28/12/2006 ore: 2:00

TDS CONFCOMMERCIO, Piattaforma rinnovo CCNL 28/12/2006

Contenuti associati

FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL

Piattaforma per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi CONFCOMMERCIO



1. Sfera applicazione

Considerata l’evoluzione intervenuta nel settore, si richiede un approfondimento relativo alla sfera d’applicazione nonché alla relativa classificazione.

2. Relazioni Sindacali

Così come previsto per il livello territoriale agli artt. 2 e 6 del vigente CCNL, si richiede l’attivazione di tavoli di confronto anche a livello regionale con Confcommercio, relativi allo sviluppo di medie e grandi superfici di vendita, aperture domenicali e festive, aree turistiche, città d’arte, ecc. Tali confronti, finalizzati ad intese, dovranno essere propedeutici ad accordi con le istituzioni ai vari livelli.
Alla luce dei processi e delle modificazioni in atto nei nostri settori, va reso più cogente il diritto di informazione preventiva alle RSU/RSA in particolare quello previsto a livello aziendale dall’art. 3 del vigente CCNL che dovrà riguardare tutti i processi previsti dall’articolo suddetto, sulle terziarizzazioni, sulle esternalizzazioni, sugli appalti, sul franchising, sulle affiliazioni, sulle cooperative di lavoro, ecc. al fine di poter far sviluppare alle parti, appropriati confronti negoziali, ai vari livelli, per garantire regole e diritti per i lavoratori.
Si richiede che i diritti d’informazione di cui all’art. 3 del vigente CCNL, si applichino alle imprese che occupano complessivamente più di 50 dipendenti nell’ambito di una sola provincia, 150 nell’ambito di una sola regione e 250 se operano nell’ambito nazionale. Si richiede altresì che ai diritti d’informazione si aggiunga la composizione degli organici aziendali (contratti a tempo pieno; par-time suddivisi tra orizzontali, verticali, misti e week and; contratti a tempo determinato e indeterminato; tirocini/stage; apprendisti; somministrati a tempo determinato, marchandiser, promoter)
Fermo restando l’unicità aziendale e che le terziarizzazioni, appalti, ecc. non devono riguardare le attività caratteristiche dell’impresa, si richiede una procedura da definire contrattualmente.
In caso di terziarizzazioni, ecc. con esclusione delle attività aziendali sopra richiamate, le stesse dovranno prevedere l’integrale applicazione del CCNL ivi applicato e la contrattazione aziendale, territoriale in essere. Si richiede l’introduzione di una norma e la relativa procedura sui cambi di appalto, di concessione, ecc. che salvaguardi i livelli occupazionali.
Si richiede inoltre che i lavoratori delle imprese appaltatrici, concessionarie, ecc. che svolgono la loro attività con carattere continuativo presso le imprese appaltanti, possano usufruire, delle mense aziendali e dei locali appositi per lo svolgimento delle assemblee sindacali.
Si richiede che le imprese appaltanti inseriscano nel capitolato,l’integrale l’applicazione dei contratti nazionali, territoriali e aziendali di riferimento sottoscritti dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL e il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che deve essere rilasciato dagli organi amministrativi preposti dallo Stato che attesti gli avvenuti versamenti. Si richiede inoltre l’autocertificazione a norma di legge del rispetto integrale dei contratti nazionali, territoriali e aziendali che deve essere effettuata dalle imprese che acquisiscono l’appalto, nonché la certificazione dell’Ente bilaterale che attesti gli avvenuti versamenti delle quote ad esso competente previste dalla contrattazione collettiva di riferimento.
    3. Secondo livello di contrattazione aziendale/territoriale

    Nel riconfermare la validità del secondo livello di contrattazione si chiede di introdurre tra le materie da contrattare a questo livello il calendario annuo delle aperture domenicali e festive al fine di realizzare intese sull’organizzazione del lavoro attraverso una equa distribuzione dei turni/carichi di lavoro.
    Per quanto riguarda gli appalti di servizio, si richiede l’apertura di un confronto negoziale a livello territoriale/aziendale finalizzato ad una verifica sulla qualità degli appalti e a garantire ai lavoratori il pieno rispetto di quanto previsto dal CCNL.

