accordi in materia.
Le parti si danno altresì atto che dal 1.11.1991 l'indennità di scala mobile viene corrisposta nelle misure fisse indicate alle tabelle ”A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, allegate al presente CCNL, comprensive anche del conglobamento dell'E.D.R. di cui all'accordo 12.3.93 di recepimento dell'accordo interconfederale del 31.7.92, conglobamento che ha decorrenza dal 1 gennaio 1995.


Art. 64 ­ RETRIBUZIONE PORTIERI LETTERE A) e B)
La retribuzione dovuta ai portieri di cui alle lettere A) e B) dell’art. 3 comprende:
a) il salario mensile di cui all'art. 60;
b) la scala mobile di cui all'art. 63;
c) l'eventuale terzo elemento di cui all'art. 62;
d) eventuali indennità a carattere continuativo;
e) gli scatti di anzianità di cui all'art. 70;
f) l'alloggio gratuito che deve trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 4 del presente contratto o l'indennità sostitutiva nei casi previsti;
g) l'energia elettrica nella misura di 20 KWH mensili e l'acqua nell'alloggio nella misura di 120 mc annui;
h) il riscaldamento dell'alloggio, in quanto nello stabile già esista o venga installato un impianto centrale.
Nel caso in cui, pure esistendo o venendo installato nello stabile l'impianto centrale, l'alloggio del portiere sia sfornito del riscaldamento, verrà corrisposta l'indennità sostitutiva prevista dalle allegate tabelle ”A” o ”B”; detta indennità deve essere impiegata effettivamente per il riscaldamento.
Qualora nello stabile venga trasformato l'impianto di riscaldamento da centralizzato ad autonomo, o esista detto impianto, al portiere è dovuto il rimborso di una somma calcolata sulla base della cubatura dell'alloggio del portiere stesso, del periodo e delle ore di accensione previste dalla normativa nazionale per la località ove è situato lo stabile.
Il portiere provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto autonomo di riscaldamento del proprio alloggio, che rimane a suo carico, mentre quella straordinaria resta a carico del datore di lavoro.
Per determinare la retribuzione giornaliera ai vari effetti contrattuali, si utilizzerà il coefficiente 26.


Art. 65 ­ RETRIBUZIONE PORTIERI LETTERE A/1) e B/1)
La retribuzione dovuta ai portieri di cui alle lettere A1) e B1) dell’art. 3 comprende:
a) il salario mensile di cui all’art. 60;
b) la scala mobile di cui all'art. 63;
c) l'eventuale terzo elemento di cui all'art. 62;
d) eventuali indennità a carattere continuativo;
e) gli scatti di anzianità di cui all'art. 70.
La retribuzione di cui sopra si riferisce al portiere che presta la sua attività per 48 ore settimanali.
Per determinare la retribuzione giornaliera ai vari effetti contrattuali, si utilizzerà il coefficiente 26.

Art. 66 - RETRIBUZIONE PORTIERI LETTERE A/1) e B/1) (LAVORATORI A TEMPO PARZIALE)
Per orari inferiori alle 48 ore settimanali, la retribuzione di cui al precedente art. 65 sarà proporzionalmente ridotta, utilizzando il coefficiente 208, fatta eccezione per le seguenti indennità relative a prestazioni effettive, che verranno invece corrisposte per intero:
- pulizia scale;
- pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o spazi pilotys;
- pulizia e innaffiamento spazi a verde;
- servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse);
- conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione;
- conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione;
- conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione.


Art. 67 - RETRIBUZIONE LAVORATORI LETTERE C), D), E), F) e G)
Ai lavoratori di cui alle lettere C), D), E), F), G) dell’art. 3 è dovuta la seguente retribuzione:
a) paga oraria unica minima nazionale, di cui alle tabelle ”C”, “D”, “E”, ovvero stipendio mensile unico minimo nazionale, di cui alle tabelle “F” e “G”, tutte allegate al presente CCNL;
b) la scala mobile di cui all'art. 63;
c) eventuali indennità a carattere continuativo;
d) gli scatti di anzianità di cui all'art. 71.


Art. 68 - INDENNITA’ PER ULTERIORI SERVIZI LAVORATORI LETT. C)
Ai lavoratori di cui alla lettera C) dell’art. 3 sono altresì dovute le indennità giornaliere, di cui alla allegata tabella ”C”, per le seguenti prestazioni, se richieste dai datori di lavoro: accensione e spegnimento dell’impianto di illuminazione, apertura e chiusura del portone, distribuzione della posta.
Art. 69 ­ DETERMINAZIONE DELLA NORMALE PAGA ORARIA
Per il portiere di cui alle lettere A) e B) dell'art. 3 e relativo sostituto, ai fini della determinazione della normale paga oraria si prendono in considerazione soltanto gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 64, con il coefficente 260.
Per il portiere di cui alle lettere A/1) e B/1) dell'art. 3, ai fini della determinazione della normale paga oraria si prendono in considerazione tutti gli elementi di cui all’art. 65, con il coefficiente 208.
Per i lavoratori di cui alle lettere C), D), E), F), G) dell'art. 3 la normale paga per il calcolo di tutti gli istituti contrattuali è costituita da tutti gli elementi di cui all'art. 67.


Capo II - Scatti di anzianità


Art. 70 ­ PORTIERI LETTERE A), A/1), B) e B/1)
A decorrere dal 1° settembre 1991 il valore degli scatti di anzianità per i portieri delle lettere A), A/1), B), B/1) dell’art. 3 viene trasformato in cifra fissa in ragione di L. 15.000 per ciascuno scatto, salvo condizioni di miglior favore.
Gli scatti restano determinati nel numero di 8, con periodicità triennale, ferma restando la data del 1° luglio 1961, di cui all’accordo aggiuntivo 26 luglio 1963, per l’applicazione degli scatti, nulla importando l’anzianità pregressa.
Ogni lavoratore, alla maturazione del proprio scatto nel periodo successivo al 1° settembre 1991, avrà diritto ad un importo di L. 15.000 e alla rivalutazione degli scatti precedentemente maturati a far data dal 1° gennaio 1974, senza liquidazione di arretrati.
Qualora alla data del 31 gennaio 1992 il lavoratore avesse maturato tutti gli otto scatti, resta inteso che lo stesso avrà diritto alla rivalutazione degli scatti, maturati dal 1° gennaio 1974 in poi, al compimento del triennio successivo alla data di maturazione dell’ottavo scatto, senza corresponsione di arretrati.
Qualora il triennio di cui sopra fosse stato superato alla data del 31 gennaio 1992, il lavoratore avrà diritto alla rivalutazione immediata degli scatti maturati dopo il 1° gennaio 1974, senza corresponsione di arretrati.
Gli scatti maturati prima del 1° gennaio 1974 restano fissati nella misura di L. 2.000 per ogni scatto, fermo restando l’eventuale importo di maggior favore.
Resta inteso che il valore dello scatto di cui al primo comma potrà essere aggiornato in occasione del prossimo rinnovo.


Art. 71 - LAVORATORI LETTERE C), D), E), F) e G)
Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori di cui alle lettere C), D), E), F), G) dell'art. 3 avranno diritto a n. 8 scatti triennali di anzianità nelle seguenti misure:
C): L. 90 orarie;
D): L. 135 orarie;
E): L. 115 orarie;
F): L. 25.000 mensili;
G): L. 20.000 mensili.
In ogni caso l'anzianità utile decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'assunzione, se avvenuta a mese iniziato.
L'eventuale periodo di apprendistato non sarà considerato utile agli effetti degli scatti di anzianità.


Art. 72 - DECORRENZA SCATTI
Le anzianità utili ai fini della decorrenza della maturazione degli scatti per le varie categorie di lavoratori non possono essere antecedenti alle seguenti:
portieri lettere A), A/1), B) e B/1) : 1.7.1961
lavoratori lettera C) : 1.9.1991
“ “ D) e E) : 1.1.1984
“ “ F) e G) : 1.1.1995





TITOLO IX - MENSILITÀ SUPPLEMENTARE


Art. 73 ­ GRATIFICA NATALIZIA
Per quanto concerne la gratifica natalizia o 13^ mensilità, si fa riferimento alla legge 21 marzo 1953, n. 215, riportata in calce al presente C.C.N.L.
Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi.
La frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni vale per un mese intero.
Le disposizioni di detta legge si applicano a tutti i lavoratori di cui all’art. 3 del presente C.C.N.L.

TITOLO X - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO - PREAVVISO - TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO


Capo I - Portieri lettere A), A/1), B), B/1). Portieri a tempo parziale


Art. 74 ­ PREAVVISO
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro ed i portieri di cui alle lettere A), A/1), B), B/1), dell'art. 3 sono tenuti, salvo il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, a dare un preavviso, da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure:
- portieri A) e B) : tre mesi;
- portieri A1) e B1): 45 giorni di calendario.
Il preavviso potrà avere decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese.
Il datore di lavoro non potrà convertire il termine di preavviso nel pagamento della corrispondente indennità sostitutiva, calcolata secondo il disposto dell'art. 2121 C.C., se non con il consenso del portiere; avrà però facoltà di esonerare il portiere dal servizio, continuando a corrispondergli l'intera retribuzione.
Salvo il caso di grave malattia accertata, il portiere con alloggio, di cui alle lettere A) e B) dell'art. 3, dovrà riconsegnare al datore di lavoro i locali del proprio alloggio allo scadere del termine di preavviso.


Art. 75 ­ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro è dovuto ai portieri, di cui al presente capo, un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della Legge 29.5.82, n. 297 e secondo le norme del presente articolo.
Per i periodi di servizio prestati fino al 31.12.1989, il T.F.R. è calcolato, secondo le modalità indicate all’art. 5 della Legge 297/82, nelle seguenti misure:
­ per il periodo fino al 30.4.1969 : 14/26;
­ per il periodo dal 1.5.69 al 31.12.73 : 17/26;
­ per il periodo dal 1.1.74 al 31.12.89 : 22/26
della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi, considerando come mese intero le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni.
Nella determinazione della retribuzione si terrà conto anche della maggiorazione per il lavoro prestato continuativamente nelle domeniche, nonché, limitatamente ai portieri di cui alle lettere A) e B) dell'art. 3, del valore convenzionale degli elementi della retribuzione corrisposti in natura ed indicati alle lettere f), g) ed h) dell'art. 64, valori determinati nelle allegate tabelle “A” e “B”.
Qualora venga corrisposta l'indennità sostitutiva del riscaldamento, a norma dell'art. 64, lett. h), 2° paragrafo, si terrà conto di quest'ultima, anziché del relativo valore convenzionale.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro corrisponderà al portiere il T.F.R. e le altre somme dovutegli, a qualsiasi titolo, nella misura per la quale non esiste contestazione.






