11/2/2004 ore: 2:00

TURISMO FEDERTURISMO, Accordo parte speciale parchi 11/02/2004

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VERBALE DI ACCORDO PARTE SPECIALE PARCHI AD INTEGRAZIONE DELL’IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DELL’INDUSTRIA TURISTICA 2 FEBBRAIO 2004


Il giorno 11 febbraio 2004
TRA

La Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo (FEDERTURISMO), rappresentata dal suo Presidente Costanzo Jannotti Pecci, dal Vice Presidente delegato per le Relazioni Industriali e gli Affari Sociali Andrea Giannetti, dal Direttore Generale Fulvio Nannelli e dal Responsabile Sindacale Elisabetta Antonelli, ed espressamente delegata dalla Associazione in essa federata UNIONPARCHI – Unione dei Parchi Ricreativi Italiani – rappresentata dal Presidente Enrico Ghinato e dal Responsabile Sindacale Vincenzo Brizzi
E

FILCAMS-CGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Carmelo Caravella e da Gabriele Guglielmi, FISASCAT-CISL rappresentata dal Segretario Nazionale Pierangelo Raineri e da Antonio Michelagnoli, Elisabetta Falcone, Roberto Ricciardi, UILTUCS-UIL rappresentata dal Segretario Nazionale Emilio Fargnoli

Si è convenuto


di applicare ai lavoratori dipendenti da Parchi il CCNL per i Dipendenti da Aziende dell’Industria Turistica, integrato dalla seguente parte speciale.
Inoltre, le Parti considerata la necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità del settore, siano regolamentati con criteri e formulazioni diversi da quelli previsti per la generalità dei dipendenti da aziende dell’industria turistica, convengono altresì di disciplinare, anche in funzione di un consolidamento e di uno sviluppo delle potenzialità del settore, a far data dall’11 febbraio 2004 i rapporti di lavoro dei dipendenti dei Parchi secondo le norme del CCNL per i Dipendenti da Aziende dell’Industria Turistica integrato da quanto espressamente disposto con il presente accordo che in fase di stesura verrà inserito come “Parte Speciale Parchi”.


TITOLO ………..PARCHI


Campo di applicazione

Si definisce Parco l’impresa turistica che gestisce un’area attrezzata aperta al pubblico, dotata di servizi di accoglienza vari sulla quale insiste un complesso di attrazioni meccaniche, acquatiche, faunistiche, ecc., e/o di attività d’intrattenimento ricreativo e turistico a carattere tematico, destinato allo svago, ad attività ludiche, amatoriali e culturali.

Ogni Parco si caratterizza per proprie specificità e originalità.

Il presente accordo disciplina il comparto delegando al secondo livello la regolazione di tali particolarità.


CAPO …. - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Fermo restando quanto previsto al Titolo III della parte generale del vigente CCNL, le Parti, in attesa della definitiva stesura di una apposita classificazione per il comparto, convengono di utilizzare la classificazione di cui al Titolo XII del vigente CCNL, integrato dalle seguenti qualifiche:

QUADRO B

-Capo struttura Parco

LIVELLO PRIMO

-Responsabile del personale
-Responsabile dell’amministrazione
-Responsabile del settore

LIVELLO SECONDO

-Supervisore – assistente di direzione

LIVELLO TERZO

-Coordinatore di zona parco
-Coordinatore tecnico
-Tecnico suoni e luci
-Segretario ricevimento e cassa o amministrazione


LIVELLO QUARTO

-Infermiere
-Park Promoter
-Impiegato con conoscenza di lingue anche addetto alle attività: call center, reception
-Impiegato addetto alla contabilità aziendale
-Assistente tecnico
-Assistente servizi generali
-Commesso/a alla vendita

