1/12/1989 ore: 2:00

AGENTI E RAPPRESENTANTI, AEC 01/10/1989 - 31/12/1991 Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI

Contenuti associati

ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E
RAPPRESENTANZA COMMERCIALE TRA LE IMPRESE ARTIGIANE MANDANTI ED I
RISPETTIVI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO


IL 1° DICEMBRE 1989 IN ROMA

TRA

La Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato)
rappresentata dal Presidente Ivano Spalanzani e dal Vice Presidente
delegato agli Affari Sindacali Felice Doro e con l'assistenza del
Dipartimento Contrattuale nelle persone di Bruno Gobbi e Giovanna De Lucia.
La Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA) rappresentata dal
Presidente Nazionale Filippo Minotti, dal Segretario Generale Sergio Bozzi,
dal Responsabile Relazioni Sindacali Alberto De Crais, dal responsabile
della contrattazione Enrico Amadei e dai Vicepresidenti Alberto Rossi e
Gabriele Zagni.
La Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASA) rappresentata dal
Presidente Giuseppe Guarino, dal Segretario Generale Giacomo Basso con
l'assistenza del direttore generale dei Servizi Confederali Paolo Melfa.
La Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (CLAAI)
rappresentata dal Presidente Mario Dubini, dal Vice Presidente Angelo
Turco, dal Segretario Generale Gabriele Lanfredini.

E

La Federazione Italiana Sindacati addetti ai Servizi Commerciali, Affini e
del Turismo (FISASCAT/CISL) rappresentata dal Segretario Generale Mario
Cesino, dai Segretari generali aggiunti Maria Pantile e Antonio
Mighelagnoli e dai Segretari Nazionali Giovanni Baratta, Domenico Elicio,
Mario Marchetti, Salvatore Zappadu, dal dirigente l'ufficio sindacale
Salvatore Falcone, nonché da una delegazione composta dai Signori Gaetano
Anzi, Gaetano Billi, Carlo Bredeon, Antonio Calarco, Antonio Donati,
Giancarlo Gentili, Vincenzo Gargiulo, Giuseppe Lion, Olga Lorenzini,
Francesco Marcolin, Alessandro Palloni, Maurizio Maggiolini, Loris
Nascetti, Marco Paoletti, Antonio Pasquariello, Eldo Pedini, Gaspare
Piramonte, Oto Siniscalchi, Giancarlo Termini,Vincenzo Ramogida; nonché per
la sezione nazionale agenti e propagandisti in medicina, i signori Luciana
Benassi e Giorgio Guazzi; con l'intervento della CISL, Confederazione
Italiana Sindacati Lavoratori, rappresentata dal signor Luca Borgomeo.

La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi
(FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Gilberto Pascucci,
dal Segretario Generale Aggiunto Roberto Di Gioacchino, dal Responsabile
Nazionale del Settore Lionello Giannini e dal Coordinamento Nazionale della
categoria composto dai Sigg.ri Angelini Elvio, Aiello Aldo, Bargiacchi
Ferruccio, Bedrone Paolo, Benassati Duilio, Biasioli Emilio, Conti Mauro,
Cusi Giuliano, Del Monte Gianfranco, De Velo Rinaldo, Ferri Ottone, Ferrini
Augusto, Filippi Andrea, Fossati Emilio, Gaudiano Michele, Giannini Mario,
Giosia Pio, Giordano Cesare, Innocenti Ulderigo, Lillo Rodolfo, Limardi
Arnaldo, Mancini Roberto, Mancini Sirio, Marchese Antonio, Marchi Attilio,
Maré Alberto, Marzoli Riccardo, Montefusco Gianfranco, Moras Antonio, Orsi
Pietro, Pacifico Angelo, Paghi Silvio, Palchetti Mario, Pallanti Mario,
Pampaloni Enzo, Perossini Ezio, Pippa Antonio, Pocci Giuliano, Pratesi
Alberto, Risi Piergiorgio, Rosci Giovanni, Rucaro Domenico, Sanna Vittorio,
Solzi Ugo, Tedeschi Renato, Terrana Alfonso, Tinti Luciano, Tori Roberto e
Vignoli Affio; con l'intervento della Confederazione Generale Italiana del
Lavoro (CGIL), rappresentata dal Segretario Confederale Lucio De Carlini.

La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS),
rappresentata dal Segretario Generale Raffaele Vanni, dal Segretario
Generale Vicario Giovanni Gazzo, dai Segretari Nazionali Renzo Canella,
Giulio Lattanzi, Michele Malerba, Parmenio Stroppa, Antonio Zilli,
unitamente ad una delegazione composta dal Presidente del Coordinamento
Nazionale Agenti e Rappresentanti Giulio Bellatti, dal Coordinatore
Nazionale Carlo Terracciano e dai Sigg.ri Balducci Nicola, Buschini
Giuseppe, Bussoni Giorgio, Camellini Gino, Cesati Giovanni, Giunti Mario,
Grillandi Fulvio, Iovino Vincenzo, Marsili Rino, Massimino Michele,
Mendicini Pierluigi, Mornacchi Pio, Oppici Eugenio, Pata Cesare,
Trentacoste Ettore; con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro
(U.I.L.) nella persona del Segretario Confederale Bruno Bruni.

L'Unione Sindacati Agenti Rappresentanti Commercio Italiani (USARCI),
rappresentata dal suo Presidente Francesco De Pasquale, dal Vicepresidente
vicario Lorenzo Righetti, dai Vicepresidenti Paolo Battaglia, Umberto
Brugnara, Mario D'Abbicco, Ciano Donadon, Sergio Manciucca, Alfredo
Ragazzoni, dai Consiglieri Mirella Andreotti, Giancarlo Bonamenti, Alfredo
Borsato, Luigi Bossi, Vincenzo Ceccarel, Flavio Gusmeroli, Gianfranco
Lucchini, Mario Mantovani, Enrico Nicolini, Gennaro Padrone, Federico
Parlato, Luciano Parussa, Giuseppe Ricci, Roberto Robert, Santo Staiano,
Radames Valenti, Pier Elio Zanatta e dal segretario Antonietta Nigro.