Capo II - Lavoratori lettere C), D), E)


Art. 76 ­ PREAVVISO
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro ed i lavoratori di cui alle lettere C), D) ed E) dell'art. 3 sono tenuti, salvo il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, a dare un preavviso, da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure:
lavoratori lett. C) : due settimane;
lavoratori lett. D) ed E) : 20 giorni di calendario.
L'eventuale indennità sostitutiva sarà calcolata secondo il disposto dell'art. 2121 C.C.


Art. 77 ­ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro è dovuto ai lavoratori di cui al presente capo un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della Legge 29.5.82, n. 297 e secondo le norme del presente articolo.
Per i periodi di servizio prestati fino al 31.12.89, il T.F.R. è calcolato, secondo le modalità indicate all’art. 5 della Legge 297/82, nelle seguenti misure:
- lavoratori lettera C) : 20/26;
- lavoratori lettere D) ed E) : 21/26
della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi, considerando come mese intero le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni.


Capo III - Lavoratori lettere F) e G)


Art. 78 - PREAVVISO
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ed i lavoratori di cui alle lettere F) e G) dell'art. 3, sono tenuti, salvo il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, a dare un preavviso, da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure, espresse in giorni di calendario:

fino a 5 anni oltre 5 anni
di anzianità di anzianità
lett. F) 30 gg. 45 gg.
lett. G) 20 gg. 30 gg.

Il preavviso potrà avere decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese.
Il datore di lavoro ha facoltà di convertire il termine di preavviso nella corrispondente indennità, calcolata secondo le norme dell'art. 2121 C.C.


Art. 79 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)
Ai lavoratori verrà corrisposto un Trattamento di Fine Rapporto determinato secondo le modalità di cui alla Legge 297/1982.


Capo IV - Certificato di servizio


Art. 80 ­ CERTIFICATO DI SERVIZIO
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore, dietro sua richiesta e nonostante qualsiasi contestazione sulla definizione dei reciproci rapporti, il certificato contenente l’indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso ha prestato servizio, specificandone la categoria di appartenenza.


Capo V - Decesso del lavoratore


Art. 81 - DECESSO DEL LAVORATORE
In caso di morte del lavoratore saranno corrisposte le indennità di cui all’art. 2122 C.C. alle persone indicate nello stesso articolo.
A coloro che al momento della morte del portiere siano con lui conviventi ed a suo carico, è consentito il godimento dell’alloggio per i tre mesi successivi.

TITOLO XI - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DELLO STABILE


Art. 82 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DELLO STABILE
Il trasferimento della proprietà dello stabile non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva i diritti e gli obblighi contemplati nel precedente contratto individuale di lavoro.
Il nuovo proprietario è esonerato dall’obbligo di riconoscere i diritti acquisiti dal lavoratore a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio, soltanto se tali diritti siano stati liquidati dal precedente proprietario.

TITOLO XII -NORME DISCIPLINARI


Art. 83 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze dei lavoratori possono dar luogo, secondo la loro gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale e rimprovero scritto;
b) multa;
c) licenziamento in tronco.
Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lievi mancanze ai propri doveri.
La multa può essere inflitta:
1) per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l’applicazione del rimprovero;
2) per assenza dal servizio per una intera giornata senza che il lavoratore abbia ottenuto il permesso dal datore di lavoro.
Il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco nel caso di mancanze di tale gravità, ivi compresa la ripetuta ubriachezza in servizio, che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.
Il portiere ed il sostituto sono passibili di licenziamento senza preavviso nel caso che venga loro revocata dalla Autorità competente l’iscrizione nell’apposito registro.
La multa non può eccedere l’ammontare di 4 ore di salario e deve essere versata dal datore di lavoro alla Croce Rossa Italiana.
I provvedimenti disciplinari, escluso quello del licenziamento del portiere e del sostituto conseguente alla revoca dell’iscrizione nel registro della Autorità competente, si applicano nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970.
Il lavoratore che sia rimasto assente dal servizio per più di tre giorni senza giustificato motivo è ritenuto dimissionario.


Art. 84 ­ PROVVEDIMENTI IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
Il lavoratore sottoposto a procedimento penale, per reato non colposo, può essere sospeso dal servizio e dalla retribuzione. In ogni caso mantiene il godimento degli eventuali elementi in natura della retribuzione, ove non si proceda al suo licenziamento. La sospensione cessa con la fine del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva.

TITOLO XIII - RELAZIONI SINDACALI


Art. 85 ­ DIRITTI DI INFORMAZIONE
Le parti, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, si impegnano a procedere a periodici confronti su: evoluzione del settore, processi di riorganizzazione, innovazione tecnologica e loro implicazioni sul dato occupazionale qualitativo e quantitativo.


Art. 86 - CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO
A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla gestione della distribuzione giornaliera dell’orario di apertura e chiusura del portone;
b) alla determinazione della giornata nella quale il portiere fruirà della riduzione settimanale dell’orario di cui all'art. 25, secondo e terzo comma;
c) alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti, ecc.;
d) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
e) ad eventuali altre indennità collegate al punto d);
f) ad una diversa distribuzione dell’orario settimanale e giornaliero dei portieri di cui alle lettere A/1) e B/1) dell’art. 3, in conformità di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 28;
g) alla eventuale definizione delle specificità di cui al precedente art. 6.
La contrattazione di 2° livello potrà avvenire anche in sede aziendale, esclusivamente in ambito nazionale, purché per materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale.
La durata degli accordi di 2° livello sarà quadriennale.
Gli accordi di 2° livello non potranno aver decorrenza anteriore al 1 gennaio 1997.
Le parti trasmetteranno copia degli accordi stipulati a norma del presente articolo all’ Osservatorio Nazionale di cui al successivo art. 90.


Art. 87 - R.S.U.
Le parti convengono sul riconoscimento delle R.S.U., secondo le modalità fissate nell'accordo allegato al presente contratto (alleg. n. 5).
Fino alla elezione della R.S.U. restano in carica le R.S.A., ove costituite.


Art. 88 ­ CASSA PORTIERI
E’ istituita la ”Cassa Portieri”, strumento che provvede a realizzare le finalità ed i compiti, di cui al presente titolo, relativi all'assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica.
La Cassa è gestita pariteticamente da Confedilizia e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
Essa sarà disciplinata da apposito Statuto e Regolamenti, relativi alle varie Sezioni della Cassa stessa, l’adesione alle quali è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto.
Art. 89 ­ COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
Presso la sede della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia è costituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero di rappresentanti della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all’applicazione del presente C.C.N.L. e per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche territoriali;
b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) nominare sottocommissioni tecniche, composte da rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, indicate al I° comma, e da rappresentanti della Confedilizia, con il compito di studiare i seguenti argomenti, elaborando documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo quadriennale:
1) possibilità di definizione di una nuova classificazione parametrata dei lavoratori ed eventuali diverse regolamentazioni degli orari di lavoro, collegate anche a nuove forme di organizzazione del lavoro;
2) stesura di un nuovo testo contrattuale, ferma restando la sostanza dell'attuale normativa.
Le stesse sottocommissioni provvederanno a:
I) valutare l'opportunità di definire una disciplina relativa a forme di previdenza integrativa, che potrà entrare in vigore anche in costanza di validità del presente CCNL;
II) elaborare ipotesi di armonizzazione della vigente disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo conseguente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro;
III) esaminare la fattibilità tecnica e l'opportunità di forme di accantonamento del T.F.R. presso la Cassa Portieri.
d) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Organizzazioni territoriali della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle Organizzazioni Sindacali nazionali che hanno stipulato il presente contratto, indicate al I° comma.
La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.


Art. 90 - OSSERVATORIO NAZIONALE
Con gli stessi criteri e la stessa composizione di cui all’articolo precedente è costituito l’Osservatorio Nazionale, con la funzione di analizzare l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all’occupazione, mercato del lavoro, formazione e riqualificazione professionale.
A tal fine l’Osservatorio Nazionale provvederà a:
- formulare progetti e programmi rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica;
- predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
- elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni Paritetiche territoriali e relativi ai fenomeni interessanti il settore;
- ricevere la copia degli Accordi di 2° livello, così come previsto all’art. 86, ultimo comma, sistematizzandoli al fine di rilevare l’evoluzione contrattuale in atto nel settore.


Art. 91 ­ COMMISSIONI PARITETICHE TERRITORIALI
Presso la sede di ciascuna Associazione della Proprietà Edilizia è costituita una Commissione paritetica territoriale, composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione Sindacale territoriale dei lavoratori, facente capo a: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e di ugual numero di rappresentanti della stessa Associazione della Proprietà Edilizia, aderente alla Confedilizia.
La Commissione è competente a:
- esprimersi per quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 4;
­ ricevere la comunicazione di cui all'art. 25 ­ 4° comma;
­ ratificare quanto previsto dall'art. 29 ­ 2° e 3° comma;
- esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di lavoro ai sensi dell’art. 411 - 3° comma - C.P.C. (così come modificato dall’art. 1 della Legge 11.8.73, n. 533);
- assumere le funzioni di Collegio Arbitrale di cui all’art. 5 della Legge 11.5.1990, n. 108.
Per la funzione di cui all’ultimo punto del precedente comma, la Commissione è presieduta da persona di comune fiducia o, in caso di disaccordo, da persona designata dal Presidente del Tribunale.
La Commissione stessa svolge inoltre le medesime funzioni di Osservatorio definite al precedente art. 90, riferite alle realtà e specificità locali; promuove e gestisce iniziative di formazione e riqualificazione professionale.


Art. 92 ­ FUNZIONAMENTO STRUMENTI CONTRATTUALI E GESTIONE CONTRATTO
Ai fini della formazione e gestione del CCNL, nonchè per il funzionamento degli strumenti istituzionali previsti dal presente titolo, chiunque si avvalga del presente contratto è tenuto a corrispondere un contributo di assistenza contrattuale, salvo diversa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria.
Tale contributo è determinato nella misura complessiva dell'1,90%, così ripartito:
a) lo 0,30%, a carico di tutti i lavoratori, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità;
b) lo 0,30%, a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità di tutti i lavoratori;
c) lo 1,30%, a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità dei lavoratori di cui alle lettere A), A/1), B), B/1), F) e G) dell'art. 3 del presente contratto.
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti.
L'importo complessivo dovrà essere versato all'INPS secondo le modalità stabilite da apposita Convenzione; la sua destinazione e l’utilizzo per il funzionamento degli strumenti istituzionali di cui al presente titolo, saranno stabiliti da specifici Protocolli di intesa fra le Parti.
Per i periodi antecedenti la data di entrata in vigore del presente CCNL restano in vigore le norme di cui all'art. 59 del CCNL 30.6.88.

