1/7/1995 ore: 2:00

AZIENDE FARMACEUTICHE SPECIALI, CCNL 01/07/1995 - 30/06/1999 (testo ufficiale)

Contenuti associati

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE FARMACEUTICHE SPECIALI

1 luglio 1995 - 30 giugno 1999



ACCORDO NAZIONALE 1 luglio 1995

Il 1° luglio 1995, in Roma

tra

- la FEDERAZIONE ITALIANA AZIENDE MUNICIPALIZZATE CENTRALI DEL LATTE,
ANNONARIE E FARMACEUTICHE (FIAMCLAF) rappresentata dal Presidente ASF
Giordano Rossi, da un Membro AFM Massimo Verdelli, dal Presidente AFM Rino
Prestigiacomo e dai Sig. Claudio Soldi, Tommaso Messina, Sergio Zingoni,
con il beneficio dell'assistenza del Dr. Cenci che ha espresso il
coordinamento nell'ambito del Sistema rappresentativo CISPEL.

e

- PUBLIFARM rappresentata da Di Bari Giovanni Presidente PUBLIFARM,
Campari Egidio Direttore F.C.R. Reggio Emilia, Sabatini Giovanni Dirigente
Serv. Personale AFM Bologna e Segre Ariel David Direttore AFM Milano.

- LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI -
FILCAMS/CGIL - rappresentata dal Segretario Generale Aldo Amoretti, dal
Vice Segretario Vicario Pietro Ruffolo, dai Segretari Ivano Corraini,
Maria Antonia Franceschini, Bruno Perin e Claudio Treves, dal Responsabile
del Settore Luigi Coppini e dai componenti del Comitato Direttivo
Nazionale: Albanella Luisa, Angellelli Fabrizio, Angelini Dalida, Apicella
Antonio, Argeni Alfonso, Aurisicchio Assunta, Baldi Lorella, Balducci
Carla, Belli Otello, Beltrami Alessandro, Belzaino Vincenzo, Benazzo
Giovanni, Bergamin Marina, Berlotti Marco, Betto Alessandro, Bianchi
Ennio, Bonazza Dino, Bottoni Moreno, Campagnoli Domenico, Campari Ramona,
Capasso Franco, Cappelli Anna, Cappelli Daniela, Cappellieri Roberto,
Carli Maura, Carnevale Maddalena, Carpino Giovanni, Castagnini Fabio,
Castiglione Luigi, Cecchini Orfeo, Cerchin Elena, Chiereghi Franco, Chiodo
Luciano, Ciccarelli Edda, Cicoria Alessandra, Cioffi Canio, Clementi Lara,
Codonesu Sergio, Collini Alessandro, Conti Silvano, Conversano Eligio,
Copelli Gianni, Copertini Roberta, Coppola Antonio, Corazzesi Luigi.
Cotzia Giovanni, Cuntrò Anna, D'Albesio Costanza, D'Andrea Giancarlo,
Dassio Mauro, De Checchi Loredana, Della Volpe Carla, Dota Elio, Fanesi
Gabriella, Favetta Paolo, Fiori Gastone, Focacci Sandra, Folli Cinzia,
Forabosco Sandro, Forti Piergiorgio, Franceschini Franco, Francesconi
Gualtiero, Furci Michele, Furini Vladimiro, Ghiselli Roberto, Giannini
Lionello, Giunti Fabio, Giuriolo Lorenza, Golfarini Simona, Govoni Marzio,
Grasso Vincenza, Graziani Paolo, Guerriero Angelo, Guglielmi Gabriele,
Haerter Sveva, Lareno Antonio, Loro Giorgio, Lunghi Emilio, Maccatrozzo
Sandro, Maestri Patrizia, Magnani Luca, Malagoli Loriano, Malagugini
Vincenzo, Mancini Gianfranco, Mancini Giuseppe, Mancini Maria, Marchese
Antonio, Marchi Gabriele, Marchi Giancarlo, Marconi Piero, Martis Elena,
Mati Roberto, Mazziotta Manlio, Melidoni Rosa Giulia, Meneghini Vittorio,
Menichelli Leandro, Meschieri Mariella, Mimosa Massimiliano, Minni Cono,
Minniti Carmela, Mordeglia Tiziana, Morgese Gaetano, Morini Silvana,
Muchon Giusi, Nascinovich Luciano, Nesi Carmine, Nozzi Massimo, Oliviero
Melissa, Palazzo Antonio, Pannozzo Gennaro, Paparatto Tonino, Tarmiani
Lora, Paolon Celeste, Pedrazzini Giuseppe, Pellegrino Santo, Perziani
Franca, Piacenti Luigi, Pirastro Antonello, Pisanello Rocco, Pizzamiglio
Santino, Pregnolato Lauro, Provitina Giuseppe, Quaranta Vincenzo,
Quattrini Fausto, Raiconi Marco, Rastelli Bruno, Re Massimo, Romito
Nicolò, Roncaccia Gianni, Rosini Patrizia, Rossi Fiorella, Rossi Remo,
Sacco Vladimiro, Salvato Alessandra, Scarinci Giorgio, Schiano Anna,
Scognamillo Giuseppe, Ferraglia Loredana, Sgargi Walter, Sormanni Fabio,
Stancampiano Antonio, Stornaiuolo Rosario, Taddei Francesco, Tettamanti
Franco, Tornari Anna, Triglia Antonio, Trinchero Gianni, Troise Domenico,
Vazzana Demetrio, Veccia Rosa, Vicedomini Marco, Vitaliano Andrea, Walzl
Christine, Zanieri Renato, Zini Daniela, Zucchini Leonardo, con
l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL)
rappresentata dal Segretario Confederale Walter Cerfeda.

- La FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI
E DEL TURISMO - FISASCAT/CISL - rappresentata dal Segretario Generale
Gianni Baratta, dai Segretari Nazionali: Luciana Cirillo, Mario Marchesi,
Pierangelo Raineri, da Salvatore Falcone, Antonio Michelagnoli, Luigino
Pezzuolo, Marco Pinna, Giovanni Pirulli dell'Ufficio Sindacale unitamente
a una delegazione composta da: Antonio Albiniano, Cecilia Andriolo,
Vittorio Armando, Dario Campeotto, Riccardo Camporese, Malgara Cappelli,
Rocco Carbone, Antonio Cinosi, Bruno Cordiano, Gina Cotroneo, Franco Di
Liberto, Jmma Egger, Giovanni Fabrizio, Patrizio Fattorini, Francesco
Ferroni, Ferruccio Fiorot, Ermanno Fosi, Gianvito Gabetta, Silvano
Gherbaz, Pietro Giordano, Angelo Giovaniello, Stella Giovannyti, Pietro
Ianni, Calogero Lauria, Guido Malvisi, Gilberto Mangone, Amedeo Meniconi,
Biagio Montefusco, Umberto Morelli, Giorgio Pajaro, Antonietta Panciroli,
Ugo Parisi, Marcello Pasquarella, Ferruccio Petri, Mario Piovesan, Simone
Ponziani, Vincenzo Ramogida, Francesco Sanfile, Rosanna Sanrarello, Bruno
Sassi, Santo Schiappacasse, Rolando Sirni, Giancarlo Trotta, Oscar Turati,
Elena Vanelli, Francesco Varangona; con l'intervento della Confederazione
Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario
Confederale Natale Forlani.

- L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTuCS),
rappresentata dal Segretario Generale Raffaele Vanni, dal Segretario
Generale Aggiunto Salvatore Caronia, dai Segretari Nazionali: Michele
Malerba, Pier Luigi Paolini, Virgilio Scarpellini, Parmenio Stroppa,
Antonio Zilli; da Emilio Fargnoli, Marco Marroni, Paolo Poma e Antonio
Vargiu del Dipartimento Sindacale della UILTuCS; dai membri del Comitato
Direttivo Nazionale Amari Sergio, Amoretti Carlo, Andreani Paolo, Beccati
Marco, Belletti Pina, Bellocchi Marco, Benanti Giuseppe, Bettocchi Bruno,
Cafagna Maria Pia, Callegaro Gianni, Canella Renzo, Canella Manuela, Carli
Bruno, Casacci Leonardo, Casadei Maurizio, Celentano Antonio, Chisin
Grazia, Cieri Nicola, Cioccoloni Gianluca, Cocco Pietro, Codegoni Maria,
Colonghi Amedeo, Criscuolo Amedeo, D'Amico Francesco, Damiano Domenico,
D'Angelo Mario, De Simone Michele, Di Pierro Diego, Diecidue Sergio,
Fanzone Salvatore, Fiorino Gabriele, Franzoni Stefano, Fruggiero Giuseppe,
Fulciniti Caterina, Gagliardi Giuseppe, Gazzo Giovanni, Giorgio Giovanni,
Gucciardo Rosario, Guidi Giancarlo, Ierulli Cesare, Iozzia Bartolo, La
Torre Pietro, La Volta Cosimo, Lo Vasco Maria, Luchetti Maria Ermelinda,
Millone Teresa, Monaco Antonio, Moro Roberto, Napoletano Antonio, Nomade
Raffaella, Ortelli Francesco, Pace Leonardo, Parisi Giulio, Pellegrini
Aurelio, Pezzetta Giannantonio, Regazzoni Maurizio, Rivela Mirella, Rocchi
Cristina, Rodilosso Giovanni, Sama Carlo, Sansoni Sandro, Sastri Pasquale,
Scardone Luigi, Serri Riccardo, Tomasi Gianni, Veronese Ivana, Vestri
Paolo, Visentini Luca, Vurruso Angelo, Zanghi Domenico, da una delegazione
del Coordinamento Nazionale Farmacie Municipalizzate composta da: Bussetti
Gianpaolo, Conforti Maddalena, Conti Aldo, De Conti Alberto, Mandrioli
Silvana, Marracini Loriana, Massari Gilberto, Olivotti Simone, Perego
Mario, Piazza Daniela, Rago Roberto, Taglioni Gabriele; e con la
partecipazione dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del
Segretario Confederale Antimo Mucci.

Si rende noto che dal 9.7.97 le Associazioni FIAMCLAF e PUBLIFARM
firmatarie del presente Contratto sono confluite nella Federazione
A.S.SO.FARM. (Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici) che rappresenta le
Farmacie pubbliche.



TITOLO I - APPLICABILITÀ E DURATA

ART. 1 - APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto collettivo nazionale disciplina il rapporto di
lavoro fra le imprese degli enti locali gestite nelle forme di cui
all'art. 22 della legge n. 142/90, esercenti farmacie, magazzini
all'ingrosso e laboratori farmaceutici, e i loro dipendenti ad eccezione
di quelli che hanno la qualifica di dirigente.


2. L'applicazione del presente Contratto di lavoro è subordinata agli
adempimenti di legge cui debbono ottemperare le aziende farmaceutiche
speciali.


3. Mentre si conferma il ruolo insostituibile dei rapporti sindacali a
livello aziendale, anche per una corretta gestione del presente Contratto,
si conviene che rientra nell'esclusiva competenza negoziale delle Parti
stipulanti a livello nazionale ogni materia che non sia espressamente
demandata alla contrattazione di 2° livello e in particolare i livelli
retributivi e relativi parametri, la struttura della classificazione del
personale, la durata dell'orario di lavoro, il sistema di relazioni
sindacali.


4. Il CCNL indica esplicitamente e tassativamente le materie demandate
alla contrattazione di 2° livello.


5. Le aziende dovranno consegnare a ogni dipendente copia del presente
Contratto di lavoro, facendosene rilasciare ricevuta.



ART. 2 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto decorre dal 1° luglio 1995 e avrà durata fino
al 30 giugno 1997 per la parte economica e fino al 30 giugno 1999 per la
parte normativa.


2. Il Contratto per le rispettive partizioni si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne venga data disdetta, con lettera raccomandata,
da una delle Organizzazioni stipulanti, almeno 3 mesi prima della
scadenza.



ART. 3 - INSCINDIBILITÀ DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

1. Il presente Contratto, che costituisce una regolamentazione unitaria
e inscindibile nel suo complesso, assorbe e sostituisce, dalla data della
sua entrata in vigore e per le materie da esso disciplinate, tutte le
norme di precedenti contratti collettivi, di accordi speciali, di accordi
e regolamenti aziendali e di usi e consuetudini, fatte salve le condizioni
di miglior favore esistenti nell'ambito di ogni singolo istituto per
effetto delle suddette regolamentazioni.


2. Condizioni di miglior favore saranno mantenute 'ad personam' da
coloro che ne godono all'atto dell'entrata in vigore del presente
Contratto, e, in via eccezionale, potranno essere mantenute aziendalmente
mediante accordi locali, nel rispetto del contenuto e dello spirito del
CCNL.



ART. 4 - NORME AZIENDALI

1. Oltre che alle norme del presente Contratto, il lavoratore deve
uniformarsi a tutte quelle altre norme regolamentari che saranno stabilite
dall'azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al
lavoratore stesso dal presente Contratto.


2. Tali norme, in ogni caso, devono essere portate a conoscenza dei
lavoratori con ordini di servizio o altro mezzo.



TITOLO II - ASSUNZIONI

ART. 5 - ASSUNZIONE DEL PERSONALE

1. L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge,
dello statuto aziendale e del presente CCNL.


2. L'assunzione dovrà essere comunicata all'interessato con lettera
dell'azienda, che dovrà essere controfirmata per accettazione, dalla quale
dovranno risultare:

a) la data di assunzione;
b) la durata del periodo di prova;
c) la qualifica e il relativo livello di inquadramento, ai sensi
dell'art. 10;
d) il trattamento economico iniziale.


3. L'aspirante ove richiesto dall'azienda dovrà sottoporsi a visita
medica per l'accertamento della sua idoneità specifica al lavoro che
dovrebbe espletare.


4. Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 2, della
legge 23.7.91 n. 223, possono essere assunti mediante richiesta nominativa
senza obbligo della riserva di cui al comma 1 del suddetto articolo, i
lavoratori in possesso delle seguenti qualifiche:

- commesso coadiutore specializzato di farmacia;
- farmacista.



ART. 6 - PERIODO DI PROVA

1. Il periodo di prova dovrà risultare nella lettera di assunzione e la
durata massima non potrà superare i seguenti limiti:

livelli periodo

Q1 180 gg
Q2 180 gg
Q3 180 gg
A1 90 gg
A2 90 gg
B1 60 gg
B2 60 gg
C1 30 gg
C2 30 gg
C3 30 gg

I predetti giorni sono da considerarsi di calendario. Da essi vanno
esclusi i giorni di assenza effettuati a qualsiasi titolo.


2. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà
essere inferiore al trattamento contrattuale stabilito per il livello al
quale il lavoratore è stato assegnato.


3. Durante il periodo di prova l'azienda e il lavoratore potranno
recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso; al lavoratore
spetterà in ogni caso il pagamento dei ratei di ferie, 13a e 14a
mensilità.


4. All'atto della recessione compete al lavoratore anche il TFR, nella
misura spettante in conformità alla legge n. 297/82 e all'art. 53 del
vigente CCNL.


5. Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso il
lavoratore sarà considerato effettivo a tutti gli effetti contrattuali, e
il periodo di prova stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.



ART. 7 - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

1. Le Parti convengono di attivare gli strumenti contrattuali e
legislativi atti a favorire l'inserimento dei giovani nelle aziende,
secondo la normativa vigente.



ART. 8 - LAVORO A TEMPO PARZIALE

1. Le aziende possono assumere lavoratori con rapporto di lavoro a tempo
parziale e anche trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a
tempo pieno e viceversa ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30.10.1984, n. 726,
convertito con modificazioni nella legge 19.12.1984, n. 863.


2. Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello che, per
accordo volontario fra lavoratore e azienda, viene prestato non
saltuariamente, durante una parte del giorno, della settimana, del mese o
dell'anno per una durata complessiva minore della durata normale di lavoro
stabilita dal presente Contratto o da vigenti accordi aziendali. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere inferiore a 12 ore né
superiore a 30 ore settimanali. È fatta eccezione per il personale di
pulizia e per il personale assunto a part-time verticale, annuale o
ciclico per il quale l'orario verrà determinato a livello aziendale o
territoriale, con le modalità di cui al successivo comma 5.


3. Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate
secondo le stesse regole e procedure in atto per i lavoratori a tempo
pieno.


4. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto.
In esso devono essere indicate le mansioni e le modalità di distribuzione
dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.


5. La percentuale dei lavoratori a tempo parziale sul complesso
dell'organico aziendale, l'orario e le modalità della sua articolazione,
che può essere diversa da quella fissata con il regime ordinario di
lavoro, sono definiti in sede aziendale tra le parti.


6. La retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive, il premio di
produttività, gli aumenti periodici di anzianità e ogni altro elemento
contrattuale, purché non incompatibile con la natura del rapporto a tempo
parziale, competono al lavoratore a tempo parziale in misura proporzionale
all'orario di lavoro effettivamente svolto.


7. Possono essere assunti a tempo parziale i lavoratori che svolgono
mansioni compatibili con un lavoro ad orario ridotto. Sono comunque
esclusi dalla possibilità di lavoro a tempo parziale gli impiegati con
funzioni di direzione o coordinamento (quali, ad esempio, quelle di
direttore di farmacia, capo servizio, capo ufficio, capo magazziniere,
capo reparto, capo settore di magazzino generale e di altre figure
equivalenti).


8. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 863/84, qualora si
verificassero eccezionali indifferibili esigenze (quali, ad esempio,
assenze improvvise di altro personale), l'azienda potrà far prorogare
l'orario giornaliero, d'intesa con il lavoratore per il tempo necessario a
superare le esigenze verificatesi. La direzione si confronterà con la
rappresentanza sindacale aziendale sull'eventuale protrarsi oltre la
settimana delle eccezionali indifferibili esigenze.


9. Le ore di lavoro supplementare effettuate ai sensi del precedente
comma saranno recuperate entro il mese successivo con altrettante ore di
riposo o, in alternativa, a scelta del lavoratore, possono essere
retribuite con le stesse maggiorazioni di cui all'art. 26 relativo al
lavoro straordinario.


10. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il
diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo parziale aventi
i requisiti necessari per la copertura del posto. Il personale interessato
dovrà dichiarare entro il termine prefissato il proprio intendimento.


11. Qualora la richiesta venga avanzata da un numero di lavoratori
superiore al numero dei posti a tempo pieno da ricoprire, fatta salva la
priorità di coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la precedenza viene stabilita in
funzione dell'anzianità di servizio.


12. Qualora si verificasse una parità nel requisito dell'anzianità di
servizio, si dovrà fare riferimento ai seguenti ulteriori criteri:

- numero delle persone a carico (con riferimento alle norme INPS);
- età dei candidati dando la precedenza al più anziano, qualora anche
il criterio del carico di famiglia non costituisca elemento selettivo (per
parità o assenza di carico).


13. Ogni qualvolta si renda necessario assumere personale a tempo
parziale, verrà data la precedenza al personale a tempo pieno e
indeterminato, inquadrato nel livello del personale da assumere a tempo
parziale, che abbia avanzato richiesta scritta in tal senso. A tal fine la
precedenza per il passaggio a tempo parziale viene determinata in funzione
dell'anzianità di servizio e, a parità, della maggiore età.


14. Nei confronti di detto personale, a decorrere dalla data di passaggio
a tempo parziale, trovano conseguente applicazione, ai fini degli istituti
contrattuali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo
parziale.


15. Una volta esercitata l'opzione per la trasformazione del rapporto da
tempo parziale a tempo pieno e viceversa, non si potrà trasformare
ulteriormente il rapporto se non saranno trascorsi 24 mesi.



ART. 9 - ASSUNZIONE A TERMINE

1. Ai sensi dell'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56 riguardante norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro, l'assunzione a termine è
consentita anche nelle seguenti ipotesi:

a) quando si verifica, in determinati e limitati periodi dell'anno, una
necessità di intensificazione dell'attività lavorativa, cui non sia
possibile sopperire con il normale organico;
b) quando l'assunzione abbia luogo per consentire la fruizione anche
cumulativa delle ferie al personale a tempo indeterminato;
c) quando l'azienda, per la copertura di posizioni di lavoro a tempo
indeterminato, deve indire le procedure del concorso pubblico;
d) quando occorre far fronte alle necessità di gestione di farmacie di
enti convenzionati. In tal caso il termine di durata del contratto non può
eccedere i 18 mesi ma può essere prorogato, permanendo le stesse esigenze,
per un'eguale durata. Di tali assunzioni ne saranno informate le
rappresentanze sindacali aziendali.


2. Le Parti concordano che la percentuale dei lavoratori che possono
essere assunti con contratto a tempo determinato, in rapporto al numero
dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato, non può essere superiore
al 3% mensile, cumulabile annualmente, del personale assunto a tempo
indeterminato, con un minimo garantito di 2 unità lavorative.


3. Dalla percentuale di cui al precedente comma sono escluse le
assunzioni effettuate a norma delle lett. a) e b) dell'art. 1 della legge
n. 230/62.


4. Per quanto concerne tempi e modalità si fa espresso riferimento, per
quanto non previsto dal presente articolo, a quanto stabilito dalle leggi
n. 230/62 e 56/87.


5. Il personale assunto con contratto a termine per un periodo pari o
superiore a 3 mesi sarà sottoposto al periodo di prova di 15 giorni e
dovrà osservare un periodo di preavviso di 7 giorni di calendario, se la
cessazione avviene prima del termine.


6. Al lavoratore assunto con contratto a termine compete lo stesso
trattamento economico del personale a tempo indeterminato, con esclusione
dell'indennità di cui all'art. 22 del presente Contratto limitatamente
alla fattispecie non prevista al comma 3 di detto art. 22.


7. Al lavoratore assunto a termine che abbia il domicilio legale in un
Comune che disti almeno 100 Km dal Comune ove opera l'azienda verrà
attribuita un'indennità pari al 15% della retribuzione base mensile,
limitatamente al periodo di effettiva presenza al lavoro in azienda. Tale
indennità cessa quando il lavoratore trasferisce il proprio domicilio
legale a distanza inferiore ai 100 Km.


8. Oltre che dalle norme di cui sopra, il rapporto di lavoro del
personale assunto a termine sarà regolato dalle norme del presente
Contratto che siano compatibili con il carattere di temporaneità del
rapporto medesimo.


9. L'azienda può, con il consenso del lavoratore, prorogare il rapporto
di lavoro a termine, non più di una volta e per un periodo non superiore
alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da
sopravvenute esigenze contingenti e si riferisca alla stessa attività
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo
determinato.