La Federazione Nazionale Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio
(FNAARC), rappresentata dal suo presidente Ugo Volpi; dai Vice-Presidenti
Giorgio Caleffi, Luigi Contini, Adalberto Corsi, Franco Mazza, Antonino
Passarello e Karl Schorn; dai componenti della Giunta Esecutiva Michele
Alberti, Lino Cascone, Egidio Casorati, Gabrio Cereda, Abramo Clerici,
Alvaro Cocchi, Ugo Dessy, Gino Fedegari, Elio Godino, Antonio Livio,
Antonio Malavasi, Gabriele Mazzanti, Franco Monaco, Giorgio Padovini,
Attilio Pareschi e Stefano Spaini, assistiti dal Direttore Generale
Gianfranco Gatelli.


è stato stipulato

il presente Accordo di rinnovo dell'Accordo Economico Collettivo 21-3-1984
per la disciplina del rapporto di agenzia e/o rappresentanza commerciale
tra le imprese artigiane mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti
di commercio.

Il presente AEC si applica anche ai rapporti di agenzia e/o rappresentanza
commerciale tra imprese mandanti italiane e i rispettivi agenti e
rappresentanti che operano all'estero.


Dichiarazione congiunta

Le parti stipulanti, con il presente Accordo Economico Collettivo,
intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle
peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche
dell'impresa artigiana. Sotto questo profilo manifestano il comune
interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali,
consapevoli dell'importanza che il settore dell'artigianato riveste nella
economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rapresentanti di
commercio, in un mercato distributivo reso ancor più complesso dalla
difficile congiuntura economica, quali collaboratori indispensabili per le
loro caratteristiche funzionali e professionali.
Le Confederazioni dell'artigianato, nell'affermare la loro piena autonomia
contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri
annuali a livello nazionale con le OO.SS. degli agenti stipulanti il
presente A.E.C., intesi ad esaminare lo stato del settore, le sue
prospettive, nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che
possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali
degli agenti.
Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per
singolo settore merceologico.
Le OO.SS. degli agenti e rappresentanti stipulanti convengono infine sulla
opportunità che il settore artigiano sia rappresentato in ogni sede
istituzionale a pari dignità degli altri settori produttivi e commerciali.



Art. 1 (Disciplina normativa)

Il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le imprese
artigiane mandanti e gli agenti e rappresentanti di commercio è
disciplinato dalle norme contenute nel presente accordo economico
collettivo.
Agli effetti del presente accordo e in conformità agli articoli 1742 e 1752
c.c. è “agente di commercio” chi è incaricato stabilmente da una o più
ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona; è
“rappresentante di commercio” chi è incaricato stabilmente da una o più
ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata
zona.
L'agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed
indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai
sensi dell'articolo 1746 del Codice Civile, senza obblighi di orario di
lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'articolo
1746 c.c. devono tener conto dell'autonomia operativa dell'agente o
rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa
mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a
relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto
esclusivo l'esercizio delle attività di cui al precedente capoverso salvo
le eccezioni espressamente previste nell'accordo stesso, nonché a coloro
che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere merci
esclusivamente a privati consumatori.
Gli agenti o rappresentanti di commercio e le ditte preponenti sono tenuti
all'osservanza della legge n. 204 del 3 maggio 1985. Le norme del presente
accordo non sono applicabili agli agenti o rappresentanti non iscritti nei
ruoli di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204.
Le norme contenute nel presente accordo si applicano anche ai contratti a
tempo determinato, in quanto compatibili con la natura del rapporto con
esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso. Nei contratti a
tempo determinato di duranta superiore ai 6 mesi, l'impresa artigiana
mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima
della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla
proroga del mandato.



Art. 2 (Esclusiva)

Salvo diverse intese tra le parti, la ditta non può valersi
contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di
più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere
l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza
tra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di esclusiva
per una sola ditta, all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante,
dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra
loro.
All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante
debbono essere precisati per iscritto in un unico documento, oltre al nome
delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle
provvigioni e dei compensi e la durata, quando non sia a tempo
indeterminato, nonché l'esplicito riferimento alle norme dell'accordo
economico collettivo in vigore e successive modificazioni.
Le variazioni di zona, esclusi i casi di lieve entità, possono essere
realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante da
darsi almeno 2 mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti e
rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente
per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa
decorrenza del preavviso.
Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente
il contenuto economico del rapporto, iì preavviso scritto non potrà essere
inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora
l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni, di non accettare le
variazioni previste, la comunicazione del preponente costituirà preavviso
per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa
della impresa artigiana mandante.


Chiarimento a verbale

In relazione a quanto previsto dal 1° e 2° comma del presente articolo, le
parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza
quando l'incarico conferito all'agente o rappresentante riguardi generi di
prodotti che per destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili
tra di loro.



Art. 3 (Provvigione di incasso)

L'agente o rappresentante deve assolvere agli obblighi inerenti
all'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni impartite dalla
ditta.
Il contratto potrà prevedere l'addebito totale o parziale del valore del
campionario all'agente o rappresentante, in caso di mancata o parziale
restituzione o di danneggiamento, non derivante dal normale utilizzo.
L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta né di
concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
Qualora gli venga conferito l'incarico continuativo di riscuotere per conto
della casa mandante, questa ultima stabilirà separatamente dalle competenze
la provvigione di incasso, che non potrà essere inferiore allo 0,50% delle
somme incassate. L'obbligo di stabilire la provvigione di cui trattasi non
sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga la sola
attività di recupero degli insoluti.
Il preponente è tenuto a fornire all'agente o rappresentante le notizie
utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato, nonché ad
avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o
parzialmente le proposte d'ordine.