TITOLO XIV - TABELLE RETRIBUTIVE


Art. 93 - TABELLE RETRIBUTIVE
Le allegate tabelle, indicate con le lettere A, B, C, D, E, F e G fanno parte integrante del presente contratto.

TITOLO XV - NORME FINALI


Art. 94 ­ CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

TITOLO XVI - DECORRENZA, DURATA E PROCEDURE DI RINNOVO DEL CONTRATTO


Art. 95 - DECORRENZA E DURATA
Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 1995, salvo diverse decorrenze previste per i singoli istituti, e scadrà il 31 dicembre 1998, salvo la parte economica che, in conformità al Protocollo 23.7.1993, avrà durata biennale e scadrà quindi il 31 dicembre 1996.


Art. 96 - PROCEDURE DI RINNOVO DEL CONTRATTO
La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del CCNL.
Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del Contratto e, comunque, dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del Contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti (paga o stipendio base ed indennità di contingenza). Dopo sei mesi detto importo sarà pari al cinquanta per cento della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. L'elemento retributivo sarà denominato “indennità di vacanza contrattuale”. La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporterà, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
Dalla data di inizio di applicazione dell'accordo di rinnovo del Contratto, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.






















Tabella A
Portieri di cui alle lettere A) ed A/1) dell'art. 3 (valori mensili)

Salario unico minimo nazionale conglobato (art. 60), comprensivo dell'I.V.C. di cui agli accordi 18.11.94 e 3.1.95.

­ in vigore dal 1 gennaio 1995 L. 405.000
- in vigore dal 1 gennaio 1996 L. 455.000

Indennità di scala mobile (art. 63) L. 984.754

Indennità supplementari (art. 61)

­ per ogni 10 vani catastali o frazione superiore
a 5 (oltre i 50 vani) L. 1.210
­ per ogni ascensore o montacarichi L. 3.190
­ per ogni scala oltre la prima L. 4.070
­ per ogni citofono con centralino interfono L. 2.750
­ appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio,
ambulatorio, pensione, ecc. che aggravino notevolmente
il lavoro del portiere:
per ogni appartamento L. 3.630
­ indennità pulizia scale :
per ogni piano (1) a partire dal 6° compreso L. 5.000
­ per pulizia cortili e/o spazi anche a verde
e/o piani pilotys: per superfici superiori a
mq 300, ogni 50 mq o frazione superiore a mq 25 L. 1.210
­ per pulizia ed innaffiamento spazi a verde (2):
per superfici superiori a mq 100, ogni mq 50, o
frazione superiore a mq 25 L. 1.210
­ per servizio di esazione
(valore percentuale sulle somme riscosse) 0,50
­ per la conduzione delle caldaie di riscaldamento
a carbone, limitatamente al periodo di accensione (3) ­ (4) L. 60.500
­ per la conduzione degli impianti di riscaldamento
e condizionamento a gasolio, limitatamente al
periodo di accensione (3) ­ (4) L. 38.500
­ per la conduzione degli impianti di riscaldamento
e condizionamento a gas con o senza orologio,
limitatamente al periodo di accensione (3) ­ (4) L. 22.000

Note
(1) Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano cantine.
(2) Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50%.
(3) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%.
(4) Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l'indennità per la conduzione delle medesime è di L. 22.000


Portieri di cui alla lettera A) dell'art. 3

Valori convenzionali mensili

­ alloggio L. 34.000
­ energia L. 3.000
­ riscaldamento L. 3.000

Detti valori si applicano solo nel caso in cui i valori previsti localmente dagli appositi DD.MM. ai fini contributivi siano di importo inferiore.

Indennità sostitutive

o Rimborsi (valori mensili) da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 64.

­ alloggio ­ per ogni vano (limitatamente ai
sostituti non conviventi: art. 11 ­ 5° comma) L. 20.000

­ alloggio (limitatamente al periodo di prova:
art. 14 secondo comma) L. 220.000

­ energia elettrica (nei valori previsti dagli enti
erogatori nella prima fascia) 20 KWH

­ riscaldamento (per il periodo di accensione
previsto localmente dalla normativa nazionale L. 60.000





Tabella B

Portieri di cui alle lettere B) e B/1) dell'art. 3 (valori mensili)

Salario unico minimo nazionale conglobato (art. 60), comprensivo dell'I.V.C. di cui agli accordi 18.11.94 e 3.1.95.

­ in vigore dal 1 gennaio 1995 L. 361.000
­ in vigore dal 1 gennaio 1996 L. 406.000

Indennità di scala mobile (art. 63) L. 908.411

Indennità supplementari (art. 61)

­ per ogni 10 vani catastali o frazione superiore
a 5 (oltre i 50 vani) L. 1.100
­ per ogni ascensore o montacarichi L. 2.900
­ per ogni scala oltre la prima L. 3.700
­ per ogni citofono con centralino interfono L. 2.500
- appartamenti destinati esclusivamente ad uso di
ufficio, ambulatorio, pensione, ecc. che
aggravino notevolmente il lavoro del portiere:
per ogni appartamento L. 3.300
­ per servizio di esazione (valore percentuale
sulle somme riscosse) 0,50
­ per la conduzione delle caldaie di riscaldamento
a carbone, limitatamente al periodo di accensione
(1) - (2) L. 60.500
­ per la conduzione degli impianti di riscaldamento
e condizionamento a gasolio, limitatamente al
periodo di accensione (1) ­ (2) L. 38.500
­ per la conduzione degli impianti di riscaldamento
e condizionamento a gas con o senza orologio,
limitatamente al periodo di accensione (1) ­ (2) L. 22.000

Note
(1) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%.
(2) Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l'indennità per la conduzione delle medesime é di L. 22.000.


Portieri di cui alla lettera B) dell'art. 3

Valori convenzionali mensili

­ alloggio L. 34.000
­ energia L. 3.000
­ riscaldamento L. 3.000

Detti valori si applicano solo nel caso in cui i valori previsti localmente dagli appositi DD.MM. ai fini contributivi siano di importo inferiore.
Indennità sostitutive

o Rimborsi (valori mensili) da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 64.

­ alloggio ­ per ogni vano (limitatamente ai
sostituti non conviventi: art. 11 ­ 5° comma) L. 20.000

­ alloggio (limitatamente al periodo di prova:
art. 14 secondo comma) L. 220.000
­ energia elettrica (nei valori previsti dagli enti
erogatori nella prima fascia) 20 KWH

­ riscaldamento (per il periodo di accensione
previsto localmente dalla normativa nazionale) L. 60.000


















Tabella C

Lavoratori di cui alla lettera C) dell'art. 3

Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67), comprensiva dell'I.V.C. di cui agli accordi 18.11.94 e 3.1.95.

­ in vigore dal 1 gennaio 1995 L. 2.700
­ in vigore dal 1 gennaio 1996 L. 2.950

Indennità oraria di scala mobile (art. 63) L. 4.783

Indennità accessorie (giornaliere) (art.68)

­ accensione e spegnimento delle luci L. 450
­ apertura e chiusura del portone L. 450
­ distribuzione della posta L. 450






Tabella D
Lavoratori di cui alla lettera D) dell'art. 3

Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67), comprensiva dell’I.V.C. di cui agli accordi 18.11.94 e 3.1.95.

­ in vigore dal 1 gennaio 1995 L. 3.680
­ in vigore dal 1 gennaio 1996 L. 3.960

Indennità oraria di scala mobile (art. 63) L. 4.855








Tabella E

Lavoratori di cui alla lettera E) dell'art. 3

Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67), comprensiva dell’I.V.C. di cui agli accordi 18.11.94 e 3.1.95.

­ in vigore dal 1 gennaio 1995 L. 3.120
­ in vigore dal 1 gennaio 1996 L. 3.390

Indennità oraria di scala mobile (art. 63) L. 4.816









Tabelle F /G

Lavoratori di cui alle lettere F) e G) dell'art. 3

Stipendio mensile unico minimo nazionale (art. 67):

Lett. F) Lett. G)

­ in vigore dal 1.1.1995 L.800.000 670.000
­ in vigore dal 1.1.1996 L.870.000 720.000

Indennità mensile di scala mobile (art. 63) L. 1.030.000 880.000








Allegato 1

DICHIARAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO

I sottoscritti:
sig. ___________________________amministratore o proprietario dello stabile sito in _________________________Via o Piazza _______________________ n.____
e sig. ______________________________addetto al servizio dello stabile medesimo con la qualifica di ________________________/lettera_______ (art. 3 CCNL)
DICHIARANO

che il rapporto di lavoro fra loro intercorrente è regolato dal C.C.N.L. 12 Maggio 1995

______________ lì ___________ Firme: ______________________

_______________________
DATI SUL RAPPORTO DI LAVORO DEL PORTIERE

Stabile sito in (Città,Via,Piazza,etc.) ______________________________________
__________________________________________________________________
Portiere: Sig. ______________________________________ nato a ____________ il ___________ residente ______________________________________________
Familiari a carico: (all’atto dell’assunzione)_________________________________
Data di assunzione ___________________________________________________
Qualifica e mansioni: ___________________________________lett. ____dell’art. 3.
Sostituto: (eventuale preferenza espressa dal portiere per il ) Sig.__________________________________
Scatti di anzianità maturati al 1° gennaio 1974 (vedi art. 70) _____________________
Periodo di prova: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SI (durata _____________) / NO
Orario di apertura e chiusura del portone (vedi art. 25): dalle ore ____ alle ore _____
intervallo dalle _______alle _________________
Giorno di riposo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________________________
Lavoro da prestare nelle festività nazionali, infrasettimanali e del S. Patrono:
SI, per tutte
SI, per alcune, a specifica richiesta del proprietario/amministratore
NO
Vani superiori a 50 diviso 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. __________
Ingressi non comunicanti e non sorvegliabili da un
unico posto (oltre il primo) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. __________
ascensori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. __________
scale (oltre la prima) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. __________
citofoni con centralino interfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . n. __________


appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio,
ambulatorio, pensione, etc., che aggravino notevolmente il
lavoro del portiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. __________
piani (a partire dal 6° compreso e sommando quelli di
tutte le scale esclusi gli androni ed il piano cantine . . . .. . . . . . . . . . n. __________
superficie cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotys
la cui pulizia venga affidata al portiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mq __________
superficie spazi a verde la cui pulizia ed innaffiamento
vengano affidati al portiere (esclusi quelli di cui sopra) . . . . . . . . . . .mq__________
affidamento al portiere del servizio di esazione canoni . .. . . . . . . . . . . . . SI / NO
“ “ “ “ spese condominiali . . . . . SI / NO
conduzione impianti di riscaldamento: . . . . . . . . . . - con caldaia a carbone SI / NO
- con caldaia a gasolio SI / NO
- con caldaia a gas SI / NO
Esistenza di due caldaie (nello stesso locale, entrambe funzionanti) . . . . . SI / NO
Esistenza di caldaie per la produzione di acqua calda . . . . . . . . . . .. . . . . SI / NO

PORTIERE IL PROPRIETARIO

______________________ ____________________
























Allegato n. 2 - Statuto della Cassa Portieri, depositato con Atto
Notaio Operamolla del 10.11.93.


Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPO
La "Cassa Portieri” ­ in seguito denominata "Cassa” ­ ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali previdenziali ed assicurativi ­ integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie ­ a favore dei portieri e degli altri addetti dipendenti da proprietari di fabbricati non soggetti all'assistenza e previdenza obbligatorie.
La gestione di tali trattamenti assistenziali previdenziali ed assicurativi viene istituita ed affidata alla Cassa dalla legge o dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
La Cassa non ha fini di lucro, ed opera senza alcun intento speculativo.


Art. 2 - SEZIONI DELLA CASSA
Nell'ambito della Cassa vengono impiantate, con distinta contabilità e separata amministrazione, specifiche sezioni, per ciascun trattamento e per ciascuna prestazione affidata alla Cassa o comunque da questa gestita.
La costituzione ed il funzionamento di ciascuna sezione disciplinate dallo specifico regolamento attuativo, vengono preventivamente concordate tra le organizzazioni facenti parte della Cassa.


Art. 3 - SEDE
La Cassa ha sede legale in Roma, presso gli uffici amministrativi della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia ­ Confedilizia, attualmente in Via Frattina 35. L'Assemblea dei delegati della Cassa, ravvisandone la necessità, può aprire sedi secondarie o periferiche anche in altre località in Italia.




Art. 4 - SOCI DELLA CASSA
La Cassa si configura come una libera associazione, costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, fino a quando la legge non avrà previsto una diversa disciplina per gli enti che gestiscono l'assistenza e la previdenza integrative aggiuntive e/o sostitutive.
Ne sono soci fondatori la Confedilizia, la Filcams CGIL, la Fisascat CISL e la Uiltucs UIL.
Possono far parte della Cassa, in qualità di soci ordinari, anche altre organizzazioni rappresentative degli interessi della categoria, previa deliberazione unanime da parte dei soci fondatori.


Art. 5 - ISCRITTI ­ BENEFICIARI
Sono iscritti alla Cassa tutti i dipendenti da proprietari di fabbricati, nei confronti dei quali vengono applicati il CCNL 30 giugno 1988, nonchè i successivi rinnovi contrattuali sottoscritti tra la Confedilizia e Filcams CGIL ­ Fisascat CISL ­ Uiltucs UIL.
Beneficiari delle prestazioni della Cassa sono i medesimi dipendenti iscritti ed i loro aventi causa.

Art. 6 - OBBLIGATORIETÀ DELLA CONTRIBUZIONE
L'applicazione del CCNL indicato al precedente art. 5 e dei successivi rinnovi contrattuali comporta l'obbligo di iscrizione alla Cassa dei dipendenti, nonchè l'obbligo del versamento dei contributi nella misura stabiliti dalla Contrattazione collettiva, per ciascuna sezione della Cassa. Il versamento dei contributi alla Cassa è effettuato dai datori di lavoro.


Art. 7 - ORGANI DELLA CASSA
Sono organi della Cassa:
a) l'Assemblea dei delegati;
b) il Presidente;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori dei conti.


Art. 8 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI
L'Assemblea della Cassa è composta da n. 24 delegati, dei quali 12 designati dalla Confedilizia e 12 designati pariteticamente da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL.
La designazione viene effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
I delegati durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.
Entro 30 giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo intervenuta, gli enti rispettivi provvederanno alla sostituzione dei delegati di propria competenza.
Spetta all'Assemblea dei delegati:
a) approvare il bilancio annuale di ciascuna sezione, ed il bilancio consolidato della Cassa, udita la relazione del collegio dei revisori;
b) nominare tra i propri componenti il Presidente ed il vice Presidente, con le modalità stabilite al successivo art. 12, nonchè gli altri membri del comitato esecutivo;
c) impartire al comitato esecutivo i criteri e le direttive a carattere generale circa le modalità di investimento e di gestione delle risorse finanziarie;
d) ratificare gli atti di straordinaria amministrazione e le decisioni sull'ordinamento dei servizi della Cassa e delle singole sezioni, sul loro funzionamento e nominare ­ se del caso ­ il direttore o il consigliere delegato determinandone attribuzioni e compiti, deliberati e compiuti dal Comitato Esecutivo.
I delegati si riuniscono in Assemblea almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Cassa, nonchè tutte le volte che almeno la metà dei componenti il comitato esecutivo lo avrà richiesto.
La convocazione viene effettuata a cura del Presidente della Cassa almeno 15 giorni prima della data fissata, a mezzo di lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno; i revisori dovranno essere invitati ad intervenire all'Assemblea. In casi di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata per telegramma con preavviso di tre giorni.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti e debbono essere trascritte su apposito libro vidimato.
Le riunioni e le deliberazioni sono valide se sono presenti i delegati di ognuna delle organizzazioni indicate all'art. 4 del presente statuto; i delegati che fossero impossibilitati a presenziare le riunioni dell'Assemblea possono conferire apposita delega ad altro membro della propria organizzazione componente l'Assemblea stessa.
I verbali debbono essere firmati dai due delegati chiamati a fungere da Presidente e da segretario dell'Assemblea.
Per le deliberazioni di cui agli artt. 18 e 19, la convocazione deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata con l'indicazione espressa dell'argomento all'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data fissata.

Art. 9 - COMITATO ESECUTIVO
Fanno parte del comitato esecutivo il Presidente, il vice Presidente e 4 membri nominati dall'Assemblea tra i suoi componenti, dei quali due in rappresentanza della Confedilizia e due in rappresentanza della Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, in modo che ciascuna di dette organizzazioni sia rappresentata nel Comitato esecutivo stesso.
Il Comitato esecutivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno due dei suoi membri.
I membri del comitato esecutivo durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.
La decadenza da componente dell'Assemblea dei delegati comporta la automatica decadenza da membro del comitato esecutivo.
Spetta al comitato esecutivo:
a) curare l'oculato investimento delle risorse finanziarie, in conformità delle istruzioni all'uopo impartite dall'Assemblea dei delegati;
b) deliberare e compiere qualsiasi atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con esclusione di quelli riservati alle organizzazioni indicate all’art. 4 del presente statuto;
c) sottoscrivere eventuali convenzioni assicurative e/o finanziarie per la gestione delle somme disponibili in conformità agli indirizzi all'uopo impartiti dall'Assemblea dei delegati;
d) sottoscrivere eventuali accordi e convenzioni con società di servizi esterni alla Cassa, per le necessità amministrative e contabili della stessa.
e) compilare il bilancio annuale;
f) istituire apposite commissioni provinciali e/o regionali composte pariteticamente per la verifica del diritto alle prestazioni richieste;
g) decidere sull'ordinamento dei servizi disciplinandone il funzionamento.
Le riunioni del comitato esecutivo sono valide con la presenza di almeno cinque dei suoi membri.
Tutte le decisioni e le deliberazioni, che per essere valide debbono essere adottate a maggioranza dei componenti il comitato stesso, sono verbalizzate in apposito libro vidimato.
Il comitato può delegare i suoi poteri, per determinati atti o per un complesso di atti, ad uno o più dei propri membri.


Art. 10 - PRESIDENTE
Il Presidente ed il vice Presidente sono eletti tra i membri dell'Assemblea dei delegati, alternativamente per la durata di un quadriennio, su designazione della Confedilizia e delle organizzazioni sindacali dei dipendenti, con il reciproco gradimento.
Per il primo quadriennio, il Presidente è eletto tra i consiglieri nominati dalla Confedilizia.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei delegati e del comitato esecutivo, impartisce le disposizioni generali della gestione e ne controlla la esecuzione.


Art. 11 - VICE PRESIDENTE
In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal vice Presidente. Partecipa insieme al Presidente a tutti quegli atti per i quali il comitato esecutivo preveda poteri congiunti.


Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri, dei quali uno nominato dalla Confedilizia, uno da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL ed il terzo scelto di comune accordo tra i revisori ufficiali dei conti.
I revisori esplicano le loro funzioni a norma dell'art. 2403 del codice civile. Compilano la relazione annuale da comunicare all'Assemblea dei delegati, dopo aver controllato l'esattezza dei bilanci. Durano in carica quattro esercizi e possono essere confermati.
Gli emolumenti del collegio dei revisori dei conti sono fissati ogni anno dall'Assemblea dei delegati.

Art. 13 - ENTRATE DELLA CASSA
Costituiscono entrate della Cassa:
a) i contributi, versati nelle specifiche sezioni per la gestione dei trattamenti assistenziali e previdenziali, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria ed eventualmente dalle leggi;
b) le rivalutazioni, i rendimenti, gli interessi attivi e di mora, le rendite, i ricavi, ed i proventi di gestioni;
c) i proventi straordinari di qualsiasi specie.

Art. 14 - GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE
Le somme disponibili per il loro impiego, distintamente per ciascuna sezione e al netto delle spese di amministrazione della Cassa e di funzionamento degli organi statutari, dovranno essere gestite, a cura del comitato esecutivo, con le norme di oculata prudenza e secondo le modalità fissate dall'Assemblea dei delegati.
La gestione finanziaria, che può essere effettuata direttamente o attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con soggetti esterni (compagnie di assicurazione, banche, istituti finanziari, gestori di patrimoni), potrà consistere nella sottoscrizione e/o nell'acquisto di:
a) titoli del debito pubblico dello Stato italiano;
b) polizze assicurative,
c) beni immobili, urbani e rustici, anche sotto forma di interi pacchetti azionari rappresentativi di essi;
d) obbligazioni garantite dallo Stato;
e) ogni altra forma di investimento che di volta in volta, sia stata ritenuta dotata di adeguate garanzie di affidabilità e di rendimento.

Art. 15 - AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA E DELLE SINGOLE SEZIONI
L'amministrazione della Cassa e delle singole separate sezioni viene tenuta secondo le delibere degli organi sociali nonchè delle norme di regolamento attuativo per ciascuna sezione.
I depositi presso banche, istituti, enti e soggetti terzi sono intestati alla Cassa; i mandati di introiti, gli assegni o altri titoli di incasso e di prelevamento, sono firmati da un membro del comitato esecutivo a ciò delegato, dal direttore o dal Consigliere delegato qualora siano stati nominati, e contro-firmati dal Presidente o dal vice Presidente, con firma congiunta.


Art. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario ha la durata di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, e in questa ultima data vengono chiusi i conti per la redazione del bilancio annuale da presentare agli organi sociali.
Il comitato esecutivo della Cassa compila bilanci separati per ciascuna sezione e, quindi, redige il bilancio consolidato di tutte le sezioni; li comunica ai revisori con la relazione e con i documenti giustificativi almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea dei delegati che dovrà discuterli.
In linea di principio, non sono consentite forme di compensazione tra le diverse sezioni della Cassa.