    4. Responsabilità sociale dell’impresa

    In virtù dell’accordo europeo siglato nell’ambito del dialogo sociale tra Eurocommerce e Uni-Europa il 5 novembre 2003, che recepisce quanto stabilito dal libro verde della Commissione Europea per “promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese” (2001), si richiede che il tema della Responsabilità Sociale di Impresa divenga materia del diritto d’informazione e consultazione a ogni livello. Si chiede il diritto delle OO.SS. ad avere l’elenco dei fornitori di merci, prodotti e servizi nonché ad avere informazioni dettagliate sugli standard minimi qualitativi, ambientali e sociali richiesti ai fornitori ed imposti ai franchisees.
    In particolar modo si richiede che gli strumenti quali codici di condotta, bilancio sociale, certificazioni (di qualità, sociali, ambientali, ecc.) siano il risultato del confronto tra le parti ai vari livelli. Si richiede inoltre, la partecipazione delle OO.SS. nei sistemi di monitoraggio.

    5. Diritti Sindacali

    Si richiede la conferma delle attuali norme del CCNL sul tema RSA/RSU e di chiarire che il diritto alla fruizione dei permessi sindacali può essere esercitato da tutti i componenti le RSU. Tenendo conto dell’evoluzione del Mercato del Lavoro, si richiede che ai fini del computo dei diritti sindacali vengano conteggiati anche gli apprendisti, i contratti a termine e i contratti di inserimento.
    Si richiede, inoltre, di recepire il lodo, tra Confcommercio e Filcams, Fisascat e Uiltucs, sull’indizione per la elezione delle R.S.U.
    Si richiede, altresì,per le piccole imprese sotto i 30 dipendenti, la mutualizzazione del monte ore permessi sindacali. Tale mutualizzazione da realizzarsi secondo criteri di gestione e modalità di utilizzo assegnato al livello decentrato, non dovrà pregiudicare la costituzione di RSA/RSU in quelle imprese. Si richiede inoltre che in assenza di RSA/RSU le assemblee sindacali possano essere convocate dalle OO.SS. Territoriali.

    6. Pari Opportunità

    Si richiede che i dati che le imprese inviano alle OO.SS. Nazionali, in base a quanto previsto dalla legge 125, vengano inviate anche alle strutture territoriali e agli Enti Bilaterali affinché si possa meglio monitorare il fenomeno.

    7. Congedi

    In relazione ai congedi per formazione di cui all’art. 5, si richiede di elevare la percentuale dei lavoratori che contemporaneamente possono accedervi e di ridurre i 5 anni di anzianità previsti per la maturazione di questo diritto.
    Si richiede il riconoscimento di 3 giorni di permesso retribuito per il padre in occasione della nascita di un figlio. Si richiede, altresì, che le aziende concedano permessi (di cui all’art. 140 o non retribuiti) al fine di agevolare l’inserimento dei bambini al nido, scuole materne o elementari.

    8. Mercato del Lavoro

    8.1 Contratti a tempo determinato

    Si richiede per i contratti a tempo determinato e per i contratti di somministrazione a tempo determinato il superamento della media annua del calcolo percentuale sugli organici a tempo indeterminato e la riduzione delle percentuali in essere.
    Si richiede il superamento del periodo di prova, qualora i suddetti tornino a prestare la loro opera nell’ambito della stessa impresa e per la stessa mansione. Si richiede, inoltre, di introdurre, per i lavoratori con contratto a tempo determinato, il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e criteri di priorità rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato.

    8.2 Contratti d’inserimento

    Si richiede l’incremento della percentuale di conferma e di prevedere che il periodo lavorativo sia considerato utile ai fini del calcolo degli scatti di anzianità e della progressione di carriera.