10. In tutti i casi nei quali la legge dispone per le assunzioni il
pubblico concorso, le aziende sono tenute ad effettuare il regolare
espletamento entro 15 mesi dalla vacanza del posto.


11. Nei casi di cui al precedente comma, i lavoratori potranno essere
assunti con contratto di durata corrispondente al tempo necessario per la
copertura dei posti mediante il pubblico concorso previsto dalle leggi. Il
loro rapporto di lavoro cesserà automaticamente al momento della copertura
del posto da parte di coloro che risulteranno nominati a seguito dei
pubblici concorsi espletati secondo le norme di legge. Qualora il rapporto
continui oltre i 15 mesi dalla data di assunzione, all'atto della
cessazione verrà riconosciuto al lavoratore a titolo di indennizzo, un
importo pari a 1 mensilità per ogni anno o frazione di anno di servizio
prestato, fermo restando il trattamento di fine rapporto di cui all'art.
53 del presente Contratto.



TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

ART. 10 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

1. Il personale è classificato su 4 aree professionali:

- Area Quadri;
- Area dell'Alta Professionalità;
- Area Tecnico-Amministrativa;
- Area Esecutiva.


AREA QUADRI (legge n. 190/1985)

DECLARATORIA

Vi appartengono quei lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria
dei dirigenti, nei limiti delle direttive generali impartite dalla
direzione aziendale, ricoprono funzioni nell'ambito di posizioni di
massimo livello organizzativo e/o sovrintendono con continuità a unità
produttive e/o a organizzazioni o funzionali in campo sanitario e/o
amministrativo e/o commerciale, ovvero, pur sempre nei limiti delle
direttive impartite dalla direzione aziendale, svolgono in tali
articolazioni, con ampia autonomia operativa, compiti implicanti funzioni
di analoga importanza e di responsabilità che influenzano la scelta e la
realizzazione dei programmi aziendali.

LIVELLO Q1 - PROFILO

Lavoratori che svolgono funzioni direttive all'interno di entità
organizzative di particolare complessità o dell'intero comparto
sanitario-amministrativo-commerciale, dei quali coordinano l'andamento
funzionale con ampia discrezionalità per l'attuazione delle direttive
generali ricevute.

Esempi:

- Farmacisti direttori di aziende che gestiscono fino a 3 farmacie
anche quando abbiano la direzione di una di esse;
- Capi servizio e/o responsabili di importanti settori aziendali
(amministrativo, logistico, farmaceutico, etc.), i quali operino in
aziende di particolare complessità con compiti organizzativi e gestionali.

LIVELLO Q2 - PROFILO

Lavoratori che svolgono con carattere di continuità funzioni direttive e/o
di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli
obiettivi aziendali.

Esempi:

- Farmacista direttore di farmacia;
- Farmacista direttore di magazzino;
- Responsabile di C.E.D. che gestisce sistemi informativi interattivi
su tutti i comparti aziendali in strutture organizzative complesse.

LIVELLO Q3 - PROFILO

Lavoratori che, nell'ambito delle responsabilità delegate, svolgono con
continuità funzioni che implicano la responsabilità di specifiche attività
aziendali e/o di progetti particolari (1).

(1) L'individuazione di tali figure viene determinata attraverso confronto
a livello aziendale.

Esempi:

- Farmacista collaboratore cui è attribuito il compito di coadiuvare il
direttore di farmacia a struttura complessa con orario d'apertura a
battenti aperti non inferiore alle 12 ore giornaliere con carattere
continuativo per l'arco dell'intero anno solare.
- Farmacista collaboratore cui è attribuita la responsabilità e il
coordinamento di specifiche attività che riguardano l'intero comparto
aziendale e/o che svolge particolari funzioni diverse da quelle
normalmente svolte in farmacia;
- Funzionario amministrativo, tecnico o commerciale cui vengono
attribuite mansioni specialistiche di elevato livello con responsabilità
di impostazione tecnica e/o di budgets.

Fermo restando che la definizione della normativa dei quadri compete a
livello nazionale, nelle aziende articolate e complesse verrà svolto un
confronto a livello aziendale per verificare la possibilità di individuare
eventuali altre figure da collocare nell'area quadri.


AREA DELL'ALTA PROFESSIONALITÀ

DECLARATORIA

Vi appartengono i lavoratori che svolgono mansioni richiedenti alta
professionalità per l'espletamento delle quali occorre una specifica
preparazione nonché iniziativa e autonomia operativa nell'ambito delle
responsabilità professionali ovvero i lavoratori che con specifiche
capacità e conoscenze tecnico-amministrative svolgono mansioni di
particolare rilievo e complessità e compiti di coordinamento operativo di
altri lavoratori.

LIVELLO A1 - PROFILO

Lavoratori che svolgono attività ad elevato contenuto professionale di
natura sanitaria o tecnica o amministrativa in condizione di ampia
autonomia nell'ambito delle disposizioni sanitarie e nei limiti delle
direttive ricevute ovvero che coordinano e controllano attività tecniche
e/o amministrative nell'ambito di strutture aziendali di notevole
complessità e/o rilevanza.

Esempi:

- Farmacista collaboratore;
- Capo ufficio amministrativo, capo ufficio commerciale, capo ufficio
tecnico con strutture organizzative di particolare articolazione e/o che
operi in condizioni di ampia autonomia;
- Responsabile di CED e/o analista CED con elevata capacità di
intervento e competenza professionale che analizza e realizza procedure
informative in strutture organizzative complesse;
- Biologo.
-
LIVELLO A2 - PROFILO

Lavoratori di concetto che, con autonomia operativa adeguata al funzionale
e corretto svolgimento dei compiti loro affidati, svolgono mansioni che
richiedono specifica preparazione e competenza tecnica e amministrativa
e/o comportino il controllo e il coordinamento di più gruppi di
lavoratori.

Esempi:

- Capo ufficio amministrativo, capo ufficio commerciale, capo ufficio
tecnico;
- Analista programmatore CED;
- Capo magazziniere.


AREA TECNICO - AMMINISTRATIVA

DECLARATORIA

Vi appartengono i lavoratori con mansioni di carattere tecnico e
amministrativo in grado di programmare e gestire il proprio lavoro
nell'espletamento di compiti di fiducia e responsabilità o di compiti di
controllo e coordinamento di altri lavoratori.

LIVELLO B1 - PROFILO

Lavoratori che svolgono attività amministrative e/o tecniche con
specifiche capacità e conoscenze in condizioni di autonomia operativa
connessa a istruzioni generali non necessariamente dettagliate, ovvero il
cui compito consiste nel controllo e coordinamento di un gruppo di
lavoratori inquadrati nei livelli inferiori, ovvero lavoratori che in
condizioni di autonomia operativa, nell'ambito della propria mansione,
esprimono capacità e conoscenze tecnico-pratiche acquisite con adeguata
esperienza e/o corsi professionali.

Esempi:

- Capo settore di magazzino che oltre a svolgere le mansioni del
personale assegnato al settore coordina e controlla l'operato del gruppo;
- Coadiutore specializzato di farmacia (2) cui è affidata la conduzione
di reparti autonomi di vendita di prodotti parafarmaceutici;
- Impiegato di magazzino in grado di gestire il flusso delle richieste
di materiale che intrattiene rapporti funzionali con altri settori
aziendali e con rappresentanti esterni;
- Impiegato amministrativo con particolare e autonoma competenza in
vari settori della contabilità generale o nell'ambito tecnico-
commerciale.

(2) Coadiutori specializzati di farmacia sono quei lavoratori che, oltre a
riassumere mansioni tradizionali del commesso di farmacia, esplicano
funzioni di raccordo, coordinamento e collaborazione con il personale
laureato e sono addetti anche alle mansioni connesse alla tenuta e al
riassortimento delle scorte e ai relativi adempimenti amministrativi.
Si accede alla qualifica di coadiutore mediante:
a) esperienza documentata di lavoro in farmacia come commesso o con
mansioni di analogo valore professionale di almeno 3 anni presso l'azienda
di appartenenza o in altra azienda farmaceutica;
b) attestato di frequenza con profitto di corsi di specializzazione
professionale aziendali. Ai corsi di formazione potrà partecipare tutto il
personale interessato e gli stessi saranno aperti anche ai dipendenti
delle piccole aziende pubbliche del comprensorio;
c) partecipazione con esito positivo a un esame-colloquio, al quale può
essere presente in qualità di osservatore una rappresentanza delle OO.SS.
territoriali, possono partecipare solo coloro che sono in possesso dei
requisiti previsti ai punti sub a) e sub b).
Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, verrà data la
preferenza a chi ha maturato l'esperienza documentata di lavoro di cui al
precedente punto a) nell'azienda che ha espletato il concorso.


NORMA DI ATTUAZIONE

Le parti concordano che i progetti per il recupero di produttività
dovranno prevedere, ai fini dello sviluppo complessivo dell'azienda, la
qualificazione del settore del parafarmaco, attraverso la formazione e
l'utilizzo del personale addetto e la istituzione di reparti specializzati
autonomi.

A livello aziendale saranno inoltre definite le modalità di copertura dei
posti.

LIVELLO B2 - PROFILO

Lavoratori che svolgono attività di carattere tecnico o amministrativo
sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono
un'adeguata conoscenza del lavoro anche acquisita mediante esperienza
pratica e/o corsi professionali.

Esempi:

- Coadiutore specializzato di farmacia (3), senza conduzione di reparti
autonomi;
- Capo settore di magazzino, senza coordinamento e controllo;
- Operatore specializzato che esplichi mansioni in autonomia operativa
nei vari reparti aziendali, anche in mobilità tra magazzino e farmacia;
- Operatore di CED;
- Addetto amministrativo e addetto tecnico, che svolge con maggiore
professionalità ed esperienza, e in condizione di relativa autonomia
operativa, le operazioni richieste per gli appartenenti all'area
esecutiva;
- Capo usciere;
- Capo fattorino.

(3) Vedi nota, in calce al livello B1.


AREA ESECUTIVA

DECLARATORIA

Vi appartengono i lavoratori che svolgono attività esecutive.

LIVELLI C1 - PROFILO

Lavoratori che, utilizzando conoscenze pratiche acquisibili attraverso un
breve periodo di esperienza lavorativa, svolgono attività di carattere
ripetitivo anche con uso di strumenti e macchinari.

Esempi:

- Commesso di farmacia o magazzino;
- Autista;
- Dattilografo;
- Video-terminalista;
- Addetto a uffici amministrativi che nel rispetto delle procedure
stabilite compie operazioni ricorrenti.

LIVELLI C2 - PROFILO

Lavoratori che svolgono attività manuali per eseguire le quali è
sufficiente un periodo minimo di pratica.

Esempi:

- Centralinista;
- Usciere o fattorino.

Vengono altresì inquadrati in tale livello i lavoratori destinati alle
mansioni del livello C1 per un periodo di mesi 6 necessario
all'acquisizione delle conoscenze del processo lavorativo al quale saranno
assegnati:

- Commesso, dattilografo, addetto amministrativo, autista, video-
terminalista per i primi 6 mesi.

LIVELLO C3 - PROFILO

Lavoratori che svolgono attività manuali semplici.

Esempi:

- Addetto alla pulizia anche con mezzi meccanici.



ART. 11 - QUADRI INTERMEDI

1. In attuazione di quanto disposto dalla legge 13.5.1985 n. 190 al
lavoratore riconosciuto quadro compete il trattamento specifico previsto
dal presente CCNL.


2. Nei confronti dei quadri verranno sviluppate idonee azioni formative
a carattere sistematico e ricorrente, allo scopo di iniziare un processo
di sviluppo del ruolo, mirando all'individuazione di potenzialità di
crescita professionale.


3. Gli interventi formativi dovranno inoltre avviare e indirizzare un
"trend" volto a determinare una cultura dell'obiettivo da conseguire,
anche per gli aspetti della gestione delle risorse affidate.


4. Svolgendo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda, i quadri saranno informati
delle variazioni che si intendono apportare alle strutture aziendali e al
rapporto funzionale tra esse mediante riunioni collegiali fra tutti i
responsabili delle strutture direttamente o indirettamente interessate.


5. I quadri verranno sempre più coinvolti nei processi preparatori
all'assunzione di decisioni da parte dell'azienda e saranno destinatari di
selezionati flussi di informazione riguardanti sia l'area di attività
nella quale sono inseriti sia i più generali problemi di gestione e i
principali programmi dell'azienda.


6. In caso di assegnazione provvisoria a mansioni relative alla
posizione di quadro, agli interessati sarà corrisposto il trattamento di
cui all'art. 13, comma 3 del presente Contratto.


7. Viene confermato particolarmente per i quadri il diritto ad accedere
alla titolarità di brevetti per innovazioni tecniche realizzate in
azienda, nonché la possibilità di pubblicazione nominativa, previa
autorizzazione aziendale, di ricerche o lavori relativi alle attività
svolte.


8. Ai quadri si applicano le normative del CCNL per i dipendenti da
aziende farmaceutiche speciali per quanto non previsto dal presente
articolo.


9. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 190/85, le aziende assicureranno
i quadri intermedi contro il rischio di responsabilità civile verso terzi
conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali,
con copertura minima di almeno 1 miliardo.



ART. 12 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA INQUADRARE
NELL'AREA QUADRI

1. Ove lo Statuto speciale aziendale non preveda la procedura del
concorso pubblico, per la individuazione del personale da inquadrare
nell'area quadri, le Direzioni aziendali opereranno le scelte tra il
personale avente i seguenti requisiti:

a) permanenza nell'area o livello immediatamente inferiore a quella/o
del posto da ricoprire per un periodo minimo di servizio continuativo
presso l'azienda di anni 2;
b) aver partecipato ai corsi di formazione professionale indirizzati
alle singole specifiche qualifiche o alle attività formative di interesse
generale promosse dall'azienda.


2. Verranno, poi, assunti a base di valutazione ulteriori fattori
attinenti l'attività professionale svolta in azienda dai candidati in
possesso dei requisiti sopra precisati.


3. I criteri e i termini per la scelta verranno divulgati, in tempi
utili, attraverso una comunicazione affissa negli albi aziendali.


4. Prima di procedere alle nomine, l'azienda informerà le OO.SS. sulle
scelte effettuate illustrandone dettagliatamente le motivazioni.


5. Qualora le OO.SS. ritengano di chiedere ulteriori chiarimenti in
merito alle scelte effettuate, l'azienda è tenuta a fornirli entro 15
giorni.



ART. 13 - MUTAMENTO DI MANSIONI E DI LIVELLO

1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza diminuzione della retribuzione.


2. Potrà altresì essere assegnato a mansioni inerenti ad altro livello
purché ciò non comporti peggioramento economico o morale, né mutamento
sostanziale della sua posizione nell'azienda.


3. Il lavoratore che, in forma esplicita e dietro preciso mandato, sia
chiamato a compiere temporaneamente le mansioni precipue di livello
superiore, ha diritto al trattamento connesso a tale livello.


4. Trascorso un periodo di 3 mesi, l'assegnazione al livello superiore
diviene definitiva, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. In tal caso
il lavoratore verrà definitivamente assegnato al livello superiore non
appena sarà decaduto il diritto dell'assente alla conservazione del posto
e comunque quando avrà compiuto 12 mesi continuativi di sostituzione.
Resta fermo quanto previsto per gli aumenti periodici di anzianità, in
caso di passaggio di livello, dal comma 4 dell'art. 28.


5. Il lavoratore non potrà essere trasferito da una unità produttiva a
un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive.


6. Nel caso di passaggio a un livello superiore, gli eventuali assegni
di merito goduti dal lavoratore nel precedente livello verranno assorbiti
fino a concorrenza della differenza tra le retribuzioni base del
precedente e del nuovo livello.


7. Il passaggio di livello deve essere comunicato dall'azienda con
lettera al lavoratore.


8. Le norme contenute nel comma 4 non si applicano ai lavoratori che
vengano adibiti a mansioni corrispondenti a livelli superiori per
l'inquadramento nei quali le norme legislative richiedono l'espletamento
di un pubblico concorso. Tale concorso deve essere espletato nel tempo
strettamente necessario e in ogni caso non oltre i 15 mesi dalla data
dell'assegnazione delle mansioni ai citati lavoratori.



TITOLO IV - ORARIO DI LAVORO, RIPOSI, ASSENZE E PERMESSI, FERIE

ART. 14 - ORARIO DI LAVORO

1. Fatte salve le prerogative e le responsabilità della direzione
aziendale nel provvedere alla complessiva organizzazione e conduzione
dell'azienda, le Parti convengono che il presente articolo disciplina:

a) l'orario di lavoro;
b) la flessibilità dell'orario.


2. È rimessa alla contrattazione tra la direzione aziendale e le
rappresentanze sindacali aziendali assistite dalle organizzazioni
sindacali territoriali la individuazione di soluzioni idonee sotto il
profilo dell'efficienza dell'azienda e tenendo conto dell'interesse dei
lavoratori, in ordine all'adozione di turni, nastri orari e distribuzione
dell'orario di lavoro.


3. La durata normale del lavoro è di 38 ore settimanali a decorrere
dall'1.1.1993.


4. Per il personale di farmacia tale orario deve svolgersi nei limiti
delle ore di apertura e di chiusura stabiliti dalle competenti autorità;
può essere fatta eccezione per il personale di farmacia che rimane aperta
24 ore su 24, per il quale può essere definito a livello aziendale un
orario continuato.


5. L'orario settimanale è, di norma, ripartito su 5 giorni consecutivi;
quando esigenze locali o disposizioni dell'autorità competente, ovvero
opportunità aziendali ne suggeriscono la scelta, può essere definita in
azienda un'articolazione su giorni non consecutivi.


6. Quando l'orario di lavoro è ripartito su 5 giorni, il 2° giorno di
riposo settimanale è considerato lavorativo a ogni altro effetto.


7. Qualora il lavoratore sia comandato a prestare servizio in sede
diversa dall'abituale, ma nell'ambito dello stesso Comune, l'orario di
lavoro ha inizio sul posto di lavoro. Qualora gli viene richiesto di
rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, verrà computato
nell'orario di lavoro il tempo strettamente necessario per il rientro.
Eventuali spese di trasporto e vitto, quando preventivamente autorizzate,
saranno rimborsate dall'azienda.


8. Poiché l'orario di apertura e chiusura della farmacia, fissato
dall'autorità competente, non è corrispondente alla durata del lavoro
settimanale stabilita dal Contratto, è consentita l'adozione di turni,
nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro, che assicuri il
miglioramento della produttività, nonché recuperi nella qualità del lavoro
e del servizio.


9. Nell'adozione di turni, nastri orari e distribuzione dell'orario, di
cui al comma precedente, non potranno essere superati il limite minimo di
34 ore settimanali, né quello massimo di 42 ore da compensarsi tra loro.
L'azienda provvederà a comunicare ai lavoratori interessati quanto
definito dalle parti.


10. I lavoratori coinvolti nella flessibilità dell'orario percepiranno la
retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi
di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario
contrattuale.


11. Nelle zone ad intensa attività turistica stagionale, in sede aziendale
potranno essere individuati fino a 2 periodi, complessivamente non
superiori a 90 giorni nell'arco dell'anno solare, se trattasi di zone con
doppia stagionalità; durante tali periodi l'orario di lavoro settimanale
può essere modificato rispetto al restante periodo dell'anno per far
fronte alle maggiori richieste dell'utenza. Le eventuali prestazioni
aggiuntive richieste ed effettuate in detto periodo massimo di 90 giorni
saranno recuperate in altri periodi dell'anno a minore intensità
lavorativa, entro i 4 mesi successivi al/i periodo/i stesso/i.



ART. 15 - RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITÀ

1. Il lavoratore ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore
consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.


2. Qualora nella giornata di domenica la farmacia debba rimanere aperta
al pubblico, il lavoratore che ne è richiesto è tenuto a prestare normale
servizio, salvo a godere del riposo compensativo, sempre per 24 ore
consecutive, in altra giornata della successiva settimana.


3. Per tale servizio domenicale, svolto nelle ore diurne, viene
corrisposta una maggiorazione del 25% della retribuzione individuale
oraria per ogni ora di effettiva prestazione nell'ambito del normale
orario di lavoro.


4. Verificandosi l'ipotesi, da considerare eccezionale, che il riposo
compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione va
retribuito come lavoro straordinario festivo nella misura e con le
modalità previste dall'art. 26 del presente Contratto.


5. I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge, ai quali si
aggiunge quello del Santo Patrono del luogo dove il dipendente lavora (4).

(4) Per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 27.5.1949 n. 260, dell'art. 1
della legge 5.3.1977 n. 54 e dell'art. 1 del DPR n. 792 del 28.12.1985, sono da
considerarsi festivi i seguenti giorni:

- tutte le domeniche;
- il 1° giorno dell'anno;
- il 6 gennaio: Epifania;
- il 25 aprile: anniversario della Liberazione;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il 1° maggio: festa del Lavoro;
- il giorno dell'Assunzione della B.V. Maria;
- il giorno di Ognissanti;
- il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
- il giorno di Natale;
- il 26 dicembre.


6. Le ore di lavoro a qualsiasi titolo richiesto, prestate nei giorni
festivi, escluse le domeniche se sostituite dal giorno di riposo
compensativo, dovranno essere retribuite come lavoro straordinario festivo
nella misura e con le modalità previste dall'art. 26 del presente
Contratto.


7. Quando una delle festività non domenicali previste dal comma 5 del
presente articolo venga a cadere di domenica, è dovuto a ciascun
lavoratore, in aggiunta al normale trattamento economico mensile, un
importo pari a una giornata di retribuzione globale calcolata nel modo
previsto dall'art. 19 del presente Contratto.


8. Tale importo non sarà dovuto qualora l'azienda faccia godere la
festività coincidente con la domenica in altro giorno feriale.


9. Il trattamento di cui al comma 7 del presente articolo è dovuto anche
ai lavoratori che, nei casi previsti dal presente Contratto, lavorino la
domenica, godendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana,
fermo restando che non è dovuto alcun compenso nei casi di coincidenza
delle festività con il suddetto giorno di riposo.


10. I trattamenti corrisposti ai sensi del presente articolo non sono
considerati facenti parte della retribuzione globale a nessun effetto
esclusi quelli fiscali e previdenziali e del trattamento di fine rapporto.



ART. 16 - ASSENZE E PERMESSI

1. Il Lavoratore non può abbandonare il lavoro se non debitamente
autorizzato dal proprio superiore.


2. Il lavoratore che non può presentarsi al lavoro deve avvertire
preventivamente l'azienda e indicare il motivo dell'assenza. Qualora sia
impossibilitato a fare ciò, deve avvertire l'azienda al più presto
possibile e comunque non oltre la giornata in cui ha inizio l'assenza.