Art. 17 - PRESTAZIONI
Le prestazioni della Cassa sono quelle ad essa affidate dagli accordi collettivi o dalle leggi, che istituiscono i trattamenti assistenziali, previdenziali contrattuali ­ integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie ­ con distinte e separate gestioni.


Art. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modifiche allo Statuto della Cassa potranno essere apportate solamente su richiesta di una delle organizzazioni previste al precedente art. 4, e su delibera dell’Assemblea con maggioranza di almeno 21 dei suoi componenti.


Art. 19 - DURATA -LIQUIDAZIONE
La durata della Cassa è a tempo indeterminato.
La liquidazione potrà essere proposta all'Assemblea su richiesta di una delle organizzazioni previste al precedente art. 4.
La relativa delibera dell'Assemblea dei delegati, se approvata col voto favorevole di almeno 21 dei suoi componenti, sarà sottoposta alle assemblee di tutte le organizzazioni partecipanti.
Se la delibera stessa sarà approvata dalle assemblee della maggioranza delle organizzazioni stesse, il comitato esecutivo fisserà le modalità di liquidazione, nominerà i liquidatori ed i revisori, ne determinerà il numero e gli emolumenti.


Art. 20 - LIQUIDATORI
I liquidatori come sopra nominati si costituiranno in comitato di liquidazione, designeranno il proprio Presidente, compileranno il bilancio finale della Cassa, e predisporranno il piano di liquidazione.


Art. 21 - NORME COMPLEMENTARI
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto è fatto riferimento alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alla contrattazione collettiva nazionale di categoria, ed ai regolamenti di attuazione.
Lo Statuto ed i regolamenti di attuazione della Cassa saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che andranno a disciplinare l'assistenza e la previdenza integrative aggiuntive e/o sostitutive, nonchè le altre provvidenze che costituiscono lo scopo sociale.

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Allegato n. 3
Regolamento della sezione "FONDO MALATTIA PORTIERI", istituita ai sensi dell'art. 2¸ del CCNL 30 giugno 1988 e dell'art. 41 del CCNL 25 maggio 1992 sottoscritti tra la CONFEDILIZIA e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL (così come modificato con Accordo del 19.12.1994).

Art. 1 - COSTITUZIONE DELLA SEZIONE
Nell'ambito della CASSA PORTIERI viene istituita, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, una autonoma e separata sezione contabile e patrimoniale, denominata "FONDO MALATTIA PORTIERI", o più brevemente "FONDO MALATTIA".


Art. 2 - SCOPO
In assenza di tutela da parte degli istituti pubblici di assistenza, il Fondo malattia, ispirandosi a criteri di solidarietà e di mutualità tra gli iscritti, ha lo scopo di provvedere alla corresponsione della indennità economica ai portieri in caso di malattia.


Art. 3 - ISCRITTI ­ BENEFICIARI
Sono iscritti alla sezione Fondo malattia della Cassa Portieri tutti i dipendenti da proprietari di fabbricati, nei confronti dei quali vengono applicati il CCNL 30.06.88, ed i successivi rinnovi contrattuali, sottoscritti tra la Confedilizia e Filcams CGIL ­ Fisascat CISL ­ Uiltucs UIL, i quali non fruiscano già dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge.
Beneficiari delle prestazioni sono i medesimi dipendenti iscritti ed i loro aventi causa.


Art. 4 - OBBLIGATORIETÀ DELLA CONTRIBUZIONE
L'applicazione del CCNL indicato al precedente art. 3 e dei successivi rinnovi contrattuali comporta l'obbligo di iscrizione dei dipendenti al Fondo malattia della Cassa portieri, nonchè l'obbligo del versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro.
L'obbligo della iscrizione e della contribuzione non ricorre unicamente nei confronti di quei dipendenti che, pur essendo destinatari del citato CCNL, già fruiscono dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge.
L'obbligo di iscrizione e di contribuzione decorre nei confronti di tutti i dipendenti dal momento di entrata in funzione del Fondo.
Il versamento dei contributi al Fondo malattia è effettuato dai datori di lavoro.


Art. 5 - CONTRIBUZIONE
Il Fondo malattia si alimenta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto della normativa civilistica previdenziale fiscale vigente pro-tempore, con contributi obbligatori a carico del datore di lavoro nella misura prevista dal CCNL in vigore per i dipendenti da proprietari di fabbricati, calcolata sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità.

Art. 6 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
I contributi, calcolati con le modalità indicate al precedente art. 5, vanno versati con periodicità mensile all'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), ente con il quale viene stipulata apposita convenzione per la riscossione: il versamento dei contributi deve essere effettuato entro gli stessi termini di scadenza dei contributi sociali obbligatori.


Art. 7 - DEFINIZIONE DI MALATTIA
I dipendenti iscritti al fondo, in caso di malattia, hanno diritto alla corresponsione della indennità economica relativa: a tale scopo, si intende per malattia la alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa.



Non rientrano nel concetto di malattia:
a) le assenze per infortunio sul lavoro, per le quali già sussiste per legge l'obbligo della copertura assicurativa pubblica in favore del dipendente;
b) i periodi di assenza dal lavoro per parto, aborto, gravidanza e puerperio;
c) i periodi di effettuazione di cure elio-balneo-termali.


Art. 8 - PRESTAZIONI
Durante il periodo di malattia che impedisca al dipendente la prestazione lavorativa, il Fondo malattia provvede alla corresponsione di una indennità giornaliera, con esclusione della giornata di riposo settimanale.
La indennità giornaliera, la cui corresponsione decorre a partire dal quarto giorno di calendario di malattia compreso in poi, viene fissata nelle misure previste dal CCNL.
La predetta indennità sarà anticipata al lavoratore dai datori di lavoro ai quali il fondo provvederà a sua volta a rimborsare in via diretta i relativi importi.


Art. 9 - DURATA DELLE PRESTAZIONI
L'indennità giornaliera di malattia viene corrisposta dal Fondo malattia entro i seguenti limiti:
a) per un massimo di 120 giorni di calendario nell'arco dell'anno solare, nel caso di malattie che non comportino il ricovero ospedaliero;
b) per un massimo di 180 giorni di calendario nell'arco di un anno solare, nel caso di malattie che comportino il ricovero ospedaliero.
Il limite di 180 giorni di corresponsione dell'indennità giornaliera nell'arco di un anno solare, inteso come da CCNL, non potrà comunque essere superato, anche in caso di concorso di malattie che comportino e non comportino il ricovero ospedaliero.




Art. 10 - DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI
Nella prima fase di iscrizione al Fondo Malattia Portieri i Proprietari di Fabbricati o i Condominii hanno diritto al rimborso delle indennità anticipate, purchè risultino in regola con i contributi previsti dal CCNL all'art.78 per i sei mesi precedenti la richiesta di rimborso.
Dal settimo mese di iscrizione al Fondo i Proprietari di Fabbricati o i Condominii hanno diritto al rimborso delle indennità anticipate a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di 1° iscrizione.
Il Fondo non rimborsa le indennità maturate nei primi tre mesi successivi alla data di iscrizione al Fondo.


Art. 11 - ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI
Il Fondo malattia non eroga l'indennità giornaliera, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi:
a) applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni);
b) infortuni e intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni, nonchè ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti;
c) malattie mentali;
d) uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei;
e) pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce ed accesso a ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sport aerei in genere;
f) partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
g) guida ed uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare (e relative prove) salvo che si tratti di regolarità pura;
h) guerra e insurrezione;
i) tumulti popolari cui il portiere abbia preso parte attiva;
l) dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal portiere.


Art. 12 - CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE
Di norma, il Fondo malattia corrisponde l'indennità giornaliera, per il dipendente ammalato o in caso di decesso ai suoi aventi causa, entro il mese successivo a quello in cui è stata comunicata come infra l'assenza dal lavoro per malattia.
Nel caso in cui la malattia si protragga per più mesi, l'indennità di competenza di ciascun mese viene corrisposta dal Fondo malattia entro il mese successivo a quello in cui viene comunicato la prosecuzione della malattia stessa.
Sono comunque fatti salvi i casi in cui, a causa di tardiva comunicazione o di documentazione incompleta il Fondo malattia non abbia potuto provvedere alla liquidazione delle prestazioni nei termini e con le modalità indicate nei commi precedenti.


Art. 13 - COMUNICAZIONE DELLA MALATTIA
Le comunicazioni di malattia e di ricovero ospedaliero nei confronti del datore di lavoro debbono essere effettuate con le modalità e nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva e dal presente Regolamento.
Il Comitato Esecutivo, nell'ambito dell'ordinamento e della procedura che stabilisce di adottare, fissa anche le modalità ed i termini, a carico dei datori di lavoro e dei loro dipendenti, per le comunicazioni al Fondo malattia, deliberando altresì sulle informazioni da trasmettere, sulla certificazione da acquisire, e sulla modulistica da impiegare.


Art. 14 - CONTROLLI SULL'ASSENZA PER MALATTIA
I controlli sulle malattie e sulle assenze vanno effettuati con le modalità previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il dipendente è tenuto a sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dal fondo direttamente o dalla/e società assicuratrice/i convenzionata/e con il Fondo malattia, secondo le leggi e le norme vigenti.


Art. 15 - DECADENZA DELLE PRESTAZIONI
Il dipendente, che non giustifichi la malattia nei termini e con le modalità previste, o che, salvo giustificato motivo, non sia reperito nelle fasce orarie al domicilio dichiarato, o che non sia ritenuto ammalato al controllo da parte dei medici di enti o di istituti pubblici a ciò incaricati, decade dal diritto alla prestazione.
Analogamente, decade dal diritto alla prestazione il dipendente che non fornisca la documentazione, o che non si sottoponga agli eventuali accertamenti e controlli medici richiesti come sopra dal Fondo malattia direttamente o dalla/e società assicuratrice/i convenzionata/e.
Sono in ogni caso fatti salvi i provvedimenti disciplinari previsti dalla contrattazione collettiva e le prerogative dell'Autorità giudiziaria penale.


Art. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio annuale deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legislazione vigente.


Art. 17 - CONTABILITÀ DEL FONDO MALATTIA
La contabilità della sezione può essere redatta direttamente, ovvero può essere affidata ad una società di servizi, attraverso una convenzione appositamente sottoscritta dagli organi della Cassa.


Art. 18 - COSTI DI AMMINISTRAZIONE
Le spese di funzionamento e di amministrazione del Fondo malattia, nonchè quelle di funzionamento degli organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi versati ai sensi del precedente art. 5, prima che essi vadano trasferiti ai gestori finanziari delle risorse.