    8.3 Apprendistato

    La natura e le caratteristiche del contratto di apprendistato comportano la sua finalizzazione alla creazione di occupazione stabile, da realizzarsi attraverso la conferma a tempo indeterminato alla fine del periodo formativo. In questo senso va almeno previsto l’innalzamento della percentuale di conferma di cui all’art. 46 del vigente CCNL. Si richiede la comunicazione all’apprendista della conferma anticipata dell’assunzione a tempo indeterminato e la rimodulazione delle decorrenze previste in tema di inquadramento dall’art. 53 del vigente CCNL riducendo il periodo di cui al primo comma.
    In tema di trattamento economico di malattia, si richiede il riconoscimento del diritto alla retribuzione nelle misure e per i periodi stabiliti al comma b) dell’art. 168 del vigente CCNL per la generalità dei lavoratori. In tema di trattamento economico di infortunio, si richiede il riconoscimento del diritto alla retribuzione nelle misure e per i periodi stabiliti all’art. 170 del vigente CCNL per la generalità dei lavoratori”. Fermo restando le competenze delle Regioni in materia di profili professionali, si richiede che, nell’ambito della vigenza del CCNL le parti definiscano i profili professionali per settori specifici, attualmente non regolamentati, rientranti nella sfera di applicazione del CCNL relativamente all’apprendistato professionalizzante, al fine di creare un quadro omogeneo sul territorio nazionale. Si richiede inoltre che anche agli apprendisti sia estesa l’assistenza sanitaria integrativa e di precisare che gli stessi hanno diritto alla previdenza integrativa.

    8.4 Contratti di collaborazione / lavoro a progetto

    Considerata l’evoluzione intervenuta in materia di lavoro parasubordinato, si richiede la definizione di normative specifiche per la garanzia dei diritti e delle tutele e un compenso che non sia inferiore a quello del lavoro subordinato.

    8.5 Part-time

    Si richiede di elevare il minimo delle ore previste dal vigente CCNL, e di stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.
    Si richiede di rendere effettivamente applicabile il diritto di precedenza del passaggio da part-time a full time. Si richiede inoltre di chiarire che la percentuale di maggiorazione del 35% di lavoro supplementare si aggiunga a tutte le percentuali di maggiorazione previste a qualsiasi titolo dal vigente CCNL.
    Si richiede altresì che le RSA/RSU possano prendere visione del registro di ore supplementari nelle singole unità produttive.
    Sul part time post maternità si richiede che tale diritto sia riconosciuto anche nelle unità produttive al di sotto dei 20 dipendenti e sia fruibile altresì dalle donne con funzioni di responsabilità, incrementando inoltre, la percentuale degli aventi diritto. L’orario di lavoro relativo dovrà essere compatibile con le esigenze della lavoratrice madre.




    9. Lavoro notturno

    Si richiede di elevare al 25% la maggiorazione attualmente prevista per il lavoro ordinario notturno.

    10. Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge

    Sulla base di quanto previsto all’art. 138 del vigente CCNL si richiede di chiarire che le giornate di lavoro ordinarie sono da considerarsi dal lunedì al sabato. Le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo settimanale (domenica) saranno retribuite con la maggiorazione del 30% per tutte le tipologie d’impiego, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizione di legge vigenti in materia, fatte salve le condizioni di miglior favore.
      11. Classificazione

      Si richiede di recepire nel CCNL quanto definito rispetto alla classificazione nel settore dei Servizi e Terziario avanzato, di sviluppare analoga riflessione per quanto attiene la classificazione del settore auto e di attivare la Commissione Paritetica per l’aggiornamento delle declaratorie professionali. Alla luce delle recenti disposizioni legislative in merito alla vendita dei farmaci nella distribuzione commerciale, si richiede per gli addetti farmacisti inseriti nelle strutture commerciali il riconoscimento del 1° livello, così come previsto al punto 3 dell’art. 97.
      Si richiede inoltre di approfondire le tematiche relative a capi reparto inquadrati al 3° e 2° livello in relazione all’orario di lavoro.

