AZIENDE FARMACEUTICHE SPECIALI, Ipotesi CCNL 16/06/2000
Contenuti associati
16/06/2000
A.S.SO.FARM.
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTuCS
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti da
Aziende Farmaceutiche Speciali
Dichiarazione congiunta
·Le Parti convengono che il settore della distribuzione del farmaco sta attraversando una fase di rapida trasformazione sospinto, da un lato dalla esigenza di migliorare il servizio ai cittadini allargando, secondo un sistema a rete, la risposta all’utenza in termini sociosanitari e di maggiore qualificazione in ordine alla distribuzione e preparazione del farmaco, dall’altro dalla necessità di conseguire e massimizzare efficienze.
·Le Parti ritengono che le due suddette valenze non siano antitetiche ma si possano sintetizzare e conciliare nel perseguire obiettivi e azioni di competitività volte a migliorare sia l’efficacia che l’efficienza del servizio al cittadino, che è la missione propria delle Aziende farmaceutiche speciali.
·Il rinnovo di questo CCNL pertanto, confermando i principi espressi nell’accordo dell’11/02/1998, intende valorizzare il patrimonio di professionalità e di risorse umane operanti nel settore in un’ottica di competitività e di gestione imprenditoriale volte a perseguire obiettivi di qualificazione ulteriore del servizio sia in termine di efficienza, attraverso l’ottimizzazione dei bilanci aziendali, sia in termini di efficacia, assicurando ai cittadini risposte multiple alle loro necessità.
ARTICOLO 1
APPLICABILITA’ DEL CONTRATTO
Al comma 1, dopo le parole “legge 142/90, “ viene aggiunto:
“e successive integrazioni e modificazioni”
Decorrenza e durata del contratto
Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1999 e avrà durata fino al 31 dicembre 2002.
ARTICOLO 5
Assunzione del personale
L’art. 5 nei primi tre capoversi viene sostituito dalla seguente disciplina e il 4° capoverso ne diventa il 5°. Tutto ciò anche in relazione alle disposizioni del D.Lgs. 26/5/97 n. 152 per quanto attiene i dati che devono essere riportati nella lettera di assunzione.
1 ASSUNZIONE
L’assunzione del personale dipendente è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, della normativa comunitaria e del presente CCNL.
Entro cinque giorni dall’assunzione l’Azienda deve inviare, alla Sezione Circoscrizionale per l’impiego, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell’assunzione, la tipologia contrattuale, l’ inquadramento ed il trattamento economico e normativo.
Detta comunicazione, laddove si voglia beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l’assunzione, deve essere integrata dagli elementi a ciò necessari.
2 LETTERA DI ASSUNZIONE
L’assunzione viene comunicata all’interessato con lettera nella quale è indicato, come previsto dalla vigente legislazione (D.Lgs. N. 152/97):
-la data di assunzione;
-la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;
-la durata del periodo di prova;
-la qualifica, l’area e il livello di inquadramento in base a quanto previsto nel presente Contratto;
-il trattamento economico iniziale;
-la sede di assegnazione;
-il termine finale in caso di rapporto a tempo determinato.
Ad ogni lavoratore viene consegnata copia del Contratto collettivo applicato. Il datore di lavoro è tenuto altresì a consegnare al lavoratore, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso.
3 DOCUMENTI
Per l’assunzione il lavoratore deve presentare, di norma mediante autocertificazione o a richiesta in termini di legge, i seguenti documenti:
-certificato di nascita;
-titolo di studio ed eventuali specializzazioni;
-copia dello stato di servizio militare;
-stato di famiglia.
In particolare, all’atto dell’assunzione, vanno consegnati:
-il libretto di lavoro;
-eventuali certificati di servizio prestati in precedenza;
-il consenso, se trattasi di minori, delle persone che per legge ne hanno la potestà.
L’Azienda rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all’Azienda la residenza ed il domicilio e a notificare i successivi mutamenti.
4 IDONEITA’
L’assunzione è subordinata, laddove richiesto dall’Azienda, all’accertamento dell’idoneità fisica dello stesso alle specifiche mansioni, da rilasciarsi da parte della competente autorità sanitaria.
Apprendistato e Contratti di Formazione e Lavoro
L’art. 7 viene integralmente sostituito dalla seguente disciplina.
Le Parti, esaminata l’evoluzione della disciplina legale dell’apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l’ acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo lavorativo, confermando il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l’apprendistato.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obbiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n.2081/93 e successive modificazioni.
Qualora l’apprendista sia portatore di handicap, i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni o della maggior durata consentita dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
La durata del rapporto di apprendistato è così definita in relazione alle qualifiche da conseguire, con le seguenti modalità:
Livello B1 durata 36 mesi
Livello B2durata 24 mesi
Livello C1durata 18 mesi.