Art. 19 - GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE
Le finalità mutualistiche ed assistenziali del Fondo malattia vanno raggiunte senza alcun intento speculativo, di norma tramite il ricorso a forme assicurative.

Art. 20 - CONVENZIONI
Il comitato esecutivo decide la sottoscrizione, con una o più compagnie di assicurazione, di apposite convenzioni atte a conseguire vantaggiose condizioni ed un adeguato servizio individuando la/e compagnia/e di assicurazione e definendo le condizioni di convenzione.


Art. 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie comunque relative alle interpretazioni del presente regolamento, soprattutto sulle contribuzioni e sulle prestazioni individuali, sono deferite alla decisione di un collegio irrituale di equità composto di 3 arbitri. Ciascuna parte nomina un arbitro; e gli arbitri così designati nomineranno il terzo con funzione di presidente del collegio.
Se il terzo arbitro non viene nominato entro 30 giorni dalla nomina dei primi due, la nomina è effettuata ­ a richiesta di una qualunque delle parti ­ dal presidente del tribunale di Roma, il quale provvede altresì alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla comunicazione pervenuta ad essa, della nomina dell'arbitro dell'altra parte.
Gli arbitri designati decidono ­ anche a maggioranza come mandatari comuni delle parti amichevoli compositorie, senza alcuna formalità di procedura, entro 90 giorni dall'ultima accettazione della loro nomina, salvo comunque il principio del contraddittorio.
Essi comunicano congiuntamente la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti. Le parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.


Art. 22 - SOSTITUTO DEL PORTIERE
Limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto, e compatibilmente con il rapporto di lavoro a termine instaurato, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche nei confronti del sostituto del portiere.




Art. 23 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Le disposizioni contenute nel presente regolamento, potranno essere riesaminate per volontà consensuale delle organizzazioni stipulanti che lo richiederanno con preavviso di sei mesi ovvero nel corso della contrattazione di rinnovo del contratto collettivo, e comunque nel caso in cui, per effetto di leggi o provvedimenti, si determinino situazioni nuove che incidano sull'attuale assetto normativo della indennità economica di malattia, a favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati, in modo da conformarsi a tali leggi e provvedimenti.







*-*-*-*-*-*-*-*-*-*



















Allegato 4
Accordo Nazionale per l’attivazione degli strumenti di assistenza contrattuale ai
dipendenti da proprietari di fabbricati

Il giorno 21.9.1990 a Roma presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla presenza del Direttore Generale dr. Giuseppe Cacopardi, del dr. Luigi Ielo e della dr.ssa Concetta Valenti
tra

la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia rappresentata dal Presidente ing. Attilio Viziano, dal Vice Presidente dr. Giorgio Arbarello e dal Segretario Generale dr. Massimo Tortora;
da una parte

la Federazione Italiana Commercio e Servizi (Filcams), rappresentata dal Segretario Generale Gilberto Pascucci, dal Segretario Generale aggiunto Roberto di Gioacchino, dai Segretari Nazionali Luigi Piacenti, Piero Marconi, Sandra Ferretti, Giuseppe Mancini, Ivano Corraini, Giuseppe D’Aloia, Renata Bagatin;
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat), rappresentata dal Segretario Generale Mario Cesino, dai Segretari Generali aggiunti Antonio Michelagnoli, Maria Pantile, dai Segretari Nazionali Gianni Baratta, Domenica Elicio, Mario Marchetti, Salvatore Zappadu;
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs) rappresentata dal Segretario Generale Raffaele Vanni, dal Segretario Nazionale vicario Antonio Zilli e dei Segretari Nazionali Giulio Lattanzi, Michele Malerba, Virginio Scarpellini e Parmenio Stroppa.
dall’altra parte




premesso

che l’evoluzione del settore e le nuove esigenze che si pongono per dare risposta ai problemi dei lavoratori sul piano dell’assistenza contrattuale e dei conseguenti diversi e più avanzati servizi agli stessi, impongono la necessità di disporre di più adeguate risposte economiche, e con riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L. 30.6.1988 per i dipendenti da proprietari di fabbricati;
si conviene quanto segue

Art. 1 - Le parti, al fine di realizzare il concreto ampliamento delle finalità e dei compiti dell’assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori dipendenti convengono di attivare ai sensi del succitato C.C.N.L. apposito strumento contrattuale.
Il funzionamento di tale strumento è assicurato da un contributo di assistenza contrattuale pari all’1,30% della retribuzione globale corrisposta ai lavoratori.
L’importo di detto contributo, in quanto costo contrattuale, è a totale carico dei datori di lavoro che provvederanno alla relativa trattenuta.
Art. 2 - Per la riscossione del contributo di cui al precedente art. 1, le parti, a norma della Legge 4.6.73, n. 311, si rivolgeranno all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la stipula di apposita convenzione.
Art. 3 - Con specifico protocollo le parti provvederanno a regolamentare le modalità di erogazione di servizi e di assistenza contrattuale ai lavoratori interessati.

Letto, approvato e sottoscritto.









Allegato n. 5
ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
TRA
CONFEDILIZIA E FILCAMS-FISASCAT-UILTUCS



In Roma, addì 15 marzo 1995

tra

la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia) rappresentata dal Presidente Avv. Corrado Sforza Fogliani, dal Dott. Massimo Tortora, dal Geom. Adolfo Gardenghi, dal Dott. Renzo Gardella, dal Dott. Dario Lupi e dal Cav. Tiziano Casprini;
e

- FILCAMS - CGIL, nella persona di Lionello Giannini;

- FISASCAT CISL, nella persona di Mario Marchetti;

- UILTUCS - UIL, nella persona di Parmenio Stroppa.

PREMESSA


Il presente Accordo assume la disciplina generale in materia di Rappresentanze Sindacali Unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993.

Protocollo che soddisfa l'esigenza di dare un quadro di regole certe ed esigibili cui tutti, in una situazione di "pluralismo" sindacale quale l'attuale, devono riferirsi, in ordine alla elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed alla legittimazione a concludere contratti collettivi in rappresentanza di tutte le aziende ed i lavoratori interessati.

L'andamento occupazionale e la diffusione dell'occupazione richiedono una svolta culturale, contrattuale ed organizzativa necessaria per far fronte alle nuove problematiche che si pongono.

In questa stessa ottica le parti si adopereranno per disciplinare, in occasione del prossimo rinnovo dei contratti collettivi nazionali, l'adozione di meccanismi preventivi di conciliazione capaci di agevolare la soluzione delle controversie concernenti l'interpretazione, l'applicazione ed il rinnovo degli accordi collettivi.








Art. 1 - Il presente accordo vale quale disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, per effetto di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 23 luglio 1993 tra il Governo e le parti sociali.















PARTE PRIMA - Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.)


Art. 2 - AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
Negli enti e nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, può darsi luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie a livello territoriale, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993, nonché del presente accordo e del CCNL.
Hanno altresì potere d'iniziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purché formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che:
a) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto;
b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo.


Art. 3 - DESIGNAZIONE LISTE
FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS si impegnano, senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale ciascuna organizzazione sindacale totalmente si riconosce. Nel caso che lavoratori aderenti a una confederazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, la struttura della federazione interessata ne sconfesserà ogni appartenenza.


Art.4 - COMPOSIZIONE DELLE R.S.U.
Alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie si procede per due terzi dei seggi, mediante elezione a scrutinio segreto, da parte di tutti i lavoratori aventi diritto al voto tra liste concorrenti alla competizione elettorale.
La parte riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, ed alla sua copertura si procede in proporzione ai voti ricevuti nei due terzi.


Art. 5 - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito - secondo il criterio proporzionale puro - in relazione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti.
La quota del residuo terzo dei seggi sarà attribuita in base al criterio di composizione della R.S.U. previsto dall'art. 4, 2° comma, del presente accordo.
Qualora due o più liste ottengano lo stesso numero di preferenze e, attraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio o i seggi, si procederà al ballottaggio con nuova votazione nel collegio elettorale e risulterà attribuito il/i seggio/i alla/e lista/e che avrà/avranno ottenuto il maggior numero di voti in base al criterio di cui al primo comma.
Qualora due o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero di voti di preferenza, la designazione sarà data al candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione al sindacato presso l'azienda.
Ove una delle tre federazioni confederali che abbia partecipato alla competizione elettorale non abbia un proprio rappresentante nella R.S.U., alla stessa è riconosciuto il diritto di partecipare all'attività sindacale aziendale con propri dirigenti esterni; possibilità comunque riconosciuta ad ogni Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL ancorchè abbia propri esponenti in seno alle R.S.U..


Art. 6 - COMPOSIZIONE DELLE LISTE
Le federazioni FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS saranno impegnate, compatibilmente con le peculiari caratteristiche del settore, a garantire l'adeguamento della rappresentanza ai mutamenti tecnico-organizzativi e socio-professionali nei collegi elettorali.
Nella composizione delle liste sarà perseguita un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le Organizzazioni Sindacali terranno conto delle categorie degli addetti al settore per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.


Art. 7 - NUMERO DEI COMPONENTI LE R.S.U.
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti delle R.S.U. sarà determinato, in fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente accordo, ed a titolo sperimentale, nel seguente modo:

a) 3 rappresentanti a fronte di: min. 16 max 50 dipendenti;

b) 4 rappresentanti a fronte di: min. 51 max 90 dipendenti;

c) 6 rappresentanti a fronte di: min. 91 max 120 dipendenti;

d) 8 rappresentanti a fronte di: min.121 max 200 dipendenti;

e) 9 rappresentanti a fronte di: min. 201 max 300 dipendenti;

f) 11 rappresentanti a fronte di: min. 301 max 600 dipendenti;

Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare l'opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui sopra.


Art. 8 - Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 9 e ai sensi dell'art. 23 della legge 20.5.70, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:

a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti;

b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità che occupano fino a 3000 dipendenti;

c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b);

salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, territoriali o aziendali, eventualmente stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del presente accordo.
In ciascuna unità non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi per l'espletamento del mandato.


Art. 9 - DIRITTI, TUTELE, PERMESSI SINDACALI E MODALITÀ DI ESERCIZIO
I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A., laddove previsti dai contratti collettivi, nella titolarità dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già spettanti a questi ultimi per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dai contratti collettivi di diverso livello in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.
Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singolo territorio.
FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS convengono di valutare periodicamente l'andamento e l'uso del monte ore.
Nelle aziende e negli enti che a livello territoriale abbiano più di 15 dipendenti, nei quali é costituita la R.S.U., il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U., il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS tramite la R.S.U..


Art. 10 - COMPITI E FUNZIONI
FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro propri., ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto dei confronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità' definite nel CCNL nonché in attuazione delle politiche confederali delle 00.SS. di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive, sui diversi contenuti della contrattazione, fra i vari livelli, l’attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della organizzazione sindacale.