3. In caso di denunciata malattia, l'azienda ha facoltà di farla
controllare da un medico del Servizio ispettivo del Servizio sanitario
indicato dalla Regione. Al fine di consentire tale accertamento sanitario
il lavoratore dovrà comunicare all'azienda l'eventuale mutamento di
dimora.


4. Al lavoratore che senza giustificazione sarà rimasto assente dal
lavoro fino a 4 giorni, potranno essere applicate le sanzioni previste dai
punti 1), 2), 3) e 4) del comma 1 dell'art. 47 del presente Contratto,
oltre la trattenuta della retribuzione per il periodo di servizio non
prestato.


5. Il lavoratore che senza giustificazione sarà rimasto assente dal
lavoro per più di 4 giorni consecutivi, salvo il caso di comprovata forza
maggiore, sarà considerato dimissionario.


6. Su richiesta del lavoratore, l'azienda accorda nell'anno, per
giustificati motivi brevi permessi retribuiti entro il limite complessivo
di 24 ore nell'anno.


7. Il lavoratore potrà richiedere per contrarre matrimonio un congedo
straordinario non eccedente la durata di 15 giorni di calendario,
compatibilmente con le esigenze dell'azienda. Questa dovrà concedere il
congedo, che non è frazionabile, con la decorrenza di almeno 3 giorni
prima della celebrazione del matrimonio.


8. Il lavoratore ha l'obbligo di esibire all'azienda, alla fine del
congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.


9. durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il
lavoratore sarà considerato in effettivo servizio e compensato con la
retribuzione globale giornaliera per i giorni del congedo stesso.


10. Nel caso di decesso del coniuge, di un genitore, di un figlio, di un
fratello o sorella, saranno concessi al lavoratore fino a 5 giorni di
calendario di permesso, con corresponsione della retribuzione globale, da
non calcolare agli effetti delle ferie.


11. Per le facilitazioni particolari relative ai lavoratori studenti e
all'esercizio del diritto allo studio valgono le norme di cui ai
successivi artt. 48 e 49.


12. A norma dell'art. 32 della legge 20.5.1970 n. 300, i lavoratori eletti
alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di
essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad
assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario
all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della
retribuzione. Inoltre i lavoratori eletti alla carica di sindaco o di
assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di
assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per
un minimo di 30 ore mensili.


13. Si considerano ingiustificate le assenze non autorizzate ai sensi del
presente articolo.



ART. 17 - FERIE

1. A partire dall'1.1.1993, il lavoratore ha diritto, per ogni anno di
servizio, a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione
globale.


2. Il periodo di ferie è di:

- 26 giorni lavorativi quando l'orario settimanale di lavoro è
distribuito su 5 giorni (5);
- 30 giorni lavorativi quando l'orario settimanale è distribuito su 6
giorni (5).

(5) Nei valori predetti sono comprese le giornate di ferie riconosciute
con Accordo Interconfederale CISPEL e Federazione Unitaria CGIL - CISL -
UIL 27.7.1978 a compensazione delle solennità civili differite dall'art. 1
della legge 5.3.1977 n. 54 (2 giugno e 4 novembre).
Nei suddetti valori sono altresì comprese 2 giornate di riposo a
definitiva compensazione delle festività abolite dalla citata legge n.
54/1977.


3. Le ferie vengono riferite ad anno solare; in caso di assunzione o
cessazione del rapporto nel corso dell'anno, qualunque sia il motivo della
cessazione stessa, il lavoratore avrà diritto alle ferie in proporzione ai
mesi interi di servizio prestato, intendendosi per mese intero quello
lavorato per un periodo pari o superiore a 15 giorni.


4. L'epoca delle ferie è fissata dall'azienda normalmente dal maggio
all'ottobre, a seconda delle esigenze del servizio e tenendo conto del
desiderio dei lavoratori. Peraltro per il personale addetto alle farmacie
l'epoca delle ferie coincide, normalmente, con la chiusura per turno della
farmacia salvo diverse esigenze di servizio.


5. Le ferie non potranno essere frazionate in più di 2 periodi e
dovranno essere usufruite a giornate intere.


6. Le ferie restano interrotte nel caso in cui, durante il loro
godimento, il lavoratore sia colpito da malattia debitamente denunciata e
riconosciuta. Non matura il diritto alle ferie il lavoratore che rimane
assente per malattia per un periodo pari o superiore all'anno.


7. Le ferie sono irrinunciabili; il lavoratore che, nonostante
l'assegnazione per iscritto delle ferie, non usufruisca delle medesime,
non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.


8. Le ferie non possono essere assegnate durante il periodo di
preavviso.


9. Per ragioni di servizio l'azienda potrà richiamare il lavoratore
prima del termine del periodo delle ferie, fermo restando il diritto del
lavoratore stesso al completamento di detto periodo in epoca successiva.
Il lavoratore avrà diritto inoltre al rimborso delle spese sostenute sia
per l'anticipato ritorno in azienda, sia per l'eventuale ritorno al luogo
dal quale egli sia stato richiamato.


NORMA DI ATTUAZIONE

Quando la distribuzione dell'orario di lavoro è disomogenea le ferie che
competono al lavoratore, ai sensi del comma 2 del presente articolo, non
possono superare, complessivamente, 198 ore lavorative (5).

(5) Nei valori predetti sono comprese le giornate di ferie riconosciute
con Accordo Interconfederale CISPEL e Federazione Unitaria CGIL - CISL -
UIL 27.7.1978 a compensazione delle solennità civili differite dall'art. 1
della legge 5.3.1977 n. 54 (2 giugno e 4 novembre).
Nei suddetti valori sono altresì comprese 2 giornate di riposo a
definitiva compensazione delle festività abolite dalla citata legge n.
54/1977.



TITOLO V - PARTE RETRIBUTIVA

ART. 18 - RETRIBUZIONE MENSILE E SUE DEFINIZIONI

1. La retribuzione viene corrisposta ai lavoratori mensilmente.


2. La retribuzione è definita come segue:

a) retribuzione base: è costituita, alle diverse scadenze, per i
lavoratori dei vari livelli, dai valori contenuti nella tabella n. 2
allegata al presente Contratto e richiamata nell'art. 20;
b) retribuzione individuale: è costituita dalla retribuzione base,
dall'indennità di contingenza disciplinata secondo leggi o accordi
interconfederali, dall'E.A.R. e l'E.D.R. di cui all'art. 21, dagli aumenti
periodici di anzianità, dall'indennità quadri di cui al successivo art. 23
e dagli eventuali assegni di merito;
c) retribuzione globale: è costituita dalla retribuzione individuale cui
si aggiungono le altre indennità a carattere continuativo, con esclusione
delle somministrazioni in natura e delle indennità sostitutive di esse,
nonché con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese
anche se forfetizzato.


NORMA DI ATTUAZIONE

L'eventuale quota "dell'indennità speciale residua", fino al limite
massimo di £. 5.000 attribuita 'ad personam', a norma del comma 2
dell'art. 17 del CCNL 20.11.1984, è stata assorbita a far data dall'1.3.1992,
negli aumenti contrattuali.



ART. 19 - CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE ORARIA GIORNALIERA

1. Essendo definita al comma 1 dell'art. 14 la normale durata
dell'orario di lavoro in 38 ore settimanali, a partire dall'1.1.1993, la
retribuzione oraria, nelle sue varie definizioni contenute nell'art. 18,
si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 165.


2. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione
mensile per 26.


NORMA DI ATTUAZIONE

Fino al 31.12.1992 la retribuzione oraria, nelle sue varie definizioni
contenute nell'art. 18, è ottenuta dividendo la corrispondente
retribuzione per 173.



ART. 20 - RETRIBUZIONE BASE MENSILE E INDENNITÀ DI CONTINGENZA

1. La retribuzione base mensile per i lavoratori è fissata dalla tabella
n. 2 allegata al presente CCNL.


2. I valori della retribuzione base di cui al comma 1 del presente
articolo sono comprensivi di tutti i punti dell'indennità di contingenza
maturati fino al 31.1.1977.


3. L'indennità di contingenza, così come regolata dall'art. 16 del DPR
1°.2.1986, n. 13, nonché dell'art. 1 della legge 26.2.1986 n. 38, scaduta a far
data dal 31.12.1991, viene erogata nel valore maturato a tale data.



ART. 21 - ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE

1. Ai lavoratori cui si applica il presente Contratto spetta, un
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari ai seguenti importi
mensili per ciascun livello:

livello Q1 L.34.230
Livello Q2 L.31.830
Livello Q3 L.26.230
Livello A1 L.23.830
Livello A2 L.18.030
Livello B1 L.11.190
Livello B2 L.9.430
Livello C1 L.6.070
Livello C2 -
Livello C3 -

2. L'E.A.R. di cui al comma 1 viene erogato per 14 mensilità e fa parte, ad
ogni effetto, della retribuzione individuale.


Nota: Gli importi sono stati ridimensionati in conseguenza del Protocollo
Governo - Parti Sociali del 31.7.1992.
Infatti ai lavoratori dipendenti dalle imprese cui si riferisce il
presente CCNL l'E.D.R. di £. 20.000 mensili per 13 mensilità di cui al
Protocollo del 31.7.1992 citato continuerà ad essere corrisposto
nell'importo di £. 18.570 per 14 mensilità.



ART. 22 - INDENNITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

1. Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, inquadrati nei livelli
Q1, Q2, Q3, nonché ai lavoratori farmacisti, assunti a tempo
indeterminato, inquadrati nel livello A1 viene corrisposta una indennità
tecnico-professionale di £. 150.000 mensili per 14 mensilità.


2. La detta indennità, che ha carattere fisso e continuativo, fa parte
della retribuzione globale.


3. Ai lavoratori assunti nei livelli di cui al comma 1 del presente
articolo con contratto a tempo determinato in attesa che si esplichi il
pubblico concorso sarà riservato, ai fini dell'applicazione dell'indennità
tecnico-professionale, lo stesso trattamento dei lavoratori assunti a
tempo indeterminato.


NORMA DI ATTUAZIONE

1. I lavoratori non farmacisti inquadrati nel livello A1 in forza alla
data del 31.3.1992 mantengono 'ad personam' l'indennità di aggiornamento
tecnico professionale come previsto dallo stesso art. 22 del CCNL
19.11.1988; tale indennità, riproporzionata in £. 105.000 mensili, viene
erogata per 14 mensilità e fa parte della retribuzione globale.



ART. 23 - INDENNITÀ QUADRI

1. Ai lavoratori appartenenti all'area quadri è attribuita una indennità
quadri" pari al 5% della retribuzione base mensile del livello di
appartenenza.


2. In aggiunta a quanto sopra, al suddetto personale, sulla base di
parametri legati alla complessità e rilevanza della struttura
organizzativa dei servizi, può venire attribuita, sempre a titolo di
"indennità quadri" e previa contrattazione in sede aziendale, una
ulteriore percentuale (fino a un massimo del 27% per il livello Q1, fino a
un massimo del 17% per il livello Q2 e fino a un massimo del 5% per il
livello Q3), secondo i valori indicati ai commi 5, 6 e 7 del presente
articolo.


3. Le indennità di cui ai commi precedenti fanno parte della
retribuzione individuale.


4. Eventuali quote attribuite come superminimo della retribuzione base
mensile, ai sensi della norma transitoria di attuazione in calce all'art.
23 del CCNL 19.11.88, sono aggiunte all'indennità quadri.


5. VALORI RELATIVI ALLE ALIQUOTE PERCENTUALI DELL'INDENNITÀ QUADRI
DI CUI AI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 23 a decorrere dal 1° luglio 1995

Aliquote Livello Q1 Livello Q2 Livello Q3

1 20.800 19.850 17.650
2 41.600 39.700 35.300
3 62.400 59.550 52.950
4 83.200 79.400 70.600
5 104.000 99.250 88.250
6 124.800 119.100
7 145.600 138.950
8 166.400 158.800
9 187.200 178.650
10 208.000 198.500
11 228.800 218.350
12 249.600 238.200
13 270.400 258.050
14 291.200 277.900
15 312.000 297.750
16 332.800 317.600
17 353.600 337.450
18 374.400
19 395.200
20 416.000
21 436.800
22 457.600
23 478.400
24 499.200
25 520.000
26 540.800
27 561.600


6. VALORI RELATIVI ALLE ALIQUOTE PERCENTUALI DELL'INDENNITÀ QUADRI
DI CUI AI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 23 a decorrere dal 1° marzo 1996

Aliquote Livello Q1 Livello Q2 Livello Q3

1 21.730 20.740 18.440
2 43.460 41.480 36.880
3 65.190 62.220 55.320
4 86.920 82.950 73.760
5 108.650 103.700 92.200
6 130.380 124.440
7 152.110 145.180
8 173.840 165.920
9 195.570 186.660
10 217.300 207.400
11 239.030 228.140
12 260.760 248.880
13 282.490 269.620
14 304.220 290.360
15 325.950 311.100
16 347.680 331.840
17 369.410 352.580
18 391.140
19 412.870
20 434.600
21 456.330
22 478.060
23 499.790
24 521.520
25 543.250
26 564.980
27 586.710


7. VALORI RELATIVI ALLE ALIQUOTE PERCENTUALI DELL'INDENNITÀ QUADRI
DI CUI AI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 23 a decorrere dal 1° gennaio 1997

Aliquote Livello Q1 Livello Q2 Livello Q3

1 22.100 21.100 18.750
2 44.200 42.200 37.500
3 66.300 63.300 56.250
4 88.400 84.400 75.000
5 110.500 105.500 93.750
6 132.600 126.600
7 154.700 147.700
8 176.800 168.800
9 198.900 189.900
10 221.000 211.000
11 243.100 232.100
12 265.200 253.200
13 287.300 274.300
14 309.400 295.400
15 331.500 316.500
16 353.600 337.600
17 375.700 358.700
18 397.800
19 419.900
20 442.000
21 464.100
22 486.200
23 508.300
24 530.400
25 552.500
26 574.600
27 596.700


ART. 24 - TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

1. L'azienda corrisponderà per ogni anno solare nei mesi di giugno e
dicembre una 14a e una 13a mensilità; il loro importo sarà pari alla
retribuzione globale del mese precedente a quello in cui vengono
corrisposte.


2. Nel caso di inizio o di cessazione o di interruzione del rapporto di
lavoro durante il corso dell'anno solare, il lavoratore avrà diritto a
tanti dodicesimi della 13a e della 14a mensilità quanti sono i mesi di
servizio prestati. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni
vengono computate come mese intero e si trascurano quelle inferiori. In
caso di cessazione o di interruzione del rapporto di lavoro l'importo da
prendere a riferimento per il calcolo della 13a e 14a mensilità è quello
relativo all'ultima retribuzione globale percepita.



ART. 25 - SERVIZIO NOTTURNO

1. Il personale addetto alla vendita nella farmacia dovrà prestare la
propria opera anche nelle ore notturne, quando la farmacia sia tenuta al
servizio notturno stabilito dall'autorità competente.


2. Ai soli fini del presente articolo, viene considerato servizio
notturno quello prestato tra l'ora di chiusura serale e l'ora di apertura
mattutina della farmacia, entrambe fissate dall'autorità competente.


3. Si considera orario normale notturno quello lavorato nei limiti
fissati dall'art. 14 del presente Contratto.


4. Si considera orario straordinario notturno quello lavorato oltre i
limiti di cui al comma precedente.


5. Fermo restando che le maggiorazioni per il lavoro ordinario e i
compensi per il lavoro straordinario corrisposti ai sensi del presente
articolo non sono considerati facenti parte della retribuzione globale a
nessun effetto, il servizio notturno è compensato come segue:

a) servizio a porte aperte ininterrottamente durante le ore notturne nei
termini sopra definiti:
viene compensato:
- con la sola maggiorazione del 20% della retribuzione
individuale oraria per le ore di servizio prestate fino al limite
dell'orario normale fissato ai sensi dell'art. 14 del presente Contratto
in aggiunta alla normale retribuzione;
- con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 50% per le ore
di servizio prestate eccedenti il predetto limite.

b) servizio misto a porte aperte e a porte chiuse, con l'obbligo per il
personale di restare in farmacia, dopo la chiusura delle porte, per
rispondere a ogni chiamata:

- viene compensato come al precedente punto a) per le ore in cui la
farmacia funziona a porte aperte;
- viene compensato come al successivo punto c) dall'ora di chiusura
delle porte fino al termine del servizio.

c) servizio sempre a porte chiuse per tutto il periodo notturno come
sopra definito, con presenza del personale in farmacia e con l'obbligo di
rispondere a ogni chiamata:

- viene compensato con la sola maggiorazione del 10% della retribuzione
individuale oraria per il servizio prestato nel limite dell'orario normale
ai sensi dell'art. 14 del presente Contratto in aggiunta alla normale
retribuzione e con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 30%
per le ore eccedenti detto limite;
- il trattamento di cui sopra non compete al lavoratore ove questi
svolga tale servizio, anziché in farmacia, nell'alloggio fornitogli
gratuitamente dall'azienda e collocato nelle immediate vicinanze della
farmacia stessa.


6. Le ore di lavoro notturno effettuate, a norma del presente articolo,
nei giorni festivi di cui al comma 5 dell'art. 15 fino al limite del
normale orario giornaliero di lavoro e quelle eccedenti tale limite
verranno compensate con una ulteriore maggiorazione del 25% della
retribuzione individuale oraria da cumularsi con le maggiorazioni previste
alle lett. a), b) e c) del presente articolo.



ART. 26 - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

1. Si considera lavoro straordinario feriale quello compiuto dal
lavoratore oltre il limite dell'orario di lavoro fissato a norma dell'art.
14, lett. B) salvo le esclusioni previste dall'art. 14, lett. C) e dal
successivo art. 32 lett. b).


2. Ogni ora di lavoro straordinario diurno feriale viene compensata con
la retribuzione individuale oraria maggiorata del 35%.


3. Il lavoro straordinario compiuto fra le 20 e le 6 viene considerato
notturno e compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata
del 50% se feriale e del 70% se festivo.


3 bis. Il lavoro ordinario prestato tra le ore 20 e le ore 6, è
considerato notturno e compensato con una maggiorazione del 15% della
retribuzione individuale oraria.

4. Dall'applicazione delle norme precedenti è tassativamente escluso il
personale di farmacia chiamato a svolgere il servizio notturno, i cui
compensi per lavoro notturno sono fissati dall'art. 25 del presente
Contratto.


5. Si considera lavoro straordinario festivo quello compiuto nelle
domeniche e negli altri giorni festivi di cui all'art. 15. Esso viene
compensato con la retribuzione giornaliera individuale maggiorata del 50%
se prestato in orario diurno e del 70% se notturno.


6. Non si considera lavoro straordinario festivo quello prestato dal
personale addetto alle vendite nelle domeniche, se sostituite dal giorno
di riposo compensativo.


7. Il lavoro straordinario si considera eccezionale. Qualora situazioni
particolari dovessero richiedere le prestazioni straordinarie, le
situazioni stesse saranno esaminate nel merito con gli organismi di
rappresentanza sindacale aziendale.


8. Per le prestazioni straordinarie, le aziende non possono superare il
limite massimo costituito da un monte di ore annuo complessivo pari a 100
ore per dipendente.


9. Entro detto limite, il personale, senza giustificato motivo, non può
rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.


10. Le ore di lavoro effettuate nelle festività infrasettimanali e le ore
retribuite come lavoro straordinario relative alla partecipazione ai corsi
di formazione e aggiornamento di cui all'art. 50 non saranno considerate
ai fini del raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8.


11. Il lavoro straordinario non espressamente ordinato non è riconosciuto
né compensato.


12. Le aziende, dietro richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali
o delle organizzazioni sindacali territoriali, dovranno esibire
documentazione relativa all'entità delle prestazioni straordinarie
effettuate nelle aziende stesse.



ART. 27 - PRESTAZIONI INVENTARIALI

1. Relativamente alle prestazioni in occasione di inventari annuali,
premesso che i relativi compensi non debbono costituire una forma
impropria di recupero salariale:

a) è fatta salva la facoltà dell'azienda di richiedere ai lavoratori le
prestazioni inventariali durante il normale orario di lavoro e in tal caso
non verrà corrisposto alcun compenso;
b) è altresì facoltà dell'azienda di ricorrere per tali prestazioni a
personale esterno;
c) verranno concordate a livello aziendale sia le modalità della
prestazione sia il relativo compenso. Tale compenso comunque non dovrà
superare un tetto da definire aziendalmente e dovrà tener conto dei
trattamenti massimi previsti per il lavoro straordinario riferito al
livello Q2. La ripartizione della somma globale spettante va effettuata a
livello aziendale tenendo conto della partecipazione prestata dai singoli
lavoratori alla rilevazione e della necessità di attribuire un maggior
compenso a coloro che, oltre ad espletare le normali operazioni
inventariali, esercitano anche funzioni di responsabilità nel
coordinamento delle operazioni stesse.


2. Gli accordi e le intese aziendali vigenti sugli inventari sono
abrogati. Ove nelle aziende sia stato corrisposto in base ai predetti
accordi o intese un compenso, in occasione delle ultime operazioni
inventariali, strettamente legato ad esse, superiore a quello risultante
dall'applicazione dei criteri indicati al punto c) del comma precedente,
dovrà essere garantito tale trattamento superiore che verrà tuttavia
congelato fintantoché non si arrivi a determinare, nelle successive
contrattazioni a livello aziendale, applicando i criteri precisati al
punto c), un trattamento superiore a quello congelato.


3. Nel caso dell'adozione di nuove tecnologie di rilevazione, le Parti
concordano di incontrarsi nuovamente per rivedere la presente normativa.



ART. 28 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

1. Al lavoratore spetta, per ogni biennio di anzianità, un aumento in
cifra di importo pari a quello indicato per ciascun livello di
classificazione nella tabella n. 3 allegata al presente Contratto fino a
raggiungere l'importo massimo complessivo pari a 11 aumenti per i
lavoratori in servizio alla data del 30.5.1995 e pari a 6 aumenti per quelli
assunti successivamente tutti riferiti all'ultimo livello di appartenenza.
L'importo massimo può essere raggiunto anche con una frazione dell'aumento
periodico biennale.


2. Gli aumenti periodici di anzianità sono corrisposti a decorrere dal
1° gennaio di ciascun biennio successivo all'1.1.1994.