Sono escluse dal rapporto di apprendistato la figura professionale dell’autista, nonché le figure professionali precedentemente inquadrate nei livelli C2 e C3.
Rientra nelle disponibilità della contrattazione aziendale la possibilità di maggiorare tali periodi fino ad un massimo di 48 mesi.
L’impegno formativo dell’apprendista per l’intera durata del periodo di apprendistato è pari a 120 ore medie annue.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post – obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere, l’impegno formativo è pari a 80 ore medie annue.
La retribuzione dell’apprendista viene così stabilita:
·per la prima metà del periodo di apprendistato 85% della retribuzione base;
·per la seconda metà del periodo di apprendistato 90% della retribuzione base.
TRATTAMENTO NORMATIVO
-
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento complementare sono comprese nell’orario normale di lavoro.
PERCENTUALE DI CONFERMA
La disciplina dell’apprendistato di cui al precedente non è applicabile alle imprese che risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quanto nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Le Parti si impegnano a definire la disciplina dei contratti di formazione e lavoro entro 6 mesi dalla pubblicazione delle disposizioni di prossima emanazione relative alla loro armonizzazione con le normative comunitarie e le disposizioni di cui all’art. 45 della legge n.144/99.
Lavoro a tempo parziale
Le parti si incontreranno entro 3 mesi per adeguare la normativa vigente alle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. 61 del 25/02/2000.
Contratto a termine e lavoro temporaneo
L’art. 9 viene integrato dalla seguente disciplina.
A)CONTRATTO A TERMINE (TEMPO DETERMINATO)
Il comma 1 dell’art. 9 del vigente CCNL viene sostituito :
“In applicazione delle leggi 56/87 e 196/97, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, è ammessa oltre che nelle ipotesi già previste per legge, anche nei seguenti casi:
- sostituzione di lavoratore assente per ferie;
- sostituzione di lavoratore che abbia concordato con il datore di lavoro una sospensione del rapporto di lavoro;
- sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto e per un ulteriore periodo di giorni 15 di calendario anteriori e/o successivi al periodo di assenza;
- per tutta la durata di apertura annuale di farmacia succursale;
- intensificazione e/o ampliamento dell’attività dell’Azienda, per il periodo massimo di sei mesi;
B) LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)
Contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono essere stipulati, oltreché nei casi previsti dalla legge, nelle stesse ipotesi per le quali è ammessa l’assunzione con contratto a tempo determinato.
LIMITI QUANTITATIVI DI UTILIZZAZIONE DELLE ASSUNZIONI A TERMINE E DEL LAVORO TEMPORANEO
Con riferimento alle sole ipotesi sopra descritte, la percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine o di cui l’azienda si può avvalere stipulando un contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), non potrà essere complessivamente superiore al 15% mensile oppure al 8% medio annuo dei lavoratori in organico a tempo indeterminato con un minimo garantito di due unità lavorative riferite all’organico complessivo di ciascuna Azienda farmaceutica.
Classificazione del personale
Al fine di correlare e adeguare lo sviluppo professionale del personale ai cambiamenti organizzativi del settore e alle conseguenti nuove professionalità richieste, le Parti convengono di istituire a livello nazionale una Commissione paritetica, costituita di 3 componenti per parte, al fine di:
-verificare la validità dell’attuale sistema di inquadramento, con particolare riferimento ai livelli Q1, Q3, e B2;
-Proporre eventuali cambiamenti;
-Riscontrare l’adeguatezza di tutti gli inquadramenti in essere sulla base delle nuove modalità organizzative.
A far data dal01/07/2000 i livelli C2 e C3 sono soppressi e i relativi profili vengono aggiunti al livello C1 che si amplia anche dei relativi esempi.
Le parti concordano che in sede di stesura del nuovo testo contrattuale provvederanno alla ridefinizione della scala parametrale, tecnicamente neutrale.
Retribuzioni mensili e loro definizioni
-Il comma 2, punto a dell’art. 18 è sostituito come segue:
-
“Retribuzione base: è quella di cui alla tabella A.
I valori unitari e complessivi riportati nella predetta tabella risultano costituiti da : retribuzione base al 31/12/98, indennità di contingenza al 31/12/91, E.A.R., EDR (ex art. 21), 2° EDR ex Prospetto 2, di cui all’Accordo di rinnovo dell’11/02/98, come configurato nella tabella A, 3^ E.D.R. (erogato dal 01/01/99);
- “Retribuzione individuale: è costituita dalla retribuzione base, dagli Aumenti Periodici di Anzianità, dall’indennità quadri, dall’indennità tecnico professionale, dall’Elemento Personale Aggiuntivo (E.P.A.) e da altri eventuali assegni di tipo continuativo ad personam a carattere aziendale e/o di merito”.