Art. 4 (Compensi provvigionali)

L'agente o rappresentante è compensato a provvigione da determinarsi in
misura percentuale sugli affari andati a buon fine.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli
accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo
a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concordati per
condizioni di pagamento.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che l'esecuzione
dell'affare si effettui su accordo tra fornitori ed acquirenti per consegne
ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole
consegne regolarmente pagate.
In deroga al principio di cui al primo comma, in qualsiasi caso di
insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta
sia inferiore all'importo della provvigione relativa alla quota soluta, la
ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza.
Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, qualora l'insolvenza
parziale del compratore sia inferiore al 15% del venduto, l'agente o
rappresentante avrà diritto alla provvigione nella misura percentualmente
corrispondente a quanto dell'affare sia andato a buon fine, dedotto quanto
dovuto alla casa mandante per effetto dello star del credere eventualmente
pattuito.
La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che
non hanno avuto esecuzione per cause imputabili al preponente. L'agente o
rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto
alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo
intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato conferitogli.
In caso di risoluzione del contratto di agenzia o rappresentanza l'agente o
rappresentante ha diritto alla provvigione per gli affari proposti prima
della estinzione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale
data, salvo in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti, e
salvo l'obbligo per l'agente o rappresentante a richiesta della ditta, di
prestare l'opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione
degli affari in corso.
In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del
diritto alle provvigioni, le proposte d'ordine non confermate per iscritto
dal preponente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle
proposte stesse si intendono accettate.
Salvo diverso accordo tra le parti, in luogo della conferma di cui al comma
precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per
iscritto all'agente o rappresentante il rigetto dell'ordine ovvero la
necessità di una proroga del termine.



Art. 5 (Rimborsi spese)

L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese connesse
con l'esercizio dell'attività svolta ai sensi dell'art. 1 del presente
accordo, salvo patto contrario.
Il patto in contrario non potrà determinare il rimborso di spese o concorso
alle spese in forma percentuale.



Art. 6 (Liquidazione delle provvigioni e anticipo)

Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni
trimestre.
Entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte
invieranno all'agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonché
il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle
vigenti norme fiscali; qualora l'agente o rappresentante non sollevi
contestazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del conto, questo si
intenderà definitivamente approvato. In caso di contestazione, la ditta
verserà le eventuali ulteriori somme non oltre trenta giorni dalla
definizione della controversia.
Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre
quindici giorni rispetto ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta
a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in
misura pari al tasso ufficiale di sconto.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite
dell'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese
fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate
direttamente ai clienti o, in attesa di queste ultime, un elenco
riepigolativo delle stesse.
Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad
anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70% del suo credito per
tale titolo. E in facoltà dell'agente o rappresentante, all'atto del
conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui
sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50% delle provvigioni
da maturare, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90
giorni, e nella misura del 35% delle provvigioni da maturare che si
riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni ma non oltre 120.
Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi ove
sia debitore della ditta per altro titolo.


Norma transitoria

Per i rapporti di agenzia in atto, la facoltà di cui all'ultimo comma del
presente articolo potrà essere esercitata entro 6 mesi dalla data di
stipulazione del predetto accordo.



Art. 7 (Star del credere)

Quando sia pattuito per iscritto, a titolo di penale, uno “star del
credere” a carico dell'agente o rappresentante per insolvenza totale o
parziale da parte del compratore, esso non potrà superare il triplo della
provvigione né essere comunque superiore al 15% della perdita subita dalla
ditta.
Non sono soggette allo “star del credere” le spese, ivi comprese quelle
legali, sostenute per il recupero del credito. Lo “star del credere” non
verrà inoltre computato sulle somme che sarebbero spettate all'agente o
rappresentante a titolo di provvigione qualora l'affare fosse andato a buon
fine. Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà
luogo al rimborso dell'importo dello star del credere conteggiato sulla
perdita anzidetta.
Tuttavia, ove l'ammontare dell'importo anzidetto a carico dell'agente o
rappresentante, in un anno, superi la metà dell'ammontare delle provvigioni
maturate nell'anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico
dell'agente o rappresentante. In tal caso, se la ditta intende risolvere il
rapporto, sarà esonerata dall'obbligo del preavviso. Eventuali deroghe alle
norme di cui al 1° comma del presente articolo potranno essere convenute
tra le Organizzazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione
superi il 12%.
Per qualche caso particolare (ad esempio, per i prodotti tessili) potrà
essere convenuto, tra la ditta mandante e l'agente o rappresentante uno
“star del credere” al di sopra dei limiti anzidetti, a condizione che venga
pattuito un supplemento della normale provvigione.



Art. 8 (Polizza Assicurativa)

In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che
costituisca causa di impedimento nell'espletamento del mandato affidatogli,
il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure
dell'agente o rappresentante interessato, restera sospeso per la durata
massima di sei mesi dall'inizio della malattia o dalla data
dell'infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere
alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente
per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o
rappresentanza o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. Il titolare del
mandato di agenzia o rappresentanza ammalato od infortunato deve
consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa
ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della
organizzazione dell'agenzia senza che a questo derivino oneri, e non ha
diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso,
salvo patto in contrario tra le parti.
A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale,
per i casi di infortunio e di malattia spedalizzata, le case mandanti del
settore artigiano provvederanno alla stipulazione di una polizza
assicurativa o all'adozione di forme equivalenti, atte a garantire
all'agente o rappresentante - secondo le condizioni ed i limiti delle
disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del
presente articolo - il seguente trattamento, indipendente ed aggiuntivo
rispetto a quello eventualmente erogato dall'Enasarco con la propria
assicurazione:
a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di lire
65.000.000 (sessantacinquemilioni);
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di
un capitale di lire 80.000.000 (ottanta milioni). Tale importo sarà
proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all'80%
(ottanta per cento), in relazione alla percentuale riconosciuta secondo
le tabelle INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento);
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti
diagnostici: corresponsione di una diaria giornaliera di L. 25.000
(venticinquemila) dal 1 giorno di degenza e fino ad un massimo di 60
giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della
copertura assicurativa per la diaria stessa.
Nei confronti degli agenti o rappresentanti plurimandatari saranno
stabilite nel regolamento di attuazione norme intese a ridurre gli oneri
derivanti dall'applicazione del precedente comma a carico di ciascuna
impresa artigiana mandante in misura proporzionale al numero dei mandati.