3. Per i lavoratori assunti nel corso del biennio il 1° aumento
periodico di anzianità è corrisposto pro rata in proporzione ai mesi di
servizio prestati, calcolandosi come mese intero la frazione pari o
superiore ai 15 giorni di calendario.


4. In caso di passaggio di livello il lavoratore conserva l'importo
conseguito nel livello di provenienza, importo che concorre al
raggiungimento nel nuovo livello dell'importo massimo conseguibile. La
frazione di biennio maturata nel livello di provenienza è utile per il
conseguimento dell'aumento periodico nel nuovo livello.


5. La disciplina degli aumenti di anzianità definita nel presente
articolo è integralmente sostitutiva con effetto dall'1.2.1994 di ogni altra
precedente a norma del punto 8 e della norma transitoria di attuazione
dell'art. 28 del CCNL 31.3.1992.


NORMA DI ATTUAZIONE

In funzione della conversione in cifra degli aumenti di anzianità
l'importo degli aumenti di anzianità maturati da ciascun lavoratore alla
data del 30.1.1994 concorre al raggiungimento dell'importo massimo
conseguibile a norma del presente articolo.



ART. 29 - ANZIANITÀ DI SERVIZIO - ANZIANITÀ PROFESSIONALE
- ANZIANITÀ CONVENZIONALE

1. Per i lavoratori i quali, dopo il periodo di prova o dopo il rapporto
a termine, siano assunti a tempo indeterminato, la decorrenza
dell'anzianità avviene rispettivamente ai sensi degli artt. 6 e 9 del
presente Contratto.


2. Il lavoratore che abbia conseguito il passaggio a un livello
superiore conserva, a tutti gli effetti del presente Contratto salvo
quanto stabilito nell'art. 28 l'anzianità maturata dall'inizio del
rapporto di lavoro.


3. L'anzianità del dipendente si computa ad anni interi, senza tener
conto dei periodi nei quali il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti
gli effetti.


4. Le eventuali frazioni di anno si computano in dodicesimi, intendendosi
compiuto il mese iniziato.


5. L'effettiva anzianità professionale deve essere comprovata dal
lavoratore a richiesta dell'azienda, mediante esibizione del libretto di
lavoro e/o della situazione contributiva previdenziale e/o dell'attestato
rilasciato dagli enti pubblici e/o, nel caso di farmacista già
proprietario, di attestato rilasciato dagli enti e istituzioni previste
dalla legge.


6. Ai lavoratori assunti a seguito di trasferimenti, sulla base di
accordi sindacali e/o sottoscritti da enti, da aziende o enti pubblici
soppressi o ridimensionati o a seguito di convenzioni speciali stipulate
tra Comuni e Aziende farmaceutiche speciali può essere riconosciuta e
attribuita un'anzianità convenzionale fino a concorrenza dell'anzianità
maturata presso l'ente o azienda di provenienza.


7. Tale anzianità convenzionale sarà utile agli effetti degli aumenti
periodici di anzianità fino ai limiti previsti all'art. 28.


8. I lavoratori, cui sia stata riconosciuta l'anzianità convenzionale,
sono comunque tenuti ad effettuare il periodo di prova.


9. Nei casi in cui, ai fini dell'inquadramento, è fatto riferimento
all'anzianità di servizio (commesso e coadiutore specializzato di
farmacia), dell'anzianità convenzionale si terrà conto unicamente se il
servizio precedentemente prestato è stato svolto presso una farmacia.


10. Dell'anzianità convenzionale si terrà altresì conto nella
applicazione degli altri istituti contrattuali che facciano riferimento
all'anzianità di servizio, ad eccezione di quelli relativi al preavviso e
all'indennità di anzianità al 31.5.1982.



ART. 30 - BENEMERENZE NAZIONALI

Ai lavoratori cui si applica il presente Contratto saranno riconosciuti, a
titolo di benemerenze nazionali, i benefici contemplati dalle leggi
vigenti, fatti salvi i diritti acquisiti.



ART. 31 - INCENTIVO PER LA MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

1) Premessa

1. Le Parti riconoscono che ogni miglioramento dell'efficienza aziendale
e del servizio all'utenza non può realizzarsi senza che siano coinvolte in
maniera attiva e creativa le risorse umane aziendali, partecipando alle
stesse, in misura adeguata, i maggiori vantaggi economici e di immagine
che derivano all'azienda appunto da tale rapporto di collaborazione.


2. Le Parti concordano che l'incentivo per la maggiore produttività
viene contratto nella sede aziendale secondo i principi, le procedure e le
modalità di seguito riportate.


3. Nel quadro delle finalità sociali delle Aziende Farmaceutiche
Speciali il miglioramento dell'efficienza aziendale è coerente con la
logica gestionale d'impresa.


4. Poiché l'impegno delle risorse umane è una delle componenti
fondamentali per tale miglioramento, le aziende coinvolgeranno i
lavoratori nella realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo della
produttività.


5. Parte dei benefici derivanti dalla realizzazione di tali progetti
sarà correlata, con un apposito incentivo di produttività, al contributo,
l'impegno e la partecipazione dei lavoratori.


6. Tale forma di partecipazione dei lavoratori nella gestione aziendale
è di particolare importanza per le Imprese Farmaceutiche degli enti locali
in quanto:


a) trattasi di aziende a capitale pubblico in cui ciascun lavoratore
deve sentirsi in una certa misura per il ruolo ricoperto coinvolto nella
responsabilità gestionale;
b) per la parte prevalente del personale, il lavoro consiste
principalmente in un'attività di consulenza scientifico-sanitaria che
presuppone la competenza professionale e l'interesse nonché l'impegno
dell'individuo per un aggiornamento permanente;
c) viene svolta un'attività commerciale, per la quale è basilare la
disponibilità del personale a gestire il rapporto con l'utenza.


7. Ne consegue che l'incentivo per la produttività assume i seguenti
connotati:

- ha carattere motivante;
- è subordinato al raggiungimento di una soglia minima di risultato e
proporzionale al risultato conseguito.


8. Il premio di produttività viene erogato in relazione al
raggiungimento degli obiettivi concordati ed effettivamente riscontrati a
consuntivo dell'esercizio o degli esercizi considerati nel progetto di
produttività.


9. In deroga a quanto sopra, l'azienda può procedere, in un contesto
favorevole all'evolversi in positivo del/i progetto/i di produttività,
all'erogazione parziale del premio, a titolo di acconto.


10. Detto premio sarà erogato in proporzione alle soglie di produttività
e redditività prefissate e raggiunte.


11. Per la ripartizione del monte premio si terrà conto del parametro di
appartenenza e delle giornate di effettiva presenza al lavoro,
considerando a tale effetto gli infortuni, i permessi sindacali, la
maternità obbligatoria.


12. Le somme erogate a tale titolo non producono effetto alcuno sugli
altri istituti normativi e retributivi contrattuali.


13. Sono esclusi dall'erogazione del premio di produttività i lavoratori
assunti a termine per un periodo non superiore ai 6 mesi.



TITOLO VI - INDENNITÀ E BENEFICI VARI

ART. 32 - PERSONALE DELLE FARMACIE PERIFERICHE, DI FRAZIONI
O DI PICCOLI CENTRI

1. I farmacisti delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli
centri che abbiano un solo farmacista e per le quali sia fissato
dall'autorità competente l'obbligo della reperibilità nelle ore di
chiusura per la spedizione delle ricette urgenti e/o un orario di apertura
settimanale della farmacia superiore alla durata settimanale del lavoro
prevista dall'art. 14 e/o l'orario festivo antimeridiano, hanno diritto:

a) se il farmacista ha soltanto l'obbligo della reperibilità: a una
indennità pari al 30% della retribuzione individuale mensile;
b) se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura superiore
alla durata settimanale del lavoro stabilita dall'art. 14 ma che non
ecceda i limiti di 44 ore settimanali: a un'indennità pari al 10% della
retribuzione individuale mensile;
c) se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura della
farmacia che superi le 44 ore settimanali: oltre al trattamento di cui al
precedente punto b) sino alle 44 ore settimanali di servizio, a un riposo
compensativo equivalente alle ore di servizio prestato oltre le 44 ore, la
cui data di godimento sarà concordata con l'azienda o, per ogni ora di
servizio effettivamente prestata oltre le 44 ore settimanali, alla
retribuzione individuale oraria maggiorata del 30%;
d) se il farmacista è tenuto a prestare servizio nell'orario festivo
antimeridiano: a mezza giornata di riposo compensativo, la cui data di
godimento sarà concordata con l'azienda, e alla sola maggiorazione, per il
lavoro festivo prestato, del 45% della retribuzione individuale oraria,
non cumulabile con le maggiorazioni di cui agli artt. 26, comma 5, e 15,
comma 3, del presente Contratto.


2. È in facoltà dell'azienda di assegnare, sentito il dipendente, in
sostituzione dell'indennità di cui alla lett. a), l'alloggio gratuito.


3. Qualora il dipendente sia tenuto saltuariamente agli obblighi di cui
alle lett. a) e b), in conseguenza all'attuazione di turni con altre
farmacie, le indennità relative saranno erogate esclusivamente in
proporzione ai periodi di effettivo adempimento dei detti obblighi.


4. Qualora il dipendente sia tenuto a più di uno degli obblighi di cui
alle lett. a), b), c) e d), le relative contropartite sono cumulabili.


5. Qualora sia richiesta la reperibilità a farmacisti che non rientrino
nell'ipotesi di cui al comma 1, il compenso per tale reperibilità sarà
quello previsto alla lett. a) di detto comma 1 con l'eventuale limitazione
di cui al comma 3 del presente articolo.



ART. 33 - MISSIONI

1. L'azienda ha facoltà di inviare il lavoratore in missione temporanea
fuori del comune dove ha sede, anche, previa consultazione delle
rappresentanze sindacali aziendali, per l'espletamento di servizi esterni
convenzionati a favore di altri enti.


2. In tal caso al lavoratore compete il rimborso, a piè di lista, di
tutte le spese effettive inerenti alla missione (viaggio, trasporto
bagagli, alloggio, vitto, eventuali spese postali e telegrafiche, ecc.).


3. Per i lavoratori le cui attribuzioni comportino di uscire
abitualmente in missione potranno essere stabiliti speciali accordi in
sede aziendale.



ART. 34 - TRASFERTE

1. Al personale inviato in trasferta in località fuori del territorio
comunale dell'Azienda, sia per l'espletamento di servizi esterni sia per
la partecipazione a seminari, corsi, convegni, etc., compete:

a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e delle altre
spese vive strettamente necessarie, tutte documentate, per l'espletamento
dei servizi esterni, nei limiti della normalità;
b) un'indennità di trasferta corrispondente a un importo pari all'80%
della retribuzione oraria individuale per le ore eccedenti il normale
orario di lavoro nel giorno di trasferta dovute a motivi di viaggio, con
esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 26 del presente CCNL.
Dovranno, invece, essere retribuite come lavoro straordinario, le
eventuali prestazioni di lavoro effettivo richieste oltre la durata del
normale orario di lavoro.
La durata della trasferta è stabilita considerando l'ora di partenza e
quella di rientro e deve essere preventivamente approvata dall'azienda
in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere
la località di destinazione e viceversa;
c) un'indennità giornaliera, per ogni pernottamento fuori sede,
corrispondente a un importo al 1,50% della relativa retribuzione
individuale mensile. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate,
comprese festività, domeniche, giornate di assenza per infortunio e
malattia nelle quali il lavoratore sia costretto a pernottare fuori sede.


2. Il lavoratore ha diritto a un anticipo atto a coprire le spese
previste; i conguagli saranno effettuati al rientro del lavoratore in
sede.


3. Qualora l'azienda autorizzi l'uso per servizio del mezzo di trasporto
del dipendente, sarà tenuta a corrispondere allo stesso un'indennità
chilometrica calcolata in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina
super.


4. Dalla presente regolamentazione sono esclusi i viaggiatori e le
missioni per l'espletamento dei servizi esterni convenzionati con altri
enti, che non rientrano nella sfera di applicazione del presente articolo.


5. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data
del 31.10.1988.



ART. 35 - INDENNITÀ MANEGGIO DENARO

1. Al personale dei livelli B1, B2, C1 che sia addetto alla cassa, a
contatto con il pubblico, e che abbia continuamente maneggio e
responsabilità di denaro, è corrisposta un'indennità mensile pari al 5%
della retribuzione base del rispettivo livello.



ART. 36 - MENSA

1. Le aziende assicureranno direttamente o tramite convenzioni con
centri o punti di ristorazione esterni, il servizio di mensa a tutti i
dipendenti.


2. Il dipendente che ne usufruisce partecipa comunque alla spesa per il
pasto in quota percentuale che sarà concordata tra l'azienda e la
rappresentanza sindacale del personale unitamente alle altre modalità di
dettaglio, atteso che allo stato attuale la percentuale a carico del
lavoratore si attesta mediamente su 1/3 del costo completo del pasto.


3. Resta fermo che nulla è dovuto al lavoratore che non si avvalga del
servizio di mensa assicurato come sopra dall'azienda.


4. Le Parti concordano che l'equivalente del costo della mensa sostenuto
dal datore di lavoro non è computabile agli effetti del calcolo del
trattamento di fine rapporto né di qualsiasi altro istituto contrattuale e
di legge.



ART. 37 - INDUMENTI DI LAVORO

1. Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise,
grembiuli o camici, la spesa relativa è a carico dell'azienda.


2. È parimenti a carico dell'azienda, la spesa relativa agli indumenti
che i lavoratori siano tenuti a usare per ragioni di carattere
igienico-sanitario.



ART. 38 - INDENNITÀ DI BILINGUISMO

1. Al personale delle aziende farmaceutiche speciali situate in Regioni
o Province a statuto speciale viene riconosciuta un'indennità di
bilinguismo da determinare con le stesse modalità, misure e decorrenze
previste dai rispettivi enti territoriali per il proprio personale.


2. Resta fermo che nulla è dovuto a tale titolo ove la predetta
indennità non sia erogata dai rispettivi enti territoriali o regionali.



ART. 39 - COPERTURA ASSICURATIVA

Ai lavoratori operanti in farmacia dovrà essere fornita una copertura
assicurativa che, in caso di danni alle persone per rapine, o fatti
dolosi, garantisca almeno i massimali previsti dall'INAIL.



TITOLO VII - ASSISTENZA DI MALATTIA O INFORTUNIO E SOSPENSIONI
DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 40 - ASSISTENZA DI MALATTIA O INFORTUNIO

L'azienda deve iscrivere il lavoratore per l'assistenza generica di
malattia e per l'assistenza TBC all'istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS) e, limitatamente ai casi di obbligo per l'assicurazione
infortuni, all'istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
(INAIL).



ART. 41 - TRATTAMENTO DI MALATTIA O INFORTUNIO

1. Nel caso d'interruzione del servizio dovuto a malattia o ad
infortunio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per i
seguenti periodi massimi:

a) per anzianità fino a 3 anni di servizio effettivamente prestato: mesi
8;
b) per anzianità oltre i 3 anni di servizio effettivamente prestato:
mesi 12;


2. Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che
intervenga non oltre i 60 giorni dalla ripresa del servizio dopo la
cessazione della malattia precedente.


3. Le aziende si impegnano ad esaminare, insieme alle rappresentanze
sindacali aziendali e agli enti di patronato di assistenza dei lavoratori,
criteri, modalità e termini per il godimento delle cure termali negli
ambiti previsti dalla legge in materia.


4. Agli affetti da tbc ricoverati in istituti sanitari e case di cura,
la conservazione del posto spetta, a norma della legge 28.2.1953 n. 86, fino
a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia; nel
caso di dimissione dal sanatorio per dichiarata guarigione prima della
scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione del lavoro, l'obbligo della
conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione
stessa. Per le aziende con più di 15 dipendenti l'obbligo di conservare il
posto al lavoratore sussiste - ai sensi dell'art. 9 della legge 14.12.1970
n. 1088 - fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per
avvenuta guarigione o stabilizzazione.


5. Il diritto alla conservazione del posto comunque cessa in caso di
dichiarata inidoneità fisica permanente al posto occupato, salvo il
diritto di contestazione della dichiarazione di inidoneità, secondo la
procedura prevista dall'art. 10, ultimo comma, della citata legge n.
86/1953.


6. Durante il periodo di malattia o d'infortunio il lavoratore, oltre
alle prestazioni economiche corrisposte dall'INPS e dall'INAIL, avrà
diritto a un'indennità integrativa a carico dell'azienda.


7. Detta indennità integrativa sarà corrisposta a partire dal 1° giorno
di malattia e per un massimo di 12 mesi; essa dovrà essere tale da
raggiungere, sommata alle prestazioni economiche degli istituti di cui al
precedente comma, le seguenti misure massime:

a) 100% della retribuzione globale per i primi 8 mesi;
b) 50% della retribuzione globale per i successivi 4 mesi.


8. Le prestazioni economiche a carico dell'INPS saranno anticipate
dall'azienda che provvede, alla fine di ciascun periodo di paga, a
conguagliare l'importo complessivo di dette prestazioni economiche con
quello dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS stessa dalle
aziende.


9. Le prestazioni economiche a carico dell'INAIL saranno anticipate
dalle aziende alle quali il lavoratore è tenuto a fare avere gli assegni
relativi a dette prestazioni non appena saranno a lui rimessi dall'INAIL
stesso.


10. Alla scadenza dei termini massimi entro i quali è prevista dai commi
1 e 4 del presente articolo la conservazione del posto, l'azienda potrà
procedere al licenziamento del lavoratore, riconoscendogli, oltre il
trattamento di fine lavoro, anche la indennità sostitutiva del preavviso.


11. Qualora, scaduti i termini suddetti, l'azienda, su richiesta del
lavoratore ancora ammalato, non intenda avvalersi della facoltà di recesso
prevista dal precedente comma e soprassieda al suo licenziamento per un
ulteriore periodo di tempo, nulla è dovuto dall'azienda ad alcun titolo in
tale periodo di attesa, durante il quale il rapporto resta sospeso a tutti
gli effetti. Il periodo stesso sarà però considerato utile ai fini
dell'anzianità in caso di prosecuzione del rapporto.


12. Fermo restando l'obbligo, in caso di malattia, da parte del
lavoratore di avvertire l'azienda con le modalità e nei termini previsti
dall'art. 16, lo stesso lavoratore, in conformità con quanto previsto
dalle vigenti leggi, è tenuto, entro 2 giorni dal relativo rilascio, a
recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata il certificato di
diagnosi o l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia
all'INPS o alla struttura pubblica del SSN e all'azienda.


13. In ogni caso è in facoltà dell'azienda di far controllare in
qualsiasi momento lo stato di infermità del lavoratore da un medico del
servizio ispettivo dell'INPS. È altresì in facoltà dell'azienda di far
controllare l'idoneità fisica del lavoratore, all'atto in cui egli si
presenti al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia, come in
qualsiasi altro momento, da parte di sanitari di enti pubblici e istituti
specializzati di diritto pubblico, nonché dei medici del SSN.


14. Il lavoratore dichiarato dall'istituto assicuratore in grado di
riprendere il servizio dovrà farlo entro le 24 ore dall'accertata
guarigione, salvo il caso di legittimo impedimento. Ove si verifichi tale
legittimo comprovato impedimento, il lavoratore dovrà adempiere a quanto
previsto dal comma 2 dell'art. 16 del presente Contratto.


15. Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione
del ritardo non sia sufficiente, l'azienda resta esonerata dall'obbligo
della conservazione del posto e il lavoratore sarà considerato
dimissionario, a meno che egli non abbia impugnato l'accertamento
dell'istituto.


16. Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio
o infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità
lavorativa non inferiore al 50%, fermo restando la possibilità
dell'azienda di procedere al licenziamento del predetto lavoratore,
l'azienda stessa si impegna a verificare la possibilità di mantenere in
servizio il lavoratore assegnandolo eventualmente ad altre mansioni o a
ricercare soluzioni di collocamento all'esterno dell'azienda.



ART. 42 - GRAVIDANZA E PUERPERIO

1. Per il trattamento di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle
disposizioni di legge vigenti in materia.


2. Fermo restando quanto tali disposizioni prescrivono per il periodo di
assenza dal lavoro, la lavoratrice avrà diritto, per i primi 75 giorni di
assenza, a un'integrazione fino a raggiungere l'intera retribuzione
globale giornaliera.



ART. 43 - ASPETTATIVA

1. Per giustificati motivi di carattere privato, da valutarsi
dall'azienda, questa, se lo ritenga compatibile con le esigenze del
servizio, potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo
di aspettativa fino al massimo di 1 anno, senza alcuna corresponsione e
senza decorrenza di anzianità.


2. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di
assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche
elettive godranno del trattamento previsto dalle leggi in materia.


3. Per l'aspettativa per incarichi sindacali valgono le norme di cui
all'art. 57, n. 5), del presente Contratto.



ART. 44 - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è
disciplinata dalla legge 24.12.1986 n. 958 "Norme sul servizio militare di
leva e sulla ferma di leva prolungata".


2. Il tempo trascorso in servizio militare di leva viene computato agli
effetti dell'anzianità.


3. In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto, durante il
periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto, fermo
restando, a tutti gli effetti, il computo del tempo trascorso in servizio
militare nell'anzianità di servizio.


4. Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto ai
trattamenti previsti dalle leggi in materia. Il personale avrà inoltre
diritto, ad integrazione di quanto previsto da tali leggi, ai seguenti
assegni:

a) per il 1° mese: retribuzione individuale intera;
b) per il 2° e 3° mese: retribuzione individuale ridotta della metà.


5. Il lavoratore chiamato o richiamato alle armi deve porsi a
disposizione dell'azienda, per riprendere servizio, entro il termine di 30
giorni dal congedamento o dall'invio in licenza illimitata in attesa di
congedo; in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore,
sarà considerato dimissionario.


6. Le norme del presente articolo si applicano, per effetto dell'art. 7
della legge 15.12.1972 n. 772 sul riconoscimento dell'obiezione di
coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo.



ART. 45 - SOSPENSIONE DEL LAVORO

In caso di sospensione del lavoro per cause dipendenti dall'azienda e
indipendenti dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla
retribuzione globale per tutto il periodo della sospensione stessa.



