16/6/2000 ore: 2:00

AZIENDE FARMACEUTICHE SPECIALI, Ipotesi CCNL 16/06/2000

Contenuti associati


16/06/2000



A.S.SO.FARM.
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTuCS




Ipotesi di accordo per il rinnovo del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti da
Aziende Farmaceutiche Speciali

PREMESSA

Dichiarazione congiunta


·Le Parti convengono che il settore della distribuzione del farmaco sta attraversando una fase di rapida trasformazione sospinto, da un lato dalla esigenza di migliorare il servizio ai cittadini allargando, secondo un sistema a rete, la risposta all’utenza in termini sociosanitari e di maggiore qualificazione in ordine alla distribuzione e preparazione del farmaco, dall’altro dalla necessità di conseguire e massimizzare efficienze.
·Le Parti ritengono che le due suddette valenze non siano antitetiche ma si possano sintetizzare e conciliare nel perseguire obiettivi e azioni di competitività volte a migliorare sia l’efficacia che l’efficienza del servizio al cittadino, che è la missione propria delle Aziende farmaceutiche speciali.
·Il rinnovo di questo CCNL pertanto, confermando i principi espressi nell’accordo dell’11/02/1998, intende valorizzare il patrimonio di professionalità e di risorse umane operanti nel settore in un’ottica di competitività e di gestione imprenditoriale volte a perseguire obiettivi di qualificazione ulteriore del servizio sia in termine di efficienza, attraverso l’ottimizzazione dei bilanci aziendali, sia in termini di efficacia, assicurando ai cittadini risposte multiple alle loro necessità.


ARTICOLO 1
APPLICABILITA’ DEL CONTRATTO

Al comma 1, dopo le parole “legge 142/90, “ viene aggiunto:
“e successive integrazioni e modificazioni”

ARTICOLO 2
Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1999 e avrà durata fino al 31 dicembre 2002.


ARTICOLO 5
Assunzione del personale

    L’art. 5 nei primi tre capoversi viene sostituito dalla seguente disciplina e il 4° capoverso ne diventa il 5°. Tutto ciò anche in relazione alle disposizioni del D.Lgs. 26/5/97 n. 152 per quanto attiene i dati che devono essere riportati nella lettera di assunzione.

    1 ASSUNZIONE

    L’assunzione del personale dipendente è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, della normativa comunitaria e del presente CCNL.

    Entro cinque giorni dall’assunzione l’Azienda deve inviare, alla Sezione Circoscrizionale per l’impiego, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell’assunzione, la tipologia contrattuale, l’ inquadramento ed il trattamento economico e normativo.

    Detta comunicazione, laddove si voglia beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l’assunzione, deve essere integrata dagli elementi a ciò necessari.

    2 LETTERA DI ASSUNZIONE

    L’assunzione viene comunicata all’interessato con lettera nella quale è indicato, come previsto dalla vigente legislazione (D.Lgs. N. 152/97):

    -la data di assunzione;
    -la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;
    -la durata del periodo di prova;
    -la qualifica, l’area e il livello di inquadramento in base a quanto previsto nel presente Contratto;
    -il trattamento economico iniziale;
    -la sede di assegnazione;
    -il termine finale in caso di rapporto a tempo determinato.

    Ad ogni lavoratore viene consegnata copia del Contratto collettivo applicato. Il datore di lavoro è tenuto altresì a consegnare al lavoratore, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso.

    3 DOCUMENTI

    Per l’assunzione il lavoratore deve presentare, di norma mediante autocertificazione o a richiesta in termini di legge, i seguenti documenti:

    -certificato di nascita;
    -titolo di studio ed eventuali specializzazioni;
    -copia dello stato di servizio militare;
    -stato di famiglia.

    In particolare, all’atto dell’assunzione, vanno consegnati:

    -il libretto di lavoro;
    -eventuali certificati di servizio prestati in precedenza;
    -il consenso, se trattasi di minori, delle persone che per legge ne hanno la potestà.

    L’Azienda rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.

    Il lavoratore è tenuto a dichiarare all’Azienda la residenza ed il domicilio e a notificare i successivi mutamenti.

    4 IDONEITA’

    L’assunzione è subordinata, laddove richiesto dall’Azienda, all’accertamento dell’idoneità fisica dello stesso alle specifiche mansioni, da rilasciarsi da parte della competente autorità sanitaria.

ARTICOLO 7
Apprendistato e Contratti di Formazione e Lavoro

    L’art. 7 viene integralmente sostituito dalla seguente disciplina.

    Le Parti, esaminata l’evoluzione della disciplina legale dell’apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l’ acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

    Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo lavorativo, confermando il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l’apprendistato.

    Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obbiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n.2081/93 e successive modificazioni.

    Qualora l’apprendista sia portatore di handicap, i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni o della maggior durata consentita dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

    La durata del rapporto di apprendistato è così definita in relazione alle qualifiche da conseguire, con le seguenti modalità:

    Livello B1 durata 36 mesi
    Livello B2durata 24 mesi
    Livello C1durata 18 mesi.

    Sono escluse dal rapporto di apprendistato la figura professionale dell’autista, nonché le figure professionali precedentemente inquadrate nei livelli C2 e C3.

    Rientra nelle disponibilità della contrattazione aziendale la possibilità di maggiorare tali periodi fino ad un massimo di 48 mesi.

    L’impegno formativo dell’apprendista per l’intera durata del periodo di apprendistato è pari a 120 ore medie annue.

    Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post – obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere, l’impegno formativo è pari a 80 ore medie annue.

    La retribuzione dell’apprendista viene così stabilita:

    ·per la prima metà del periodo di apprendistato 85% della retribuzione base;
    ·per la seconda metà del periodo di apprendistato 90% della retribuzione base.


TRATTAMENTO NORMATIVO
    L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio.

    Le ore di insegnamento complementare sono comprese nell’orario normale di lavoro.


    PERCENTUALE DI CONFERMA

    La disciplina dell’apprendistato di cui al precedente non è applicabile alle imprese che risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quanto nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

    Le Parti si impegnano a definire la disciplina dei contratti di formazione e lavoro entro 6 mesi dalla pubblicazione delle disposizioni di prossima emanazione relative alla loro armonizzazione con le normative comunitarie e le disposizioni di cui all’art. 45 della legge n.144/99.



ARTICOLO 8
Lavoro a tempo parziale

    Le parti si incontreranno entro 3 mesi per adeguare la normativa vigente alle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. 61 del 25/02/2000.

ARTICOLO 9
Contratto a termine e lavoro temporaneo

L’art. 9 viene integrato dalla seguente disciplina.


    A)CONTRATTO A TERMINE (TEMPO DETERMINATO)

    Il comma 1 dell’art. 9 del vigente CCNL viene sostituito :

    “In applicazione delle leggi 56/87 e 196/97, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, è ammessa oltre che nelle ipotesi già previste per legge, anche nei seguenti casi:

    - sostituzione di lavoratore assente per ferie;
    - sostituzione di lavoratore che abbia concordato con il datore di lavoro una sospensione del rapporto di lavoro;
    - sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto e per un ulteriore periodo di giorni 15 di calendario anteriori e/o successivi al periodo di assenza;
    - per tutta la durata di apertura annuale di farmacia succursale;
    - intensificazione e/o ampliamento dell’attività dell’Azienda, per il periodo massimo di sei mesi;


B) LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)

    Contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono essere stipulati, oltreché nei casi previsti dalla legge, nelle stesse ipotesi per le quali è ammessa l’assunzione con contratto a tempo determinato.

    LIMITI QUANTITATIVI DI UTILIZZAZIONE DELLE ASSUNZIONI A TERMINE E DEL LAVORO TEMPORANEO

    Con riferimento alle sole ipotesi sopra descritte, la percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine o di cui l’azienda si può avvalere stipulando un contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), non potrà essere complessivamente superiore al 15% mensile oppure al 8% medio annuo dei lavoratori in organico a tempo indeterminato con un minimo garantito di due unità lavorative riferite all’organico complessivo di ciascuna Azienda farmaceutica.