Norma transitoria

Gli importi indicati alle lettere a), b) e c) all'ultimo comma del presente
articolo decorrono dal 1° ottobre 1989.
Con la stessa decorrenza la polizza assicurativa verrà stipulata anche a
favore degli agenti e rappresentanti che svolgono la loro attività in forma
di società di persone con ripartizione pro-capite delle prestazioni di
polizza tra gli agenti soci; a questo fine la società agente è tenuta a
comunicare alla impresa artigiana mandante i nomi di tali soci, nonché
tutte le successive variazioni.



Art. 9 (Preavviso)

In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo
indeterminato, dovrà essere dato all'agente o rappresentante un preavviso
di:
- 4 mesi, qualora la durata del rapporto non superi i 5 anni compiuti;
- 5 mesi, qualora la durata del rapporto superi i 5 anni ma non gli 8
compiuti;
- 6 mesi, qualora la durata del rapporto sia superiore a 8 anni compiuti.
Per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività
in esclusiva per una sola ditta i termini di preavviso di cui sopra, sono
aumentati di 2 mesi.
Ove la ditta preferisca esonerare senz'altro l'agente o rappresentante
dalla prestazione, dovrà corrispondergli, in sostituzione del preavviso,
una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno
solare (1 gennaio-31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso
spettanti all'agente o rappresentante o una somma a questa proporzionale,
in caso di esonero da una parte di preavviso. Qualora il rapporto abbia
avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente saranno conteggiati i
successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di
riferimento.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore all'anno, il detto
computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni
liquidate durante il rapporto stesso.
Ad analoghi obblighi è tenuto l'agente o rappresentante nei confronti della
ditta, in caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o
rappresentante.
In tal caso, il preavviso sarà di cinque mesi o di quattro mesi, a seconda
che l'agente o rappresentante sia impegnato o meno ad esercitare la sua
attività in esclusiva per una sola ditta.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in
tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità
sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione.
L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme
corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di
rimborso o concorso spese.



Art. 10 (Indennità di risoluzione rapporto)

All'atto della risoluzione del contratto a tempo indeterminato sarà
corrisposta dalla ditta all'agente o rappresentante una indennità secondo
le disposizioni dei seguenti articoli 11 e 12.
Le parti si danno atto che coi versamenti di cui ai successivi articoli è
assolto ogni obbligo gravante sulle imprese artigiane mandanti in virtù
dell'articolo 1751 del Codice Civile.



Art. 11 (FIRR)

All'agente o rappresentante, a norma dell'art. 1751 del c.c., spetta una
indennità per lo scioglimento del contratto.
Tale indennità, che sarà accantonata dalla ditta preponente presso
l'Enasarco, secondo le disposizioni regolamentari allegate, è determinata
nella misura dell'1 % sull'ammontare globale delle provvigioni maturate e
liquidate durante il corso del rapporto.
L'aliquota base dell'l % sarà integrata dalle seguenti percentuali:
- fino al 31 dicembre 1983:
- agenti e rappresentanti senza esclusiva;
a) sulle provvigioni fino a lire 2.500.000 annue: 3%
b) sulle quote di provvigioni da lire 2.500.001 a lire 4.000.000 annue:
1%
- agenti o rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta
a) sulle provvigioni fino a lire 3.000.000 annue: 3%
b) sulle quote di provvigioni da lire 3.000.001 a lire 4.500.000 annue:
1%
- A decorrere dal 1° gennaio 1984:
- Agenti o rappresentanti senza esclusiva
a) sulle provvigioni fino a lire 6.000.000 annue: 3%
b) sulle quote di provvigioni da lire 6.000.001 a lire 9.000.000 annue:
1%
- agenti o rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta
a) sulle provvigioni fino a lire 12.000.000 annue: 3%
b) sulle quote di provvigioni da lire 12.000.001 a lire 18.000.O00 annue:
1%
- A decorrere dal 1 ottobre 1989:
- Agenti o rappresentanti senza esclusiva
a) sulle provvigioni fino a lire 12.000.000 annue: 3%
b) sulle quote di provvigioni da lire 12.000.001 a lire 18.000.000: 1%
- agenti o rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta
a) sulle provvigioni fino a lire 24.000.000 annue: 3%
b) sulle quote di provvigioni da lire 24.000.001 a lire 36.000.000 annue:
1%.
Agli effetti dell'accantonamento presso il F.I.R.R. (fondo indennità
risoluzione rapporto) saranno computate anche le somme corrisposte
espressamente e specificatamente a titolo di rimborso e concorso spese.
Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto previste nei
singoli mandati.
I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati presso
l'Enasarco sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare (1
gennaio-31 dicembre) entro il 31 marzo successivo.
Le ditte sono tenute a segnalare all'Enasarco l'inizio e la cessazione dei
rapporti e ogni altra eventuale variazione intervenuta; per le relative
modalità si rinvia alle norme regolamentari e alle delibere del Consiglio
di Amministrazione dell'Ente.
Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di
un apposito regolamento per il versamento agli aventi diritto
dell'indennità per la risoluzione del rapporto.


Dichiarazione a verbale

Le parti si impegnano a rivedere l'istituto della indennità per lo
scioglimento del contratto qualora nel corso di vigenza del presente
accordo economico collettivo intervengano negli altri settori modificazioni
significative particolarmente per quanto concerne l'eventuale introduzione
di forme di rivalutazione o di indicizzazione degli importi relativi.