      12. Malattia/Infortunio

      Si richiede la conservazione del posto di lavoro fino a guarigione clinica, superando di fatto l’art. 173 del CCNL. Si richiede inoltre che le aziende comunichino al lavoratore con un preavviso di 30 giorni la scadenza del periodo di comporto sia per la malattia che per l’infortunio.
      Si richiede inoltre l’integrazione da parte delle aziende, dal 4° al 20° giorno, della indennità di malattia corrisposta dall’INPS, al fine di raggiungere il 100% della retribuzione.

      13. Previdenza Integrativa

      Si richiede che le OO.SS. e le Imprese effettuino assemblee congiunte al fine di favorire l’adesione alla previdenza integrativa relativa al fondo Fon.Te. Si richiede inoltre l’obbligo di allegare alle buste paga il modulo per l’iscrizione a Fon. Te. e le documentazioni ed informazioni prodotte dal Fondo.

      14. Assistenza sanitaria integrativa

      Si richiede di estendere i 10 euro previsti per i full time anche per i part time, per gli apprendisti e i contratti a tempo determinato.

      15. Bilateralità

      Vanno individuate forme di sostegno al reddito per i lavoratori che, attualmente, sono sprovvisti di ammortizzatori sociali, attraverso l’istituzione di un fondo specifico finanziato dalle imprese.
      Considerata l’inscindibilità delle norme contrattuali previste dal CCNL, si richiede che le banche dati presenti nella bilateralità (forte, ebinter, est, quas, quadrifor) incrocino i propri dati al fine di evitare l’evasione delle norme contrattuali e contributive. Si richiede che le imprese inviino agli enti bilaterali il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che deve essere rilasciato dagli organi amministrativi preposti dallo Stato che attesti gli avvenuti versamenti e inviino inoltre la dichiarazione di responsabilità relativa all’applicazione della contrattazione collettiva.

      16. Formazione continua

      Si richiede un maggior coinvolgimento delle RSA/RSU e delle OO.SS. e degli Enti Bilaterali ai vari livelli di competenza al fine di monitorare meglio l’andamento dei percorsi formativi. (Recepimento criteri concordati per For. Te).

      17. Diritto allo studio

      Si richiedono maggiori garanzie atte a favorire la frequenza agli studi scolastici di qualsiasi livello. Si richiede inoltre che l’utilizzo delle 150 ore sia esteso anche alle scuole di specializzazione ivi compreso i Master universitari.

      18. Prospetto paga

      Si richiede che nel prospetto paga sia evidenziato il TFR maturato e la specifica voce relativa alla mansione. Si richiede inoltre che le imprese consegnino copia delle timbrature relative all’orario di lavoro con la consegna della busta paga relativa al mese di appartenenza.

      19. Banca delle ore

      Fermo restando quanto previsto all’art. 124 del vigente CCNL, si richiede che l’attivazione della banca delle ore sia discussa con le RSU/RSA e OO.SS. competenti. Si richiede inoltre che al 31 dicembre di ogni anno le aziende forniscano alle RS/RSA e OO.SS. competenti i riepiloghi generali delle ore accantonate fornendo altresì copia agli enti bilaterali competenti.

      20. Procedimenti penali ART. 208 CCNL

      Si richiede di sviluppare un approfondimento di merito in relazione all’articolo suddetto.

      21. Salario

      In applicazione dell’accordo del 23 luglio’93 vigente si richiede un incremento salariale a valere per il biennio 2007-2008 pari a 78 euro.