Art. 11 - DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
I componenti della R.S.U. restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti nelle successive elezioni.
La R.S.U. uscente provvederà ad indire le elezioni, mediante comunicazione da affiggere negli appositi spazi riservati all’attività sindacale, che l'azienda metterà a disposizione della R.S.U.; tale comunicazione verrà altresì inviata alla direzione aziendale.
Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la data di scadenza dei 36 mesi.
In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di categoria di grado superiore a quello territoriale interessato, intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei 36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle R.S.U., sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo e delle relative norme attuative precedentemente utilizzate. Trascorso tale termine la R.S.U. si considera automaticamente decaduta.
In caso di dimissioni di un componente la R.S.U. lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le dimissioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza delle R.S.U., con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.




Art. 12 - REVOCA DELLE R.S.U.
A maggioranza assoluta (50% + 1) del collegio elettorale, i lavoratori possono revocare il mandato a singoli componenti o alla totalità della R.S.U.. La revoca deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea, ove partecipino almeno i due terzi dei lavoratori del collegio interessato. La convocazione dell'assemblea del collegio, nei limiti del monte ore previsto dal CCNL, deve essere richiesta da non meno di 1/3 dei lavoratori componenti il medesimo collegio.


Art. 13 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della legge 20.5.70 n.300, che siano firmatarie del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, con la partecipazione alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano ad ogni effetto a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. precedentemente costituite, al momento della costituzione della R.S.U..




















PARTE SECONDA - Disciplina della elezione della R.S.U.


Art. 1 - VALIDITÀ DELLE ELEZIONI - QUORUM
Le Organizzazioni Sindacali FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS firmatarie del presente accordo si impegnano, entro i tre mesi successivi alla stipula dello stesso, a comunicarsi vicendevolmente le nomine delle R.S.A. ed a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle prime elezioni per le R.S.U. mediante una adeguata campagna di informazione.
Per la validità delle elezioni è necessario che abbiano preso parte alla votazione il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le Organizzazioni Sindacali assumeranno ogni determinazione in ordine alla situazione venutasi a determinare nell'unità.


Art. 2 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Hanno diritto di votare tutti i dipendenti non in prova, in forza alla data delle elezioni.
Possono essere candidati tutti i lavoratori non in prova, esclusi coloro che hanno presentato una lista ed i membri del Comitato elettorale.


Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le Organizzazioni Sindacali che intendono concorrere alle elezioni, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente accordo all'art. 2, 1a parte, devono presentare le liste dei candidati al Comitato elettorale almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.
Il Comitato elettorale avrà cura di portare a conoscenza dei lavoratori le liste dei candidati mediante affissione negli appositi spazi riservati all'attività sindacale.


Art. 4 - COMITATO ELETTORALE
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nei singoli territori viene costituito un Comitato elettorale aziendale. Per la composizione dello stesso ogni Organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente, non candidato.


Art. 5 - COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE
Il Comitato elettorale ha il compito di:

a) ricevere le liste;

b) immediatamente dopo la sua completa costituzione, deliberare su ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste ai requisiti previsti dal presente accordo;

c) verificare le validità delle liste presentate;

d) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto, che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;

e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;

f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;

g) proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Associazioni Sindacali presentatrici di liste.


Art. 6 - SCRUTATORI
E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.




Art. 7 - SEGRETEZZA DEL VOTO
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera ne' per interposta persona.


Art. 8 - SCHEDE ELETTORALI
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro presentazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore, all'atto della votazione, dal Presidente del seggio. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o segni di individuazione.


Art. 9 - PREFERENZE
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.


Art. 10 - MODALITÀ DELLA VOTAZIONE
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dal Comitato elettorale, previo accordo con la direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, assicurando il normale svolgimento dell’attività aziendale. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti, anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione agli stessi, almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.


Art. 11 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 6 e da un Presidente, nominato dal Comitato elettorale.


Art. 12 - ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
A cura del Comitato elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.


Art. 13 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.


Art. 14 - COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco dei votanti, la firma accanto al proprio nominativo.


Art. 15 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente di seggio, il verbale dello scrutinio stesso, sul quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - al Comitato elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
Il Comitato elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida delle elezioni della R.S.U., sarà conservato, secondo accordi tra il Comitato elettorale e la direzione aziendale, in modo da garantirne l'integrità almeno per tre mesi. Successivamente a tale termine il plico sarà distrutto alla presenza di un delegato del Comitato elettorale e di un delegato della direzione.


Art. 16 - RICORSI AL COMITATO ELETTORALE
Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato stesso.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma. Il Comitato Elettorale dà atto della mancanza di ricorsi nel verbale di cui all’art.15 1° comma.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, il Comitato elettorale deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuto.
Copia di tutti i verbali dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 40 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nello stesso termine e sempre a cura del Comitato elettorale, alla Confedilizia territoriale, che a sua volta ne darà pronta comunicazione all'azienda.


Art. 17 - COMITATO DEI GARANTI
Contro le decisioni del Comitato elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è costituito a livello Nazionale.
Il Comitato sarà composto da tre rappresentanti nazionali delle OO.SS. e tre rappresentanti della Confedilizia.
Alle proprie riunioni il Comitato può ammettere i rappresentanti locali delle parti in causa per eventuali audizioni.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 30 giorni.


Art. 18 - COMUNICAZIONE DELLA ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA R.S.U.
L’avvenuta elezione dei componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale, per il tramite della locale Organizzazione della Confedilizia, a cura delle 00.SS..


Art. 19 - ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE
Dietro richiesta che dovrà essere inviata almeno 15 giorni prima delle votazioni, la Direzione aziendale metterà a disposizione del Comitato elettorale l'elenco dei dipendenti nel singolo territorio e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.


Art. 20 - L'INTERVENTO DELLA LEGGE
A conclusione del presente accordo tra FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS e la Confedilizia, le parti, riconfermando il valore della libertà sindacale e dell'autonomia negoziale, si considerano impegnate ad operare di concerto nelle sedi competenti affinché eventuali interventi legislativi, pur finalizzati all'efficacia erga omnes, non modifichino la sostanza del presente accordo.


Art. 21 - DISPOSIZIONI VARIE
I membri del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti, espleteranno i loro incarichi durante l'orario di lavoro, utilizzando previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23 legge 20 maggio 1970, n.300.
Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle R.S.A. e ora trasferite ai componenti le R.S.U. in forza del presente accordo.


Art. 22 - CLAUSOLE PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Il presente accordo è valido per tutto il territorio nazionale, con l'esclusione della provincia autonoma di Bolzano, nelle parti riguardanti i sindacati extraconfederali, in base all'art. 5 bis della legge 236/93.


Art. 23 - CLAUSOLA FINALE
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.







*-*-*-*-*-*-*-*












Allegato n. 6
VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 novembre 1994, in Roma, presso il Centro Congressi Conte di Cavour, Via Cavour n. 50/a, in occasione dell’incontro per la prosecuzione delle trattative relative al rinnovo del C.C.N.L. per i Dipendenti dei Proprietari di Fabbricati, le delegazioni di:

- Confedilizia, nelle persone di : Gardella dott. Renzo, Capo Delegazione, Casprini cav. Tiziano, Gardenghi geom. Adolfo, Lupi dott. Dario, Mancuso sig. Sebastiano, Rossi sig. Stefano, Tortora dott. Massimo;

- FILCAMS-CGIL, nella persona di Giannini sig. Lionello;

- FISASCAT-CISL, nella persona di Marchetti sig. Mario;

- UILTUCS-UIL, nella persona di Stroppa sig. Parmenio,
HANNO CONVENUTO

che con decorrenza dal 1° ottobre 1994 i Proprietari di Fabbricati corrisponderanno ai propri dipendenti l’indennità di vacanza contrattuale, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, nelle seguenti misure:

Portieri lettere A/A1 L. 13.860 mensili
Portieri lettere B/B1 L. 12.650 mensili
Lavoratori lettera C L. 75 orarie
Lavoratori lettera D L. 85 orarie
Lavoratori lettera E L. 80 orarie

La corresponsione degli arretrati avrà luogo unitamente alla retribuzione del mese di novembre 1994, ovvero, in caso di impossibilità tecnica, entro il 31.12.1994.

Letto, approvato e sottoscritto.


Per la CONFEDILIZIA per FILCAMS-CGIL


per FISASCAT-CISL


per UILTUCS-UIL



Allegato n. 7
VERBALE DI ACCORDO


Addì 3 gennaio 1995, in Roma, presso il Centro Congressi Conte di Cavour, Via Cavour n. 50/a, in occasione dell’incontro per la prosecuzione delle trattative relative al rinnovo del C.C.N.L. per i Dipendenti dei Proprietari di Fabbricati, le delegazioni di:

- Confedilizia, nelle persone di : Gardella dott. Renzo, Capo Delegazione, Casprini cav. Tiziano, Gardenghi geom. Adolfo, Lupi dott. Dario, Mancuso sig. Sebastiano, Rossi sig. Stefano, Tortora dott. Massimo;

- FILCAMS-CGIL, nella persona di Giannini sig. Lionello;

- FISASCAT-CISL, nella persona di Marchetti sig. Mario;

- UILTUCS-UIL, nella persona di Stroppa sig. Parmenio,
HANNO CONVENUTO

che con decorrenza dal 1° gennaio 1995 i Proprietari di Fabbricati corrisponderanno ai propri dipendenti l’indennità di vacanza contrattuale, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, nelle seguenti misure:

Portieri lettere A/A1 L. 23.095 mensili
Portieri lettere B/B1 L. 21.080 mensili
Lavoratori lettera C L. 125 orarie
Lavoratori lettera D L. 143 orarie
Lavoratori lettera E L. 132 orarie

I suddetti importi sono comprensivi di quanto già definito con accordo 18.11.1994.

Letto, approvato e sottoscritto.


Per la CONFEDILIZIA per FILCAMS-CGIL


per FISASCAT-CISL


per UILTUCS-UIL

Allegato n. 8

Verbale di recepimento del Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all’inflazione e il costo del lavoro, del 31 luglio 1992

Addì 12 marzo 1993, in Roma
tra

la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia) rappresentata dal Presidente Avv. Corrado Sforza Fogliani, dal Segretario Generale Dott. Massimo Tortora, dal Responsabile Sindacale Geom. Adolfo Gardenghi;
e

la FILCAMS-CGIL rappresentata dal Sig. Luigi Piacenti;

la FISASCAT-CISL rappresentata dal Sig. Salvatore Zappadu;

la UILTuCS-UIL rappresentata dal Sig. Parmenio Stroppa
si conviene

- di recepire il Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all’inflazione e il costo del lavoro;

- di estenderne l’applicabilità ai rispettivi soggetti rappresentati per le parti specificatamente riferibili al settore;

- in particolare di riconoscere l’erogazione, a titolo di Elemento Distinto della Retribuzione, di lire 20.000 mensili per 13 mensilità a partire dal mese di Gennaio 1993, che resteranno acquisite per il futuro nella retribuzione.