Art. 12

Dall'indennità di cui al precedente articolo deve detrarsi quanto l'agente
ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente
compiuti dall'impresa artigiana preponente in aggiunta al trattamento di
previdenza previsto dal presente accordo.
L'indennità di risoluzione del contratto è dovuta anche in caso di
invalidità permanente e totale dell'agente o rappresentante.
Nel caso di morte dell'agente o rappresentante, l'indennità stessa è dovuta
agli eredi, a norma dell'art. 1751, 4 co., del Codice Civile.



Art. 13 (Indennità suppletiva di clientela)

Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa
mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, sarà
corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o
rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di
cui al precedente art. 11, una indennità suppletiva di clientela, da
calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la
durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi
successivamente al 30 settembre 1989 nel modo seguente:
a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi 3 (tre) anni di
durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal 4 al 6°
anno compiuto;
c) 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.
L'indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta, sempre che il
rapporto sia in atto da almeno un anno, in caso di dimissioni dell'agente
dovute a sua invalidità permanente o totale o per conseguimento della
pensione di vecchiaia Enasarco, nonché in caso di decesso. In questo ultimo
caso, l'indennità predetta verrà corrisposta agli eredi legittimi o
testamentari.
Qualora l'impresa artigiana mandante non corrisponda l'indennità di
clientela per fatto imputabile all'agente o rappresentante, ne darà
motivazione nella lettera di revoca.
Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela
saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificamente
a titolo di rimborso o di concorso spese.
Ai fini dell'indennità di cui al presente articolo si considera a tempo
indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato, o
abbia una durata di almeno sei anni.


Dichiarazione a verbale

L'indennità suppletiva di clientela disciplinata dal presente articolo non
è cumulabile con alcun altro trattamento a titolo analogo che dovesse
venire stabilito da disposizioni normative di carattere generale.
Le parti, a chiarimento della norma di cui al presente articolo, si danno
atto che nell'ipotesi di rapporto di agenzia o rappresentanza instaurato
successivamente al 1° gennaio 1984 (ad esempio, 1 gennaio 1985) i tre anni
di cui al 1° comma, lett. a), del presente articolo avranno decorrenza
dalla data di inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza.
Fino al 30 settembre 1989 il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela
viene effettuato sulla base del seguente articolo 13, primo comma dell'AEC
21 marzo 1984: “Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad
iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o
rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente
all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del
rapporto di cui al precedente art. 11, una indennità suppletiva di
clientela da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate
per tutta la durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari
conclusi successivamente al primo gennaio 1984 nel modo seguente:
a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi 3 (tre) anni di
durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate negli anni
successivi”.



Art. 14 (Previdenza)

Il trattamento di previdenza in favore degli agenti o rappresentanti, i cui
rapporti, a termine o non, siano regolati dal presente accordo è
disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12, e dal regolamento di
esecuzione approvato con D.M. 20 febbraio 1974.
Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la
previdenza si intendono integralmente soddisfatti dalle competenze
spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento
Enasarco, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi
aggiornamenti.



Art. 15 (Iscrizione all'Enasarco)

Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti
all'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio
(Enasarco) entro i tre mesi dall'inizio del rapporto di agenzia e di
rappresentanza, indicando per ogni agente o rappresentante il numero di
iscrizione al ruolo di cui alla legge n. 204 del 3 maggio 1985. Nel caso
che l'agente o rappresentante inizi la sua attività, la comunicazione del
numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena l'interessato abbia
ottenuto l'iscrizione.
I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati all'Ente di cui
sopra con periodicità trimestrale, non oltre sessanta giorni dalla scadenza
di ciascun trimestre solare.
Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o
rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza
dell'Enasarco e di quelle accantonate presso il FIRR, (Fondo Indennità
Risoluzione Rapporto) di competenza dell'anno precedente.



Art. 16 (Pattuizioni più favorevoli)

Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali
eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.



Art. 17 (Conciliazione sindacale)

Le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente
accordo dovranno essere sottoposte, per il tentativo di conciliazione,
all'esame delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.



Art. 18 (Commissioni paritetiche di conciliazione)

In relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n. 533, le parti
stipulanti, convenendo sulla utilità e sulla importanza degli strumenti
conciliativi previsti dalla stessa legge, che si propongono il risultato di
ridurre l'area della conflittualità, convengono di favorire il ricorso alla
conciliazione sindacale con la costituzione di Commissioni Paritetiche.
Pertanto:
1. Nel caso di insorgenza di controversia, sia durante lo svolgimento, sia
all'atto della cessazione del rapporto di agenzia o di rappresentanza
commerciale, ciascuna delle parti può adire per il tentativo di
componimento della controversia una Commissione Paritetica di
conciliazione costituita presso le Organizzazioni Territoriali degli
Artigiani aderenti alle Confederazioni stipulanti.
La Commissione di conciliazione sarà composta da 2 membri in
rappresentanza della impresa artigiana mandante e da 2 membri in
rappresentanza dell'agente o rappresentante di commercio, designati di
volta in volta rispettivamente dalle Associazioni sindacali aderenti
alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, alle quali
le parti interessate aderiscono o abbiano conferito mandato.
2. La Commissione competente ad espletare la conciliazione è quella
costituita nell'ambito territoriale in cui l'agente o rappresentante
svolge la sua attività ovvero, su accordo delle parti stipulanti o dei
loro aderenti, quella costituita nell'ambito territoriale in cui è la
sede della ditta mandante.
3. La Commissione espleterà il tentativo di conciliazione entro e non oltre
30 giorni dal ricevimento della richiesta delle parti.
4. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo,
resta inteso che l'accordo intervenuto non è impugnabile, giusta quanto
previsto dal combinato disposto degli articoli 411 - III comma - C.P.C.
e 2113, IV comma Cod. Civ., come risultano sostituiti dagli articoli 1 e
6 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
5. Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano
libere di adire l'Autorità giudiziaria.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione paritetica di
conciliazione saranno sostenute in proprio dalle parti tra le quali
intercorre la conciliazione.