      22. Accordi d’avvio

      Si richiede di introdurre una norma nel 2° livello di contrattazione sulle nuove aperture e sugli ampliamenti di rilevante importanza di insediamenti già esistenti, finalizzata al raggiungimento d’intese sulle materie relative all’organizzazione del lavoro e all’utilizzo degli impianti, all’occupazione quali-quantitativa, all’articolazione dell’orario di lavoro e alle flessibilità organizzative. Il confronto si dovrà esaurire di norma, un mese prima del nuovo insediamento.

      23. Quadri

      Si richiede la rivalutazione dell’indennità di funzione e la definizione di regole relative alla reperibilità e la conseguente indennità economica. Si richiede inoltre un incremento della quota a carico delle aziende per in fondo QUAS pari a 100 euro annuali.

      FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL


      LINEE DI ORIENTAMENTO PER IL RINNOVO DELLA “PARTE SPECIALE” DEL CCNL RIGUARDANTE GLI “ OPERATORI DI VENDITA “ (EX VV.PP.)



      Profili professionali
      Inserire un primo livello super e relativo trattamento economico, con la seguente dizione: “all’O.d.V. può essere formalmente affidato l’incarico di coordinamento di altri venditori”.

      2) Tutela del posto di lavoro
      Miglioramento della normativa, abbassando il limite degli ottanta dipendenti per la sua applicazione ed estendendola anche ai casi di malattia professionale.

      3) Scatti di anzianita’
      Adeguamento del valore degli scatti di anzianità

      4) Rischio macchina
      Aggiornamento della normativa in particolare per quanto concerne il massimale di concorso delle spese da parte dell’azienda per la riparazione dell’automezzo.

      5) Polizze assicurative
      Elevazione dei valori delle polizze assicurative integrative dei trattamenti INAIL sia per il caso di morte, sia per l’invalidità permanente dell’O.d.V. a carico del datore di lavoro.

      6) Retribuzione
      Applicazione degli aumenti retributivi che verranno definiti per il 3°, 2° e 1° livello del commercio, rispettivamente per l’O.d.V. di 2a categoria, di 1a e 1a super. Il secondo livello definirà la struttura retributiva dell’incentivazione.

      ALLEGATO


      DOCUMENTO FILCAMS-FISASCAT-UILTuCS INVIATO AL DOTT. VASCO ERRANI PRESIDENTE CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE


      PREMESSA/INTRODUZIONE

        l’evoluzione della normativa del commercio non risulta adeguata alle trasformazioni che hanno caratterizzato il sistema distributivo italiano vincolandone lo sviluppo e le opportunità di modernizzazione;