Le parti si impegnano inoltre a dare attuazione alle intese che interverranno sugli aspetti contrattuali e sulla riforma del salario, in conformità coi principi di cui al succitato Protocollo.

p. la Confedilizia p. FILCAMS-CGIL


p. FISASCAT-CISL


p. UILTuCS - UIL

Allegato n. 9

Verbale di recepimento del Protocollo 23 luglio 1993 su Politica dei redditi e sostegno al sistema produttivo.

Addì 25 ottobre 1993, in Roma
tra

la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia) rappresentata dal Presidente Avv. Corrado Sforza Fogliani, dal Segretario Generale Dott. Massimo Tortora, dal Responsabile Sindacale Geom. Adolfo Gardenghi;
e

la FILCAMS-CGIL rappresentata da Luigi Piacenti

la FISASCAT-CISL rappresentata da Mario Marchetti

la UILTuCS-UIL rappresentata da Parmenio Stroppa.

Premesso che la Confedilizia dichiara di recepire il Protocollo 23.7.1993 fra Governo e Parti Sociali, di cui all’epigrafe
si conviene

di estendere l’applicabilità del suddetto Protocollo ai rispettivi soggetti rappresentati, per le parti specificatamente riferibili al settore.


p. la Confedilizia p. FILCAMS-CGIL


p. FISASCAT-CISL


p. UILTuCS-UIL







INDICE

Comparizione delle parti Pag.


Premessa “


TITOLO I - PARTE GENERALE
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto “
Art. 2 - Inderogabilità dal contratto “

TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI E
MANSIONI
Art. 3 - Classificazione dei lavoratori “
Art. 4 - Alloggio del portiere - guardiola e servizi igienici “
Art. 5 - Portiere adibito a più stabili “
Art. 6 - Portiere adibito ad uno stabile con più ingressi “
Norma transitoria “
Art. 7 - Compiti del portiere “
Art. 8 - Materiali per le pulizie “
Art. 9 - Responsabilità per danni “
Art. 10 - Esercizio contemporaneo di altra attività “
Art. 11 - Sostituto del portiere “
Dichiarazione a verbale “

TITOLO III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
CONTRATTI ATIPICI
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 12 - Contratto di assunzione “
Art. 13 - Documenti per l’assunzione “
Art. 14 - Periodo di prova “
Art. 15 - Collocamento “
Capo II - Apprendistato
Art. 16 - Apprendistato “
Art. 17 - Proporzione numerica “
Art. 18 - Periodo di prova “
Art. 19 - Durata dell’apprendistato “
Art. 20 - Retribuzione dell’apprendista “
Art. 21 - Norme di rinvio “
Capo III - Contratti di formazione e lavoro
Art. 22 - Contratti di formazione e lavoro “
Capo IV - Contratti a termine
Art. 23 - Contratti a tempo determinato “
INDICE

Capo V - Esclusione dalle quote di riserva Pag.
Art. 24 - Esclusione dalle quote di riserva “

TITOLO IV - ORARI - LAVORO NOTTURNO,
STRAORDINARIO E FESTIVO
Capo I - Portieri lettere A) e B)
Art. 25 - Orario di apertura e chiusura del portone “
Art. 26 - Lavoro ordinario notturno - Lavoro straordinario e festivo “
Art. 27 - Orario per la conduzione dell’impianto di riscaldamento “
Capo II - Portieri lettere A/1) e B/1)
Art. 28 - Orario di lavoro settimanale “
Art. 29 - Orario giornaliero “
Art. 30 - Lavoro ordinario notturno - Lavoro straordinario e festivo “
Capo III - Portieri lettere A/1) e B/1) (Lavoratori a tempo parziale)
Art. 31 - Rapporti a tempo parziale “
Art. 32 - Contratto di assunzione - Norme di rinvio “
Art. 33 - Lavoro supplementare, notturno e festivo “
Art. 34 - Determinazione della paga oraria “
Capo IV - Lavoratori lettere C), D), ed E)
Art. 35 - Orario di lavoro “
Art. 36 - Lavoro ordinario notturno- Lavoro straordinario e festivo “
Capo V - Lavoratori lettere F) e G)
Art. 37 - Orario di lavoro “
Art. 38 - Lavoro straordinario, festivo, notturno “
Art. 39 - Lavoro a tempo parziale “

TITOLO V - FESTIVITÀ - FERIE - RIPOSO SETTIMANALE
- PERMESSI - CONGEDI
Capo I - Festività
Art. 40 - Festività “
Nota a verbale “
Art. 41 - Determinazione del compenso per lavoro festivo “
Capo II - Ferie
Art. 42 - Periodo di ferie “
Art. 43 - Irrinunciabilità delle ferie “
Art. 44 - Scelta del periodo “
Art. 45 - Scelta del periodo: facoltà del lavoratore “
Dichiarazione a verbale “
Capo III - Riposo settimanale
Art. 46 - Riposo settimanale “

INDICE

Capo IV - Permessi e congedi Pag.
Art. 47 - Permessi retribuiti “
Chiarimento a verbale “
Art. 48 - Permessi per lutto “
Art. 49 - Permessi elettorali “
Art. 50 - Congedo matrimoniale “
Art. 51 - Chiamata di leva e richiamo alle armi “

TITOLO VI - TRATTAMENTO DI MALATTIA
Art. 52 - Definizione di malattia “
Art. 53 - Obblighi dei lavoratori e conservazione del posto “
Art. 54 - Indennità economiche “
Art. 55 - Campo di applicazione “
Art. 56 - Condizioni di miglior favore “

TITOLO VII - TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED
ASSICURATIVI
Art. 57 - Iscrizione Enti previdenziali ed assicurativi “
Art. 58 - Gravidanza e puerperio “
Art. 59 - Infortunio sul lavoro “

TITOLO VIII - TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I - Retribuzioni ed indennità
Art. 60 - Salario “
Art. 61 - Indennità “
Art. 62 - Terzo elemento “
Art. 63 - Scala mobile “
Art. 64 - Retribuzione portieri lettere A) e B) “
Art. 65 - Retribuzione portieri lettere A1) e B1) “
Art. 66 - Retribuzione portieri lettere A/1 e B1) (lavoratori
a tempo parziale) “
Art. 67 - Retribuzione dei lavoratori lettere C), D), E), F) e G) “
Art. 68 - Indennità per ulteriori servizi lavoratori lett. C) “
Art. 69 - Determinazione della normale paga oraria “
Capo II - Scatti di anzianità
Art. 70 - Portieri lettere A), A/1), B) e B/1) “
Art. 71 - Lavoratori lettere C), D), E), F) e G) “
Art. 72 - Decorrenza scatti “

TITOLO IX - MENSILITÀ SUPPLEMENTARE
Art. 73 - Gratifica natalizia “

TITOLO X - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO -
PREAVVISO - TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO Pag. Capo I - Portieri lettere A), A/1), B), B/1). Portieri a tempo parziale
Art. 74 - Preavviso “
Art. 75 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) “
Capo II - Lavoratori lettere C), D), E)
Art. 76 - Preavviso “
Art. 77 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) “
Capo III - Lavoratori lettere F) e G)
Art. 78 - Preavviso “
Art. 79 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) “
Capo IV - Certificato di servizio
Art. 80 - Certificato di servizio “
Capo V - Decesso del lavoratore
Art. 81 - Decesso del lavoratore “

TITOLO XI - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
DELLO STABILE
Art. 82 - Trasferimento della proprietà dello stabile “
TITOLO XII - NORME DISCIPLINARI
Art. 83 - Provvedimenti disciplinari “
Art. 84 - Provvedimenti in caso di procedimento penale “

TITOLO XIII - RELAZIONI SINDACALI
Art. 85 - Diritti di informazione “
Art. 86 - Contrattazione di 2° livello “
Art. 87 - R.S.U. “
Art. 88 - Cassa Portieri “
Art. 89 - Commissione Paritetica Nazionale “
Art. 90 - Osservatorio Nazionale “
Art. 91 - Commissioni Paritetiche Territoriali “
Art. 92 - Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto “

TITOLO XIV - TABELLE RETRIBUTIVE
Art. 93 - Tabelle retributive “

TITOLO XV - NORME FINALI
Art. 94 - Condizioni di miglior favore “

TITOLO XVI - DECORRENZA, DURATA E PROCEDURE
DI RINNOVO DEL CONTRATTO
Art. 95 - Decorrenza e durata “
INDICE

Art. 96- Procedure di rinnovo del contratto Pag.

TABELLE RETRIBUTIVE

- Tabella A “
- Tabella B “
- Tabella C “
- Tabella D “
- Tabella E “
- Tabelle F/G “

ALLEGATI
Allegato n. 1Dichiarazione rapporto lavoro “
Allegato n. 2Statuto Cassa Portieri “
Allegato n. 3Regolamento Fondo Malattia Portieri “
Allegato n. 4Accordo Nazionale per l’attivazione degli strumenti
di assistenza contrattuale ai dipendenti da proprietari
di fabbricati “
Allegato n. 5Accordo 15.3.95 per la costituzione delle R.S.U. “
Allegato n. 6Accordo 18.11.94 per la corresponsione della I.V.C. “
Allegato n. 7Accordo 3.1.95 per la corresponsione della I.V.C. “
Allegato n. 8 Accordo 12.3.93 per il recepimento del Protocollo 31.7.92 “
Allegato n. 9Accordo 25.10.93 per il recepimento del Protocollo 23.7.93 “
FONTI LEGISLATIVE E COLLETTIVE

Ricorrenze Festive

Legge 27 maggio 1949, n. 260 “
Legge 31 Maggio 1954, n. 90 “
Legge 16 Aprile 1954, n. 111 “
Legge 16 Maggio 1956, n. 526 “
Legge 5 Marzo 1977, n. 54 “
D.P.R. 28 Dicembre 1985, n. 792 “
Accordo 30 Giugno 1988 sui giorni non più festivi “



INDICE

Tredicesima mensilità

Legge 21 Marzo 1953, n. 215 Pag.


Corresponsione della retribuzione a mezzo di busta paga

Legge 5 Gennaio 1953, n. 4 “


Tutela Lavoratrici madri

Legge 30 Dicembre 1971, n. 1204 “
D.P.R. 25 Novembre 1976, n. 1026 - Regolamento di esecuzione
della Legge 1204/71 “


Legge catastale

Stralcio della Legge 1 Dicembre 1949, n. 1142 - Formazione Nuovo
Catasto Edilizio Urbano “


Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro

Legge 29 Maggio 1982, n. 297 “


Licenziamenti individuali

Legge 11 Maggio 1990, n. 108 “