Art. 19 (Norme finali)

Le disposizioni del presente accordo relative alla indennità di
scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed
inscindibili tra di loro e non sono cumulabili tra di loro e con altro
trattamento.



Art. 20 (Delega)

Qualora l'agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega scritta
l'impresa artigiana mandante verserà in apposito conto corrente indicato
nella delega la trattenuta dell'importo ivi determinato dalle
Organizzazioni sindacali degli agenti stipulanti il presente accordo.
La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall'agente o rappresentante
mediante raccomandata da inviare alla organizzazione sindacale di
appartenenza e alla impresa artigiana mandante.



Art. 21 (Durata dell'accordo)

Salvo le decorrenze previste nei singoli articoli, il presente accordo
entra in vigore il 1° ottobre 1989 e scadrà il 31 dicembre 1991; ove non
venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si
intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.
In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia
sostituito da un successivo accordo.


Lettera di intenti

Le parti nel concordare sull'opportunità della revisione del meccanismo
contrattuale del FIRR, convengono di procedere in tempi brevi ad un esame
congiunto della materia, interessando, oltre al Ministero del Lavoro, gli
Enti previdenziali preposti, tenuto conto anche dell'allegato progetto
(All. A).


Allegato A

Progetto di revisione del FIRR nell'ambito del rinnovo dell'AEC 21-3-1984

Le parti stipulanti hanno concordato un progetto di revisione del
meccanismo contrattuale del FIRR improntato ai seguenti criteri:
1. Rivalutazione annua delle somme accantonate presso il FIRR mediante
accredito sui singoli conti individuali degli utili netti risultanti
dalla gestione di ciascun esercizio.
2. Ai fini di cui al punto 1), le case mandanti consentono l'utilizzazione
dell'interesse del 4% - dedotto quanto previsto dal punto successivo - a
loro spettante in forza dell'art. 1 - parte 1a - delle “Disposizioni
regolamentari” 21-3-1984, importo che andrà pertanto ad incrementare i
conti individuali.
3. La polizza contrattuale di cui all'art. 8 dell'AEC 21-3-1984 verrà
affidata all'Enasarco che utilizzerà ai fini del pagamento del premio
relativo e dei relativi costi di gestione, quota parte del 4% di
interesse di cui al precedente punto 2.
Le prestazioni garantite dalla polizza in parola saranno quelle
concordate dalle parti stipulanti l'AEC per la categoria.
4. Le disponibilità annualmente esistenti nel FIRR verranno impiegate
secondo piani d'investimento deliberati dal Consiglio di Amministrazione
dell'Enasarco, previo conforme parere di un Comitato paritetico formato
da rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti l'AEC anzidetto.
5. Le parti si danno atto che le prestazioni integrative di previdenza
continueranno ad essere assicurate con le disponibilità attualmente
esistenti nell'apposito Fondo, nonché con le altre fonti di entrata
previste dalla normativa vigente.


TABELLE ANNESSE ALL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEL
RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE NEL SETTORE
DELL'ARTIGIANATO

(Calcolo indennità di risoluzione rapporto art. 11 in vigore a tutto il 31
dicembre 1983)

Tabella A
Aliquote
Classi di importo annuo Indennità Indennità
delle provvigioni base integrativa Totale

A) Agenti e rappresentanti senza esclusiva
I - Sulle provvigioni fino a L.2.500.000 1% 3% 4%
annue
II - Sulla quota di provvigione da
L.2.500.001 a lire 4.000.000 1% 1% 2%
III - Sulla quota eccedente le L.4.000.000 1% - 1%
B) Agenti e rappresentanti in esclusiva
I - Sulle provvigioni fino a L. 3.000.000
annue 1% 3% 4%
II - Sulla quota di provvigione da
L.3.000.001 a lire 4.500.000 1% 1% 2%
III - Sulla quota di provvigione eccedente
le L.4.500.000 1% - 1%


Tabella B (in vigore dal 1° gennaio 1984)
Aliquote
Classi di importo annuo Indennità Indennità
delle provvigioni computabili base integrativa Totale

A) Agenti e rappresentanti senza esclusiva
I - Sulle provvigioni fino a L. 6.000.000
annue 1% 3% 4%
II - Sulla quota di provvigione da L.
6.000.001 a lire 9.000.000 1% 1% 2%
III - Sulla quota di provvigione eccedente
le lire 9.000.000 1% - 1%
B) Agenti e rappresentanti in esclusiva
I - Sulle provvigioni fino a L. 12.000.000
annue 1% 3% 4%
II - Sulla quota di provvigione da L.
12.000.001 a L. 18.000.000 1% 1% 2%
III - Sulla quota di provvigione eccedente
le L. 18.000.000 1% - 1%


Tabella C (in vigore dal 1° ottobre 1989)
Aliquote
Classi di importo annuo Indennità Indennità
delle provvigioni computabili base integrativa Totale

A) Agenti e rappresentanti senza esclusiva
I - Sulle provvigioni fino a L.12.000.000
annue 1% 3% 4%
II - Sulla quota di provvigione da L.
12.000.001 a L. 18.000.000 1% 1% 2%
III - Sulla quota di provvigione eccedente
le L. 18.000.000 1% - 1%
B) Agenti e rappresentanti in esclusiva
I - Sulle provvigioni fino a L. 24.000.000
annue 1% 3% 4%
II - Sulla quota di provvigione da L.
24.000.001 a L. 36.000.000 1% 1% 2%
III - Sulla quota di provvigione eccedente
le L. 36.000.000 1% - 1%


Disposizioni regolamentari di cui agli artt. 8 e 11 dell'accordo economico
1.12.1989 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza
commerciale.

Il giorno 1-12-1989 in Roma, tra le stesse parti stipulanti che hanno
sottoscritto in data odierna l'accordo economico collettivo 1-12-1989 si è
stipulato il presente accordo per provvedere alla redazione delle
disposizioni regolamentari di cui agli artt. 8 e 11 dell'accordo economico
1-12-l989 in sostituzione del regolamento stipulato con accordo del 21
marzo 1984.
Le seguenti disposizioni regolamentari relative agli artt. 8 e 11
dell'accordo economico collettivo hanno la stessa decorrenza e durata
dell'accordo economico collettivo del 1-12-1989 e scadranno il 31 dicembre
1991.


I - Disposizioni regolamentari per l'accantonamento dell'indennità per lo
scioglimento del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale



Art. 1

L'accantonamento dell'indennità dovuta a norma dell'art. 11 dell'accordo
economico collettivo del 1° dicembre 1989 in caso di scioglimento del
contratto di agenzia o rappresentanza commerciale verrà effettuato in
costanza di rapporto presso il “Fondo per la risoluzione del rapporto”,
gestito dall'Enasarco. Sull'ammontare delle somme versate dalle ditte
l'Ente corrisponderà alle ditte medesime l'interesse annuo del 4%. Il Fondo
provvede alla erogazione agli agenti o rappresentanti dell'indennità per la
risoluzione del rapporto.



Art. 2

Le ditte tenute all'applicazione dell'accordo del 1° dicembre 1989 hanno
l'obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti al Fondo entro tre
mesi dall'inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza, comunicando la
data di inizio del rapporto stesso e le generalità dell'agente o
rappresentante opportunamente documentate da certificati anagrafici,
forniti dall'interessato, ed il relativo domicilio, specificando, quando
l'agente o rappresentante sia una società per azioni, o in accomandita per
azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione di essa. Le ditte
sono tenute a comunicare la variazione del domicilio ed i dati anagrafici
dell'agente o rappresentante in base ai documenti forniti dall'interessato.
Nel caso in cui l'agente o rappresentante sia una Associazione di fatto,
una Società semplice, collettiva o in accomandita semplice, l'iscrizione di
essa all'Ente deve essere effettuata dalla ditta mentre i dati relativi ai
singoli soci e la precisazione delle percentuali dei versamenti da
accreditare ad ognuno di essi debbono essere forniti a cura della Società
agente o rappresentante.
I soci delle società indicate nel comma precedente possono esercitare
individualmente i diritti derivanti dall'iscrizione all'Ente, che darà
comunicazione alla società a cui l'interessato partecipa di tutti i
provvedimenti adottati.
Le ditte comunicheranno all'Ente la cessazione del rapporto di agenzia o
rappresentanza entro un mese dalla cessazione stessa.



Art. 3

Le somme dovute per l'indennità per la risoluzione del rapporto sulle
provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare (1° gennaio-31
dicembre) saranno trasmesse al Fondo entro il 31 marzo successivo. Nel caso
di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno solare gli
scaglioni di cui all'art. 11 dell'accordo del 1° dicembre 1989 saranno
ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell'anno solare
stesso. I versamenti dovranno essere accompagnati con una distinta da cui
risulti chiaramente la causale del versamento riferita a ciascun agente o
rappresentante.
Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul c.c. postale
dell'Enasarco, debbono essere riportati sulla distinta gli estremi del
bollettino postale.
La ricevuta dei versamenti viene rilasciata direttamente dall'Ente, a meno
che essi non siano effettuati per vaglia postale o sul c.c. postale
dall'Ente stesso, nel qual caso le relative ricevute tengono luogo di
quelle dell'Ente. Gli obblighi derivanti all'Ente per effetto del
versamento sorgono dalla data di ricezione dei singoli versamenti.
Il versamento al Fondo delle somme dovute esaurisce gli obblighi posti a
carico delle ditte dall'articolo 11 dell'accordo economico collettivo del
1° dicembre 1989.



Art. 4

Le ditte che omettono l'iscrizione dei propri agenti o rappresentanti a
norma del precedente art. 2 rimangono responsabili dei versamenti relativi
alle provvigioni liquidate dall'inizio del rapporto fino alla data di
iscrizione dell'agente o rappresentante all'Ente, gravati degli interessi
di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto, ma comunque
non superiore al 20% annuo.
Sono altresì tenute alla corresponsione degli interessi di mora in misura
pari a quella suddetta ìe ditte che effettuino il versamento oltre il
termine previsto dal precedente art. 3.
La corresponsione degli interessi decorre dalla data in cui le somme
avrebbero dovuto essere versate e viene effettuata su richiesta dell'Ente.
E' tuttavia in facoltà dell'Ente di dispensare dal pagamento degli
interessi di mora quando la mancata tempestiva iscrizione degli agenti o
rappresentanti e il ritardo nel versamento, dipenda obiettivamente da causa
non imputabile alle ditte.



Art. 5

L'Ente istituisce nella gestione “Indennità per la risoluzione del
rapporto” per ciascun agente o rappresentante conti individuali in cui
annota i versamenti effettuati dalle ditte sotto la data della avvenuta
ricezione di essi.
Su detti conti devono essere annotati altresì tutti gli accreditamenti
derivanti da attribuzione di utili o da altre cause, nonché gli eventuali
addebiti posti a carico di ciascun agente o rappresentante.



Art. 6

L'Ente, all'atto della istituzione del primo conto di ciascun agente o
rappresentante, rilascia all'interessato un certificato di iscrizione.
Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo
di ciascun esercizio finanziario, l'Ente trasmette a ciascun iscritto un
riepilogo dei conti ad esso intestati nella gestione “Indennità per la
risoluzione del rapporto” da cui risultino, in relazione a ciascuna ditta
mandante, i versamenti accreditati alla data di chiusura dell'esercizio
stesso.
Entro la stessa data l'Ente provvederà ad inviare alle ditte un estratto
conto delle somme versate per l'indennità di risoluzione del rapporto ed a
comunicare l'ammontare degli interessi di cui al precedente art. 1.
Trascorsi tre mesi dall'invio del riepilogo, ove non pervengano reclami,
esso si intende approvato dagli interessati.


