3/7/2001 ore: 2:00

TDS CONFESERCENTI, biennio retributivo 03/07/2001

Contenuti associati



Il giorno 3 luglio 2001 in Roma

Tra

LA CONFESERCENTI
Dott. Marco Venturi, Gaetano Orrico, Massimo Vivoli, Mauro Bussoni, Bertini Franco, Mauro Covino, Elvira Massimiano

E


La FILCAMS – CGIL I. Corraini., M. Meschieri, C. Treves
La FISASCAT –CISL G. Baratta, P. Raineri , P. Giodano
La UILTUCS – UIL B. Boco, G. Rodilosso, M. Marroni


Si è stipulata la seguente ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 20 settembre 1999.








ART. 1 - Aumenti retributivi mensili

A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:


01/07/'01
01/01/'02
01/07/'02
01/01/'03
Livelli
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Quadri
34.722
73.785
69.444
48.611
226.563
I
31.278
66.465
62.556
43.789
204.087
II
27.056
57.493
54.111
37.878
176.538
III
23.125
49.141
46.250
32.375
150.891
IV
20.000
42.500
40.000
28.000
130.500
V
18.069
38.398
36.139
25.297
117.903
VI
16.222
34.472
32.445
22.711
105.850
VII
13.889
29.514
27.778
19.444
90.625
Categorie
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I
18.879
40.118
37.758
26.431
123.185
II
16.102
34.217
32.204
22.543
105.067


Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall’art. 27, Seconda parte.

Resta inteso che a decorrere dal mese di luglio 2001 l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.




Art. 2 - UNA TANTUM

A tutto il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo o assunti successivamente a tale data , compresi i giovani assunti con CFL e gli operatori di vendita, verrà erogato un importo "una tantum".

Tale importo, pari a lire 320.000 lorde medie (IV livello) riparametrate per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti secondo le percentuali di cui all’art. 27, Seconda Parte, CCNL 20 settembre 1999, è aggiuntivo a quanto dovuto fino al 30 giugno 2001 a titolo di Indennità di vacanza contrattuale e spetta in relazione all’intero periodo di dodici mesi intercorrenti dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi e fermo restando quanto previsto nel primo comma del presente articolo, gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 106 e 107 della Seconda Parte del presente contratto. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.

Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine.

L’importo "una tantum" spettante verrà erogato con il foglio paga di settembre 2001.

In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al precedente comma sesto l’importo una tantum verrà erogato sulla base dei criteri di cui al terzo comma.

L’importo una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

Ai lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, che godano dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di una tantum o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 3

Le parti nel definire l’attuale accordo economico, convengono che il CCNL verrà rinnovato alla scadenza naturale (31 dicembre 2002).

In riferimento al terzo anno economico (2003) – ricadente nella previsione del prossimo rinnovo e definito dall’attuale accordo – a fronte di scostamenti dei DPEF, le parti valuteranno, nel corso del rinnovo del prossimo CCNL, le determinazioni, coerenti con l’impianto del protocollo 23 luglio 1993, da adottare.