- “Retribuzione globale: è costituita dalla retribuzione individuale cui si aggiungono le altre indennità a carattere continuativo, compresi i due E.D.R. erogati rispettivamente alla date 01/06/2001 e 01/06/2002, con esclusione delle somministrazioni in natura e delle indennità sostitutive di esse, nonché con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche se forfetizzato”
Articolo 20
Retribuzione base mensile e indennità di contingenza
Soppresso.
Articolo 21
Elemento aggiuntivo della retribuzione
Soppresso.
ARTICOLO 22
Indennità Tecnico Professionale
Il comma 1 e' così modificato:
1.Ai lavoratori farmacisti inquadrati nel livello A1 nonché ai lavoratori inquadrati ai livelli Q1, Q2, Q3, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza alla data di stipula del presente CCNL, viene corrisposta una indennità tecnico–professionale di L. 150.000 mensili per 14 mensilità, la quale fa parte della retribuzione individuale.
Comma 2 e 3 soppresso
ARTICOLO 23
Indennità Quadri
-Il comma 1 dell’art. 23 viene sostituito come segue:
-
“Ai lavoratori appartenenti all’ area quadri è attribuita una Indennità Quadri nelle misure di seguito riportate e che comprendono anche gli importi dell’ex Indennità Tecnico Professionale:
Liv. |
Proposte sindacali |
Q1 |
L. 250.000 |
Q2 |
L. 225.000 |
Q3 |
L. 200.000 |
Tale indennità fa parte della retribuzione individuale.
-Tutti i successivi commi dal 2 al 7 vengono annullati.
Le cifre aggiuntive dell’indennità quadri, attualmente fruite in forza del 2° comma dell’ex art. 23, qualora eccedano i valori della presente tabella, verranno riconosciute, al personale in servizio alla data di stipula del presente contratto, come Assegno ad Personam in cifra fissa, non riassorbibile, che farà parte della retribuzione individuale. Ulteriori riconoscimenti retributivi incentivanti a titolo di indennità quadri, potranno essere contrattati tra le parti e attribuiti a livello aziendale sulla base di progetti obiettivi condivisi.
Lavoro straordinario, notturno
Nel testo dell’art. 26 viene inserito il seguente comma:
Con decorrenza 1 luglio 2000, il lavoro straordinario effettuato nella 39° e 40° ora ha un’unica maggiorazione del 20% qualunque sia la tipologia dello svolgimento (festivo, diurno, notturno, battenti chiusi, battenti aperti).
ARTICOLO 27
Inventario
Viene integralmente abolito.
ARTICOLO 53
Trattamento di Fine Rapporto
comma 2:
Da ridefinire in sede di stesura del testo contrattuale, alla luce di quanto previsto all’art. 18 .
Relazioni Sindacali
Al comma 3, al penultimo rigo dopo le parole “… incremento delle attività aziendali …”, va inserito : “la dinamica del costo del lavoro nonché le politiche retributive aziendali”.
Prosegue con il testo restante.
ARTICOLO 57
Prerogative e funzioni dei sindacati
Comma 12.
Inserire al termine del comma le parole : ”o aziendale”.
Contrattazione di secondo livello
Le materie già previste sono integrate dalle seguenti:
-
“ - maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo, e reperibilità” (art. 26)
-entità degli ulteriori incrementi retributivi incentivanti a titoli di indennità quadri
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
Viene abolito il termine ” INTERPRETATIVA”.
Al comma 1 dopo le parole “ del presente contratto” viene inserito il periodo ” compreso quanto previsto all’art. 59”.
Trattamento Economico
-
In relazione al rinnovo della parte economica del CCNL sono previsti i seguenti trattamenti retributivi:
-per quanto concerne il periodo di vacanza contrattuale (01/01/99 al 30/06/2000), in aggiunta all’indennità di vacanza contrattuale viene attribuito a tutto il personale in servizio alla data di stipula del presente accordo, incluso il personale assunto con C.F.L., un riconoscimento economico una tantum articolato per i diversi livelli di inquadramento come riportato nell’allegata tabella B. Tale importo dovrà essere erogato unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2000, con la quale cesserà anche l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale (i.v.c.).
-Al personale di ruolo assunto o dimesso, nel periodo 1/1/99 – 30/06/2000, l’Una tantum verrà corrisposta pro quota, intendendo per mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
-Per gli apprendisti l’importo “una tantum” sarà erogato nelle percentuali previste dall’art. 7.
-Per le lavoratrici/tori con contratto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
-Detta indennità “ una tantum “ non è utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali .
-A decorrere dal 1/07/2000, anche tenuto conto delle modifiche apportate all’art. 26, verrà riconosciuto al personale in forza alla data di stipula del presente CCNL un emolumento personale aggiuntivo (EPA) non riassorbibile che farà parte della retribuzione individuale nella misura di cui alla tabella C.
-due tranche di riconoscimenti economici a decorrere, rispettivamente,
la prima dal 01/06/2001, la seconda dal 01/06/2002, quale E.D.R.(elemento distinto della retribuzione) facente parte della retribuzione globale, nella misura di cui alla tabella D. Tale E.D.R. entrerà a far parte della retribuzione base a far data dal 01/12/2002.
Per i livelli dall’A1 al Q1 è riconosciuta l’I.T.P. come cifra ad personam al personale in servizio alla data di stipula del presente contratto.
L’adesione dei dipendenti avverrà con le modalità previste dal Fondo stesso.
Le parti si impegano a dare adeguata informazione ai dipendenti.
Qualora dovessero sorgere difficoltà per l’adesione a detto Fondo, le Parti si incontreranno per decidere l’adesione ad altro Fondo.
Per quanto riguarda lo 0,15 che viene versato all’ENPAF, le Parti si incontreranno per discutere l’eventuale altro utilizzo.
AUMENTI FARMACIE SPECIALI | ||||||
LIVELLI |
PAGA BASE AL 31/12/99 |
AUMENTO E.P.A. |
E.D.R. DAL 1/6/2001 |
E.D.R. DAL 1/6/2002 |
TOTALE EPA + DUE E.D.R. |
UNA TANTUM |
Q1 | 3.528.747 |
124.500 |
56.000 |
80.900 |
261.400 |
1.121.000 |
Q2 | 3.411.704 |
118.900 |
53.500 |
77.300 |
249.700 |
1.070.000 |
Q3 | 3.137.496 |
105.700 |
47.500 |
68.700 |
221.900 |
951.000 |
A1 | 3.022.356 |
100.000 |
45.000 |
65.000 |
210.000 |
900.000 |
A2 | 2.596.643 |
79.200 |
35.700 |
51.500 |
166.400 |
713.000 |
B1 | 2.405.904 |
70.200 |
31.600 |
45.600 |
147.400 |
632.000 |
B2 | 2.321.329 |
66.000 |
29.700 |
42.900 |
138.600 |
594.000 |
C1 | 2.158.065 |
58.100 |
26.200 |
37.800 |
122.100 |
523.000 |
C2 | 1.891.693 |
408.000 |
||||
C3 | 1.739.538 |
340.000 |
N.B.: L'una tantum dovrà essere erogata con la retribuzione del mese di luglio 2000.
Tabella A - Nuovi minimi unitari della retribuzione base | |||||||
Livello |
Retribuzione base al 31.12.1998 |
Indennità Conting. al 31.12.1991 |
E.D.R. (ex art. 21) |
E.A.R. |
2ª E.D.R. |
TOTALE |
|
(ex accordo 11.02.98) |
Nuova |
||||||
3^ E.D.R. |
Retribuz. base al 1.7.2000 |
||||||
Q1 |
2.210.000 |
1.079.155 |
18.570 |
34.230 |
129.509 |
57.283 |
3.528.747 |
Q2 |
2.110.000 |
1.073.002 |
18.570 |
31.830 |
123.623 |
54.679 |
3.411.704 |
Q3 |
1.875.000 |
1.059.205 |
18.570 |
26.230 |
109.887 |
48.604 |
3.137.496 |
A1 |
1.775.000 |
1.054.956 |
18.570 |
23.830 |
104.000 |
46.000 |
3.022.356 |
A2 |
1.407.000 |
1.034.175 |
18.570 |
18.030 |
82.415 |
36.453 |
2.596.643 |
B1 |
1.246.000 |
1.024.861 |
18.570 |
11.190 |
72.996 |
32.287 |
2.405.904 |
B2 |
1.172.000 |
1.022.272 |
18.570 |
9.430 |
68.679 |
30.378 |
2.321.329 |
C1 |
1.032.000 |
1.014.255 |
18.570 |
6.070 |
60.438 |
26.732 |
2.158.065 |
C2 |
804.000 |
1.001.198 |
18.570 |
47.094 |
20.831 |
1.891.693 |
|
C3 |
670.000 |
994.364 |
18.570 |
39.245 |
17.359 |
1.739.538 |
TABELLA B | ||
Una tantum | ||
Livello |
Parametro |
Importo |
Q1 |
330 |
1.121.000 |
Q2 |
315 |
1.070.000 |
Q3 |
280 |
951.000 |
A1 |
265 |
900.000 |
A2 |
210 |
713.000 |
B1 |
186 |
632.000 |
B2 |
175 |
594.000 |
C1 |
154 |
523.000 |
C2 |
120 |
408.000 |
C3 |
100 |
340.000 |
TABELLA C | |
Emolumento Personale Aggiuntivo | |
Q1 |
124.500 |
Q2 |
118.900 |
Q3 |
105.700 |
A1 |
100.000 |
A2 |
79.200 |
B1 |
70.200 |
B2 |
66.000 |
C1 |
58.100 |