TITOLO VIII - DOVERI DEI LAVORATORI

ART. 46 - DOVERI DEI LAVORATORI

1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:

a) rispettare l'orario di servizio e adempiere alle formalità prescritte
dall'azienda per il controllo della presenza;
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni
affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto nonché le
istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico
fissato dall'azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione
infortuni che l'azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le
disposizioni al riguardo emanate dall'azienda stessa;
d) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non
trarre profitto, con danno dell'azienda stessa, da quanto forma oggetto
delle sue funzioni, né svolgere attività contraria agli interessi
dell'azienda medesima;
e) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, attività che
possano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività,
che deve essere interamente acquisita dall'azienda;
f) avere cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria,
attrezzi e strumenti a lui affidati;
g) tenere nell'espletamento delle sue funzioni un contegno che concorra
al buon nome dell'azienda;
h) il farmacista deve in modo speciale:

- adoperarsi con esemplare cura perché il reparto abbia una dotazione
tale da poter evadere tutte le richieste e assicurare comunque la celere
evasione di queste ricorrendo, in mancanza del prodotto,
all'approvvigionamento con la massima diligenza;
- adoperarsi con scrupolosa cura ad espletare in modo ineccepibile il
servizio di vendita, affinché la clientela - che ha diritto di pretendere
dall'azienda municipalizzata il miglior servizio - abbia ad essere
esaudita in pieno;
- usare sempre rispetto e riguardo e ogni doverosa sollecitudine verso
la clientela, tenuto presente il diritto di questa, oltre alle massime
garanzie di ordine farmaceutico, al miglior trattamento e alla maggior
cortesia e tenuto conto della specifica natura del Servizio
municipalizzato e del particolare stato d'animo del cittadino che
abbisogna di medicinali;
- curare la perfetta conservazione delle dotazioni dei prodotti, la
tempestiva restituzione di quelli deteriorabili e di quelli soggetti a
scadenza, l'ordine e l'igiene del reparto;

i) osservare tutte le norme di carattere disciplinare, organizzativo e
regolamentare in genere, disposte con ordine di servizio dell'azienda.


2. Al lavoratore è vietato inoltre:

- di valersi, anche al di fuori dell'orario di lavoro, della propria
condizione per svolgere, a fine di lucro, attività che siano comunque in
relazione con quelle dell'azienda, e di ricevere, a tale effetto,
compensi;
- di ritornare nei locali dell'azienda e trattenervisi oltre l'orario
prescritto, salvo che per ragioni di servizio o con l'autorizzazione
dell'azienda stessa;
- l'esercizio della libera professione, in quanto laureato o diplomato.


3. È dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni
mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i
congedi.


4. Il lavoratore, a richiesta dell'azienda, deve sottoporsi in qualunque
momento, e particolarmente prima della riammissione in servizio nei casi
previsti dall'art. 41, a visita medica da parte di medici di enti pubblici
e istituti specializzati di diritto pubblico, e di medici del SSN.



ART. 47 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda della
gravità, come segue:

1) rimprovero verbale per le mancanze più lievi;
2) rimprovero scritto per i casi di recidiva o per mancanze più gravi;
3) multa in misura non superiore a 4 ore della retribuzione base
mensile;
4) sospensione dalla retribuzione globale e dal servizio per un massimo
di 10 giorni;
5) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
6) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto;


2. Il provvedimento di cui al comma 3) si applica, in particolare, ai
ritardatari, i quali saranno puniti con una trattenuta pari all'importo
delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorata di una multa pari
all'ammontare della trattenuta.


3. In caso di recidiva nel ritardo, la terza volta l'azienda potrà
raddoppiare l'importo della multa; in tale caso, come pure in quello di
cui al comma precedente, l'importo della multa non potrà comunque superare
il limite previsto al comma 3). In seguito, persistendo il lavoratore nei
ritardi, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari più severi e,
dopo formale diffida per iscritto, anche quello del licenziamento di cui
al comma 6).


4. L'importo delle multe sarà destinato ad opere assistenziali.


5. Il licenziamento di cui al comma 5) si può applicare nei confronti di
quei lavoratori che siano incorsi, per almeno 3 volte nel corso di 2 anni,
per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensioni dal lavoro
e dalla retribuzione per un totale di 15 giorni o, nello stesso periodo di
tempo, abbiano subito almeno 3 sospensioni per 25 giorni complessivamente,
anche se non conseguenti a inosservanza dei doveri di cui all'art. 46.


6. Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al comma 6)
(licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto) si
applica alle mancanze più gravi riguardanti la moralità e l'infedeltà
verso l'azienda, in armonia con le norme di cui all'art. 2105 C.C., e cioè
l'abuso di fiducia, la concorrenza e la violazione del segreto d'ufficio,
nonché alle inadempienze degli obblighi di cui all'art. 46 del presente
Contratto che configurino ipotesi di giusta causa ai sensi dell'art. 2119
C.C. e della legge 15.7.1966 n. 604, o nei casi di condanna per reato
infamante.


7. Il licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto
si applica altresì nel caso d'infrazione alle norme di legge circa la
sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora
esistenti.


8. Ove il lavoratore sia sottoposto a procedimenti penali per reati che
comportino indegnità, l'azienda ha facoltà di sospenderlo, in pendenza di
giudizio, dal servizio e dalla retribuzione. Dopo il giudicato definitivo,
l'azienda deciderà sull'eventuale riammissione in servizio. Nel caso di
assoluzione piena il lavoratore avrà comunque diritto alla riammissione e
il periodo di sospensione, durante il quale non spetta la retribuzione,
dovrà esser computato ai fini dell'anzianità.


9. Le mancanze comportanti i provvedimenti di cui ai punti 2), 3), 4),
5) e 6) del comma 1 del presente articolo devono essere tempestivamente
contestate per iscritto e motivate.


10. Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della
contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per
iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la
direzione, facendosi assistere da un rappresentante della associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.


11. La direzione, completata l'istruttoria - la quale dovrà esaurirsi
entro 30 giorni dal termine concesso al lavoratore per le giustificazioni,
salvo casi eccezionali - comunicherà al lavoratore stesso:

a) la punizione irrogata, nel caso che la mancanza sia passibile di
provvedimenti inferiori alla sospensione;
b) la proposta trasmessa alla commissione amministratrice, nel caso che
la mancanza sia passibile di sospensione o di provvedimenti più gravi.


12. Nel caso sub b), il lavoratore ha un ulteriore termine di 7 giorni
dal ricevimento della comunicazione per presentare alla commissione
amministratrice le proprie giustificazioni per iscritto o per richiedere
di essere sentito dalla commissione stessa, facendosi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.


13. Durante l'iter del ricorso il provvedimento rimarrà sospeso.


14. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il
lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può
promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo della associazione
alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione,
tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di
un collegio di conciliazione e arbitrato, composto da 1 rappresentante di
ciascuna delle parti e da un 3° membro scelto di comune accordo o, in
difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
collegio.


15. Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltole
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al
collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha
effetto. Se l'azienda adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.


16. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi 2 anni dalla loro applicazione.



TITOLO IX - STUDIO E FORMAZIONE

ART. 48 - LAVORATORI STUDENTI

1. I lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di
studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, di istruzione
universitaria (prima laurea) o di qualificazione professionale statali,
parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di
titoli legali di studio, saranno ammessi, su loro richiesta, in turni di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.


2. Sempre su loro richiesta saranno esonerati da prestazioni di lavoro
straordinario e durante i riposi settimanali.


3. Per conciliarle con le esigenze del servizio, la realizzazione e la
pratica attuazione delle norme contenute nei 2 precedenti commi, saranno
concordate aziendalmente.


4. I lavoratori studenti di cui al comma 1, che devono sostenere prove
di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti.


5. Sono riconosciuti permessi retribuiti tutti i giorni di esame
(compresi quelli di settembre) e 2 giorni lavorativi precedenti ciascun
esame nel caso di esami universitari, per un massimo di 5 esami all'anno,
ovvero la sessione di esami negli altri casi.


6. Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno
solare 120 ore di permesso non retribuito - il cui uso verrà programmato
trimestralmente pro-quota - compatibilmente con le esigenze produttive e
organizzative aziendali.


7. I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che
siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.


8. Per l'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, il
lavoratore dovrà produrre, a richiesta dell'azienda, un certificato di
iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva
frequenza con l'indicazione delle ore relative.


9. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi
aziendali.



ART. 49 - DIRITTO ALLO STUDIO

1. I lavoratori che, fuori dalle ipotesi di cui al precedente articolo
48, volendo migliorare la propria cultura in relazione all'attività
aziendale, intendono frequentare, presso istituti pubblici, pareggiati e
riconosciuti o anche presso istituti privati che diano obiettive garanzie
di serietà secondo una valutazione autonoma dell'azienda, corsi istituiti
in base a disposizioni di legge, o comunque nel quadro delle facoltà
attribuite dall'ordinamento scolastico a tali istituti, possono usufruire
di permessi retribuiti a carico di un monte-ore triennale messo a
disposizione di tutti i dipendenti, nei limiti e con le modalità indicati
nei commi successivi in relazione alle variazioni del numero dei
dipendenti.


2. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dal lavoro
non devono superare il 2% del totale della forza occupata; inoltre dovrà
essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva.


3. In deroga al predetto limite del 2% del totale della forza occupata è
stabilito che nelle aziende che abbiano da 20 a 49 dipendenti potrà
comunque assentarsi dal lavoro un dipendente.


4. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150
ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché
il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un
numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso.


5. I lavoratori interessati inoltreranno domanda alla direzione nei
termini e con le modalità che saranno concordati a livello aziendale. Tali
termini di norma non saranno inferiori al semestre.


6. Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di 1/3 del
monte-ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con
le condizioni di cui al comma 2, la direzione e gli organismi di
rappresentanza sindacale aziendale stabiliranno, tenendo presenti le
istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i
criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi,
fermo restando quanto previsto al comma 2.


7. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari
requisiti e sempreché ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi
precedenti. L'interessato dovrà far pervenire all'azienda un certificato
di iscrizione al corso e, successivamente, certificati mensili di
effettiva frequenza con l'indicazione delle ore relative.


8. Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate
dal presente articolo saranno oggetto di consultazione tra la direzione e
gli organismi di rappresentanza sindacale aziendale.


9. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti
mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruite, fermo
restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e
alle condizioni indicate al comma 2, è costituito dalla regolare frequenza
all'intero corso.



ART. 50 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. La formazione e l'aggiornamento professionale devono rappresentare
sempre più un obiettivo prioritario della politica del settore e delle
aziende.


2. Nell'ambito di tale impegno, particolare importanza assume l'attività
di formazione e aggiornamento professionale del farmacista, tesa a
qualificare maggiormente lo stesso come vero e proprio operatore
socio-sanitario.


3. Tale aggiornamento potrà avvenire attraverso la partecipazione ai
corsi promossi nell'ambito delle previsioni dell'apposito articolo della
Convenzione nazionale farmaceutica nonché attraverso la partecipazione ad
iniziative di aggiornamento professionale organizzate dalle Aziende.


4. Fermo restando che i farmacisti sono tenuti a partecipare ai corsi di
formazione e aggiornamento, le modalità di partecipazione ai corsi
predetti saranno contrattate a livello aziendale. In tale occasione potrà
essere prevista l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi anche per
gli altri dipendenti. Le eventuali ore di corso effettuate fuori dal
normale orario di lavoro sono considerate prestazioni straordinarie.



TITOLO X - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 51 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il rapporto di lavoro si risolve per i seguenti motivi:

a) collocamento a riposo del dipendente per raggiungimento dei limiti di
età di cui alle norme legislative vigenti;
b) dimissioni del dipendente;
c) licenziamento per superamento dei limiti massimi di aspettativa ai
sensi dell'art. 43 e di malattia e successivo eventuale periodo di attesa
ai sensi dell'art. 41;
d) malattia contagiosa del dipendente nei casi in cui sia consentito
dalla legge il licenziamento;
e) licenziamento per invalidità determinata da malattia professionale o
infortunio sul lavoro che dia diritto a pensione da parte della
C.P.D.E.L.;
f) licenziamento per comprovata incapacità lavorativa del dipendente;
g) licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 47;


2. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni del dipendente devono
essere comunicate per iscritto, con lettera raccomandata e nel rispetto
dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 52.


3. L'azienda colloca a riposo il personale al compimento dell'età
pensionabile, fatta salva la facoltà del lavoratore, ai sensi delle leggi
vigenti, di essere trattenuto oltre tale limite.


4. Quanto disposto dal presente articolo non trova applicazione per i
lavoratori nominati direttori di azienda ai sensi dell'art. 4 del R.D.L.
15.10.1925, n. 2578.



ART. 52 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
INDENNITÀ SOSTITUTIVA

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
per i motivi di cui alle lett. a), f), g) - (limitatamente alla ipotesi
del licenziamento di cui al n. 5 del comma 1 dell'art. 47 e con esclusione
di quella di cui al n. 6) dell'art. 51 al lavoratore compete il preavviso
nelle seguenti misure:

- Fino a 5 anni di servizio effettivamente compiuto:

Livelli
Q1 Q2 Q3 A1 2 mesi
A2 B1 B2 1 mese
C1 C2 20 giorni
C3 15 giorni

- da oltre 5 anni fino a 10 anni di servizio effettivamente compiuto:

Livelli
Q1 Q2 Q3 A1 3 mesi
A2 B1 B2 45 giorni
C1 C2 1 mese
C3 20 giorni

- oltre i 10 anni di servizio effettivamente compiuto:

Livelli
Q1 Q2 Q3 A1 4 mesi
A2 B1 B2 2 mesi
C1 C2 1 mese
C3 20 giorni

2. I periodi di preavviso sopra indicati dovranno essere osservati a
favore dell'azienda anche dai lavoratori in caso di dimissioni.


3. Il lavoratore avrà diritto all'eventuale maggior termine di preavviso
stabilito da disposizioni di legge.


4. I termini di preavviso decorrono: dal 16 del mese, quando la disdetta
venga data entro il giorno 15; dal 1° giorno del mese successivo, quando
la disdetta venga data dopo il giorno 15.


5. Durante il periodo di preavviso l'azienda concederà al lavoratore
permessi per la ricerca di una nuova occupazione.


6. Il periodo di preavviso non può avere inizio nel decorso di
comprovata malattia o infortunio, e la malattia e l'infortunio inoltre
interrompono il periodo di preavviso.


7. Il periodo di preavviso non può coincidere con quello delle ferie
spettanti al lavoratore.


8. La parte che recede dal rapporto senza l'osservanza dei termini di
preavviso di cui al comma 1, deve corrispondere all'altra un'indennità
pari all'importo della retribuzione determinata ai sensi dell'art. 2121
C.C. per il periodo di mancato preavviso. Ove sia il lavoratore a non dare
il preavviso l'azienda ha diritto di ritenere, su quanto sia da essa
dovuto al lavoratore, un importo, corrispondente alla retribuzione globale
relativa al periodo di preavviso da questi non dato.


9. Su richiesta del lavoratore dimissionario, l'azienda può, tuttavia,
rinunciare al preavviso facendo in tal caso cessare subito il rapporto di
lavoro.


10. E' facoltà dell'azienda di esonerare il lavoratore dal servizio per
una parte o per tutto il periodo di preavviso; in tal caso l'azienda dovrà
corrispondere al lavoratore, per i periodi suddetti, una indennità
equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata al
lavoratore medesimo durante il periodo di preavviso.


11. In ogni caso l'azienda deve corrispondere l'indennità sostitutiva del
preavviso quando l'estinzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per i
motivi di cui alle lett. c), d), e) dell'art. 51.


12. In caso di decesso del dipendente l'indennità sostitutiva del
preavviso sarà corrisposta agli aventi diritto secondo le norme contenute
nel codice civile.


13. L'indennità sostitutiva del preavviso spetta anche alle lavoratrici
che rassegnino le dimissioni in occasione della maternità entro 1 anno dal
parto. Tale indennità non compete, invece, alle lavoratrici che diano le
dimissioni con le modalità previste dal comma 4 dell'art. 1 della legge
9.1.1963 n. 7, per contrarre matrimonio.


14. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dall'indennità di cui ai
precedenti commi, sarà computato nell'anzianità a tutti gli effetti.



ART. 53 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sarà corrisposto un
trattamento di fine rapporto calcolato secondo i criteri e le modalità
previste dagli artt. 1, 4 e 5 della legge 29.5.1982, n. 297.


2. In virtù del comma 2 del nuovo art. 2120 C.C., introdotto dall'art. 1
della citata legge n. 297/1982, le voci retributive utili alla
determina della retribuzione annua da prendersi a base del calcolo
del trattamento di fine rapporto sono le seguenti:

1) retribuzioni base mensili;
2) indennità di contingenza;
3) E.A.R. e E.D.R. di cui all'art. 21;
4) aumenti periodici di anzianità;
5) eventuali assegni 'ad personam' corrisposti in forma continuativa;
6) indennità quadri di cui all'art. 23;
7) 13ª e 14ª mensilità;
8) indennità di aggiornamento tecnico-professionale di cui all'art. 22;
9) indennità di reperibilità di cui al comma 1, lett. a) e all'ultimo
comma dell'art. 31, corrisposta mensilmente in proporzione al periodo di
adempimento di detto obbligo;
10) indennità di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 31, in proporzione al
periodo per il quale il farmacista è tenuto a coprire un orario di
apertura superiore alla durata settimanale del lavoro stabilita dall'art.
4;
11) maggiorazione per il lavoro festivo di cui al comma 1, lett. d)
dell'art. 32;
12) equivalente dell'alloggio gratuito nei casi in cui sia dovuto al
dipendente ai sensi del comma 2 dell'art. 31. Il relativo valore mensile
dovrà essere determinato nella misura dell'indennità di cui al comma 1,
lett. a), dell'art. 31;
13) trattamento di maternità obbligatorio;
14) maggiorazione per lavoro notturno ordinario feriale e festivo di cui
all'art. 25;
15) maggiorazione per il lavoro domenicale per ogni ora di effettiva
prestazione nell'ambito del normale orario di lavoro di cui all'art. 15,
comma 3;
16) compenso spettante ai lavoratori in caso di coincidenza con la
domenica delle festività riconosciute a norma di legge o di contratto
(art. 15, commi 7 e 9);
17) indennità maneggio denaro;
18) differenza sui minimi per mutamento mansioni;
19) indennità per mancato preavviso;
20) erogazioni salariali derivanti dal premio di produttività.


3. La quota annua da accantonare si otterrà dividendo per 13,5 il valore
della retribuzione annua calcolata tenendo conto delle voci retributive
stabilite dal precedente comma.



ART. 54 - CERTIFICATO DI LAVORO

In caso di licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, l'azienda ha
l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore, all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione
sulla liquidazione dei diritti che ne derivano, un certificato contenente
l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso ha svolto la
sua attività nell'azienda, del livello al quale era assegnato e delle
mansioni disimpegnate.



ART. 55 - TRATTAMENTO DI PENSIONE

1. I lavoratori devono essere iscritti alla Cassa di Previdenza per i
Dipendenti da Enti Locali.


2. I contributi relativi sono a carico dell'azienda e del lavoratore
nelle misure stabilite dalla legge.



TITOLO XI - RELAZIONI SINDACALI

ART. 56 - RELAZIONI SINDACALI

1. Annualmente, e comunque di norma, nell'ultimo quadrimestre, a livello
nazionale, la FIAMCLAF, su richiesta delle Federazioni FILCAMS-CGIL,
FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, fornirà a queste informazioni generali
previsionali sulle prospettive di sviluppo, sui programmi di investimento
e di incremento delle attività aziendali anche in relazione ai livelli
occupazionali, sui programmi di ampliamento del servizio dell'ente locale,
sulle riorganizzazioni strutturali, sulle prospettive commerciali, sulla
qualificazione del servizio.


2. L'incontro ha il fine di offrire occasione di confronto tra le
predette Federazioni per la definizione delle più idonee politiche in
ordine alle materie di cui sopra, tenendo conto sia della particolarità
delle aziende farmaceutiche speciali, dovute alla loro natura
istituzionale e alla loro funzione sociale, sia del ruolo che, in base
alla premessa politica di cui al presente Contratto, esse sono chiamate a
svolgere nell'assetto sanitario del Paese.


3. Le aziende forniranno alle Organizzazioni Sindacali territoriali
(provinciali o zonali) su loro richiesta, annualmente e di norma, in
occasione della predisposizione del bilancio preventivo, informazioni
circa le prospettive di sviluppo, i programmi di investimento e di
incremento delle attività aziendali, le riorganizzazioni strutturali e le
tecniche di lavoro.


4. Su queste materie si aprirà un confronto per una verifica dei
riflessi che tali iniziative assumono sui livelli dell'occupazione
professionale, e sulla mobilità del personale e anche sulla qualità del
servizio reso alla cittadinanza.


5. Tale verifica dovrà risultare funzionale all'individuazione di
processi operativi che diano adeguate e coerenti risposte ai problemi di
cui sopra.


6. In aggiunta all'impegno delle Parti di una reciproca informazione, le
relazioni industriali sono integrate dall'Accordo stipulato in data 4.7.1991
sulle norme di attuazione nel settore delle aziende farmaceutiche speciali
del Protocollo d'intesa intervenuto tra CISPEL, CGIL, CISL e UIL, il
20.7.1989 nonché della legge 12.6.1990 n. 146, riportato nell'art. 58.



ART. 57 - PREROGATIVE E FUNZIONI DEI SINDACATI

APPLICABILITÀ DELL'ART. 18 E DEL TITOLO III DELLO STATUTO
DEI LAVORATORI

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 35 della legge 20.5.1970, n. 300,
le norme di cui all'art. 18 e al Titolo III della legge stessa si
applicano anche alle aziende con meno di 15 dipendenti.


ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA SINDACALE

2. Fermo restando quando previsto dalla legge 20.5.1970 n. 300, le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto
possono istituire nelle singole aziende proprie rappresentanze sindacali
aziendali.


3. Le segreterie provinciali delle Organizzazioni predette provvederanno
a comunicare per iscritto alle aziende interessate i nominativi dei
componenti le rappresentanze sindacali aziendali.


4. Nelle aziende in cui non siano costituite le rappresentanze sindacali
aziendali l'agente contrattuale per le materie di cui all'art. 57 è
l'organizzazione sindacale territoriale.


ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE

5. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda per la trattazione
di problemi di interesse sindacale e del lavoro.


6. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle
rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni
aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti il presente
Contratto.


7. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'azienda
entro le ore 12 del giorno antecedente la data di effettuazione, salvo
casi eccezionali, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.


8. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro,
nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di 10 ore
annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.


9. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi
di essi.


10. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di
lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la
rappresentanza sindacale aziendale.


11. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver
luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire
la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al
pubblico e il servizio di emergenza di fornitura agli ospedali; tali
modalità saranno concordate aziendalmente con intervento delle
organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni
nazionali stipulanti.


PERMESSI SINDACALI

12. I lavoratori componenti gli organi direttivi delle confederazioni e
dei sindacati nazionali, delle Organizzazioni stipulanti il presente
Contratto hanno diritto a permessi retribuiti per partecipare alle
riunioni degli organi stessi o alle riunioni delle delegazioni per la
trattazione di accordi di carattere nazionale.


12 bis. I lavoratori componenti gli organi direttivi dei sindacati
regionali, provinciali e territoriali delle Organizzazioni
anzidette hanno diritto a permessi retribuiti per attività inerenti
il loro mandato in ragione di un monte ore complessivo per le OO.SS.
medesime pari a 1 ora all'anno per ciascun lavoratore occupato
nell'azienda di appartenenza. Sono fatte salve fino a concorrenza
le condizioni di miglior favore in atto nelle singole aziende per
effetto di accordi aziendali.


13. Detti permessi saranno rilasciati dall'azienda dietro esibizione
della convocazione degli organi direttivi di cui i lavoratori interessati
fanno parte, a condizione che la richiesta sia avanzata almeno 24 ore
prima, salvo casi eccezionali.


14. I nominativi dei lavoratori componenti gli organi direttivi di cui ai
commi 12 e 12 bis dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto
alla direzione dell'azienda di appartenenza dalle competenti
organizzazioni nazionali, regionali, provinciali.


15. Anche i componenti delle istanze sindacali aziendali hanno diritto,
per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.


16. I componenti di cui al precedente comma che intendano beneficiare del
permesso devono darne comunicazione scritta all'azienda, di regola 24 ore
prima, tramite la propria istanza sindacale aziendale.


ASPETTATIVA PER INCARICHI SINDACALI

17. I lavoratori che siano chiamati a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali godranno del trattamento previsto dall'art. 31
della legge 20.5.1970 n. 300.


18. Per l'espletamento di attività sindacale esterna alle aziende da
parte dei lavoratori che siano chiamati a ricoprire cariche sindacali
nazionali in seno alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto,
verrà messo a disposizione delle Organizzazioni stesse un monte di ore
annuo complessivo di permesso retribuito pari a 2 ore anche cumulabili per
ciascun lavoratore occupato nelle aziende aderenti ai soggetti stipulanti.

Per i fini che precedono le Aziende che applicano il presente CCNL
verseranno alle Associazioni cui aderiscono il costo di 2 ore
lavorative per ciascun dipendente occupato, importo che le Associazioni
medesime provvederanno a riversare all'Azienda interessata
all'aspettativa retribuita del dirigente sindacale nazionale (non più
di una per ciascuna delle associazioni firmatarie del presente CCNL) in
relazione alla retribuzione complessiva dovuta e ai corrispondenti
oneri sociali.


19. Le Organizzazioni sindacali nazionali provvederanno a comunicare alle
parti datoriali stipulanti la ripartizione delle ore spettanti a ciascuna
delle Organizzazioni stesse.


20. Le richieste motivate per l'ottenimento dei periodi di aspettativa
retribuita di cui ai precedenti commi saranno presentate per iscritto alle
parti datoriali stipulanti dai responsabili delle segreterie nazionali
delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto.


AFFISSIONE DI COMUNICATI SINDACALI

21. L'organismo di rappresentanza sindacale aziendale ha diritto di
affiggere, su appositi spazi che la direzione ha l'obbligo di predisporre
in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'azienda,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro.


22. I comunicati dovranno recare la firma dei responsabili dell'organismo
di rappresentanza sindacale aziendale e saranno preventivamente portati a
conoscenza della direzione.


QUOTE SINDACALI

23. Le aziende effettueranno le trattenute delle quote sindacali dei
lavoratori per conto dei sindacati interessati, in base a delega
rilasciata dai lavoratori stessi.


24. La misura della trattenuta sarà fissata dai rispettivi sindacati
territoriali che indicheranno le relative modalità di versamento.


CONSEGNA TESTO CONTRATTUALE

25. In occasione della consegna del nuovo testo del CCNL le aziende
tratterranno ai lavoratori ai quali si applica il presente Contratto la
somma di £. 25.000 in favore delle Organizzazioni sindacali nazionali
stipulanti il Contratto stesso.


26. I lavoratori che non intendessero farsi effettuare la trattenuta di
cui al precedente comma comunicheranno tale loro decisione alla direzione
aziendale entro 7 giorni dalla data di affissione della relativa
comunicazione.


27. Le direzioni aziendali provvederanno a trasmettere alle predette
Organizzazioni sindacali nazionali le somme raccolte.


SEDI SINDACALI

28. Le aziende con almeno 200 dipendenti pongono permanentemente a
disposizione degli organismi di rappresentanza sindacale di cui al punto 2
del presente articolo, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo
locale comune all'interno dell'azienda o nelle immediate vicinanze di
essa.


29. Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti i detti organismi
hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo
per le loro riunioni.



ART. 58 - DISCIPLINA DELLO SCIOPERO

1. Ai sensi della legge 12.6.1990, n. 146 e del Protocollo d'intesa 20.7.1989
CISPEL/CGIL-CISL-UIL, l'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori
delle aziende che applicano il presente Contratto è disciplinato, per
quanto non modificato e integrato dal presente CCNL, dal seguente:

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA FIAMCLAF E LE OO.SS.FILCAMS-CGIL,
FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL SULLE NORME DI ATTUAZIONE NEL SETTORE DELLE
AZIENDE FARMACEUTICHE SPECIALI DEL PROTOCOLLO CISPEL/CGIL-CISL-UIL NONCHÉ
DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146.

il giorno 4 luglio 1991 in Roma

- la FIAMCLAF
- la FILCAMS-CGIL
- la FISASCAT-CISL
- la UILTuCS-UIL

con la mediazione della Commissione di Garanzia dell'attuazione della
legge n. 146/1990 hanno concordato:

1) di recepire nel CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche
Speciali il Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL 20.7.1989 in materia di
"Relazioni industriali e gestione nei conflitti di lavoro nei settori dei
servizi pubblici locali" così come integrato dal verbale d'incontro
19.7.1990 in relazione all'emanazione della legge n. 146 del 12.6.1990 recante
le "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di Garanzia
dell'attuazione della legge";


2) di riconfermare la piena validità dell'intesa sopra citata, anche ai
sensi della legge n. 146/90, e di completare il suddetto Protocollo in
relazione alla peculiarità del settore delle Aziende farmaceutiche
speciali con le seguenti modalità di erogazione dei servizi alla
cittadinanza:

A) PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Si considerano indispensabili, ai fini della tutela della salute e della
sicurezza della persona, le attività inerenti alla dispensazione del
farmaco nelle farmacie che restano in servizio durante il periodo di
sciopero.

A questo fine, le Parti assicurano l'apertura e il normale funzionamento
delle seguenti attività:

a) le farmacie negli orari di turno secondo il calendario, gli orari e
le modalità stabiliti periodicamente dalle competenti autorità sanitarie o
assimilate;
b) le farmacie situate in aree territoriali non altrimenti servite la
cui chiusura comprometterebbe lo svolgimento del servizio farmaceutico;
c) le attività di magazzino limitatamente alle forniture urgenti
ospedaliere e alle farmacie aperte durante i periodi di sciopero.

L'individuazione di cui ai punti b) e c) avviene mediante i regolamenti di
servizio aziendali, di cui all'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990,
regolamenti da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze
sindacali aziendali, assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali
territoriali.

B) MINIMI DI SERVIZIO

Le attività di farmacia di cui ai punti a) e b) della predetta lett. A),
sono garantite con il normale organico di lavoro, mentre con regolamento
di servizio viene definito il numero minimo di personale necessario per il
servizio di cui al punto c) della predetta lett. A).

C) PREAVVISO E DURATA DELLO SCIOPERO

La proclamazione dello sciopero deve essere comunicata alla controparte
con un preavviso non inferiore a quello stabilito dall'art. 2, comma 5,
della legge n. 146/90, ossia 10 giorni.

La revoca o la sospensione dello stesso, compatibilmente con lo stato
delle trattative, sono comunicate alla controparte almeno 24 ore prima. Lo
sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non potrà superare la durata di 2
giornate di lavoro e così quelli successivi al primo, nell'ambito della
stessa vertenza.

Tra un'azione di sciopero e la successiva dovrà essere assicurato un
intervallo di almeno 7(sette) giorni.

Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno
in un unico periodo di ore continuative.

D) ESCLUSIONE DALLO SCIOPERO

Lo sciopero non sarà proclamato dalle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori nei periodi e nelle condizioni seguenti:

a) dal 20 dicembre al 6 gennaio;
b) la settimana che precede e quella che segue la festività della
Pasqua;
c) in occasione di pubbliche elezioni;
d) quando il servizio privato farmaceutico sospende la sua attività;
e) quando il servizio privato farmaceutico dispensa il farmaco in forma
indiretta.

Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione,
sono immediatamente sospesi in caso di epidemie e/o altri avvenimenti
eccezionali di particolare gravità, dichiarati dalla autorità competente,
tali da richiedere la ripresa immediata del servizio;


3) che le eventuali sanzioni disciplinari di cui all'art. 4 della legge
n. 146/90 da applicarsi nei casi ivi previsti non possono essere diverse
da quelle indicate all'art. 47 del presente Contratto con esclusione delle
misure estintive del rapporto di lavoro o di quelle che comportino
mutamenti definitivi dello stesso;


4) di inserire il presente Protocollo d'intesa nel Contratto collettivo
nazionale di lavoro.



ALLEGATO A) al Protocollo d'intesa.

Eventuali accordi tra le Parti potranno essere stipulati a livello locale
in ordine:

1) alle farmacie aperte 24 ore non inserite permanentemente nei turni;
2) a particolari esigenze che dovessero manifestarsi nelle zone e per i
periodi ad intensa attività turistica.

Gli eventuali accordi dovranno essere inviati alla Commissione di Garanzia
di cui alla legge n. 146/90.



ALLEGATO B) al Protocollo d'intesa.

Facsimile di comunicato delle Aziende alla cittadinanza per eventuali
scioperi dichiarati dai dipendenti:

"L'Azienda ........ comunica alla cittadinanza, ai sensi del
comma 6 dell'art. 2 della legge n. 146/90, che i propri dipendenti si
asterranno dal lavoro per sciopero dal ........... al ......

Durante tale periodo, l'erogazione dei farmaci sarà garantita nelle
seguenti farmacie:
..........................................................................
Il servizio riprenderà normalmente dalle ore ............. del ..........



ART. 59 - CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO

1. Ai sensi del Protocollo Governo-Parti sociali del 23.7.1993 è demandata
alla contrattazione aziendale la negoziazione di contenuti economici,
commisurati a parametri di produttività/redditività e correlati a progetti
diretti a incrementi di produttività, redditività, qualità e competitività
con effetti positivi sull'andamento economico dell'azienda.

La contrattazione di 2° livello od aziendale ha cadenza quadriennale ed
è svolta dalla RSU unitamente alle corrispondenti strutture sindacali
territoriali firmatarie del presente Contratto.

Queste ultime sono direttamente competenti al negoziato laddove non sia
costituita la RSU. L'Accordo aziendale ha durata quadriennale ed è
rinnovabile nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli
negoziali evitando sovrapposizioni con i rinnovi del CCNL. Pertanto la
contrattazione di 2° livello o aziendale può essere attivata solo dopo
12 mesi dal rinnovo del CCNL, previa disdetta degli accordi in essere da
inoltrarsi almeno 3 mesi prima della loro scadenza.

Attuativa della funzione negoziale di 2° livello è la contrattazione
aziendale del premio di produttività connesso a progetti aziendali di
miglioramento della produttività e redditività aziendale.

Rinviando, per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo,
alla disciplina contrattuale dell'incentivo per la maggiore produttività
(già art. 31 del CCNL), le Parti si danno atto che, ferma restando la
contrattazione quadriennale, la verifica del livello di attuazione degli
obiettivi concordati può effettuarsi annualmente e correlativamente può
procedersi all'erogazione del premio sulla base del riscontrato
miglioramento dell'andamento economico aziendale in funzione
dell'incremento di produttività e redditività conseguito.

Pertanto nel Contratto quadriennale aziendale le parti determinano, in
relazione alle previsioni di incremento della produttività e redditività
dell'impresa, il valore economico degli incentivi da attribuire ai
lavoratori e gli indici economici di valutazione e i parametri di
misurazione dell'incremento medesimo cui correlare l'erogazione del
premio.

A quest'ultimo fine tra i vari indici economici per il riscontro della
condizione di miglioramento della redditività aziendale è possibile fare
riferimento alla variazione positiva del valore percentuale di M.0.L..


2. Fermo restando quanto stabilito per la contrattazione quadriennale
economica di 2° livello le parti convengono di demandare altresì alla
contrattazione aziendale l'attuazione delle discipline previste dal CCNL -
negli ambiti per le stesse prestabiliti - nelle seguenti materie:

- prestazioni inventariali (art. 59);
- missioni abituali (art. 33);
- mensa (art. 36);
- partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale (art. 50);
- entità dei rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 8);
- attuazione della disciplina dell'orario di lavoro (art. 14);
- modifiche dell'organizzazione aziendale (art. 60);
- copertura assicurativa (art. 39).

La contrattazione sugli istituti che precedono, ove abbia contenuto
economico, può avere cadenza solo quadriennale, salvo le specificazioni
attuative che siano, nell'Accordo quadriennale, riferite a più breve
periodo.

In ogni caso la contrattazione di livello aziendale non può avere ad
oggetto materie già interamente definite nel CCNL o comunque istituti
non espressamente demandati alla contrattazione di 2° livello da
specifiche norme dello stesso CCNL.

Titolare della competenza negoziale per le materie che precedono è di
norma la RSU.


3. In relazione agli ambiti di contrattazione aziendale individuati come
sopra le Parti convengono sull'attuazione della seguente procedura:


A) Contrattazione quadriennale:

- le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere
presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 2
mesi prima della scadenza;
- pervenute le richieste di rinnovo, la parte ricevente è impegnata a
tenere un primo incontro comunque entro 15 gg. dalla scadenza del
Contratto;
- il negoziato si svilupperà nei successivi 45 gg. e comunque nei 2
mesi successivi alla data di scadenza del Contratto durante i quali le
parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni
dirette;
- decorso tale termine senza pervenire a un accordo, le parti, salvo
che richiedano l'intervento delle rispettive strutture nazionali - da
svilupparsi entro 20 giorni considerati di ulteriore raffreddamento - o
convengono di esperire eventuali procedure di conciliazione presso
organismi esterni o sedi istituzionali, sono libere di assumere le
iniziative ritenute più opportune;


B) Contrattazione attuativa del CCNL non a contenuto economico:

- pervenuta o trasmessa la richiesta di incontro l'Azienda fissa la
data di avvio della procedura entro 15 giorni;
- il confronto negoziale si svilupperà nei successivi 15 giorni
considerati di raffreddamento, concludendosi comunque entro 30 giorni
dall'inoltro della richiesta di incontro;
- decorso tale termine senza pervenire a un accordo le parti sono
libere di assumere le iniziative confacenti alle proprie competenze e
responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli.

Qualora ricorrano motivi oggettivi di urgenza e di necessità che incidono
sulla regolare operatività del servizio il confronto negoziale, come sopra
delineato, deve esaurirsi nel termine di 7 giorni dalla data fissata per
il primo incontro.



ART. 60 - MODIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - ORGANICI
(Tabelle numeriche del personale)

1. Le Parti convengono che, in caso di trasformazioni o modifiche
tecnologiche o di processi organizzativi, le aziende esamineranno
preventivamente tali eventi con l'organismo di rappresentanza sindacale
aziendale, e contratteranno con esso gli effetti che potranno derivare
alle condizioni di lavoro dalle citate modificazioni.


2. Le aziende discuteranno altresì l'organismo di rappresentanza
sindacale aziendale gli organici, ossia le tabelle numeriche del
personale, ai fini della ricerca delle soluzioni più idonee.



ART. 61 - CONDIZIONI E AMBIENTE DI LAVORO

1. Per l'attuazione pratica dell'art. 9 della legge 20.5.1970 n. 300,
relativo alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori,
presso ogni azienda è costituito un comitato composto da 2 o 4
rappresentanti, secondo le dimensioni aziendali, eletti dai lavoratori. Il
comitato potrà servirsi, se necessario, di esperti esterni scelti
nell'ambito di enti specializzati pubblici o di diritto pubblico.


2. La chiamata di tali esperti sarà concordata tra l'azienda e il
comitato.



ART. 62 - COMMISSIONE PARITETICA INTERPRETATIVA

1. Le controversie eventualmente scaturenti dall'interpretazione e
applicazione del presente Contratto non risolte in sede aziendale saranno
definite da una commissione paritetica di 6 membri, 3 dei quali nominati
dalla FIAMCLAF e 3 dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori
stipulanti il presente Contratto, uno per ciascuna.


2. Detta commissione, ove lo ritenga necessario, si sceglierà un
presidente. In caso di disaccordo su tale scelta lo farà designare dal
Primo presidente della Corte di Appello di Roma.


3. La commissione paritetica verrà convocata dalla FIAMCLAF su propria
iniziativa o su richiesta di una delle Organizzazioni dei lavoratori
stipulanti, entro 45 giorni dalla richiesta medesima.


4. Le Parti si impegnano a riconoscere e osservare, quale espressione
della loro volontà contrattuale, quella che sarà dichiarata dalla
commissione paritetica.



ART. 63 - REGOLAMENTO DELLE VERTENZE INDIVIDUALI

1. Il lavoratore, ove non ritenga di avvalersi del tentativo di
conciliazione previsto dalla legge 11.8.1973 n. 533, può proporre ogni
vertenza individuale, tramite l'organismo di rappresentanza sindacale
aziendale, all'amministrazione aziendale a mezzo di domanda motivata.


2. Il detto organismo chiederà l'accertamento in contraddittorio della
situazione, che dovrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta.


3. L'amministrazione aziendale dovrà discutere la vertenza con
l'organismo di rappresentanza sindacale aziendale entro 15 giorni
dall'accertamento. In caso di disaccordo dovrà essere redatto
contestualmente, dalle 2 parti, verbale in triplice copia corredato da
scheda contenente tutti i dati di fatto utili per l'esame della vertenza,
ponendo in evidenza quelli sui quali le parti non si dichiarano d'accordo.


4. Il verbale di disaccordo e i dati relativi devono essere rimessi
entro 10 giorni al sindacato provinciale e alla FIAMCLAF.


5. A richiesta della parte più diligente, la FIAMCLAF provvederà alla
convocazione, presso l'azienda interessata, dei delegati dei sindacati
provinciali dei lavoratori e dei propri rappresentanti. Essi avranno il
compito di sentire le parti e di tentare la composizione amichevole della
vertenza; con ciò si riterrà esaurita l'azione conciliativa.



TITOLO XII - ISTITUTI VARI

ART. 64 - PARI OPPORTUNITÀ

1. Nel confermare la validità e il puntuale adempimento delle
disposizioni contenute nella legge n. 903/77, relativa alla parità uomo-
donna e in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni CEE in materia, le
Parti convengono sull'opportunità di realizzare interventi atti a
favorire, parità di opportunità nel lavoro anche attraverso attività di
studio e di ricerca, finalizzate alla promozione e attivazione di azioni
positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale,
territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.


2. A tal fine viene istituito a livello nazionale il Gruppo di lavoro
per le Pari Opportunità composto di n. 6 membri, dei quali 3 designati
dalla FIAMCLAF e 3 designati da FILCAMS, FISASCAT E UILTuCS. Per ogni
componente effettivo può essere nominato un supplente.

Il Gruppo di lavoro si riunisce almeno annualmente, di norma entro il 1°
quadrimestre. Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazione e
di esame congiunto;

- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione
derivante anche dall'utilizzo dei C.F.L., del part-time, dei contratti a
termine;
- l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile;
- le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE
635/84 e con la legge n. 125/91.

Al Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità sono assegnati i seguenti
compiti:

1) svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito delle attività
dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di
acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione
femminile nei settori utilizzando a tali fini dati disaggregati per sesso,
livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) studiare la legislazione vigente e le disposizioni in materia, a
livello nazionale comunitario, con particolare riferimento alla modalità
di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo Sociale Europeo;
3) studiare convenzioni tipo in base alla legge n. 56/87 per favorire il
reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere
l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle
cause che saranno individuate dal Gruppo di lavoro stesso;
4) predisporre schemi di progetti di Azioni Positive finalizzati anche a
favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale.

Il Gruppo di lavoro di cui al presente articolo riferirà sulla attività
svolta alle Organizzazioni stipulanti.



ART. 65 - CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA

La cessione o trasformazione dell'azienda non risolvono di per se il
Contratto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti
nei confronti dell'impresa subentrante.



Tabella n. 1 - NUOVE RETRIBUZIONI BASE MENSILI E SCATTI DI ANZIANITÀ

Le nuove retribuzioni base mensili e gli scatti di anzianità, alle varie
scadenze e per i singoli livelli, sono le seguenti:

Arrotondamento £. 1000
Livelli 1.7.95 1.3.96 1.1.97 Scatti anz. Parametri

Q1 2.080.000 2.173.000 2.210.000 86.000 330
Q2 1.985.000 2.074.000 2.110.000 81.500 315
Q3 1.765.000 1.844.000 1.875.000 73.500 280
A1 1.670.000 1.745.000 1.775.000 70.000 265
A2 1.323.000 1.383.000 1.407.000 55.500 210
B1 1.172.000 1.225.000 1.246.000 50.000 186
B2 1.103.000 1.152.000 1.172.000 46.500 175
C1 970.000 1.014.000 1.032.000 41.500 154
C2 756.000 790.000 804.000 33.000 120
C3 630.000 658.000 670.000 29.000 100


Tab. n. 2 - MINIMI SINDACALI IN VIGORE DAL 1° luglio 1995
comprensivi delle varie indennità

Livelli Paga base Conting. E.D.R. E.A.R. Totale

Q1 2.080.000 1.079.155 18.570 34.230 3.211.955
Q2 1.985.000 1.073.002 18.570 31.830 3.108.402
Q3 1.765.000 1.059.205 18.570 26.230 2.869.005
A1 1.670.000 1.054.956 18.570 23.830 2.767.356
A2 1.323.000 1.034.175 18.570 18.030 2.393.775
B1 1.172.000 1.024.861 18.570 11.190 2.226.621
B2 1.103.000 1.022.272 18.570 9.430 2.153.272
C1 970.000 1.014.255 18.570 6.070 2.008.895
C2 756.000 1.001.198 18.570 1.775.768
C3 630.000 994.364 18.570 1.642.934

L'EAR in vigore dall'1.7.92 fa parte ad ogni effetto della retribuzione
individuale e deve essere erogato per 14 mensilità.

INDENNITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, inquadrati nel livello Q1 Q2
Q3 e lavoratori farmacisti inquadrati in A1 £. 150.000 mensili per 14
mensilità.

INDENNITÀ QUADRI

5% della retribuzione base mensile del livello di appartenenza.



Tabella n. 3 - MINIMI SINDACALI IN VIGORE DAL 1° marzo 1996
comprensivi delle varie indennità

Livelli Paga base Conting. E.D.R. E.A.R. Totale

Q1 2.173.000 1.079.155 18.570 34.230 3.304.955
Q2 2.074.000 1.073.002 18.570 31.830 3.197.402
Q3 1.844.000 1.059.205 18.570 26.230 2.948.005
A1 1.745.000 1.054.956 18.570 23.830 2.842.356
A2 1.383.000 1.034.175 18.570 18.030 2.453.775
B1 1.225.000 1.024.861 18.570 11.190 2.279.621
B2 1.152.000 1.022.272 18.570 9.430 2.202.272
C1 1.014.000 1.014.255 18.570 6.070 2.052.895
C2 790.000 1.001.198 18.570 1.809.768
C3 658.000 994.364 18.570 1.670.934

L'EAR in vigore dall'1.7.92 fa parte ad ogni effetto della retribuzione
individuale e deve essere erogato per 14 mensilità.

INDENNITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, inquadrati nel livello Q1 Q2
Q3 e lavoratori farmacisti inquadrati in A1 £. 150.000 mensili per 14
mensilità.

INDENNITÀ QUADRI
5% della retribuzione base mensile del livello di appartenenza.



Tabella n. 4 - MINIMI SINDACALI IN VIGORE DAL 1° gennaio 1997
comprensivi delle varie indennità

Livelli Paga base Conting. E.D.R. E.A.R. Totale

Q1 2.210.000 1.079.155 18.570 34.230 3.341.955
Q2 2.110.000 1.073.002 18.570 31.830 3.233.402
Q3 1.875.000 1.059.205 18.570 26.230 2.979.005
A1 1.775.000 1.054.956 18.570 23.830 2.872.356
A2 1.407.000 1.034.175 18.570 18.030 2.477.775
B1 1.246.000 1.024.861 18.570 11.190 2.300.621
B2 1.172.000 1.022.272 18.570 9.430 2.222.272
C1 1.032.000 1.014.255 18.570 6.070 2.070.895
C2 804.000 1.001.198 18.570 1.823.768
C3 670.000 994.364 18.570 1.682.934

L'EAR in vigore dall'1.7.92 fa parte ad ogni effetto della retribuzione
individuale e deve essere erogato per 14 mensilità.

INDENNITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, inquadrati nel livello Q1 Q2
Q3 e lavoratori farmacisti inquadrati in A1 £. 150.000 mensili per 14
mensilità.

INDENNITÀ QUADRI

5% della retribuzione base mensile del livello di appartenenza.



APPENDICE N. 1 - CONTINGENZA DIPENDENTI AFM
IN VIGORE AL 1° NOVEMBRE 1991

Livelli Importo mensile complessivo
lire
Q1 1.079.155
Q2 1.073.002
Q3 1.059.205
A1 1.054.956
A2 1.034.175
B1 1.024.861
B2 1.022.272
C1 1.014.255
C2 1.001.198
C3 994.364



APPENDICE N. 2 - ASPETTATIVE SINDACALI RETRIBUITE

Lettera inviata il 6.2.1980 dalla Federazione FILCAMS-CGIL, FISASCAT - CISL,
UILTuCS-UIL alla FIAMCLAF:

"Facendo seguito all'incontro del 5 u.s. si precisa che, nel pieno
rispetto di quanto previsto dall'art. 47, punto 4, del CCNL di categoria,
le scriventi OO.SS., nella gestione delle aspettative retribuite, terranno
presenti le necessità tecnico-organizzative aziendali, evitando per quanto
possibile la contestualità e la concentrazione presso la stessa azienda di
richieste di distacchi retribuiti".



APPENDICE N. 3 - REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI
SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI CUI ALL'ART. 1
DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297

ART. 1. - Beneficiari.

Possono richiedere l'anticipazione i lavoratori dipendenti con almeno 8
anni di servizio idoneo per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Tale servizio deve essere maturato alla data in cui la domanda è
presentata, quale risulta dal Protocollo aziendale di arrivo.



ART. 2. - Limiti numerici.

Per identificare il numero degli aventi titolo all'anticipazione, si fa
riferimento al personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le richieste di anticipazione vanno soddisfatte annualmente entro il
limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei
dipendenti.

La cifra costituisce il limite annuale e ha efficacia per l'anno
successivo alla data di rilevazione.

La parte di aliquota eventualmente non esaurita in un anno non è
trasferibile in quello successivo.

Nel caso in cui l'applicazione delle percentuali di legge (10% e/o 4%) dia
luogo a frazioni superiori allo 0,50% si procederà all'arrotondamento per
eccesso all'unità superiore del contingente degli aventi diritto.

Nelle aziende con meno di 25 dipendenti, saranno ammessi all'anticipazione
i dipendenti in possesso dei requisiti di legge in ragione di 1 unità
all'anno.



ART. 3. - Misura dell'anticipazione.

L'anticipazione è stabilita fino alla misura massima del 70% del
trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'ammontare dell'anticipazione è comunque ridotto della parte del
trattamento di fine rapporto già impegnata a garanzia di debiti contratti
dal lavoratore interessato.

L'importo dell'anticipazione non potrà comunque essere superiore a quello
risultante dalla documentazione prodotta.



ART. 4. - Motivi che giustificano l'anticipazione e criteri
di priorità.

La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalle necessita di:

a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche per il lavoratore e per i familiari
considerati a carico dalla normativa sugli assegni familiari;
b) acquisto documentato della prima casa di abitazione per sé o per i
figli e/o spese per la ristrutturazione della stessa.

Si precisa che se il dipendente e già proprietario di casa di abitazione
può chiedere l'anticipazione per i figli purché questi non siano
proprietari di casa di abitazione.

Sono stabilite le seguenti priorità, in ordine decrescente d'importanza:

a) spese sanitarie;
b) spese per l'acquisto della prima casa di abitazione;
c) spese per la ristrutturazione della prima casa di abitazione.

Nell'ambito delle priorità di cui sopra, possono essere previsti
aziendalmente criteri di precedenza.



ART. 5. - Spese sanitarie.

La necessità di terapie e di interventi straordinari deve essere
comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti
strutture pubbliche.

Ai fini della determinazione e dell'erogazione dell'anticipazione, la
richiesta deve essere corredata da preventivo di spesa.

Ciascuna domanda sarà esaminata con la massima urgenza.

Il 10% di tutte le anticipazioni concedibili nei limiti indicati all'art.
2 è riservato, con decorrenza 1° aprile e fino al 1° dicembre di ogni
anno, per soddisfare le richieste per spese sanitarie.

A terapia o intervento eseguiti, l'interessato è tenuto alla consegna,
entro 6 mesi, delle fatture quietanzate o di documentazione equivalente,
ivi compresa la dichiarazione personale di spese accessorie sostenute e
non documentabili.



ART. 6. - Acquisto della prima casa di abitazione.

I dipendenti che hanno diritto all'anticipazione per l'acquisto della
prima casa di abitazione per sé o per i figli, devono presentare domanda
corredata o dall'atto preliminare di compravendita, debitamente
autenticato da notaio, o dall'atto di compravendita; atti comunque
stipulati successivamente al 31.5.1982.

Inoltre dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15, attestante: che il dipendente, sotto la
propria responsabilità, è consapevole delle conseguenze penali e civili
previste dalle vigenti norme di legge per coloro che rendono dichiarazioni
false o compiono atti fraudolenti al fine di procurare indebiti benefici
per sé o per altri; che richiede l'anticipazione subordinatamente alla
tassativa condizione di destinare l'impiego per l'acquisto della prima
casa di abitazione e che esso dipendente, o il beneficiario nonché il
rispettivo coniuge, non risultino essere proprietari o comproprietari di
altre unità abitative ovunque ubicate. La richiesta dichiarazione
sostitutiva dovrà essere sottoscritta anche dal beneficiario nell'ipotesi
di acquisto a favore dello stesso.

Nel caso la prima casa venga intestata al figlio, il dipendente avrà cura
di allegare estratto di certificato di famiglia per documentare il grado
di parentela, nonché decreto del giudice tutelare competente se si tratta
di acquisto a favore del figlio minorenne.

In caso di acquisizione di alloggio in cooperativa edilizia dovrà essere
allegata alla domanda, oltre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
di cui al punto precedente, la dichiarazione del Presidente della
Cooperativa, con firma autenticata a termine di legge, da cui risulti che
il richiedente è assegnatario di alloggio su terreno acquisito con
l'indicazione dell'entità dell'importo richiesto per la costruzione
dell'alloggio stesso.

Nell'ipotesi di costruzione della casa, oltre alla dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, il dipendente dovrà presentare domanda
corredata dal titolo legale del diritto di proprietà dell'area edificanda
nonché copia autenticata della concessione edilizia e del contratto di
appalto.

Entro, e non oltre, 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione per
l'acquisto della prima casa di abitazione, il dipendente è tenuto
all'esibizione dell'atto di acquisto integrante il relativo preliminare.
Nell'ipotesi invece di costruzione il dipendente dovrà esibire, non oltre
3 mesi dalla data del rilascio, la licenza di abitabilità della nuova casa
costruita.



ART. 7. - Recupero delle anticipazioni non giustificate.

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui ai punti
precedenti o della documentazione giustificativa del mancato rispetto di
tali termini, l'azienda provvederà al recupero dell'importo lordo erogato,
maggiorato delle rivalutazioni intercorse ai sensi del comma 4, art. 1
della legge n. 297/1982, mentre l'importo già versato per la tassazione
Irpef dovrà essere richiesto in rimborso come previsto dall'art. 38 del
DPR n. 602 del 29.9.1973, a cura dell'interessato. Ove fosse necessario
procedere al recupero delle somme in modo coattivo, le spese relative
saranno addebitate al dipendente.

Qualora invece la spesa sia risultata inferiore alla somma erogata,
l'azienda recupererà, nei modi indicati al punto precedente, la parte non
utilizzata.



ART. 8. - Disposizioni finali.

Non potrà tenersi conto delle spese sanitarie e delle spese per l'acquisto
o l'acquisizione della prima casa di abitazione per sé o per i propri
figli, sostenute in adempimento di obbligazioni o impegni assunti in data
anteriore all'1.6.82.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto
di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine
rapporto.

Le domande di anticipazione non soddisfatte entro l'anno di presentazione
si intendono decadute.



APPENDICE N. 4 - PROTOCOLLO D'INTESA CISPEL/CGIL-CISL-UIL

SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E NORME DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI E
PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO

L'anno 1989 il giorno 20 del mese di luglio, in Roma,

tra

- la CISPEL (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali),
rappresentata dal Presidente Renzo Santini, assistito dal Vice Presidente
Delegato Nicola Vernola e dai Vice Presidenti Mauro Antonetti, Domenico
Barillà, Gian Ezio Dolfini, Pietro Gambolato, Santo Laganà, nonché dal
Tesoriere Alfonso De Seneen, con la partecipazione dei componenti la
Giunta Confederale Germano Bulgarelli, Mario De Santis, Antonio Marzotto
Caotorta, Dario Matturro, Rubes Triva e della Delegazione Sindacale
Permanente nelle persone di Adolfo Spaziani, Presidente, Enzo Garabello,
Francesco Cattabiani, Maurizio Cecconi, Roberto Leoni e Francesco Neri,
nonché del Segretario Generale della Confederazione Ario Rupeni e per il
Dipartimento Lavoro Confederale del Dirigente Pier Luigi Cenci;

e

- la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), rappresentata
dal Segretario Generale Bruno Trentin, dal Segretario Generale aggiunto
Ottaviano Del Turco e dal Segretario Confederale Lucio De Carlini, con la
partecipazione del Coordinatore del Dipartimento Terziario e Servizi
Salvatore Bonadonna;
- la CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), rappresentata
dal Segretario Generale Franco Marini e dal Segretario Confederale
Domenico Trucchi, con la partecipazione di Dario Ballotta del Dipartimento
Terziario e Servizi;
- la UIL (Unione Italiana del Lavoro), rappresentata dal Segretario
Generale Giorgio Benvenuto e dai Segretari Confederali Roberto Bonvicini e
Silvano Veronese, con la partecipazione di Antonio Vargiu del Servizio
Relazioni Sindacali;

si è convenuto il seguente Protocollo di intesa su

SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

NORME DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI
CONFLITTI DI LAVORO

SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

PREMESSA

La CISPEL, la CGIL, la CISL, la UIL, nell'intento di riconsiderare, alla
luce dell'esperienza, il sistema di relazioni industriali nel settore
delle imprese pubbliche degli Enti locali per perseguire un rapporto tra
le parti sempre più funzionale allo sviluppo dell'efficienza e della
produttività delle gestioni e al convergere delle iniziative, richiamati i
protocolli sottoscritti il 13.7.1978, il 16.2.1982 e il 17.7.1985, convengono
sulla necessità di procedere al loro adeguamento avendo riguardo alle
mutate condizioni della società e all'evoluzione dei rapporti tra le parti
sociali nell'ambito dei pubblici servizi.

CISPEL, CGIL, CISL e UIL, ritengono che, per il preminente ruolo che le
aziende pubbliche locali sono chiamate a svolgere nella gestione di
complessi e fondamentali servizi per la vita dei cittadini, sia necessario
promuovere un processo di riassetto organizzativo delle aziende pubbliche
locali, anche in sintonia con gli orientamenti dei provvedimenti,
all'esame del Parlamento, di riordino delle autonomie locali e di riforma
dell'ordinamento dei servizi pubblici locali.

A tal fine le parti convengono sull'opportunità di attivare un sistema di
relazioni stabili sulle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali,
sui loro effetti in ordine alla qualità della vita delle collettività, sui
piani generali volti a introdurre innovazioni tecnologiche o organizzative
con particolare riguardo ai riflessi qualitativi e quantitativi
sull'occupazione.

Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per
rendere più efficace il sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire
il raggiungimento di un livello di prestazioni di servizi pubblici che
elevi la qualità del tessuto socio economico delle comunità locali, in
particolare nelle aree più deficitarie di servizi, individuabili
prevalentemente nel Mezzogiorno.

Riaffermata l'utilità, la centralità e la essenzialità dei servizi
pubblici erogati dalle imprese pubbliche locali dell'energia, del gas,
dell'acqua, dei trasporti, dei mercati, delle farmacie, del latte e
dell'igiene ambientale, CISPEL, CGIL, CISL e UIL concordano e si impegnano
sui seguenti obiettivi:

1) migliorare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi resi alla
collettività;
2) perseguire una linea di trasparenza nelle scelte e nelle iniziative
che riguardino i pubblici servizi in modo da rendere effettiva
l'informazione e la partecipazione dell'utenza nel prossimo processo di
sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi stessi;
3) incrementare l'efficienza e l'efficacia di detti servizi e in tale
quadro contenerne i costi di gestione (economicità);
4) proseguire nel processo di miglioramento organizzativo, gestionale e
produttivo dell'impresa pubblica locale anche attraverso l'ottimale
utilizzazione e valorizzazione del personale;
5) conferire priorità, anche sul piano della qualità, agli interventi di
tutela ambientale;
6) valorizzare il ruolo dell'impresa pubblica locale di igiene
ambientale nel suo ciclo globale quale soggetto rivolto a garantire gli
interventi di gestione e salvaguardia ambientale;
7) perseguire una politica della mobilità che si basi su un sistema
integrato dei trasporti con particolare riguardo alle aree metropolitane e
che miri a rimuovere gli ostacoli di ordine finanziario e strutturale al
conseguimento di una più efficiente ed economica gestione pubblica del
trasporto;
8) promuovere una revisione del quadro normativo della gestione delle
acque sulla base dei principi fondamentali degli ambiti territoriali
ottimali e del ciclo integrale e unitario dell'acqua, incentivando forme
di gestione consortili;
9) rafforzare il ruolo delle aziende energetiche degli enti locali per
il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica previsti dal PEN,
avuto riguardo al contributo di tali aziende sul terreno del risparmio
energetico e di una gestione integrata dei servizi tecnologici a rete;
10) promuovere politiche adeguate di organizzazione, produzione, gestione
e commercializzazione delle imprese pubbliche locali del gas, del latte,
del prodotto farmaceutico, annonarie in vista della scadenza del 1993 e
del confronto che si porrà con le nuove realtà del mercato.

Per questi motivi, le prospettive strategiche di risanamento, di
ristrutturazione e di sviluppo delle imprese pubbliche locali, le
iniziative generali in ordine agli investimenti e al finanziamento delle
imprese stesse, le politiche del lavoro, comprese quelle formative e
gestionali del personale, costituiranno oggetto di consultazione e di
valutazione tra le parti firmatarie il presente Protocollo all'inizio di
ogni anno.

CISPEL, CGIL, CISL e UIL individuano nell'impresa pubblica dell'ente
locale una struttura portante del "sistema dei servizi pubblici" che può
contribuire, procedendo sul terreno dell'innovazione, a far recuperare
efficienza all'intero "sistema" e partecipare attivamente al processo di
consolidamento e sviluppo dell'apparato produttivo del Paese. A tal fine
le parti si impegnano nelle sedi istituzionali nazionali e locali a
favorire la scelta gestionale verso l'impresa pubblica locale laddove non
sussistano ragioni particolari perché i servizi pubblici siano gestiti da
soggetti diversi.

La CISPEL si impegna per i settori in cui opera, avvalendosi delle
conoscenze tecnologiche e delle esperienze acquisite dal sistema delle
imprese aderenti, a promuovere in particolare nelle aziende del Sud più
avanzati modelli organizzativi di gestione dei servizi e in particolare si
impegna ad affrontare con vigore, in specie attraverso le aziende di
igiene urbana, i problemi della difesa e salvaguardia dell'ambiente.

La CGIL, la CISL e la UIL si impegnano a loro volta a favorire l'ingresso
di nuove tecnologie e processi organizzativi del lavoro attraverso le
rispettive strutture a livello territoriale e d'azienda, concorrendo nel
contempo a individuare e realizzare forme dirette al miglioramento della
produttività aziendale e del lavoro; a tale fine le parti si incontreranno
nel mese di giugno di ogni anno. L'impresa pubblica locale deve dunque,
nel complesso dei campi in cui opera, rispondere sempre più alle esigenze
delle collettività locali, quale strumento realizzativo della
pianificazione regionale, provinciale e comunale. L'ottimizzazione dei
servizi pubblici e il raggiungimento di obiettivi di efficienza ed
efficacia degli stessi sono, per CISPEL, CGIL, CISL e UIL, un passo
decisivo per la qualificazione e il contenimento della spesa pubblica,
nonché l'unica risposta valida a chi ritiene che solo attraverso la
privatizzazione possano conseguirsi tali risultati. In tale contesto la
CISPEL, per quanto di competenza, avrà cura di informare CGIL, CISL e UIL
delle iniziative che siano assunte in materia di politica tariffaria e di
consultare le suddette Confederazioni sulle strutture tariffarie.


IL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

Costituisce parte integrante del sistema di relazioni industriali tra le
parti la contestuale intesa riguardante la disciplina delle vertenze ai
vari livelli e la regolamentazione dei poteri autonomi di comportamento.
Il sistema di relazioni industriali è volto a realizzare la partecipazione
del sindacato, senza interferire sull'autonomia delle parti che resta
confermata ad ogni livello, alle scelte strategiche relative alle
politiche di sviluppo e organizzazione dei servizi, nonché alle politiche
occupazionali e formative del personale nel comparto delle aziende
aderenti alla CISPEL.

Esso si articola su 4 livelli:

1) Livello confederale.

È costituita una struttura paritetica nazionale, composta da
rappresentanti della CISPEL e delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL.

La struttura si riunirà almeno all'inizio e a metà di ciascun anno con
compiti di informazione e di consultazione sulle linee di politica dei
servizi pubblici locali.

In particolare la struttura curerà:

a) l'acquisizione di elementi circa gli indirizzi generali delle parti
nei diversi settori dei pubblici servizi;
b) la conoscenza e l'approfondimento di eventuali interventi
sull'assetto istituzionale degli enti locali: decentramento, poteri,
compiti, attribuzioni, autonomia finanziaria ed effetti sul rapporto ente
locale-aziende pubbliche locali;
c) l'esame di programmi di sviluppo, ricerca, innovazione tecnologica e
coordinamento tra le aziende di rilevanza strategica;
d) la valutazione dei temi della sicurezza dell'esercizio dei servizi e
della continuità della loro erogazione;
e) la verifica del livello di applicazione dei contratti collettivi di
lavoro nei vari settori e lo stato delle relazioni sindacali anche allo
scopo di prevenire o risolvere situazioni conflittuali;
f) la valutazione del quadro socio economico in cui operano le imprese
pubbliche locali e quella delle relative prospettive generali e settoriali
per i riflessi conseguenti sulle politiche del lavoro e per gli effetti
che anche sul piano del costo del lavoro possono derivare alla capacità
concorrenziale delle imprese suddette;
g) l'esame di proposte generali in materia di sicurezza del lavoro, di
organizzazione del lavoro, di produttività, di mercato del lavoro.

In considerazione della rilevanza di problematiche settoriali, la
struttura paritetica può costituire comitati specifici di settore con la
partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni interessate e con il
compito di esaminare i programmi e le iniziative delle parti al riguardo.

L'informazione e la consultazione dovranno di norma precedere l'attuazione
dei progetti e dei piani di intervento sui punti predetti.

La struttura in parola esprime pareri sulle questioni esaminate e può
anche indicare orientamenti alternativi. Nel caso in cui non sia raggiunta
un'identità di vedute i diversi pareri potranno essere registrati a
richiesta delle parti.