        La riforma Bersani si è posta l’obiettivo di dare una nuova organizzazione al commercio realizzando obiettivi quali la programmazione commerciale, ricondotta alla pianificazione urbanistica, la libertà di nuove aperture per i piccoli esercizi, la ridefinizione delle autorizzazioni per medie e grandi superfici, la soppressione delle tabelle merceologiche, la valorizzazione dei centri storici, ottenendo risultati differenziati per le singole regioni;
        A seguito della approvazione con legge costituzionale n. 3/2001 delle modifiche al titolo V della Costituzione, il commercio è divenuto di competenza esclusiva delle regioni con il risultato che sui provvedimenti delle amministrazioni lo Stato non potrà più esercitare un controllo di merito ma solo di legittimità tramite il ricorso alla Corte Costituzionale.
        A causa della carenza di coordinamento e di una visione differente d’insieme delle esigenze del comparto distributivo, le Regioni hanno proceduto in modo autonomo, realizzando scelte programmatorie e vincolistiche, o promuovendo rapide liberalizzazionie (senza effettuare analisi approfondite del fabbisogno di distribuzione moderna in rapporto alla popolazione, impatti ambientali, viabilità, ecc.) in particolare delle grandi strutture. Altre regioni ancora hanno bloccato lo sviluppo liberalizzando però le vendite in promozione e gli orari dei negozi.
        Una maggiore omogeneità a livello nazionale permetterebbe una trasparenza normativa sulla realtà distributiva e commerciale evitando comportamenti discriminatori nei confronti dei consumatori e delle insegne.
        Nel mutato quadro istituzionale diviene indispensabile un coordinamento delle diverse normative regionali da parte della Direzione generale del commercio interno nell’ambito della conferenza Stato Regioni e autonomie locali, e un autocoordinamento più rigoroso delle regioni anche perché le catene distributive che operano a livello nazionale sono le stesse che operano a livello interregionale e regionale. L’assenza di un indirizzo di regolamentazione che assicuri criteri minimi di uniformità può condizionare le scelte dei distributori a seconda della realtà territoriale e di conseguenza il livello e la consistenza dei servizi commerciali offerti.
        Le politiche centrali sviluppate nell’ambito della conferenza stato regioni che si traducano in indirizzi di regolamentazione, potrebbero riguardare: modalità di coordinamento, pianificazioni regionali e comunali, individuazione di linee di intervento che favoriscano l’integrazione tra piccole e grandi realtà, nell’ottica di favorire lo sviluppo di strutture medio grandi, ma anche la permanenza delle piccole realtà imprenditoriali; orari di apertura dei negozi e deroghe all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, per evitare che il federalismo commerciale divenga uno strumento di marketing commerciale.
          Accanto alla definizione di politiche centrali serve “rendere permanente”, “istituzionalizzare” il tavolo di confronto fra Stato e Regioni e supportare la definizione delle politiche comuni con studi e ricerche promosse dalla stessa conferenza Stato Regioni nel doppio obiettivo di monitorare e incanalare, supportare, le scelte delle amministrazioni territoriali (gruppo di esperti individuati dalla conferenza stessa).

        Va inoltre favorito e reso continuativo il coinvolgimento a livello regionale di tutte le associazioni di categoria delle imprese distributive, dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori ecc. (Il confronto e la ricerca di soluzioni complessivamente migliorative evita il determinarsi di forti interessi corporativi, fenomeno tipico del decentramento).

      ORARI DI APERTURA DEROGHE DOMENICALI
      Gli indirizzi di regolamentazione impartiti dalla conferenza stato regioni potrebbe riguardare:
        individuazione di un numero contenuto di deroghe all’obbligo di chiusura domenicale omogeneo e standard individuato correlando il numero di apertura ai periodi di maggior afflusso turistico* (sia esso invernale o estivo) con il periodo natalizio.

        contenere le differenziazioni nelle aree dei diversi comuni. La scelta operata di favorire centri storici, comuni montani, zone del lungomare e parchi, determina meccanismi a catena e la ricerca da parte delle stesse amministrazioni comunali di aggirare l’ostacolo per compensare gli squilibri fra le aree e rispondere alle sollecitazioni della grande distribuzione tradizionalmente ubicata nelle periferie. Se il periodo di maggiore affluenza turistica è ben determinato, le aree sensibili al fattore turistico quali ad esempio i centri storici. Dovrebbero trovare soddisfatta la necessità di deroga alla chiusura nel periodo standard definito.

        individuazione, quale criterio unico per la definizione dei calendari di deroga all’obbligo di chiusura, i periodi di maggiore affluenza turistica;

        indirizzo di escludere dalle festività derogate dall’obbligo di chiusura le festività laiche e religiose;

        rendere obbligatoria la concertazione tra comuni limitrofi o appartenenti allo stesso bacino commerciale e le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori per la definizione del calendario annuo delle aperture;
        identificare un sistema sanzionatorio elevato e comune che associ alla sanzione amministrativa la sospensione temporanea dell’attività di vendita.


      * l’obiettivo è il superamento della differenziazione ex art. 12 decreto Bersani laddove utilizzata anche dalle legislazioni regionali fra città d’arte e comuni ad economia prevalentemente turistica in quanto nei fatti per la prevalenza dei comuni d’Italia sussiste una forte incidenza del turismo e difficile la determinazione di quali città siano davvero d’arte..,