II - Disposizioni regolamentari per la stipulazione delle polizze
assicurative infortunio e ricoveri ospedalieri.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 8 dell'accordo economico
collettivo, valgono le seguenti disposizioni regolamentari per la
stipulazione delle polizze assicurative.


1) Persone assicurate

Si intendono comprese nell'assicurazione tutte le persone che operano in
forma individuale, nonché i soci di società di persone, che abbiano un
mandato di agenzia o di rappresentanza commerciale, senza alcuna
limitazione di anzianità e cioè dal momento in cui viene conferito il
mandato, ma con le limitazioni previste dalle condizioni generali di
assicurazione.
Nell'ipotesi di società di persone, la copertura e la garanzia dei rischi
verrà ridotta proporzionalmente al numero dei soci (es. per due soci la
copertura e la garanzia dei rischi è ridotta al 50% pro-capite; per tre
soci al 33% pro-capite; per quattro soci al 25% pro-capite, e così via).


2) Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre i seguenti rischi derivanti da infortunio
professionale ed extra professionale:
a) in caso di morte: liquidazione di L. 65 milioni;
b) in caso di invalidità permanente totale o comunque non inferiore all'80%
liquidazione di L. 80 milioni.
Nel caso b) il capitale sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla
percentuale d'invalidità riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire
da un minimo del 6%.
L'assicurazione inoltre garantisce la corresponsione di una diaria
giornaliera di L. 25.000 per 60 giorni per anno assicurativo, nei casi di
ricovero ospedaliero (sia in cliniche pubbliche che private) dovuto ad
infortunio, a malattia o ad accertamenti diagnostici, seguito o non da
intervento, senza alcun periodo di franchigia, fatta comunque salva la
decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.
Gli importi di cui sopra decorrono dal 1° ottobre 1989.
Per la definizione degli eventi coperti da assicurazione e per la
regolamentazione del rapporto assicurativo, vale quanto disposto dalle
condizioni generali di assicurazione e dalle relative deroghe e condizioni
particolari.


3) Adempimenti delle parti

All'atto del conferimento del mandato, l'agente o rappresentante
comunicherà, su richiesta della impresa artigiana mandante, l'entità
numerica di eventuali altri mandati di agenzia o rappresentanza con imprese
artigiane che applicano il presente accordo.
L'agente è altresì tenuto a comunicare le successive variazioni inerenti
alla situazione precedentemente dichiarata, con riferimento a quella in
essere al 31 dicembre di ciascun anno.
Ad analoghi obblighi sono tenute le società di agenzia ricomprese
nell'assicurazione, le quali comunicheranno altresì i nominativi dei soci,
nonché tutte le successive variazioni.
L'impresa artigiana, dal momento dell'instaurazione del rapporto,
provvederà alla stipulazione della polizza, ovvero all'inserimento nella
polizza già in atto del nominativo dell'agente da assicurare, dando
comunicazione del conferimento del mandato all'impresa assicuratrice nei
modi e termini convenuti con la stessa. Contemporaneamente, l'impresa
artigiana mandante indicherà all'agente l'impresa presso la quale egli è
stato assicurato.
In caso di evento indennizzabile l'agente o chi per lui provvederà
direttamente, nei confronti dell'impresa assicuratrice, alle incombenze
della stessa dettate e comunicategli per il conseguimento delle prestazioni
assicurative.


4) Determinazione del premio assicurativo

Il premio, riferito a tutti i rischi sopra ricordati, è determinato in
misura annua pro-capite.
Nel caso che uno stesso agente abbia più mandati di agenzia con altre
imprese, il premio viene proporzionalmente ridotto nel modo seguente:
- caso di 2 mandati: premio ridotto al 50% a carico di ciascuna ditta
mandante;
- caso di 3 mandati: premio ridotto al 33% a carico di ciascuna ditta
mandante;
- caso di 4 mandati: premio ridotto al 25% a carico di ciascuna ditta
mandante;
- caso di 5 mandati: premio ridotto al 20% a carico di ciascuna ditta
mandante;
- e così via.
A fronte della suddetta riduzione del premio corrisponde una riduzione
della garanzia, in quanto la garanzia globale viene cumulativamente
raggiunta dal versamento pro quota delle diverse ditte mandanti.


5) Pagamento e frazionamento del premio assicurativo

Il premio annuo pro-capite dovrà essere versato nella misura intera dovuta
per tutti gli agenti operanti per conto della ditta mandante alla data del
1° gennaio.
Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio, con
la clausola di validità provvisoria della polizza nella misura di tale
versamento.
Per i mandati conferiti e per quelli venuti a cessare nel corso dell'anno
si provvederà mediante conguaglio annuale entro la stessa data del 31
gennaio, ovviamente per i movimenti dell'anno precedente.
Ai fini di tale conguaglio il premio annuo pro-capite sarà frazionato in
dodicesimi per tener conto dei mesi in cui l'agente ha effettivamente
operato per conto della mandante.
Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno computate come mese
intero.
Nella fase di prima applicazione, il premio sarà computato pro rata dalla
data di stipulazione della polizza fino al 31 dicembre successivo.


6) Cumulabilità

Le garanzie prestate in forza della polizza di cui al presente regolamento
sono indipendenti da qualsiasi assicurazione. In particolare, è escluso il
diritto di rivalsa dell'impresa assicuratrice, nel caso di indennizzo
dovuto da parte di terzi all'agente o rappresentante assicurato.


7) Polizza cumulativa con unica società assicuratrice

In accoglimento delle richieste avanzate delle Federazioni Nazionali degli
Agenti e rappresentanti firmatarie dell'Accordo Economico Collettivo 1°
dicembre 1989 le Confederazioni dell'Artigianato si impegnano a fare in
modo che la copertura dei rischi oggetto dell'assicurazione di cui al
presente Regolamento sia effettuata dalle imprese artigiane mandanti
mediante la stipulazione di polizza cumulativa con una sola Società
assicuratrice, il cui nominativo sarà comunicato alle predette
Organizzazioni.