LIVELLO QUINTO

-Addetto vendita biglietti;
-Addetto alla manutenzione
-Addetto ai giochi acquatici/Addetto o Assistente agli scivoli, Bagnino di salvataggio
-Addetto alle attrazioni e all’accoglienza
-Addetto al Parco
-Addetto all’amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento
cassa, alla cassa bar, alla cassa ristorante, alla cassa negozi vari etc, alla segreteria,
al controllo clienti e movimento personale, con mansioni d’ordine;
-Impiegato addetto al call-center e reception; Centralinista;
-Magazziniere comune;
-Conducente automezzi e natanti nell'ambito del Parco;
-Parcheggiatore anche con responsabilità di riscossione
-Addetto alle operazioni di vendita;
-Addetto alla vigilanza,
-Giardiniere;
-Addetto alla manutenzione delle aree verdi con patentino uso veleni;




LIVELLO SESTO SUPER

-Guardiano notturno;
-Maschera;
-

LIVELLO SESTO


-Operaio comune e/o generico;
-Operatore alle attrazioni acquatiche
-Operatore alle attrazioni e all’accoglienza
-Operatore al Parco
-Operatore alla manutenzione
-Addetto al parcheggio senza riscossione;
-Sorvegliante d’ingresso
-Guardiano diurno; Custode
-Addetto alla pulizia di gabbie, vasche ed acquari ed alla cura e somministrazione dei
pasti agli animali;
-Accompagnatori Parco;


Nell’ambito della contrattazione di II livello saranno definite le qualifiche specifiche esistenti a livello aziendale.

Le Parti potranno formulare proposte nell’ambito della commissione paritetica sulla classificazione istituita il 2 febbraio 2004

La Classificazione del personale per il comparto dei Parchi sarà delineata sulla base del riconoscimento e la valorizzazione delle figure professionali concretamente individuate nell'ambito delle attività esistenti nei Parchi, delle effettive esigenze organizzative del lavoro, della salute e sicurezza, della produttività e dell'efficienza dei servizi.
Le varie attribuzioni contenute nelle declaratorie comporteranno l'uso appropriato di abiti di lavoro e di costumi pertinenti l'intrattenimento tematico.



ART…. - APPRENDISTATO

La durata dell’apprendistato è fissata in tre anni per le seguenti qualifiche:

Addetto o Assistente agli scivoli; Addetto alle attrazioni e all’accoglienza; Addetto alla manutenzione; Addetto al Parco;



ART… ORARIO DI LAVORO


Fermo restando quanto previsto all’articolo 65 del vigente CCNL la durata media della prestazioni lavorative è articolabile in regime di flessibilità modulata su base annua tenuto conto del maggior o minor periodo lavorato.



ART….LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario è compensato nelle misure e con le modalità appresso indicate e con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del trenta per cento se diurno e del sessanta per cento se notturno.

Ai fini delle maggiorazioni retributive, per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.

La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.

Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato dal personale con qualifiche notturne nel normale orario di lavoro.



ART…FESTIVITÀ

Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all’articolo ….. è dovuta, oltre la normale retribuzione, quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del venti per cento per lavoro festivo.



ART …….MALATTIA


Durante il periodo di malattia, previsto dall’articolo …. il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipate dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’I.N.P.S., secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 legge 29 febbraio 1980, n. 33;
a)ad una integrazione dell’indennità a carico dell’I.N.P.S. da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura dell’ottanta per cento per i giorni dal quarto al ventesimo e del cento per cento per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

L’integrazione è dovuta per centottanta giorni all’anno fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l’integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.

L’integrazione non è dovuta se l’I.N.P.S. non riconosce per qualsiasi motivo l’indennità a suo carico; se l’indennità stessa è riconosciuta dall’I.N.P.S. in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’Istituto.

Il periodo di carenza stabilito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni l’intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.


ART…..INFORTUNIO

Il personale impiegatizio non soggetto all'assicurazione obbligatoria, per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno quindici milioni per i casi di invalidità permanente e di dieci milioni in caso di morte.


ART ….CRITERI DI CONVERSIONE

Restano ferme le migliori condizioni in atto.


NOTA A VERBALE

Le Parti esamineranno in sede di stesura le tematiche inerenti alla stagionalità.