ARTICOLO 10
Classificazione del personale

    Al fine di correlare e adeguare lo sviluppo professionale del personale ai cambiamenti organizzativi del settore e alle conseguenti nuove professionalità richieste, le Parti convengono di istituire a livello nazionale una Commissione paritetica, costituita di 3 componenti per parte, al fine di:

    -verificare la validità dell’attuale sistema di inquadramento, con particolare riferimento ai livelli Q1, Q3, e B2;
    -Proporre eventuali cambiamenti;
    -Riscontrare l’adeguatezza di tutti gli inquadramenti in essere sulla base delle nuove modalità organizzative.

    A far data dal01/07/2000 i livelli C2 e C3 sono soppressi e i relativi profili vengono aggiunti al livello C1 che si amplia anche dei relativi esempi.

    Le parti concordano che in sede di stesura del nuovo testo contrattuale provvederanno alla ridefinizione della scala parametrale, tecnicamente neutrale.

ARTICOLO 18

Retribuzioni mensili e loro definizioni



-Il comma 2, punto a dell’art. 18 è sostituito come segue:
      “Retribuzione base: è quella di cui alla tabella A.

      I valori unitari e complessivi riportati nella predetta tabella risultano costituiti da : retribuzione base al 31/12/98, indennità di contingenza al 31/12/91, E.A.R., EDR (ex art. 21), 2° EDR ex Prospetto 2, di cui all’Accordo di rinnovo dell’11/02/98, come configurato nella tabella A, 3^ E.D.R. (erogato dal 01/01/99);

-Il comma 2, punto b dell’art. 18 è sostituito come segue:
      “Retribuzione individuale: è costituita dalla retribuzione base, dagli Aumenti Periodici di Anzianità, dall’indennità quadri, dall’indennità tecnico professionale, dall’Elemento Personale Aggiuntivo (E.P.A.) e da altri eventuali assegni di tipo continuativo ad personam a carattere aziendale e/o di merito”.
-Il comma 2, punto c dell'art. 18 è sostituito come segue:
      “Retribuzione globale: è costituita dalla retribuzione individuale cui si aggiungono le altre indennità a carattere continuativo, compresi i due E.D.R. erogati rispettivamente alla date 01/06/2001 e 01/06/2002, con esclusione delle somministrazioni in natura e delle indennità sostitutive di esse, nonché con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche se forfetizzato”
-La norma di attuazione di cui all’art. 18 viene soppressa.


Articolo 20
Retribuzione base mensile e indennità di contingenza

Soppresso.

Articolo 21
Elemento aggiuntivo della retribuzione

Soppresso.

ARTICOLO 22
Indennità Tecnico Professionale


Il comma 1 e' così modificato:

1.Ai lavoratori farmacisti inquadrati nel livello A1 nonché ai lavoratori inquadrati ai livelli Q1, Q2, Q3, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza alla data di stipula del presente CCNL, viene corrisposta una indennità tecnico–professionale di L. 150.000 mensili per 14 mensilità, la quale fa parte della retribuzione individuale.
Comma 2 e 3 soppresso

ARTICOLO 23

Indennità Quadri



-Il comma 1 dell’art. 23 viene sostituito come segue:
      “Ai lavoratori appartenenti all’ area quadri è attribuita una Indennità Quadri nelle misure di seguito riportate e che comprendono anche gli importi dell’ex Indennità Tecnico Professionale:
      Liv.
      Proposte sindacali
      Q1
      L. 250.000
      Q2
      L. 225.000
      Q3
      L. 200.000

        Tale indennità fa parte della retribuzione individuale.


      -Tutti i successivi commi dal 2 al 7 vengono annullati.

        Le cifre aggiuntive dell’indennità quadri, attualmente fruite in forza del 2° comma dell’ex art. 23, qualora eccedano i valori della presente tabella, verranno riconosciute, al personale in servizio alla data di stipula del presente contratto, come Assegno ad Personam in cifra fissa, non riassorbibile, che farà parte della retribuzione individuale. Ulteriori riconoscimenti retributivi incentivanti a titolo di indennità quadri, potranno essere contrattati tra le parti e attribuiti a livello aziendale sulla base di progetti obiettivi condivisi.

      ARTICOLO 26
      Lavoro straordinario, notturno

      Nel testo dell’art. 26 viene inserito il seguente comma:

        Con decorrenza 1 luglio 2000, il lavoro straordinario effettuato nella 39° e 40° ora ha un’unica maggiorazione del 20% qualunque sia la tipologia dello svolgimento (festivo, diurno, notturno, battenti chiusi, battenti aperti).

      ARTICOLO 27
      Inventario

      Viene integralmente abolito.

      ARTICOLO 53

      Trattamento di Fine Rapporto



      comma 2:

      Da ridefinire in sede di stesura del testo contrattuale, alla luce di quanto previsto all’art. 18 .
      ARTICOLO 56
      Relazioni Sindacali

      Al comma 3, al penultimo rigo dopo le parole “… incremento delle attività aziendali …”, va inserito : “la dinamica del costo del lavoro nonché le politiche retributive aziendali”.

      Prosegue con il testo restante.



      ARTICOLO 57
      Prerogative e funzioni dei sindacati


      Comma 12.
      Inserire al termine del comma le parole : ”o aziendale”.


      ARTICOLO 59
      Contrattazione di secondo livello


        Le materie già previste sono integrate dalle seguenti:
        “ - maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo, e reperibilità” (art. 26)
      -durata dell’apprendistato (art. 7)
        -entità dell’ indennità tecnico professionale (come previsto all’art. 22)
        -entità degli ulteriori incrementi retributivi incentivanti a titoli di indennità quadri


        ARTICOLO 62
        COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

        Viene abolito il termine ” INTERPRETATIVA”.
        Al comma 1 dopo le parole “ del presente contratto” viene inserito il periodo ” compreso quanto previsto all’art. 59”.

        Trattamento Economico
        In relazione al rinnovo della parte economica del CCNL sono previsti i seguenti trattamenti retributivi:

        -per quanto concerne il periodo di vacanza contrattuale (01/01/99 al 30/06/2000), in aggiunta all’indennità di vacanza contrattuale viene attribuito a tutto il personale in servizio alla data di stipula del presente accordo, incluso il personale assunto con C.F.L., un riconoscimento economico una tantum articolato per i diversi livelli di inquadramento come riportato nell’allegata tabella B. Tale importo dovrà essere erogato unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2000, con la quale cesserà anche l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale (i.v.c.).
        -Al personale di ruolo assunto o dimesso, nel periodo 1/1/99 – 30/06/2000, l’Una tantum verrà corrisposta pro quota, intendendo per mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
        -Per gli apprendisti l’importo “una tantum” sarà erogato nelle percentuali previste dall’art. 7.
        -Per le lavoratrici/tori con contratto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
        -Detta indennità “ una tantum “ non è utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali .
        -A decorrere dal 1/07/2000, anche tenuto conto delle modifiche apportate all’art. 26, verrà riconosciuto al personale in forza alla data di stipula del presente CCNL un emolumento personale aggiuntivo (EPA) non riassorbibile che farà parte della retribuzione individuale nella misura di cui alla tabella C.

        -due tranche di riconoscimenti economici a decorrere, rispettivamente,
        la prima dal 01/06/2001, la seconda dal 01/06/2002, quale E.D.R.(elemento distinto della retribuzione) facente parte della retribuzione globale, nella misura di cui alla tabella D. Tale E.D.R. entrerà a far parte della retribuzione base a far data dal 01/12/2002.


          Per i livelli dall’A1 al Q1 è riconosciuta l’I.T.P. come cifra ad personam al personale in servizio alla data di stipula del presente contratto.


          B) Previdenza complementare
        Le Parti si impegnano ad aderire al Fondo di Previdenza Complementare PREVIAMBIENTE assumendo i rispettivi oneri.
        L’adesione dei dipendenti avverrà con le modalità previste dal Fondo stesso.
        Le parti si impegano a dare adeguata informazione ai dipendenti.
        Qualora dovessero sorgere difficoltà per l’adesione a detto Fondo, le Parti si incontreranno per decidere l’adesione ad altro Fondo.
        Per quanto riguarda lo 0,15 che viene versato all’ENPAF, le Parti si incontreranno per discutere l’eventuale altro utilizzo.
      AUMENTI FARMACIE SPECIALI
      LIVELLI
      PAGA BASE AL 31/12/99
      AUMENTO E.P.A.
      E.D.R. DAL 1/6/2001
      E.D.R. DAL 1/6/2002
      TOTALE EPA + DUE E.D.R.
      UNA TANTUM
      Q1
      3.528.747
      124.500
      56.000
      80.900
      261.400
      1.121.000
      Q2
      3.411.704
      118.900
      53.500
      77.300
      249.700
      1.070.000
      Q3
      3.137.496
      105.700
      47.500
      68.700
      221.900
      951.000
      A1
      3.022.356
      100.000
      45.000
      65.000
      210.000
      900.000
      A2
      2.596.643
      79.200
      35.700
      51.500
      166.400
      713.000
      B1
      2.405.904
      70.200
      31.600
      45.600
      147.400
      632.000
      B2
      2.321.329
      66.000
      29.700
      42.900
      138.600
      594.000
      C1
      2.158.065
      58.100
      26.200
      37.800
      122.100
      523.000
      C2
      1.891.693
      408.000
      C3
      1.739.538
      340.000

      N.B.: L'una tantum dovrà essere erogata con la retribuzione del mese di luglio 2000.



      Tabella A - Nuovi minimi unitari della retribuzione base
      Livello
      Retribuzione base al 31.12.1998
      Indennità Conting. al 31.12.1991
      E.D.R. (ex art. 21)
      E.A.R.
      2ª E.D.R.
      TOTALE
      (ex accordo 11.02.98)
      Nuova
      3^ E.D.R.
      Retribuz. base al 1.7.2000
      Q1
      2.210.000
      1.079.155
      18.570
      34.230
      129.509
      57.283
      3.528.747
      Q2
      2.110.000
      1.073.002
      18.570
      31.830
      123.623
      54.679
      3.411.704
      Q3
      1.875.000
      1.059.205
      18.570
      26.230
      109.887
      48.604
      3.137.496
      A1
      1.775.000
      1.054.956
      18.570
      23.830
      104.000
      46.000
      3.022.356
      A2
      1.407.000
      1.034.175
      18.570
      18.030
      82.415
      36.453
      2.596.643
      B1
      1.246.000
      1.024.861
      18.570
      11.190
      72.996
      32.287
      2.405.904
      B2
      1.172.000
      1.022.272
      18.570
      9.430
      68.679
      30.378
      2.321.329
      C1
      1.032.000
      1.014.255
      18.570
      6.070
      60.438
      26.732
      2.158.065
      C2
      804.000
      1.001.198
      18.570
      47.094
      20.831
      1.891.693
      C3
      670.000
      994.364
      18.570
      39.245
      17.359
      1.739.538


      TABELLA B
      Una tantum
      Livello
      Parametro
      Importo
      Q1
      330
      1.121.000
      Q2
      315
      1.070.000
      Q3
      280
      951.000
      A1
      265
      900.000
      A2
      210
      713.000
      B1
      186
      632.000
      B2
      175
      594.000
      C1
      154
      523.000
      C2
      120
      408.000
      C3
      100
      340.000


      TABELLA C
      Emolumento Personale Aggiuntivo
      Q1
      124.500
      Q2
      118.900
      Q3
      105.700
      A1
      100.000
      A2
      79.200
      B1
      70.200
      B2
      66.000
      C1
      58.100