L'attività della struttura nazionale non altera l'autonomia delle parti e
le competenze delle stesse, così come risultano articolate ai diversi
livelli.

Alle Federazioni nazionali di categoria e alle loro diverse articolazioni
territoriali spetta la gestione di quanto previsto dai CCNL di settore.


2) A livello territoriale.

Per i territori regionali e interregionali, e specificatamente per le aree
metropolitane, sarà promossa dalla struttura di cui al punto 1) che
precede la costituzione di Comitati territoriali paritetici per
l'approfondimento delle ricadute, in tema di dotazione di servizi, delle
scelte strategiche delle imprese pubbliche locali.


3) Livello di Federazione di settore.

Nel quadro di principi e indirizzi enunciati nel presente Protocollo le
relazioni industriali, a livello di Federazione, sono regolate dalle norme
dei Protocolli previsti nei CCNL.


4) Livello di azienda.

Le relazioni industriali sono regolate dalle norme contenute nei
protocolli confederali, in quelli di settore e nei CCNL.

Le aziende, ferme restando le procedure sulle relazioni industriali
contemplate dalla disciplina collettiva di settore, attueranno annualmente
un'informativa alle OO.SS. territoriali sugli indirizzi e sugli obiettivi
del piano programma, sui relativi aggiornamenti, sullo stato di attuazione
del medesimo in ordine, in particolare, allo sviluppo dei servizi, ai
programmi di investimento, alle ricadute conseguenti sull'organizzazione
del lavoro e sulla dimensione del personale, alle politiche formative del
personale.



NORME DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI E PROCEDURE PER LA GESTIONE
DEI CONFLITTI DI LAVORO

PREMESSA

1) Le parti con il presente Protocollo si propongono di migliorare gli
attuali assetti di relazioni industriali, definendo le procedure delle
vertenze ai vari livelli, individuando autonome regole di comportamento
datoriale e delle OO.SS. nel settore dei pubblici servizi locali.

Il Protocollo, che si applica ai servizi facenti capo ai settori di
attività in cui si articola la CISPEL, consta: di una premessa, di
codici di comportamento delle parti e corrispondenti norme di garanzia,
di norme pattizie, di norme sanzionatorie e di attuazione.


2) Le parti riconoscono che nei settori oggetto del Protocollo, le
prestazioni riguardano, in genere, servizi di prima e fondamentale
necessità; servizi i quali, essendo rivolti al soddisfacimento di esigenze
primarie della comunità e degli individui, hanno una incidenza diretta
sulle attività economico-produttive e sul regolare svolgimento del vivere
civile e sociale e a tal fine necessitano di livelli indispensabili di
funzionamento.


3) Le parti convengono sulla necessità di una reciproca
autoregolamentazione dei poteri autonomi di comportamento.

Ciò pur nel reciproco impegno di escludere tassativamente, per quanto
concerne la materia di cui al presente Protocollo, l'attribuzione di
diritti potestativi sulle rispettive sfere di competenza.


4) Le disposizioni del presente Protocollo integrano i contratti, le
pattuizioni, gli accordi preliminari e le autoregolamentazioni che le
parti hanno adottato nei settori individuati e modificano le disposizioni
che risultino difformi rispetto agli obiettivi del presente Protocollo.


5) Il completamento delle normative di cui al presente Protocollo - in
relazione alla peculiarità dei settori e alle modalità di erogazione dei
servizi - è rimesso, nel rispetto dei principi definiti nel Protocollo
medesimo, a regolamentazioni di settore e, per quanto specificamente
indicato, ai regolamenti aziendali. Gli scioperi di durata inferiore alla
giornata dovranno svolgersi in un unico periodo continuativo riferito a
ciascun turno.


6) La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata alle
aziende con un congruo preavviso, definito per ogni singolo settore ma che
non può comunque essere inferiore a 5 giorni per le azioni di sciopero che
abbiano riflessi sull'utenza. La revoca o la sospensione dello sciopero
devono, compatibilmente con lo stato delle trattative, essere comunicate
alle aziende almeno 24 ore prima e di esse deve essere dato annuncio
tramite tutti i possibili mezzi informativi.


7) la durata dello sciopero all'inizio di ogni vertenza e quella di
ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza saranno definite
per ogni singolo settore con apposite intese a livello nazionale volte a
ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza. Comunque tra un'azione
di sciopero e la successiva deve essere assicurato un intervallo di almeno
7 giorni, avendo cura di prevedere nel settore dell'igiene ambientale le
forme di normalizzazione del servizio alla cessazione dello sciopero.


8) Considerata la specifica peculiarità di taluni dei servizi espletati
dalle aziende degli enti locali, resta convenuto che:

- lo sciopero si esercita con modalità che assicurino l'erogazione dei
servizi tecnologici a rete (energia elettrica, acqua, gas);
- la tutela dei beni primari della salute e della sicurezza della
persona esige inoltre la continuità delle prestazioni relative: al
trattamento delle acque (depurazione e potabilizzazione); alla
somministrazione del farmaco nei casi in cui il servizio dell'azienda
pubblica per determinati ambiti territoriali non presenti alternative; e,
nel settore dell'igiene ambientale - fermo restando l'impegno di operare
per evitare concreti danni ambientali -, allo smaltimento dei rifiuti
tossici e nocivi;
- la libertà di circolazione e il diritto al lavoro vanno garantiti con
forme adeguate di servizio che riducano al minimo i disagi per l'utenza
pendolare.


9) In attuazione dei principi che precedono dovranno essere definiti,
con specifici accordi, per ogni singolo settore interessato al presente
Protocollo:

a) le prestazioni indispensabili di funzionamento del servizio inteso
nei suoi molteplici aspetti, anche integrative di quelle sopra definite;
b) le modalità per garantire la tutela degli impianti, la loro sicurezza
e quella degli utenti;
c) le procedure per l'individuazione del personale indispensabile per i
fini che precedono e per assicurare i presidi di pronto intervento.
Gli accordi di settore attuativi dei principi anzidetti costituiranno
parte integrante del presente Protocollo.
Le parti confederali si riservano di intervenire per iniziative dirette
nel caso in cui le prestazioni, le modalità e i presidi di cui sopra non
siano tempestivamente definiti a livello di settore, ferma restando la
titolarità delle categorie interessate.



CODICE DI COMPORTAMENTO SINDACALE

Le OO.SS. assumono nell'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei
pubblici servizi locali e nelle attività ad essi connesse, il codice di
comportamento di cui al presente Protocollo. Il codice non si applica nei
casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà
costituzionali, della democrazia e della pace.

Gli obiettivi che le OO.SS. si pongono per la tutela degli interessi dei
lavoratori e per un migliore modello di sviluppo della società, comportano
l'adozione di comportamenti sindacali capaci di realizzare il più ampio
consenso. A tal fine le OO.SS. si impegnano a dotarsi di regole comuni di
comportamento per la definizione delle piattaforme rivendicative e per la
ratifica dei risultati contrattuali.

Le OO.SS. ritengono che il consenso sia legato non solo alla soluzione dei
problemi cui è rivolta l'azione sindacale, ma anche a comportamenti che
attenuino il più possibile i disagi derivanti alla collettività da
agitazioni e scioperi nel settore dei pubblici servizi.

Per queste considerazioni le OO.SS. si impegnano a individuare forme di
lotta che, pur avendo capacità di incidere sul negoziato, riducano al
minimo le ripercussioni sull'utenza, per cui ritengono importante uno
stretto collegamento tra le categorie e le OO.SS. territoriali per la
ricerca di un giusto equilibrio delle modalità di lotta stesse.

Parimenti le OO.SS. si impegnano a non proclamare scioperi che rimettano
in discussione i CCNL, o loro parti che siano puntualmente applicate, per
tutto il periodo di vigenza del CCNL medesimo.

Considerato che nell'attuazione dei principi che precedono, diverse
possono risultare, in funzione del tipo di servizi, le modalità
dell'esercizio dell'azione sindacale, tuttavia per la più efficace tutela
delle esigenze primarie delle collettività servite, si assumono le
seguenti regole di comportamento:

1) le strutture nazionali, regionali e territoriali competenti,
eviteranno scioperi in concomitanza con manifestazioni di rilevante
importanza nazionale e internazionale nonché in concomitanza con le
consultazioni elettorali; gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o
in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di
avvenimenti di particolare gravità o calamità naturale;
2) per i settori, ove abbia rilevanza il problema, saranno inoltre
individuati i periodi in cui sono precluse manifestazioni di sciopero;
3) la titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è
riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per quelli
nazionali; alle strutture regionali di categoria per quelli regionali;
alle strutture territoriali di categoria per quelli locali; alle strutture
sindacali aziendali d'intesa con quelle territoriali per gli scioperi
aziendali e/o di unità produttiva. In ogni caso sarà necessaria la previa
intesa con le strutture delle organizzazioni orizzontali competenti a
norma dei singoli statuti anche in relazione al territorio interessato
dagli effetti dello sciopero;
4) in ogni caso di sciopero o di altra forma di lotta, dovranno essere
assicurate le prestazioni definite a norma dei punti 8) e 9) della
premessa.



CODICE DI COMPORTAMENTO DI PARTE DATORIALE

PREMESSA

La CISPEL, le Federazioni di categoria e le aziende da esse rappresentate,
si impegnano ad osservare il presente codice di comportamento avendo
riguardo all'interesse generale per il regolare funzionamento dei servizi
pubblici locali.

1) Le associazioni datoriali s'impegnano a intrattenere relazioni
sindacali soltanto con le OO.SS., firmatarie di CCNL che adottino codici
di autoregolamentazione e procedure negoziali conformi al presente
Protocollo. Nel caso in cui Organizzazioni sindacali chiedano di
sottoscrivere per adesione il CCNL nel rispetto dell'unità contrattuale,
le associazioni datoriali s'impegnano a darne preventiva informazione alle
Organizzazioni sindacali stipulanti.
2) Le associazioni datoriali e le aziende ad esse associate
interromperanno le relazioni negoziali in atto con le OO.SS. che attuino
azioni di sciopero non conformi al codice di autoregolamentazione
sindacale contemplato dal presente Protocollo.
3) Le associazioni datoriali e le aziende si impegnano, per quanto di
competenza, a non attuare comportamenti che rimettano in discussione i
contratti collettivi, o loro parti compiutamente applicate, per tutta la
vigenza dei contratti medesimi.
4) Le associazioni delle aziende si impegnano perché le aziende loro
associate diano tempestiva notizia all'utenza delle prevedibili anomalie
che possono interessare il servizio pubblico a causa di scioperi
comunicati dalle OO.SS.LL.; le associazioni stesse e le aziende forniranno
adeguata informativa agli organi pubblici competenti sulle ragioni delle
agitazioni.
5) Le associazioni datoriali e le aziende adotteranno e favoriranno
forme congrue di pubblicazione, a cura delle parti, dei termini delle
vertenze.
6) Le associazioni datoriali e le aziende utilizzeranno correttamente le
forme di raffreddamento e la vigenza dell'autoregolamentazione per
favorire - nell'interesse dell'utenza - la tempestiva soluzione dei
conflitti.
Le aziende interessate, assumeranno uno specifico onere di diligenza e
buona fede nel ripristinare il regolare servizio dopo gli scioperi,
ovvero, dopo la revoca tempestiva degli stessi da parte delle OO.SS.



NORME DI GARANZIA

I presenti codici di comportamento aziendale e sindacale, integrati da
norme specifiche di categoria o settore, vincolano le strutture delle
parti a tutti i livelli, per cui ogni comportamento difforme da quanto
previsto costituirà violazione degli impegni assunti.

LE PARTI SI DANNO ATTO:

che al fine di garantire l'interesse pubblico cui è rivolta tutta la
presente regolamentazione e di assicurare un sostegno istituzionale alle
procedure di contrattazione e composizione dei conflitti contemplate dal
presente Protocollo è necessario che si sviluppino, parallelamente
all'iniziativa negoziale e senza sovrapporsi all'autonomia delle parti,
forme di intervento pubblico che rimuovano ostacoli normativi esistenti,
consentano di fronteggiare esigenze di primaria necessità, sanciscano
poteri, diritti e oneri coessenziali alla piena attuazione dei principi e
delle regole definiti dalla libera contrattazione delle parti.

Le parti, comunque, a fronte di iniziative legislative sulla materia, si
incontreranno per valutarne le congruenze con quanto sopra dichiarato,
ferma restando la successiva rispettiva autonomia.



NORME PATTIZIE

REGOLAMENTAZIONE DEL NEGOZIATO CONTRATTUALE - PROCEDURE DI MEDIAZIONE E
RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI COLLETTIVI

Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali alla tempestiva
conclusione delle vertenze e a pause di raffreddamento del conflitto.

1) RINNOVI CONTRATTUALI NAZIONALI

Le OO.SS. si impegnano a presentare le piattaforme rivendicative per il
rinnovo dei contratti 60 giorni prima della loro scadenza, indicando i
soggetti cui spetta la conduzione delle trattative e la stipulazione del
nuovo Contratto.

Le associazioni datoriali e le aziende si impegnano ad iniziare le
trattative entro 30 giorni dalla presentazione della piattaforma.

In occasione del primo incontro tra le delegazioni trattanti si definirà
il percorso del negoziato e si procederà all'individuazione dell'onere
della piattaforma rivendicativa. Negli ulteriori 60 giorni, e comunque
entro 90 giorni dalla presentazione della piattaforma, le parti
perseguiranno la definizione della controversia, fermo restando che ove
sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, si attuerà un resoconto
alle sedi confederali competenti, le quali svilupperanno fino
all'esaurimento dei 60 giorni medesimi interventi atti a rimuovere le
difficoltà. Qualora tali interventi non abbiano effetto e le parti non
concordino ulteriori iniziative per la definizione della vertenza,
ricorrendo eventualmente ad organismi esterni per la valutazione dei
termini del contendere o a sedi istituzionali di mediazione -
iniziative in pendenza delle quali resta ancora sospesa ogni azione
sindacale - non sussiste impedimento ulteriore alle azioni di lotta nel
rispetto delle norme del presente Protocollo.


2) VERTENZE AZIENDALI PER L'APPLICAZIONE DI ACCORDI

Entro 10 giorni dalla contestazione scritta e adeguatamente motivata della
violazione, con relativa rivendicazione e richiesta di apertura del
confronto, dovrà avviarsi il negoziato.

In pendenza della procedura contemplata nel presente punto 2), le parti
non faranno ricorso ad iniziative o azioni unilaterali.

Entro i 15 giorni successivi all'avvio del confronto si dovrà pervenire
alla conclusione della vertenza tra le parti, rimettendola, in caso di
mancato accordo, ai competenti livelli di trattazione superiori i quali
procederanno entro i 10 giorni successivi a una verifica dei termini del
contendere formulando valutazioni e proposte di definizione della
controversia.


3) CONTRATTAZIONE AZIENDALE SU MATERIE DEMANDATE DAL CCNL

Entro 15 giorni dalla presentazione delle richieste sindacali le aziende
si impegnano ad iniziare le trattative.

Nello stesso periodo, qualora sorgano dubbi sulla competenza della sede
aziendale, a richiesta di una delle parti può essere verificato in sede
nazionale il livello negoziale competente, senza che ciò comporti ritardo
sull'inizio delle trattative.

Nei successivi 40 giorni la trattativa si svilupperà con le strutture
sindacali competenti.

Decorso inutilmente questo termine, le parti attueranno un resoconto alle
sedi nazionali le quali entro i 5 giorni successivi, considerati di
ulteriore raffreddamento, svilupperanno interventi atti a rimuovere le
difficoltà. Qualora tali interventi o iniziative non abbiano effetto e le
parti non concordino di rimettere ad organismi esterni o a sedi
istituzionali la mediazione della controversia, le parti medesime si
riterranno libere di intraprendere le azioni più opportune nel rispetto
delle norme del presente Protocollo.


NORME SANZIONATORIE

Le disposizioni del presente Protocollo, integrando i contratti collettivi
di settore, vincolano alla loro osservanza le aziende e i lavoratori
destinatari degli stessi CCNL, oltre che le rispettive strutture
sindacali.

La violazione delle disposizioni predette è suscettibile delle seguenti
sanzioni, indipendentemente da quelle di legge connesse al comportamento
adottato:

a) i lavoratori che si astengano dal lavoro senza rispettare le modalità
di esercizio dell'azione sindacale definite a norma dei punti 6), 7), 8) e
9) della "premessa" delle norme di comportamento delle parti del presente
Protocollo sono soggetti, secondo le procedure contrattuali e di legge,
alle sanzioni previste per le mancanze disciplinari del CCNL di settore
applicato, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle
che comportino mutamenti definitivi dello stesso;
b) nei confronti delle Organizzazioni dei lavoratori, e parimenti nei
confronti delle aziende e/o rispettive Federazioni di categoria, le quali
non osservino le norme definite nel presente Protocollo, ivi incluse le
norme procedurali per il raffreddamento e la definizione delle
controversie collettive, è applicata una sanzione pecuniaria, da
devolversi per iniziative a favore dell'utenza concordate tra le parti
stipulanti il presente Protocollo.

L'accertamento della violazione nei casi di cui alla lett. b) che precede
e la irrogazione della sanzione conseguente è rimessa, fino a quando non
sarà istituzionalizzato un organismo pubblico preposto a questi fini, a un
collegio di valutazione costituito da 7 membri di cui 3 designati da
ciascuna delle parti (CISPEL e CGIL, CISL, UIL) e il 7° scelto di comune
accordo.

Il collegio può comminare come sanzione accessoria quella della
pubblicazione su 2 giornali a tiratura nazionale della notizia della
violazione, della parte inadempiente e della sanzione applicata. Le spese
di pubblicazione sono a carico della parte inadempiente.

Le sanzioni previste dalla disposizione di cui alla lett. b) che precede
saranno uniformate a quelle contemplate da provvedimenti di legge che
dovessero intervenire a regolamentare l'esercizio dello sciopero nei
servizi pubblici essenziali.


NORME DI ATTUAZIONE

Alle parti confederali firmatarie del presente Protocollo è rimessa la
verifica della sua effettiva applicazione; la parte che ravvisi nel
comportamento dei soggetti destinatari delle norme del presente Protocollo
una violazione delle norme stesse è tenuta a darne notizia alla
controparte per le iniziative di competenza e può denunciare il
comportamento medesimo al Collegio di valutazione per le determinazioni
conseguenti.



.OMISSIS. APPENDICE N. 5 DA PAG. 140 A PAG. 152

E' RIPORTATA:

- LEGGE 12 giugno 1990, n. 146



APPENDICE N. 6

IMPEGNI PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Verbale d'incontro CISPEL/CGIL, CISL, UIL.

Il 19.7.1990 in Roma, presso la sede della CISPEL si sono riunite la
Delegazione sindacale della CISPEL e una Delegazione delle Confederazioni
CGIL, CISL e UIL allo scopo di procedere a un esame comparato degli
impegni scaturenti dalla legge n. 146/1990, sull'esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti
della persona costituzionalmente tutelati, a fronte delle intese definite
in materia tra le parti con il Protocollo del luglio 1989.

Le parti dopo approfondita analisi ribadiscono l'impegno che nel sistema
di relazioni sindacali definito dal Protocollo l'autonomia delle parti si
estrinsechi in comportamenti finalizzati ad assicurare il soddisfacimento
dei bisogni essenziali della collettività in modo che anche nei momenti di
conflittualità siano ridotte al minimo le ripercussioni sull'utenza.

A fronte della legge n. 146/1990 si danno atto che l'intervento del
legislatore non altera i principi e le regole che le parti si sono
autonomamente dati con il citato Protocollo, il quale realizza nella
generalità dei contenuti gli indirizzi di legge conservando perciò piena
attualità e operatività nei confronti dei soggetti destinatari.

In particolare riconoscono che i servizi erogati dalle aziende delle
autonomie locali sono identificabili nei servizi essenziali indicati dal
legislatore, il quale ne arricchisce in taluni casi la specificazione
(come la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani), servizi ai quali
vanno estese le regole e gli impegni del Protocollo.

A parte l'adeguamento alla legge della durata del preavviso di sciopero,
le parti riaffermano la piena effettività ai fini della determinazione
delle prestazioni indispensabili di servizio dei principi sanciti nei
punti 7) e 8) della parte seconda del Protocollo, sicché per tale aspetto
la previsione di legge è soddisfatta e si completa con la procedura
prevista dal punto 9) dello stesso Protocollo, ferme restando le ulteriori
specifiche previsioni di legge che gravano sui soggetti destinatari.

Le parti riaffermano inoltre il reciproco impegno di dare seguito e
attuazione alle regole del Protocollo in materia di comportamenti,
procedure e gestione dei conflitti di lavoro.

Riconoscono che la parte sanzionatoria del Protocollo deve intendersi
adeguata a quella di legge per i comportamenti lesivi posti in essere
dalle Organizzazioni dei lavoratori e dalle aziende, ma si danno nel
contempo atto che resta fermo il sistema definito dal Protocollo per le
violazioni inerenti le norme procedurali per il raffreddamento e la
definizione delle controversie collettive. A tal fine confermano in
funzione del Collegio di valutazione previsto dal Protocollo e le sanzioni
relative.

Conclusivamente le parti mentre convengono di attivare tavoli settoriali
di confronto nell'intento di individuare criteri omogenei di indirizzo per
la definizione a livello locale di quanto a tale sede rinviato assumono
come termine massimo per la definizione di tali impegni quello di 6 mesi
stabilito dalla legge n. 146 all'art. 19.

In particolare per il settore trasporti, tenuto conto delle diverse
discipline pattizie ricorrenti, le parti confederali assisteranno
direttamente le Federazioni di categoria interessate titolari del
negoziato.

Le parti si impegnano ad adoperarsi nelle diverse sedi negoziali a
definire norme di attuazione della legge similari per comparti omogenei.



. OMISSIS . ALLEGATI DA PAG. 155 A PAG. 233

SONO RIPORTATI:

- Legge 20.5.70 n. 300 - Norme sulla tutela della libertà dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi
di lavoro e norme sul collocamento.
- Legge 29.5.82 n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica.
- Legge 19.12.84 n. 863 - Misure a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali.
- Legge 13.5.85 n. 190 - Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.
- Legge 2.4.86 n. 106 - Modificazioni della legge 13.5.85 n. 190,
recante riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.
- D.lgs. 19.9.94 n. 626 - D.lgs. 19.3.96 n. 242 - Modifiche e
integrazioni al D.lgs. 19.9.94 n. 626, recante attuazione di direttive
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro.